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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10102 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 25915/2023 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Gaia Habetswallner per delega dell'avv. D'Ascoli. Per il sig. è presente l'avv. Murano. Parte_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 25915 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Viale delle Milizie n. 38 APPELLANTE E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Murano, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15 APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Parte_1
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000, Controparte_2 notificata il 28.06.2022, limitatamente alla cartella n. 07120110140909400000, emessa per carichi relativi a sanzione per violazione al c.d.s.. Eccependo l'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione impugnata e del verbale di contravvenzione presupposto, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, nonché ulteriori vizi formali, chiese dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_2 rigetto, mentre la nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2 rimase contumace. Il giudice di pace di con sentenza n. 34385/2023, accolse la domanda;
dichiarò CP_2
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica della intimazione di pagamento, con condanna dell' Parte_2
e della in solido, al pagamento delle spese di lite, con
[...] Controparte_2 attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito in ragione della sospensione del relativo termine disposta dal decreto “cura Italia”. Si è costituito il sig. il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Parte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre la è Controparte_2 rimasta contumace. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Controparte_3
Nella specie, l' ha gravato la decisione rappresentando che “il Giudice di primo Pt_2 grado nel calcolare il termine di prescrizione non ha tenuto conto della normativa speciale ed emergenziale adottata dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19”. Ciò premesso, l'appellato, già in primo grado, limita le proprie doglianze alla cartella di pagamento n. 07120110140909400000 tra le altre riportate nell'intimazione opposta, e ne eccepisce l'omessa notifica, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti emerge la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120110140909400000, eseguita ai sensi dell'art. 26 co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 con invio della raccomandata A/R e perfezionatasi nelle mani di un familiare convivente del destinatario in data 03.10.2011 (se la notifica è eseguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna a un familiare che convive con il destinatario è pienamente valida ed efficace a interrompere la prescrizione, senza che sia richiesta una seconda comunicazione via raccomandata – cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 23384/2025), nonché la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169020540411000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi con consegna della raccomandata informativa A/R n. 689295266967 in data 12.06.2016. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000 oggetto di opposizione (28.06.2022), il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120110140909400000 non risulta decorso. Al riguardo, infatti, si condivide quanto esposto dall'appellante, secondo cui il primo giudice non ha tenuto conto che trova applicazione al caso di specie la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dal 08.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto-legge n. 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_4 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Pur facendo, dunque, la norma Controparte_5 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Ne consegue la riforma della sentenza gravata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. 34385/2023, rigetta la domanda del sig. Controparte_1
- condanna lo stesso al pagamento in favore dell' delle Parte_2 spese di lite del doppio grado che liquida per compensi in € 633,00 per il primo grado ed
€ 852,00 per il presente, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa con attribuzione in favore dell'avv. Emilia D'Ascoli, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 25915 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento TRA
, c.f. in persona del Parte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Viale delle Milizie n. 38 APPELLANTE E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Murano, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 15 APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Parte_1
impugnando l'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000, Controparte_2 notificata il 28.06.2022, limitatamente alla cartella n. 07120110140909400000, emessa per carichi relativi a sanzione per violazione al c.d.s.. Eccependo l'omessa notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione impugnata e del verbale di contravvenzione presupposto, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, nonché ulteriori vizi formali, chiese dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_2 rigetto, mentre la nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, Controparte_2 rimase contumace. Il giudice di pace di con sentenza n. 34385/2023, accolse la domanda;
dichiarò CP_2
l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica della intimazione di pagamento, con condanna dell' Parte_2
e della in solido, al pagamento delle spese di lite, con
[...] Controparte_2 attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito in ragione della sospensione del relativo termine disposta dal decreto “cura Italia”. Si è costituito il sig. il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Parte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'appello, mentre la è Controparte_2 rimasta contumace. L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Controparte_3
Nella specie, l' ha gravato la decisione rappresentando che “il Giudice di primo Pt_2 grado nel calcolare il termine di prescrizione non ha tenuto conto della normativa speciale ed emergenziale adottata dal legislatore a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19”. Ciò premesso, l'appellato, già in primo grado, limita le proprie doglianze alla cartella di pagamento n. 07120110140909400000 tra le altre riportate nell'intimazione opposta, e ne eccepisce l'omessa notifica, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti emerge la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120110140909400000, eseguita ai sensi dell'art. 26 co. 1 del D.P.R. n. 602/1973 con invio della raccomandata A/R e perfezionatasi nelle mani di un familiare convivente del destinatario in data 03.10.2011 (se la notifica è eseguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, la consegna a un familiare che convive con il destinatario è pienamente valida ed efficace a interrompere la prescrizione, senza che sia richiesta una seconda comunicazione via raccomandata – cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 23384/2025), nonché la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169020540411000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi con consegna della raccomandata informativa A/R n. 689295266967 in data 12.06.2016. Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120229005325089000 oggetto di opposizione (28.06.2022), il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120110140909400000 non risulta decorso. Al riguardo, infatti, si condivide quanto esposto dall'appellante, secondo cui il primo giudice non ha tenuto conto che trova applicazione al caso di specie la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dal 08.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto-legge n. 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Sebbene vi sia un dibattito sull'ambito applicativo e sugli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 d.l. citato, va osservato che un periodo di sospensione in favore dell' CP_4 va certamente riconosciuto, pena l'incostituzionalità delle norme, in quanto, se così non fosse, l'esattore avrebbe visto prescriversi i crediti pur senza poter compiere alcuna attività, in un certo periodo temporale. Siccome l'art. 67 si riferisce all'attività degli enti impositori, si ritiene che vada applicato l'art. 68 primo comma (dato che l'ipotesi che ci riguarda non ricade nel comma 4 bis, riferito ai soli carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis). La S.C. (ordinanza n. 960/2025) ha ripercorso il disposto dell'art. 67 precisando altresì che l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Pur facendo, dunque, la norma Controparte_5 riferimento ai “versamenti in scadenza” nel periodo contemplato, va interpretato nel senso suggerito dalla S.C. secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione… Il “diritto vivente”, che estende l'applicabilità della sospensione a tutte le
“attività”, ivi inclusa, dunque, quella di riscossione, con il relativo termine di prescrizione, stempera la possibilità di censurare la norma sul piano costituzionale. Ne consegue la riforma della sentenza gravata. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità della lite e della ridotta attività espletata, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sent. 34385/2023, rigetta la domanda del sig. Controparte_1
- condanna lo stesso al pagamento in favore dell' delle Parte_2 spese di lite del doppio grado che liquida per compensi in € 633,00 per il primo grado ed
€ 852,00 per il presente, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa con attribuzione in favore dell'avv. Emilia D'Ascoli, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco