Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 1
Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) allorché i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2003, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1865
3. Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 021856/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO DO imputato;
contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli, 7^ sezione penale, in data 21 gennaio 2003;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito il P.G. Dott. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21.1.2003 la Corte dr Appello di Napoli, 7^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'appellante PO DO era stato condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di due anni quattro mesi di reclusione ed euro 774,69 di multa con interdizione per un anno dai pubblici uffici, perché dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di auto Ford Fiesta compendio di furto, di soppressione della relativa targa e di violazione dei sigilli, per avere, nella qualità di proprietario e custode, fatto uso delle attrezzature dell'autocarrozzeria sottoposta a sequestro amministrativo, fatti accertati in Quarto il 25.1.97. Riteneva la Corte territoriale che la richiesta di derubricazione del delitto di ricettazione in quella di furto era infondata in quanto la confessione di tale ultimo reato non era attendibile per la non coincidenza delle circostanze di fatto (temporali) risultanti dalla denuncia e quelle indicate;
la rimozione definitiva della targa di circolazione (costituente certificazione amministrativa) equivale a soppressione della stessa e l'elemento psicologico coincide con la consapevolezza che quanto soppresso non potrà adempiere alla funzione probatoria ad esso proprio;
l'utilizzazione dell'attrezzatura in sequestro.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che chiedeva l'annullamento dell'impugnata decisione per i seguenti motivi: - omessa motivazione in ordine al reato di ricettazione, perché la mancata indicazione delle circostanze temporali non coincidenti non consente di controllare l'iter logico che ha condotto la Corte a ritenere pretestuosa la versione di fatti fornita dal ricorrente;
- violazione o errata applicazione dell'art. 349 c.p. sia perché mai vennero apposti materialmente i sigilli sia perché il vincolo aveva origine da un provvedimento di sequestro amministrativo di natura sanzionatoria e quindi non finalizzato ad "assicurare la conservazione e l'identità della cosa;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali, criterio valutativo previsto dall'art. 133 c.p., in contrasto non solo con la ratio ma anche, e soprattutto, con la lettera dell'art. 62 bis c.p. che impone di considerare circostanze non comprese in quelle da valutare ex art. 133 cit., in particolare nel caso l'ammissione degli addebiti, nonostante la richiesta della difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia omessa motivazione per non avere indicato espressamente le circostanze di fatto (segnatamente quelle temporali) in modo da non consentire il controllo dell'iter logico che ha condotto la Corte territoriale a ritenere pretestuosa la versione dei fatti, è infondata in quanto il convincimento di pretestuosità dell'assunto difensivo fornito dall'imputato in sede di convalida è formulato con specifico riferimento alle circostanze di fatto (in particolare quelle temporali) risultanti dalla denuncia di furto, dati noti al ricorrente che non li contesta nella loro realtà storica ma solo sotto il profilo di insufficienza motivazionale. Ma nel giudizio di Cassazione il motivo consentito è solo quello della mancanza di motivazione e non di insufficienza.
2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e/o erronea applicazione dell'art. 349 c.p., è fondato nella parte in cui rileva che il vincolo aveva origine da un provvedimento di sequestro amministrativo di natura sanzionatoria e quindi non finalizzato ad assicurare la conservazione e l'identità della cosa. Esula infatti dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p. la violazione dei sigilli apposti non già per assicurare la conservazione del bene ma al fine, tipicamente sanzionatorio, di impedirne l'uso per la prosecuzione di attività commerciale (o artigianale) esercitata senza la prescritta autorizzazione. Allorché la funzione del sigillo non è quella di assicurare la conservazione o l'identità del bene, ma solo quella di impedirne l'uso in mancanza di autorizzazione amministrativa, non ricorre il delitto di cui all'art. 349 c.p. (Cass. Sez. 3^, 14.10-1.12.99 n. 13710; Cass. Sez. 6^, 24.11.87-30.4.88 n. 5248). Nè nella specie sussiste la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 334 c.p. perché l'uso della cosa non ne ha determinato un deprezzamento (e quindi un deterioramento: Cass. Sez. 6^, 22.6- 6.7.2000 n. 7930; Cass. Sez. 6^, 12.12.84-6.2.85 n. 1257).
3. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge o vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è inammissibile in quanto esse sono state riconosciute, ancorché equivalenti alle aggravanti. Con l'appello si era chiesta la riduzione della pena anche attraverso la valutazione di prevalenza delle dette attenuanti. Su tale richiesta correttamente la Corte si è pronunciata, rigettandola con motivazione congrua.
4. La sentenza deve in conseguenza essere annullata senza rinvio in ordina al delitto di cui all'art. 349 c.p., perché il fatto non sussiste. Devono invece essere rigettati tutti gli altri motivi. Si impone tuttavia la restituzione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena, perché il suo aumento per la continuazione, come risulta dalla motivazione della sentenza del Tribunale, è stato effettuato senza distinzione tra quello riconducibile al delitto di falso per soppressione e quello riconducibile al delitto di cui all'art. 349 c.p.. Nè è consentito ritenere che per implicito tale aumento sia stato effettuato in misura uguale (due mesi per il falso e due mesi per la violazione di sigilli) perché le pene edittali sia nel minimo che nel massimo sono diverse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 349 c.p., perché il fatto non sussiste e rigetta il ricorso nel resto.
Dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004