Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; pertanto la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo "carnet", sebbene spesi od utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato, perfezionatosi con l'acquisto dell'intero blocchetto, e non tanti reati quanti sono gli assegni, non potendosi considerare questi ultimi alla stregua di beni a sé stanti.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il Supremo Consesso – dopo avere fatto presente che il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017) – denotava che, ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato …
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Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2017, n. 23406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23406 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
23406-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06.04.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1045 Piercamillo DAVIGO Presidente Giovanna VERGA Consigliere SE COSCIONI Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 37027/2016 Vincenzo TUTINELLI Consigliere VA ARIOLLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IN, nato il [...] IN SE, nato il [...] AR IO, nato il [...] CA AU, nato il [...] avverso la sentenza n.781/2014 in data 24/11/2015 della Corte di appello di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SE COSCIONI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonio BALSAMO, che ha chiesto annullare con rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda CA e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
udito il difensore di CA AU, Avv. Massimo TUTICCI, che si è riportato ai motivi del ricorso;
udito il difensore di AR IO, Avv. Fabrizio SPAGNOLI in sostituzione dell'Avv. Deborak MAFFEI, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
Simm. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 24 novembre 2015, la Corte di appello di Firenze, 1. in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti commessi anteriormente alla data del 24 novembre 2000 perché estinti per prescrizione, rideterminando le pene per le contestazioni residue relative ai reati di ricettazione;
in particolare, pertanto, AC IN veniva dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A46 e A49, NO SE dei reati di cui ai capi A44 e A45, LA AU dei reati di cui ai capi A43, A47, A48 e RS IO del reato di cui al capo A41; per comodità espositiva si riportano i fatti relativi ai capi di imputazione sopra indicati: AC IN: A46: ricettazione di un assegno dell'importo di L. 890.000 provento di furto in danno di GA NN IA e di una patente di guida intestata a OM VA, provento di furto in data 1.2.1999. In Navacchio il 27.1.2001; A49: ricettazione di un assegno di L.400.000 tratto su c/c n.1945 del Credito Emiliano, provento di furto in danno di GA NN IA. In Lucca il 21.1.2001; NO SE: A44: ricettazione di un assegno di L.
1.680.000 tratto sul c/c n.1945 della Banca Popolare di Novara, provento di furto in danno di ET AL e di una targa di autovettura provento di furto in danno di UL RE. In Lucca il 24.1.2001; A45 ricettazione di un assegno di L.890.000 tratto sul c/c n.1945 della Banca Popolare di Novara provento di furto in danno di ET AL. In Navacchio il 26.1.2001. LA AU:A43: ricettazione di un assegno di L.
1.400.000 tratto sul c/c n.1945 della Banca Popolare di Novara provento di furto in danno di ET AL. In Cascina il 22.1.2001; A47 ricettazione di un assegno di L.740.000 tratto sul c/c n.1945 del Credito Emiliano provento di furto in danno di GA NN IA e di una patente di guida denunciata smarrita da HI IC. In Navacchio il 22.01.2001; A48 ricettazione di un assegno di L.400.000 tratto sul c/c n.1945 del Credito Emiliano provento di furto in danno di GA NN IA e di una patente di guida denunciata smarrita da HI IC. In Navacchio il 22.01.2001 RS IO: A41 ricettazione di un assegno di L.
1.000.000 e di un assegno di L.800.000 tratti sul c/c n.961482 del Monte dei Paschi di Siena provento di furto in danno di BR Mihaela. In Montecatini Terme e Altopascio nel dicembre 2000. Avverso la sentenza ricorrevano per Cassazione i difensori degli imputati.
1.1 Il difensore di AC IN osservava innanzitutto che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale era stata contestata per la prima volta all'udienza del 2 Shum 15.02.2011 dal Pubblico Ministero e che, mentre i giudici di appello avevano ritenuto normativa più favorevole per il calcolo della prescrizione quella ante L.241/05, correttamente i giudici del primo grado avevano ritenuto più favorevole quella post L.241/2005, in base alla quale il termine di prescrizione decennale era già trascorso al momento della contestazione della recidiva.
1.2 Il difensore deduceva inoltre che il verbale dell'udienza nel corso della quale il Pubblico Ministero aveva contestato la recidiva non era mai stato notificato a AC, che era contumace, per cui la contestazione della recidiva era nulla, con conseguente prescrizione dei reati.
1.3 Il difensore di NO SE lamentava che la responsabilità di NO era stata ritenuta da una ricognizione fotografica effettuata per il reato di cui al capo A44 dal sig. PI e per il reato di cui al capo A45 dalla sig.ra RT;
i riconoscimenti erano stati effettuati a distanza di diversi anni e non risultava quale fotografia fosse stata mostrata ed a quando risalisse, per cui la individuazione fotografica da sola non consentiva di ritenere la condanna dell'imputato.
1.4 Il difensore eccepiva poi che la Corte avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, posto che i due assegni non erano di rilevante importo e le persone offese non si erano costituite parte civile.
1.5 Con un terzo motivo il difensore chiedeva che venissero dichiarati prescritti i reati contestati e ritenuti in sentenza.
1.6 Il difensore di LA AU eccepiva innanzitutto che il giudizio di appello era nullo per non avere mai il ricorrente ricevuto il decreto di citazione a giudizio.
1.7 Il difensore osservava inoltre come i tre reati di ricettazione per i quali LA era stato condannato riguardavano tre assegni appartenenti al medesimo blocchetto della Banca Popolare di Novara dichiarato smarrito da ET AL, per cui si trattava di un solo reato di ricettazione, essendo irrilevante il momento di effettiva spendita degli stessi, e vi era stata violazione del principio del ne bis in idem.
1.8 Analogamente, il difensore eccepiva la violazione del divieto del ne bis in idem anche relativamente al reato di ricettazione della patente di HI IC, contestato due volte.
1.9 Per quanto riguardava la ricettazione della patente, la stessa era stata denunciata smarrita in data 12.08.2000, determinando pertanto a partire da tale data il potenziale momento attuativo della ricettazione e quindi il termine di prescrizione doveva essere calcolato a partire dalla suddetta data, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 3 5.1 mm 1.10 Il difensore osservava inoltre come i giudici del merito avessero applicato un aumento di due terzi in ragione della recidiva contestata al LA, non tenendo in considerazione che la normativa antecedente la cd. ex Cirielli prevedeva un aumento a titolo di recidiva fino a due terzi;
non veniva comunque esplicitato per quale ragione la Corte avesse ritenuto necessario applicare tale aumento fino alla misura massima consentita.
1.11 Infine il difensore deduceva che nelle more del procedimento risultava maturato il termine di prescrizione rispetto a tutti i fatti di reato contestati.
1.12. Il difensore di RS lamentava che la Corte di appello, dopo che il giudice di primo grado aveva indicato il termine di prescrizione del reato in tredici anni e mezzo, in assenza di gravame del Pubblico Ministero, aveva rideterminato il termine di prescrizione, in quindici anni, ritenendo più favorevole agli imputati la disciplina previgente, in violazione quindi degli artt. 585 e 597 cod.proc.pen.
1.13 Inoltre il difensore osservava come, al momento della contestazione della recidiva, avvenuta all'udienza del 15.2.2011, il termine di prescrizione dei reati era già maturato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi degli imputati AC, NO e RS sono manifestamente infondati.
2.1 Relativamente ai motivi di ricorso secondo i quali al momento della contestazione della recidiva i reati sarebbero già risultati prescritti, correttamente è stata ritenuta più favorevole la normativa attuale, che prevede un termine di prescrizione massimo di dieci anni ai sensi degli artt. 648, 157 e 161 cod.pen. di dieci anni (nessun dubbio vi è sulla sussistenza di atti jun interruttivi, quale il decreto che dispone il giudizio); si deve però rilevare come all'udienza del 9 luglio 2003 il processo era stato sospeso ai sensi dell'art. 5 legge n.134/03, che prevede appunto al comma 2 che, su richiesta dell'imputato, il dibattimento sia sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di poter chiedere il cd. patteggiamento allargato, precisando che "durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare"; poiché il processo è rimasto sospeso dal 9 luglio 2003 al 17 marzo 2004, al termine di prescrizione decennale (ex artt. 157, 161 e 648 cod.pen.) devono aggiungersi 252 giorni;
partendo dal reato commesso per primo (A41 contestato a RS, commesso nel dicembre 2000) risulta quindi che il termine di prescrizione scadeva il 10 agosto 2011, per cui la contestazione della recidiva effettuata all'udienza del 15 febbraio 2011 è da ritenere tempestiva. 4 Con riferimento poi alla eccezione di prescrizione sollevata da alcuni dei ricorrenti, prendendo sempre come riferimento la posizione di RS (che ha solo la recidiva specifica ed infraquinquennale, a differenza degli altri ricorrenti, cui è stata contestata la recidiva reiterata, specifica, infraquniquennale), cui è stato contestato il reato più risalente nel tempo (1.12.2000), il termine di prescrizione per il reato di ricettazione è di otto anni più quattro per la recidiva ai sensi dell'art. 157 cod.pen. aumentato di ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 161 cod.pen., secondo comma, per cui è da ravvisare nel 1.12.2018; le eccezioni di prescrizione sono pertanto infondate (per gli altri ricorrenti, cui sono contestati reati meno risalenti nel tempo e la recidiva reiterata, specifica ed infraquinauennale, i termini di prescrizione scadono ovviamente in epoca successiva alla data sopra indicata). Quanto alla eccezione sollevata da AC secondo cui il verbale dell'udienza nel corso della quale il Pubblico Ministero aveva contestato la recidiva non era mai stato notificato a AC, che era contumace, con conseguente nullità della contestazione della recidiva, si deve rilevare come si tratti di motivo non proposto in appello e quindi inammissibile: non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. (dep.02/07/2013) Rv. 255577) 2.2 Sulla eccezione di NO secondo la quale la responsabilità dello stesso era stata ritenuta solo da ricognizioni fotografiche, la Corte ha motivato nella penultima pagina della sentenza impugnata e su tali motivazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le stesse doglianze contenute nei motivi di appello, per cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità; analogamente, è inammissibile il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in quanto ripetitivo di quello già presentato in appello, con l'aggiunta che non si possono ritenere di non rilevante importo due assegni di L.
1.680.000 e L.890.000 (lo stipendio medio nel 2000 era di L.1.400.000) e che la mancata costituzione di parte civile delle persone offese è del tutto irrilevante.
2.3 Quanto alla eccezione di LA AU secondo cui il giudizio di appello sarebbe nullo per non avere mai il ricorrente ricevuto il decreto di rilevare citazione a giudizio, si deve innanzitutto risultare che agli atti vi è una notifica per compiuta giacenza relativa a tale documento;
a prescindere da quanto sopra, l'eccezione è infondata poto che si tratta di nullità a regime intermedio che è sanata in quanto non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. Passando poi alla eccezione sulla data di consumazione del reato di ricettazione della patente, la stessa è infondata posto che la consumazione del 5 simm reato di ricettazione si ha con l'apprensione del falso documento, che non può che farsi coincidere, in mancanza di altri dati, con l'utilizzo del documento sottratto;
comunque, anche a voler ritenere il reato consumato in data 12.8.2000, alla luce di quanto sopra esposto, il reato non sarebbe comunque prescritto. Sull'aumento di pena operato per la recidiva, la Corte ha soddisfatto l'onere di motivazione richiamando la "consistente congerie di precedenti penali" e "la pluralità delle condotte che dimostrano la perdurante, incessante attività delittuosa dell'imputato" E' invece fondato il motivo sulla eccepita violazione del principio del ne bs in idem: "la condotta di chi detiene più moduli di assegni in bianco provenienti dal medesimo carnet, sebbene spesi o utilizzati in tempi e luoghi diversi, integra un unico reato di ricettazione del blocchetto che originariamente li conteneva (Sez. 5, n. 19372 del 17/04/2013 - dep. 06/05/2013, Cutaia, Rv. 25650401). E' principio pacifico in giurisprudenza che il reato di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa e pertanto, con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni provenienti da un medesimo carnet (quale è il caso in esame, in cui i reati sono relativi ad assegni provenienti dal medesimo carnet), il reato si è perfezionato con l'acquisto dell'intero carnet di assegni, non potendosi ritenere i singoli assegni come beni a sé stanti Analogamente, il reato di ricettazione del falso documento, si è perfezionato con l'acquisto dello stesso da parte del LA, per cui era illegittima la condanna per la stessa condotta contestata in due diversi capi di imputazione Pertanto, non essendo stato indicato dalla Corte di appello quale sia stato il reato preso in considerazione per comminare la pena base, sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice che dovrà provvedere alla determinazione della pena indicando il reato sul quale applicare la pena base, con un successivo aumento di pena per la continuazione.
2.4 Sulle eccezioni dell'imputato RS relative alla prescrizione si è già risposto, con la precisazione che nessun giudicato interno vi può essere stato su un calcolo incidentale fatto dal giudice del primo grado, che ha comunque correttamente considerato che la normativa più favorevole agli imputati in termine di prescrizione è quella attuale 3. I ricorsi degli imputati AC, NO e RS devono essere pertanto dichiarati inammissibili;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, Situm.٢٠١ nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
CA AUAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di limitatamente all'incremento di pena in continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze;
dichiara irrevocabile la dichiarazione di responsabilità di CA AU in ordine ai reati ascrittigli Dichiara inammissibili i ricorsi di PA IN, IN SE e AR IO e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/04/2017 Il consigliere estensore Il Presidente SE Coscioni Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 MAG. 2017 IL DICAS CANCELLIERE ASSA Claudia Pianem L O N 7