Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
L'esistenza di precedenti penali e/o di carichi pendenti non è elemento per sé sufficiente a consentire la dichiarazione di abitualità nel reato, essendo necessaria una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, tali da evidenziarne il grado di radicamento della tendenza delittuosa e della capacità criminale manifestata nello specifico delitto commesso.
Commentario • 1
- 1. Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2015, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
7 152/ 1 6 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 12/11/2015 Registro generale n. 34041/2014 Sentenza n. n. 3078/2015 : Composta dai Consiglieri: Presidente Dr. Arturo Cortese Dr. Adet Toni Novik Consigliere Dr. Margherita Cassano Consigliere . : Dr. Aldo Esposito Rel. Consigliere Dr. Alessandro Centonze Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) TI CO MA, n. il 08/09/1974; avverso l'ordinanza n. 488/2014 Tribunale Sorveglianza IO LA emessa il 01/07/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha chie- sto l'annullamento con rinvio;
2 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 05/11/2013, il Tribunale di Sorveglianza di IO LA rigettava l'appello proposto da IL FR RI avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglian- za di IO LA del 21/02/2013 di dichiarazione di delinquenza abituale e di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2. Con sentenza del 14/04/2014, la Corte di Cassazione annullava la predetta ordinanza con rinvio per nuovo esame a detto Tribunale, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla di- fesa, in quanto aveva ritenuto fondata la dedotta questione preliminare di nullità, per omessa acquisizione delle dichiarazioni del condannato, ristretto fuori circondario, in violazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.. Riteneva poi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (nullità del decreto di irreperibilità e insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di abitualità nel rea- to). Con ordinanza del 01/07/2014, il Tribunale di Sorveglianza di IO LA rigettava nuo- vamente l'appello proposto dalla difesa del condannato. In riferimento all'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità indicava l'esito negativo degli ulteriori accertamenti eseguiti dalla Questura di IO LA riportati in due informative, anche in riferimento alla risposta del fratello IL ME, presente sull'ultimo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, stante la pendenza di procedimenti penali a cari- co del soggetto, riconfermava la permanenza dei presupposti per la dichiarazione di delinquen- za abituale. Avverso la suindicata ordinanza la difesa di IL FR RI proponeva ricorso per Cassazione sotto i seguenti profili: A) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c) e 159 cod. proc. pen.. In proposito, evidenziava che la dichiarazione di irreperibilità rivestiva efficacia limitata alla fase ed al procedimento di riferimento;
riteneva necessaria la ripetizione delle ricerche, già svolte ai fini dell'esecuzione di una misura di prevenzione, stante l'inutilizzabilità degli esiti ne- gativi dei tentativi di notifica operati in detto procedimento. Evidenziava che le ricerche erano state eseguite presso i domicili di v. Possidonea 54 e v. SS 18 e non presso il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, nonostante il decorso di circa due mesi da quelle inerenti alla notifica della misura di prevenzione, ed in violazione dei princi- pi affermati dalla giurisprudenza relativamente alla necessità di svolgerle cumulativamente nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.. Al riguardo, segnalava che il fratello del condanna- to si era limitato a negare di avere notizie del fratello e non aveva riferito che lo stesso non svolgeva più attività presso quell'esercizio commerciale. B) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. れ 103 e 109, comma secondo, cod. pen.. 3 j In riferimento a tale aspetto, la difesa del condannato rappresentava che ai fini della dichia- razione di abitualità, se pronunciata dopo la sentenza di condanna, non potevano essere valu- tate le condotte successive tenute dal colpevole. Il ricorrente asseriva che il provvedimento impugnato risultava viziato per motivazione ca- rente o contra legem: a suo avviso, il Tribunale di Sorveglianza, nel pronunziare la dichiarazio- ne di abitualità nel reato del IL, si era limitato a confermare il proprio precedente provve- dimento del 05/11/2013, ritenendolo ben motivato in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge per detta dichiarazione. Il difensore criticava il richiamo nel provvedimento impugnato operato in ordine ai pregiudizi per i fatti commessi successivamente al 2003, inerenti a procedimenti pendenti o definiti con sentenza di assoluzione. A suo avviso, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto far riferi- mento esclusivamente agli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., per formulare il giudizio di pericolosità inerente alla dichiarazione di abitualità, senza riprodurre tautologicamente il testo normativo. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato e quello precedente del Tribunale di sor- veglianza annullato dalla Cassazione non valutavano la non omogeneità dei reati presi in con- siderazione, la loro diversità di indole, l'avvenuta consumazione in un arco temporale ampio e l'epoca remota di commissione oltre dieci anni dall'ultima condanna;
inoltre, l'organo giudican- te non avrebbe esaminato gli elementi positivi, quali la prova della partecipazione all'opera di rieducazione nonché il conseguimento di benefici e di diplomi. Chiedeva, pertanto, pronunziarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice de quo. Il Sostituto Procuratore Generale dr. Paolo Canevelli, mediante requisitoria scritta, conclude- va per l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti sotto precisati in motivazione. Il primo motivo di impugnazione, attinente ad un presunto error in procedendo, costituito dalla nullità dell'avviso di fissazione di udienza al condannato IL FR RI per inos- servanza delle regole per la dichiarazione di irreperibilità, non è meritevole di accoglimento. Ebbene, dall'esame degli atti del procedimento, consentito in ragione della natura del vizio dedotto dalla difesa del ricorrente, emerge che il condannato aveva presenziato all'udienza del 01/07/2014 dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di IO LA (in sede di rinvio dopo l'annullamento pronunziato da questa Corte); la sua presenza in udienza comportava la sana- toria dell'eventuale difetto di notifica. Nel corso dell'udienza, peraltro, si procedeva altresì all'audizione del IL e, pertanto, il principio del contraddittorio risultava pienamente rispet- tato. E' fondato il secondo motivo di impugnazione (già prospettato nell'ambito del primo ricorso per Cassazione), riguardante la motivazione carente o contra legem del provvedimento del Tri- bunale di sorveglianza emesso in sede di rinvio da questa Corte, di rigetto dell'appello avverso l'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza dichiarava l'abitualità del IL nel reato e gli applicava la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima di anni 2. Preliminarmente, va rilevato che il caso in esame non rientra nell'ipotesi di abitualità presun- ta dalla legge, prevista dall'art. 102 cod. pen., bensì in quella di abitualità ritenuta dal giudice, disciplinata dall'art. 103 cod. pen.. L'abitualità di cui all'art. 103 cod. pen., è rimessa al potere discrezionale del magistrato, il quale preliminarmente deve constatare la sussistenza di determinate condizioni legali e poi de- ve accertare la pericolosità del soggetto, ed è tenuto a darne giustificazione a mezzo di ade- guata motivazione, ai fini della configurabilità nel caso concreto (cfr. Cass., Sez. 2, 14/12/2012 n. 1423, dep. 2013, Cetrullo, Rv. 254187). La declaratoria di abitualità nel delitto, quando non e pronunciata con la stessa sentenza di condanna, può essere emessa con provvedimento successivo, in ogni tempo, dal magistrato di sorveglianza. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo una condanna per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 cod. pen., ritiene che il soggetto è dedito al delitto;
se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta (art. 109, comma secondo, cod. pen.). Ebbene, nell'ordinanza impugnata emerge la sussistenza di una carenza motivazionale poi- ché il riconoscimento da parte dell'organo giudicante dell'abitualità risulta fondata esclusiva- mente sulla pendenza di procedimenti penali a carico del IL;
il provvedimento in esame non rende esplicite le ragioni, per le quali gli elementi negativi di valutazione costituirebbero sintomo di pericolosità del condannato e non rispetta il principio della non valutabilità della successiva condotta del colpevole (art. 109, comma secondo, cod. pen.). Come affermato costantemente dalla S.C., il solo accertamento dell'esistenza di precedenti penali e/o di carichi pendenti non consente dichiarazione l'abitualità nel reato, qualora man- chi una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità so- ciale del soggetto, tali da evidenziare il grado di radicamento della tendenza delittuosa manife- stata nello specifico delitto nella personalità del soggetto stesso, mostrandone la capacità cri- minale (in tal senso, Cass., Sez. 5, 17/09/2008 n. 43077, Montalto, Rv. 242595; Sez. 2, 08/01/1997 n. 2536, Sassanelli, Rv. 207303). Per disporre la misura di sicurezza nei confronti di condannato, al quale questa è stata com- minata per effetto dell'intervenuta declaratoria di delinquenza abituale, è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione;
in ogni ca- so, la pericolosità è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento 5 e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi in or- dine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati (in tal senso, Cass., Sez. 1, 22/12/1993/22/02/1994 n. 5643, Pistillo, Rv. 196549). In considerazione dell'esposta carenza motivazionale, l'ordinanza impugnata deve essere an- nullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, per nuovo esame in applicazione dei suesposti principi.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reg- gio LA. Così deciso in Roma il 12 novembre 2015. I Presidente Il Consigliere estensore Aldo Esposito turo Cortese DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA