Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4119 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione, del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rilascio del porto d’armi ad uso difesa personale;
di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Caserta, in data 25.06.2020, istanza di rilascio della licenza di porto di pistola, a scopo di difesa personale. Il ricorrente, infatti, titolare di una attività commerciale (caffetteria, gelateria, con annesso ristorante e sala eventi, gazebo nonché area piscina), deduce di aver subito diversi tentativi di furto e rapina negli anni 2019 e 2020 e ritiene di essere esposto a seri rischi per la incolumità propria e della sua famiglia, anche considerando la zona periferica ove svolge la propria attività, gli orari di chiusura e di apertura, prevalentemente notturni, nonché l’isolamento della stessa attività, ed il tempo in cui deve stazionare fuori al cancello del proprio locale in attesa dell’apertura o chiusura, nonché della distanza stradale da percorrere dall’attività alla propria abitazione.
Con nota n. 0045796, la Prefettura di Caserta comunicava al sig. -OMISSIS- il preavviso di diniego al rilascio della licenza. Il ricorrente presentava le proprie osservazioni.
Con provvedimento n. 0071838, del 10.06.22, la Prefettura di Caserta respingeva l’istanza ritenendo insussistenti sia i requisiti di cui all'art. 42 del TULPS sia la necessaria affidabilità che viene richiesta dalla normativa vigente ai possessori di armi. L’esercizio commerciale, infatti, di cui il ricorrente è titolare, risultava munito di videosorveglianza e coperto dal servizio di vigilanza privata reso dall’istituto Rangers, prontamente intervenuto a seguito dei tentativi di furto sopra menzionati; il ricorrente era munito, poi, di una cassetta blindata custodia valori; il trasporto degli incassi giornalieri, infine, era analoga a quella svolta da altri commercianti e poteva comunque essere affidata all’istituto di vigilanza privata Rangers. Da ultimo, il ricorrente, nel corso degli anni 1995-2009, era stato deferito per i reati di ricettazione, falso, minacce ed appropriazione indebita e nell’anno 2006 venivano messi sotto sequestro alcuni videopoker illegali installati all’interno del suo esercizio commerciale; a seguito dei controlli eseguiti nell’anno 2003, 2017 e 2020, risultava, altresì, in compagnia di persone con precedenti di polizia.
Ciò detto, il ricorrente insorge avverso il provvedimento di diniego deducendone l’illegittimità
A suo dire, infatti, la Prefettura di Caserta, nel provvedimento di diniego, si era limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel “preavviso di rigetto”, senza valutare e motivare in ordine alle specifiche censure mosse dal ricorrente in sede di contraddittorio procedimentale. Non era stato ritenuto opportuno, poi, procedere all’audizione dell’istante, che nella propria memoria aveva espressamente richiesto di essere ascoltato ad integrazione della istruttoria documentale. I deferimenti all’autorità giudiziaria menzionati nel provvedimento impugnato, ancora, si riferivano a condotte risalenti nel tempo, che non erano sfociate in alcuna condanna penale; infine, quanto ai controlli nel corso dei quali il ricorrente era stato fermato in compagnia di soggetti pregiudicati, si era trattato di incontri del tutto sporadici.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la piena legittimità del proprio operato. La difesa erariale fonda, invero, le proprie argomentazioni sul principio consolidato secondo cui il porto d'armi non costituisce un diritto, ma una deroga eccezionale al generale divieto di portare armi.
Il ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare.
Pervenuta alla pubblica udienza di smaltimento dell’11.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dato atto solo formalmente delle deduzioni rese in sede procedimentale, senza operare una effettiva disamina di tali osservazioni e del materiale conoscitivo offerto. L’Ufficio non aveva poi proceduto all’audizione dell’istante, che pure, nella propria memoria, aveva espressamente richiesto di essere ascoltato. Ed ancora, il provvedimento di diniego non era stato compiutamente motivato e non risultavano comprensibili le ragioni che avevano condotto al giudizio di “cattiva condotta” e di “pericolo di abuso del titolo” espresso dall’Amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso, invece, il ricorrente lamenta che il provvedimento di diniego del porto d’armi era stato adottato sul presupposto da una serie di deferimenti da ricondursi all’arco temporale 1995-2006 che non potevano considerarsi idonei a legittimare il diniego dell’autorizzazione, sia perché molto risalenti negli anni sia perché nessuno degli accadimenti contestati era sfociato in una condanna penale. Analogamente, quanto ai controlli con persone pregiudicate di gravi reati, si era trattato di incontri meramente occasionali, che non comprovavano alcuna stabile frequentazione con tali soggetti.
Ciò detto, il Collegio ritiene che tali doglianze non meritino accoglimento e vadano respinte.
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, infatti, non esiste, nel nostro ordinamento, un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni. Al contrario, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione che l’Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, in esito ad una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Più nel dettaglio, il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". A questo fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale.
Il provvedimento inibitorio, poi, non esige un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi, trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. ex multis, Tar Aosta, n. 11/25; Tar Catanzaro, n. 457/25; Tar AP n. 6970/2025).
Ed ancora, l’Amministrazione è chiamata a compiere un valutazione tecnica in ordine al pericolo per l’incolumità personale dell’istante, che giustifichi il “dimostrato bisogno dell’arma” e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto né dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla pluralità e consistenza dei suoi interessi personali o patrimoniali o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. di Stato, n. 3189/2023, n. 720/2023). L’articolo 42 del T.U.L.P.S., invero, subordina il porto d’armi per difesa alla dimostrazione di un bisogno concreto, ossia alla dimostrazione della necessità di protezione da una situazione di pericolo, da ricavare da circostanze specifiche, senza che possano rilevare né un contesto generico né l’attività professionale, come detto, peraltro, nel caso di specie, pregressa, e neppure la consistenza degli interessi personali o patrimoniali involti (cfr. Cons. di Stato, n. 822/2023).
Ed infine, l'art. 42 del R.D. n. 773/1931 non prevede alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo del porto d’armi, in quanto la medesima disposizione pone in capo al richiedente la necessità di provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per uso difesa personale, l'esistenza, all’attualità, del "dimostrato bisogno", rappresentando il rilascio del porto d'armi una assoluta eccezione al divieto imposto ai cittadini di detenere e, soprattutto, di portare in giro armi ai sensi dell’art. 699 c.p. e dell’art. 4 della L. n. 110/1975;
- ai fini del rilascio del porto d’armi non è sufficiente la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo al medesimo di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma occorre la dimostrata ed attuale sussistenza di una eccezionale esigenza di difesa personale; tale prova grava, dunque, sul privato che richiede il porto d'armi, che ogni volta che insta per il rinnovo deve dimostrare l'attualità delle esigenze di difesa personale, non essendo sufficienti a tal fine la mera appartenenza ad una categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica o la disponibilità di rilevanti somme di denaro;
- nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale l’amministrazione ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, non ravvisabili nella fattispecie in esame (cfr Tar AP, n. 5544/2025).
Ciò premesso, e passando al caso che ci occupa, emerge che la Prefettura di Caserta ha respinto l'istanza del sig. -OMISSIS- tesa al rilascio della licenza del porto d’armi per difesa personale, ritenendo insussistenti il bisogno di andare armato, previsto dall'art.42 del TULPS, ed il requisito dell’affidabilità e della buona condotta prescritto dagli artt. 11 e 43 del citato Testo unico. L'Amministrazione, quindi, nel negare la licenza di porto d'armi, ha fatto un corretto uso della discrezionalità attribuitale nella materia, procedendo a un'autonoma valutazione dell’attività commerciale svolta dal ricorrente e dei precedenti comportamenti da questo assunti e ricavandone un giudizio complessivo di non affidabilità che risulta ragionevole e motivato e, quindi, non ulteriormente sindacabile in questa.
Infondata, è altresì, la censura relativa alla violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 atteso che l’Amministrazione ha garantito il contraddittorio procedimentale con il ricorrente ed il provvedimento impugnato risulta sorretto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, che dà conto delle ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto insussistente il "dimostrato bisogno" di andare armato e carente il requisito dell'affidabilità.
Per le ragioni esposte, il ricorso va, quindi, respinto, unitamente alla domanda risarcitoria in esso proposta. Sussistono, oltremodo, giuste ragioni per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:
LM SA Di AP, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | LM SA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.