Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
Il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro apposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2001, n. 36210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36210 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 10/07/2001
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO P. LUIGI - Consigliere - N. 2488
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO - Consigliere - N. 8873/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RC MO
avverso la sentenza in data 1.12.2000 della C.A. di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GUIDO DE MAIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 22.11.99 del Tribunale di Foggia. sez. distacc. di Cerignola, RC MO fu condannato, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, alla pena di mesi cinque di reclusione e lire trecentomila di multa, oltre confisca e demolizione delle opere abusive, perché ritenuto responsabile dei reati, unificati in continuazione, di cui agli artt.: 1) 7 e 20 lett. b l.47/85; 2) 349 c.p., acc. in Cerignola il 15.7.97; A) 17 e 20 l.64/74; B) 18 e 20 l. 64/74; C) 3 e 20 l. 64/74; D) 2 e 13 l. 1086/71;
E) 4 e 14 l. 1086/71; F) 6 e 15 l. 1086/71, acc. in Cerignola il 10.3.97.
Su impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 1.12.2000 in riforma di quella di primo grado dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A, B, C, F, ridusse la pena per i reati residui (capi 1, 2, D ed E) a mesi quattro e giorni quindici di reclusione e lire 250.000 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, il quale ne ha denunciato la nullità "per difetto di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione" relativa al delitto di cui all'art. 349 c.p. Il ricorrente sostiene che dagli atti risulterebbe che "i sigilli erano stati apposti quando già tutto il manufatto era stato completato sicché è molto più probabile che l'RC abbia violato l'uso del manufatto, non già i sigilli che sono rimasti intatti"; che - sempre a dire del ricorrente - "l'RC non riteneva di compiere alcun reato nel momento in cui utilizzava il bene", per cui "anche sul punto la Corte non motiva in senso giuridicamente soddisfacente". Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza, essendo assolutamente pacifico, innanzi tutto, che "la finalità di assicurare la conservazione "della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa (che è, quindi, sufficiente ad integrare il reato), perché il concetto di "conservazione" comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso (cfr., Cass. sez. 3^, 22.5.96 n. 245, Branca, rv. 205.788;
sez. 6^, 24.8.93 n. 796 Di Filippo). Inoltre, a nulla rileva che "i sigilli sono rimasti intatti", perché il delitto si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche quando si infranga il divieto che il sigillo simboleggia, mediante qualsiasi condotta idonea a frustrare l'assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità imposto su di essa per volontà pubblica. Ciò senza contare che i giudici di merito hanno accertato in fatto, ribadendolo più volte, che "i sigilli erano stati rimossi", che l'imputato "ha rotto i sigilli" (pag. 3 della sentenza).
Assolutamente improponibile è anche la censura relativa all'elemento psicologico del reato, essendo di tutta evidenza che la convinzione dell'imputato "di non compiere alcun reato", risolvendosi in errore inescusabile sulla legge penale, è del tutto irrilevante. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese, nonché (avendo egli proposto personalmente ricorso, della cui inammissibilità è, quindi, direttamente responsabile) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2001