Sentenza 12 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini dell'efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte d'appello, ai sensi del comma secondo dell'art. 13 della L. 22 aprile 2005, n. 69, è sufficiente che pervenga, entro il termine ivi previsto, la segnalazione della persona nel Sistema Informativo Schengen (SIS) contenente le indicazioni previste dal primo comma dell'art. 6 legge citata, ad eccezione di quella della pena minima, non influente sull'applicazione della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2008, n. 48011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48011 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2847
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 38575/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria;
nei confronti di:
RA GD, n. a DO (Polonia) il 21 agosto 1965;
avverso l'ordinanza del Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 3 novembre 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, avvocato Dionesalvi Salvatore. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA GD (provvisoriamente arrestato dalla polizia giudiziaria il 22 ottobre 2008), subito liberato, misura applicata con provvedimento del 23 ottobre 2008, essendo il RA colpito da mandato di arresto ai fini di consegna emesso dalla Polonia (e non dalla
"Cecoslovacchia" come indicato nel provvedimento impugnato), per frode e contraffazione, reato commesso il 14 novembre 2003 e punito con la pena massima di anni otto di reclusione.
La ragione del provvedimento di revoca era ravvisata nel mancato inoltro del mandato di arresto europeo (o della segnalazione SIS) nel termine di dieci giorni, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 13). Avverso la predetta ordinanza di revoca propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica che lamenta la violazione di legge, in quanto, sin dal momento della convalida dell'arresto, l'Autorità giudiziaria deputata a provvedere disponeva della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, fatta pervenire dalla autorità giudiziaria polacca, allegata al mandato, contenente tutte le informazioni necessarie di cui all'art. 6, comma 1, Legge citata (rilevando, il requirente, che quelle di cui commi 3 e 4 sono necessarie solo ai fini della consegna). Inoltre, rileva il ricorrente che il mandato d'arresto è stato trasmesso al Ministero entro il decimo giorno dal provvedimento restrittivo e a tale Autorità avrebbe dovuto essere effettivamente inviato e non alla autorità giudiziaria, cui il Ministero l'aveva trasmesso successivamente con nota del 3 novembre 2008, anche se dagli atti non risultava la data di inoltro al Ministero.
Il ricorso è fondato.
Appare decisivo rilevare, come ha osservato il Procuratore generale ricorrente, che al mandato di arresto era allegata la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, del tutto equiparata, ai fini della emissione dei provvedimenti coercitivi ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3, al mandato di arresto europeo. Nella
specie, la segnalazione conteneva l'indicazione di tutti gli elementi previsti dall'art. 6, comma 1, stessa Legge, a eccezione della pena minima per il reato per il quale è stata richiesta la consegna, indicazione non ostativa alla applicazione della misura cautelare (v. art. 7, che fa riferimento, in ogni caso, alla pena massima;
v. anche Sez. 6, Sentenza n. 46357 del 12/12/2005 Cc. - dep. 20/12/2005, Rv. 232852, in motivazione). Non ha alcun rilievo, come osservato dal ricorrente, che non sono contenuti nella segnalazione i dati ne' ad essa sono allegati i documenti di cui ai commi 3 e 4 della norma ora citata: tali dati e allegati devono essere disponibili dalla autorità giudiziaria solo ai fini della decisione sulla consegna, come risulta chiaramente dall'incipit del comma 3, che va letto in correlazione anche al comma 4. Ciò si desume anche dal fatto che l'art. 13, comma 3, nel richiamare l'art. 6, fa riferimento alle "indicazioni" di cui all'art. 13, termine che è sinonimo di "informazioni", usato dal comma 1 di quest'ultima disposizione, e non fa riferimento ad "allegati" che sono individuati e ricompresi nei commi 3 e 4.
Il provvedimento restrittivo non doveva quindi essere revocato, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008