Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
Nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione. (Nell'occasione la corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento oppositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico-sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1948
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 20855/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa l'8.2.2002 dalla corte d'appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza dell'8.2.2002 la corte d'appello di Palermo ha confermato quella resa il 2.6.2000 dal tribunale monocratico di Carini, nella parte in cui aveva dichiarato IU ND colpevole del reato di cui all'art. 349 c.p., per aver violato i sigilli apposti al suo caseificio su ordine emanato dal sindaco al fine di assicurarne la conservazione e la identità, proseguendo nell'attività produttiva.
Avendo anche prosciolto il ND dalla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., perché estinta per prescrizione, la corte ha rideterminato la pena nella reclusione di otto mesi e nella multa di lire 700.000.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del ND, deducendo tre motivi a sostegno.
Col primo lamenta erronea applicazione dell'art. 349 c.p., sostenendo che esula il reato di violazione di sigilli quando questi non sono apposti per assicurare la conservazione o l'identità della cosa, ma - come nel caso di specie - per impedire la prosecuzione della attività produttiva in presenza di carenze igienico-sanitarie. Col secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 133 c.p. laddove la corte di merito ha negato le circostanze attenuanti generiche.
Col terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento giuridico. Secondo la interpretazione logica e teleologica della norma, oggetto giuridico del reato di cui all'art. 349 c.p. è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione o l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione, indipendentemente dai fini o motivi particolari che ispirano il provvedimento autoritativo. Perciò integra il reato anche la violazione di sigilli apposti in base a un'ordinanza sindacale emanata per impedire un'attività produttiva esercitata in dispregio delle norme igienico-sanitarie. Sotto questo profilo va condiviso il principio affermato da una sentenza ormai risalente, secondo cui "la finalità di assicurare la conservazione della cosa, alla quale fa riferimento l'art. 349 cod. pen., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché
il conceto di 'conservazione' comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso" (Cass. Sez. 6^, n. 7961 del 24.8.1993, Di Filippo, rv. 194900). Non possono invece condividersi quelle pronunce che escludono il reato quando i sigilli sono apposti non per assicurare la conservazione o la identità della cosa, ma per impedire l'uso (Cass. Sez. 3^, n. 13710 dell'1.12.1999, Gallo, rv. 214819; Cass. Sez. 6^, n. 5248 del 30.4.1988, Clemente S. Lue, rv. 178261).
4 - Le altre due censure sono manifestamente infondate. La Corte di merito, con motivazione assolutamente legittima, come tale incensurabile in questa sede, ha escluso le attenuanti generiche e la riduzione della pena entro la soglia dei sei mesi che avrebbe consentito la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata, in considerazione dei "precedenti penali anche specifici e della gravità del fatto con riflessi pericolosi per la salute pubblica".
5 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004