Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37702 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
пута 196/03 sposto d'
richiesta c
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NO GI FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA
EVA CA
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
37702-25
Sent. n. sez.32 10-2025 CC 12/11/2025 R.G.N. 34934/2025
sul ricorso proposto da:
NI SS (CUI 0621MPZ) nato il [...]
avverso il decreto emesso il 17/10/2025 dalla CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il difensore
avv. Dario PICCIONI, in sostituzione dell'avv. Elia DE CARO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Occorre premettere, alla luce degli atti pervenuti a questa Corte: - che in data 12 ottobre 2025 veniva emesso dal Prefetto di Bologna, a mente degli artt. 13 e 14 T.U.I., decreto di espulsione nei confronti del cittadino tunisino MA NI: - che in pari data, ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., veniva notificato al NI provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Roma - Ponte Galeria, adottato dal Questore di Bologna e convalidato il 15 ottobre 2025 dal Giudice di pace di Roma;
- che nel corso dell'udienza di convalida tenutasi dinanzi al suddetto Giudice di pace il cittadino straniero presentava istanza "reiterata" di protezione internazionale (la precedente domanda era stata rigettata dalla Commissione Territoriale di Cagliari nella seduta del 1° gennaio 2021, con provvedimento notificato in data 25 agosto 2021 all'interessato, che quest'ultimo non aveva impugnato); - che nella stessa data del 15 ottobre 2025, ritenuti la pretestuosità della domanda, la pericolosità sociale del richiedente asilo e il pericolo di fuga, veniva emesso, dal Questore di Roma, provvedimento di trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, d. lgs. n. 142 del 2015; - che, con provvedimento del 17 ottobre 2025, la Corte di appello civile di Roma, esclusa la pericolosità sociale dello straniero, ma ravvisando la manifesta strumentalità della domanda, convalidava il decreto questorile.
2. Avverso la decisione da ultimo richiamata l'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, 6, commi 3 e 5, d.lgs. n. 142 del 2015 e 8 CEDU. La Corte di appello di Roma non avrebbe considerato che il ricorrente, per il tramite dell'avv. Filomena CHIARELLI, aveva presentato domanda di protezione internazionale alle ore 00.44 del 12 ottobre 2025, prima, dunque, che venisse attivato il procedimento espulsivo. Di conseguenza, al momento dell'adozione del decreto Prefettizio di espulsione del 12 ottobre 2025 (notificato all'interessato alle ore 12.05 dello stesso giorno) e degli atti successivi, il NI versava in una situazione di "inespellibilità" ai sensi dell'art. 19 T.U.I.; tanto avrebbe dovuto indurre il Questore di Bologna a chiedere la convalida del trattenimento direttamente alla Corte di appello di Roma e non al Giudice di pace: il decreto oggi impugnato, pertanto,
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sarebbe intervenuto tardivamente rispetto alle 48 ore richieste dall'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015. Inoltre, la domanda di protezione internazionale non avrebbe potuto considerarsi strumentale, atteso che il procedimento di espulsione non si trovava in una fase avanzata (art. 29-bis d.lgs. n. 25 del 2008).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione agli art. 27, terzo comma, Cost. e 13, commi 2, lett. b) e 3, T.U.I. Rileva la difesa che, a fronte di un procedimento pendente, dalla data dell'8 ottobre 2025, davanti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per la concessione di misure alternative alla detenzione, né la Questura di Bologna, né, in seguito, la Questura di Roma, avevano provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, T.U.I., il necessario nulla osta all'espulsione alla competente Autorità giudiziaria. Invero, quello citato nel decreto di convalida impugnato risalirebbe al 2021, essendo correlato a un procedimento pendente all'epoca. Richiamate le pronunce n. 78 del 2007 e n. 14500 del 2006, emesse, rispettivamente, dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Uniti penali della Corte di cassazione, il difensore del NI sostiene che il procedimento di esecuzione penale oggi pendente costituirebbe il titolo legittimante la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato italiano, ciò che renderebbe, di contro, illegittimo il decreto espulsivo per contrasto con il principio di indefettibilità della pena.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ribadita all'odierna udienza con trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso, trattato nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato per complessiva infondatezza.
2. Il primo motivo è destituito di fondamento.
2.1. Il difensore del ricorrente, pur non avendo impugnato il decreto del 15 ottobre 2025, con il quale il Giudice di pace di Roma ha convalidato il provvedimento questorile, emesso il 12 ottobre 2025, di trattenimento pre- espulsivo dello straniero, sostiene, oggi, che, siccome, al momento dell'adozione del decreto prefettizio di espulsione del 12 ottobre 2025, menzionato in premessa, il NI versava in una situazione di "inespellibilità" ai sensi dell'art. 19 T.U.I. -
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per avere il suo legale, avv. CHIARELLI, inviato, in suo nome, a mezzo p.e.c., istanza di protezione internazionale alle ore 00.44 del 12 ottobre 2025) - tanto avrebbe dovuto indurre il Questore di Bologna a chiedere la convalida del trattenimento pre-espulsivo direttamente alla Corte di appello di Roma e non al Giudice di pace: il decreto oggi impugnato che, si ricorda, attiene a un decreto di trattenimento "secondario" ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 - sarebbe, quindi, intervenuto tardivamente rispetto alle 48 ore richieste dalla
norma.
2.2. La tesi difensiva va disattesa.
In primo luogo, per la dirimente ragione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, "la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente...", sicché la domanda veicolata dal suo difensore avv. CHIARELLI a mezzo p.e.c. alle ore 00.44 del 12 ottobre 2025 non poteva essere in alcun modo presa in considerazione, né risulta che lo sia stato, in concreto, tanto è vero che il decreto di trattenimento "secondario" è stato emesso, nei confronti, dello straniero, dal Questore di Roma, in data 15 ottobre 2025, solo a seguito della personale manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale resa dal NI in sede di udienza di convalida del decreto di trattenimento "primario" tenutasi davanti al Giudice di pace di Roma. In secondo luogo, perché, nella situazione processuale descritta, in concreto verificatasi, si è realizzato un momento di raccordo tra i procedimenti relativi alle due tipologie di trattenimento che, per quanto si dirà nel prosieguo, non avrebbe, comunque, potuto giustificare il venir meno della competenza del Giudice di pace alla convalida del trattenimento pre-espulsivo e, a maggior ragione, a poter esigere dal Questore, emittente il trattenimento "primario", a chiederne la convalida alla Corte di appello competente.
3. Va ribadito, su un piano più generale, in questa sede che le due tipologie di trattenimento, quello pre-espulsivo ex art. 14, comma 1, T.U.I. e quello del richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, poggiano su presupposti normativi diversi e danno luogo a due procedimenti autonomi e distinti, che trovano il loro momento terminale nel controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'azione amministrativa affidato, nel primo caso, al Giudice di pace e, nel secondo caso, alla Corte di appello.
3.1. L'unico momento di "interferenza" o, per meglio dire, di raccordo tra procedimenti, si verifica quando la domanda di protezione internazionale viene presentata da chi si trovi già trattenuto presso un C.P.R. in virtù di un provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I.
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Ritiene il Collegio che, a fronte di una domanda non valida come quella presentata dall'avv. CHIARELLI a mezzo p.e.c. di cui si è detto, la sua reiterazione in sede di udienza di convalida direttamente da parte dello straniero sia riconducibile a detto momento di raccordo e non alla diversa situazione, inerente a domanda di protezione internazionale avanzata, con certezza, precedentemente a un decreto di trattenimento pre-espulsivo, che avrebbe potuto, eventualmente, implicare, secondo quanto affermato da Sez. 1, n. 32340 del 30/09/2025, non mass. (che richiama Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025, Rv. 288152 -01), la competenza della Corte di appello ai sensi dell'art.
5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla I. 13 aprile 2017, n. 46. Nel caso in esame, di raccordo tra i due procedimenti, viceversa, non può ritenersi venuta meno la competenza del Giudice di pace a convalidare il trattenimento pre-espulsivo.
3.2. Come posto in risalto dalla giurisprudenza di legittimità civile, l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nello stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dal successivo art. 14, comma 5, effetto di un primo provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza già convalidato, sono sospesi nel caso in cui la persona trattenuta presenti domanda di asilo, va intrepretato nel senso che la privazione della libertà personale non resta priva di titolo fino al momento in cui il Questore, dopo avere registrato la domanda, adotti un nuovo provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 3 del citato art. 6, purché lo stesso venga trasmesso al giudice competente per la convalida entro 48 ore dalla sua adozione e convalidato nelle successive 48 ore, ferma restando l'insuperabilità dei termini massimi di durata della misura previsti dalla legge (per tutte, Sez. 1 civ., n. 32763 del 16/12/2024, Rv. 673359-01). Nella richiamata decisione si è disattesa la tesi difensiva secondo la quale, a far tempo dalla manifestazione della volontà di presentare domanda di asilo, la misura restrittiva non godrebbe più di un titolo giustificativo, poiché il titolo giustificativo è il provvedimento di trattenimento già convalidato di cui, come previsto nella ultima parte dell'art. 6, comma 5, cit., sono sospesi i termini di decorrenza. Si è, in conclusione, precisato, che lo schema procedimentale va, così, ricostruito: <[...] si dispone il trattenimento del soggetto da allontanare per un certo periodo, nei limiti in cui lo consente la norma;
se il trattenuto presenta domanda di asilo il termine di decorrenza della misura è sospeso, in quanto l'autorità amministrativa può chiedere se ritiene la domanda strumentale - un prolungamento del trattenimento (fino a sessanta giorni) per esaminare la domanda;
il nuovo trattenimento si innesta senza soluzione di continuità sul primo
e determina un allungamento dei termini di restrizione, che però hanno una durata massima prevista dalla legge, sul cui rispetto il giudice deve vigilare».
3.2.1. La situazione non cambia se la domanda di protezione internazionale venga posta, come accaduto nella fattispecie, in sede di udienza di convalida di un trattenimento pre-espulsivo (e non dopo un trattenimento pre-espulsivo già convalidato): anche in tal caso, per una intuibile ragione di coerenza del sistema, oltre che in ossequio a un preciso disposto normativo, lo sviluppo procedimentale implica che il giudice adito convalidi (o non convalidi) il trattenimento questorile ex art. 14, comma 1, T.U.I. e che, con riguardo alla domanda di protezione internazionale, si ponga in essere la procedura di formalizzazione prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 25 del 2008 fino a che il Questore, una volta assunta la decisione di emettere decreto di trattenimento "secondario", non trasmetta il suo provvedimento per la convalida alla Corte di appello competente, come previsto dall'art. 6, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 142 del 2015. Tanto si è, in concreto, verificato nella vicenda in esame, in cui la Corte di appello è stata correttamente e tempestivamente chiamata a convalidare il provvedimento di trattenimento "secondario", adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015: da ciò discende la infondatezza dell'eccezione difensiva di intempestività del provvedimento impugnato dedotta con il primo motivo di ricorso.
3.3. Aspecifiche si rivelano le censure mosse alla valutazione di strumentalità della domanda di protezione internazionale già proposta e dichiarata inammissibile nel 2021 atteso che esse non si confrontano con le argomentazioni sviluppate dal Giudice di merito alle pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato, che non possono definirsi né apparenti, né inesistenti.
4. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui ci si duole che, a fronte di un procedimento pendente, dalla data dell'8 ottobre 2025, davanti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per la concessione di misure alternative alla detenzione, né la Questura di Bologna, né, in seguito, la Questura di Roma, avevano provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 13, comma 3, T.U.I., il necessario nulla osta all'espulsione alla competente Autorità giudiziaria. Ciò avrebbe determinato l'illegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Bologna il 12 ottobre 2025.
La censura va disattesa.
Per un verso, perché trattasi di doglianza che avrebbe dovuto essere articolata in sede di opposizione al decreto di espulsione, rimedio che le evidenze in atti dimostrano essere stato esperito (udienza fissata davanti al Giudice di pace il 18 dicembre 2025) e che, dunque, seguirà il suo corso.
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Per altro verso, perché, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza civile della Corte di legittimità, «Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo» (Sez. 1 civ., n. 16531 del 20/06/2025, Rv. 674902-01). In modo ancora più pertinente rispetto al caso di specie, si è statuito che «In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale» (Sez. 1 civ., n. 35686 del 21/12/2023, Rv. 669813-01).
5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si impone la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Depositeto in Canalis it 13/11/ 2025 Pane
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Il Presidente
NO IN RE