Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2600
CASS
Sentenza 26 novembre 2003

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Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2600
    Data del deposito : 26 novembre 2003

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