Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5581
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Il ricorso per cassazione deve contenere la esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. Pertanto è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di di censurare la pronuncia di merito.( Nella specie, la S.C. ha giudicato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia di merito che, nel condannare il convenuto al risarcimento dei danni provocati dal decesso di un congiunto dell'attore a causa di un incidente stradale, non aveva riconosciuto il danno biologico. Con il ricorso per cassazione era stata denunziata la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2043 cod. civ. e 32 Cost. per avere il giudice del merito affermato che il danno biologico sofferto dal congiunto a seguito della morte di familiari "è risarcibile solo qualora... si concretizzi in una patologia accertata dalla scienza medica tale da differenziarlo dal danno morale subiettivo, per cui il decesso deve avere direttamente determinato l'insorgere o l'aggravarsi di una vera e propria malattia o alterazione di cui va data prova specifica", senza indicare i motivi per cui la interpretazione data dal predetto giudice delle richiamate disposizioni non potesse essere accettata, ne' quale fosse la corretta interpretazione di tali norme secondo il ricorrente.)

In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate.

Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.

Nella liquidazione del danno patrimoniale da decesso di congiunto causato dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, che è disposizione di stretta applicazione che si riferisce al pregiudizio patrimoniale da inabilità temporanea o permanente, e che assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'invalido come parametro base cui commisurare il risarcimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5581
Data del deposito : 9 aprile 2003

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