Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 4
Il ricorso per cassazione deve contenere la esposizione delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. Pertanto è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di di censurare la pronuncia di merito.( Nella specie, la S.C. ha giudicato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia di merito che, nel condannare il convenuto al risarcimento dei danni provocati dal decesso di un congiunto dell'attore a causa di un incidente stradale, non aveva riconosciuto il danno biologico. Con il ricorso per cassazione era stata denunziata la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2043 cod. civ. e 32 Cost. per avere il giudice del merito affermato che il danno biologico sofferto dal congiunto a seguito della morte di familiari "è risarcibile solo qualora... si concretizzi in una patologia accertata dalla scienza medica tale da differenziarlo dal danno morale subiettivo, per cui il decesso deve avere direttamente determinato l'insorgere o l'aggravarsi di una vera e propria malattia o alterazione di cui va data prova specifica", senza indicare i motivi per cui la interpretazione data dal predetto giudice delle richiamate disposizioni non potesse essere accettata, ne' quale fosse la corretta interpretazione di tali norme secondo il ricorrente.)
In tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate.
Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
Nella liquidazione del danno patrimoniale da decesso di congiunto causato dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, che è disposizione di stretta applicazione che si riferisce al pregiudizio patrimoniale da inabilità temporanea o permanente, e che assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'invalido come parametro base cui commisurare il risarcimento.
Commentari • 3
- 1. Danno parentale da morte, danno morale e danno non patrimonialeAccesso limitatoFabio Quadri · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007
- 2. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
- 3. Bond Cirio: responsabilità della banca nel collocamento degli strumenti finanziariAccesso limitatoAntonio Tanza · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LI, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour n. 17, presso l'avv. RA Amici, che la difende anche disgiuntamente all'avv. Giuliana Pazzi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante prò tempore VA AL, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini, presso l'avv. Tommaso Spinelli Giordano, difeso dall'avv. Armando Cantarini, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
RA BI;
RA NO;
IN AR ZI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 115/00 dell'8 marzo 2000, deliberata il 15 marzo 2000 e pubblicata il 10 aprile 2000 (R.G. 260/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. RA Amici per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 17 - 21 marzo 1994 GR IS e GN DD convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di MO, RA NO, IN AR ZI, RA BI e LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI s.p.a., chiedendone lai condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 22 febbraio 1993, in occasione del quale era deceduto GR RT, figlio di essi attori, che viaggiava a bordo della autovettura Lancia Delta HF40 condotta dal proprietario RA NA, scontratasi con la Fiat 127 di proprietà di CU IA, condotta da questi e all'interno della quale viaggiavano il figlio di quest'ultimo CU RA nonché PA NA.
In seguito al sinistro in questione, verificatosi per colpa esclusiva di RA NA, proseguivano gli attori, erano deceduti anche il RA, il conducente e tutti i passeggeri della Fiat 127.
Costituitisi in giudizio RA NO, IN AR ZI, RA BI e LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI s.p.a. nonché intervenuti volontariamente in causa altre parti tra cui TO LI, moglie di CU IA, conducente dell'autovettura Fiat 127 e madre del trasportato CU RA, la quale chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Svoltasi una prima fase istruttoria il tribunale di MO con sentenza n. 492 del 1995 dichiarava la corresponsabilità di RA NA e CU IA nella determinazione dell'evento e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni liquidati esclusivamente in favore degli intervenuti, ad eccezione di NI IN e TO LI, nonché degli attori, per la cui liquidazione rimetteva la causa in istruttoria.
Svoltasi una ulteriore fase istruttoria il tribunale, con sentenza 2/8 maggio 1997 condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore di TO LI nella misura, dedotta l'acconto corrispostole dalla compagnia assicuratrice in corso di causa, di lire 263.723.329 oltre interessi legali e spese.
Gravata tale pronunzia dalla TO, che non riteneva adeguato il risarcimento come determinato dai primi giudici, si costituivano in giudizio la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. (già LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI s.p.a.) e RA BI chiedendo il rigetto del gravame e il RA anche, in via incidentale, che fosse dichiarata la corresponsabilità, in ordine alla produzione del fatto dannoso, di CU IA con diritto di rivalersi dei danni conseguenti alla morte del fratello NA.
Nella contumacia degli appellati RA NO e IN AR ZI la corte di appello di Ancona con sentenza 8 marzo 2000, deliberata il 15 marzo 2000 e pubblicata il 10 aprile 2000, rigettata ogni diversa istanza, deduzione e richiesta formulata dall'appellato RA BI, in parziale accoglimento dell'appello principale condannava gli appellati, in solido, al pagamento dell'ulteriore somma di lire 60 milioni a titolo di risarcimento del danno morale.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata ha proposto ricorso, con atto 24 e 25 maggio 2001, affidato a sei motivi e illustrato da memoria, TO LI.
Resiste, con controricorso, la sola MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunziando "violazione de l'art. 360 n. 3 c.p.c. (in relazione all'art. 112 c.p.c, 2043 c.c. e 32 cost.)
nonché violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c, per mancato riconoscimento del danno biologico", la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha escluso che spettasse ad essa ricorrente alcuna somma a titolo di danno biologico per la perdita del marito e del figlio.
Si osserva, infatti, che i giudici del merito hanno disatteso una tale richiesta assumendo che non risultava provata, senza considerare, da un lato, che essa concludente, successivamente al tragico evento, ha accusato manifestazioni patologiche che nell'insieme contribuiscono a definire un quadro di sintomi riferibili a una situazione di grave disagio psichico ampiamente documentato in atti attraverso i certificati medici, dall'altro, che i giudici del merito non potevano non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio, richiesta nell'atto di appello e ingiustamente negata dalla corte del merito.
2. Il motivo non può trovare accoglimento.
Lo stesso, infatti, è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.
2.1. La censura in esame, in particolare, è inammissibile nella parte in cui denunzia la violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 112 c.p.c., 2043 c.c. e 32 Cost. per avere i giudici del merito affermato che il cd. danno biologico sofferto dal congiunto a seguito della morte di familiari "è risarcibile solo qualora ... si concretizzi in una patologia accertata dalla scienza medica tale da differenziarlo dal danno morale subiettivo, per cui il decesso deve avere direttamente determinato l'insorgere o l'aggravarsi di una vera e propria malattia o alterazione di cui va data prova specifica".
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 112 c.p.c, 2043 c.c. e 32 Cost.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
2.2. Quanto al secondo profilo di censura si osserva che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione ora censurata dalla ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
- la c.t.u. espletata in prime cure e supportata da visita specialistica neuropsichiatrica ha, sulla base di considerazioni immunì da vizi logici e esaustive evidenziato che la TO non mostrava "alcun apprezzabile stato patologico casualmente riconducibile ai fatti del 22 febbraio 1993";
- la consulenza tecnica di parte si è limitata all'affermazione dell'esistenza di un danno biologico, senza tuttavia individuarlo puntualmente, non essendo sufficiente, all'evidenza, l'ovvia affermazione che la donna abbia subito un notevole trauma, ciò che non consente assolutamente di pervenire alla configurabilità, nella fattispecie, di una patologia vera e propria di difetto di alterazioni della integrità psicofisica del soggetto rilevanti sotto il profilo medico legale;
- non risultano fatti ulteriori che possano consentire un diverso orientamento non possedendo quelli allegati ... alcuna dimostrata relazione causale con il tragico evento per cui è causa, comunque, carattere di novità rispetto agli accertamenti peritali ...;
- d'altra parte in sede di precisazione delle conclusioni, ne' in primo grado, ne' in appello, è stata formulata richiesta di rinnovo della c.t.u. Pacifico quanto precede è palese la manifesta infondatezza delle deduzioni svolte in questa sede dalla ricorrente. La stessa, infatti, inammissibilmente e contra legem cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità (il quale non è un giudizio di merito di terzo grado) sollecita - peraltro in termini estremamente generici - una nuova valutazione delle risultanze di causa, precluse in questa sede (e in contrasto, in sintesi, non solo con quanto ritenuto dai giudici di merito ma con gli accertamenti medici compiuti dal consulente d'ufficio). Quanto, ancora, alla facoltà che il giudice del merito aveva di disporre una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, pur in assenza di una esplicita richiesta in tale senso in sede di precisazione delle conclusioni, la circostanza è irrilevante, al fine del decidere.
In tanto, infatti, il giudice avrebbe potuto avvalersi del patere sopra riferito e il mancato suo esercizio sarebbe stato denunziabile in sede di legittimità in quanto, previamente, l'attuale ricorrente avesse - alternativamente - o dimostrato errori logici o giuridici o medici esistenti nella prima relazione di consulenza o, ancora, fatta presente documentandola adeguatamente la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto direttamente riconducibili ai fatti del 22 febbraio 1993 e bisognevoli di valutazione da parte di un tecnico. Certo, per contro, che nessuna seria critica è stata formulata alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (almeno in sede di ricorso) e non controverso che non risultano prospettati nuove circostanze, diverse da quelle espressamente considerate nella sentenza gravata, in qualche modo rilevanti al fine del decidere (circostanze che ai fini della ammissibilità del motivo del ricorso, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. dovevano puntualmente e analiticamente essere riferite in ricorso) è palese che correttamente i giudici del merito non hanno dato ingresso a TO.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 4 l. n. 39 del 1977, art. 2056 c.c, nonché violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale" censura la sentenza nella parte in cui questa, nel confermare la pronunzia del primo giudice, ha liquidato, in via equitativa, in favore della attuale ricorrente, la somma di lire 15 milioni a titolo di danno patrimoniale per la perdita del merito.
4. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola.
Non sussiste, in primis, alcuna violazione, da parte dei giudici del merito dell'art. 4, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39. A prescindere da ogni altra circostanza (i giudici del merito hanno pur sempre tenuto presente i redditi denunziati dal defunto ai fini fiscali, al fine di accertare quale fosse il reddito dello stesso) si osserva che la disposizione in esame è di stretta applicazione. La stessa, pertanto, non può trovare applicazione fuori dai casi in essa previsti e, in particolare, qualora non si debba "considerare l'incidenza della inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro".
Atteso che nella specie occorreva quantificare non il danno, per inabilità temporanea o per invalidità permanente, risentito dal defunto, ma i danni patrimoniali della TO a seguito del decesso del marito, è palese la irrilevanza della disposizione richiamata. Contemporaneamente deve escludersi che fosse obbligo del giudice liquidare il danno in questione secondo i criteri indicati in ricorso {capitalizzazione del reddito percepito dal defunto in relazione alla sua età al momento del sinistro e divisione del risultato per due, in forza della presunzione che il marito corrispondesse alla moglie una quota del proprio reddito pari al 50% di questo).
A prescindere dal considerare che nella parte de qua il ricorso è manifestamente inammissibile (la ricorrente, infatti, pur indicando il coefficiente di capitalizzazione da applicare, stante l'età del defunto 12,548 ha omesso di indicare quale fosse il reddito annuo del CU e, pertanto, in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c, non ha posto questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e la fondatezza delle deduzioni svolte sulla base dalla sola lettura, del ricorso e senza fare riferimento ad altri elementi (cfr. Cass., 13 maggio 1999, n. 4754) si osserva che il motivo è anche totalmente infondato.
Come correttamente affermato dai giudici del merito (e in alcun modo sindacato dalla ricorrente), infatti, il danno patrimoniale per la morte di un congiunto deve essere individuato sulla base di idonea dimostrazione della relativa sussistenza, non essendo automatico il riconoscimento di tale danno, in quanto inammissibile il ricorso alla prova per presunzioni.
Certo quanto sopra e certo che nella specie - con apprezzamento di merito in alcun modo sindacabile in questa sede - i giudici del merito hanno accertato che i redditi percepiti dal CU erano talmente modesti da costringere la moglie a svolgere una propria attività lavorativa per il mantenimento della famiglia, è palese che correttamente i detti giudici hanno quantificato tale voce di danno, in via equitativa, in lire 15 milioni.
Quanto, poi, da ultimo, al pur denunziato vizio di contraddittoria motivazione, si osserva che questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476). Pacifico quanto precede è palese, anche sotto il profilo in esame, la manifesta infondatezza della censura allorché del tutto apoditticamente si denunzia la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della sentenza gravata.
Esattamente, infatti, i giudici del merito, preso atto della modestia dei redditi del CU, e della circostanza che la di lui moglie svolgeva una propria attività lavorativa, hanno affermato che la quota di reddito che il CU destinava alla moglie non poteva che essere irrisoria.
5. Con il terzo motivo, denunziando "violazione de l'art. 360, n. 5 c.p.c. in merito al mancato riconoscimento del danno patrimoniale relativo al figlio" la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso, in favore della TO un danno patrimoniale per la perdita del figlio.
6. Hanno osservato quei giudici, in particolare, che "per quanto riguarda il figlio ... non può che confermarsi sul punto la decisione dei giudici di primo grado, dato che costui non era percettore di redditi all'epoca, con la conseguenza che nessuna perdita finanziaria è derivata dal suo decesso".
"D'altronde - hanno evidenziato, ancora, quei giudici - neppure può dirsi che si sia in presenza, quanto meno, della lesione di aspettativa di affidamento sul futuro reddito acquisibile dal defunto perché anche ammessane l'esistenza, l'introito percepito non sarebbe stato destinato al sostentamento della madre bensì interamente assorbito, in prospettiva, dalle proprie esigenze personali familiari, in presenza di un'autonoma fonte di reddituale delle genitrice tale da essere autosufficiente e quindi senza necessità di chiedere un sostegno economico al figlio". La riferita, congrua e articolata, motivazione appare incensurabile in questa sede di legittimità, ne', al riguardo, sono pertinenti i rilievi svolti in ricorso in merito alla circostanza che il defunto era in procinto di entrare nel Corpo della Guardia di Finanza. Sia perché, ancora una volta, in violazione di quelli che sono i limiti di legge quanto ai vizi denunziabili in se sede di legittimità, si sollecita una nuova valutazione di circostanze di fatto, già compiuta dal giudice del merito e ritenuta soggettivamente inadeguata dalla parte ricorrente, sia, perché - come sopra notato - i giudici del merito avevano preso in esame anche l'eventualità (data per certa) che CU RA iniziasse (in un futuro più o meno prossimo) a svolgere una attività lavorativa ma avevano adeguatamente dimostrato che la circostanza ex se non era sufficiente a far ritenere che la madre avrebbe, in futuro, potuto beneficiare di aiuti economici da parte del figlio. Quanto ritenuto nella specie dai giudici del merito, del resto, trova puntuale conferma nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, costante nell'affermare che l'aspettativa degli stretti congiunti a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un danno futuro risarcibile in quanto sia possibile presumere in base a un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che un contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato, per cui i genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito ai fini della liquidazione del danno futuro hanno l'onere di allegare e provare, anche, eventualmente, per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia (da ultimo, in questo senso, Cass., 25 ottobre 2002 n. 15103, specie in motivazione).
7. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ancora, "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c, in relazione agli artt. 2056 e 1224 c.c. e 112 c.p.c". Si osserva, in particolare, che "in relazione alla liquidazione del danno morale la corte di appello ha riconosciuto all'appellante ulteriori 30.000.000 di lire in moneta attuale per ciascun familiare defunto, escludendo pertanto su tale somma la rivalutazione e gli interessi tenendo conto del fatto che i giudici di primo grado avevano proceduto alla liquidazione per l'intero senza avere riguardo alla riduzione prevista per concorso di colpa operante anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio". "Tale argomentazione - prosegue la ricorrente - merita censura, in quanto si fonda su di un aspetto su cui la Corte di appello non è stata chiamata a decidere e sul quale non è stato proposto appello incidentale delle parti interessate, configurandosi così un giudizio ultra petitum in palese violazione delle norme di legge. Ne consegue, pertanto, che su tale somma vadano comunque riconosciuti gli interessi e la rivalutazione dalla data del sinistro".
8. La censura è manifestamente infondata. Infatti:
- lungi dal "riformare" la sentenza impugnata in favore degli appellati pur in assenza di un appello incidentale, i giudici di appello, la hanno riformata in accoglimento dell'appello principale ed è di palmare evidenza, pertanto, che la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.(nonché delle altre norme di carattere sostanziale indicate nel motivo) non sussiste;
- la corte di appello, una volta ritenuto non congrue l'ammontare del danno "morale" liquidato in favore della attuale ricorrente, poteva, alternativamente, o quantificare questo in una somma di danaro che tenesse conto del valore della moneta all'epoca del fatto, disponendone la rivalutazione, e fissando un criterio su cui calcolare gli interessi, o quantificare il danno stesso (per la parte non liquidata dal primo giudice) secondo il valore attuale del danaro;
- certo quanto sopra è di palmare evidenza che la scelta compiuta al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in questa sede e che, pertanto, sotto tale profilo la censura è inammissibile;
- quanto, infine, al rilievo svolto in motivazione, sulle ragioni per cui l'ulteriore danno è stato quantificato in lire 30 milioni di lire per ciascun familiare deceduto, e non in una somma maggiore, la spiegazione data e, cioè, la rilevanza del concorso di colpa di CU IA in ordine al verificarsi del sinistro, la stessa si risolve in un apprezzamento di merito e come tale, pertanto, è anche essa insindacabile in questa sede.
9. Con il quinto motivo la ricorrente denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585" censura la sentenza gravata nella parte in cui questa pur ritenendo che le spese del giudizio di primo grado erano state liquidate in misura largamente inferiore ai minimi tariffari si è limitata a aumentare di lire 1 milione i diritti e di lire 1 milione gli onorari così palesemente violando il d.m. 5 ottobre 1994, n. 585. 10. La censura è inammissibile.
In tema di onorari di avvocato e di diritti ed onorari di procuratore, il giudice - come noto - deve contenere la liquidazione entro i limiti minimi e massimi della relativa tariffa (Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). La violazione dei suddetti limiti (salvo che non si sia in presenza di sentenze pronunciate dal giudice di pace in causa di valore sino a lire due milioni), ancora, è censurabile in sede di legittimità. È onere, peraltro, dell'interessato specificare le singole voci della tariffa delle quali assume la violazione (Cass. 17 febbraio 1998, n. 1696; Cass. 18 agosto 1999, n. 8721). Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale la parte lamenta la violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa professionale (Cass. 23 maggio 2000, n. 6733), nonché il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13417). La Cassazione, in altri termini, può controllare se sono stati violati i minimi stabiliti dalla tariffa professionale purché il ricorso censuri analiticamente i conteggi liquidati (Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373), atteso che in materia è necessaria la analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. 25 maggio 2000, n. 6864). Atteso che nella specie la ricorrente si è limitata ad affermare che il giudice di secondo grado avrebbe "palesemente violato il d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, è evidente, come anticipato, la inammissibilità della deduzione.
11. Con il sesto, e ultimo, motivo, infine, la ricorrente, denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c in relazione all'art. 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585" censura la sentenza gravata per non avere liquidato il rimborso forfettario pari al dieci per cento dell'ammontare degli onorari sia per il giudizio di primo grado che di appello.
12. Il motivo è fondato.
Come noto, esiste contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sui limiti di applicabilità del ricordato art. 15 d.m. n. 585 del 1994.
Giusta un primo indirizzo giurisprudenziale, in particolare, il rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti è soggetto al principio della domanda e non può essere quindi liquidato d'ufficio. (Ad esempio in tale senso, Cass. 28 agosto 1998, n. 8558). Diversamente, secondo altro indirizzo, decisamente maggioritario, il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. 22 maggio 2000, n. 6637;
Cass. 9 novembre 2000, n. 14596). Si osserva, a fondamento di una tale conclusione, che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle spese processuali - pari al 10% dell'importo degli onorari e dei diritti - costituisce una componente delle spese giudiziali, per cui, in caso di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nei limiti fissati dal giudice, il soccombente è tenuto a rifondere alla parte vittoriosa anche il suddetto rimborso (Cass. 7 luglio 2000, n. 9119). Tale indirizzo pare conforme alla lettera della disposizione in esame e alla sua ratio per cui è evidente che la sentenza gravata, che non si è attenuta al sopra esposto principio di diritto, deve essere nella parte de qua cassata.
Atteso, peraltro, che al riguardo non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ritiene la Corte di poter pronunziare nel merito (art. 384, comma 1, ultima parte c.p.c.).
Gli appellati MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., RA BI, RA NO e IN ZI AR, pertanto, devono essere condannati, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di TO LI, di una somma pari al 10% delle somme già liquidate in suo favore dal giudice di appello a titolo di diritti di procuratore e di onorari per il giudizio di primo e di quello di secondo grado.
13. Atteso l'esito del giudizio, ritenuto che il proposto ricorso è stato accolto solo parzialmente, e per una somma minima (rispetto ai maggiori importi reclamati con i restanti motivi) ritiene la Corte esistano giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., RA BI, RA NO e IN ZI AR, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di TO LI, di una somma pari al 10% delle somme già liquidate in favore della stessa dal giudice di appello a titolo di diritti di procuratore e di onorari per il giudizio di primo e per quello di secondo grado;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizi odi legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003