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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2911/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 a EI (CN), rappresentato e difeso dall'avv. GENTA ANNALISA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 EI (CN), rappresentata e difesa dall'avv. VALSANIA DONATELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in EI (CN) il 19/11/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EI (CN) (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.03.2006, maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente e , il 10.09.2010. Persona_2
Con ricorso depositato il 22/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale sita in EI (CN) Via Starda n. 3, con quanto ivi contenuto – salvo i restanti effetti personali di proprietà del sig. che preleverà entro la data di cui infra – viene assegnata alla Parte_1 signora che vi abiterà unitamente ai figli e sino alla data del rogito Parte_2 Per_1 Per_2 notarile, stante il fatto che l'immobile verrà posto in vendita, come meglio descritto;
Collocazione e affidamento dei figli:
Quanto alla figlia di anni 19, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la stessa Per_1 abiterà unitamente alla madre e al fratello nella casa coniugale in EI Via Starda n. 3, ove Per_2 manterrà la residenza anagrafica. Essendo maggiorenne, la predetta potrà decidere di incontrare liberamente il padre ogni volta che lo desidera.
Il padre provvederà a prestare le formalità necessarie per l'Isee per avere le previste agevolazioni ai fini della determinazione delle tasse universitarie per la figlia.
Quanto al figlio , di anni 15, quest'ultimo viene collocato in via prevalente presso la madre Per_2 ove manterrà la residenza anagrafica e resterà affidato congiuntamente al padre e alla madre, genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano reciprocamente a informare, coinvolgere e rendere partecipe l'altro genitore nelle scelte relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, divertimento, etc..), decisioni che comunque verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori che si impegnano a non screditare la figura dell'altro genitore avanti al figlio.
Con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra padre e figlio:
- un giorno alla settimana, a seconda degli orari stabiliti dall'Istituto, il padre preleverà a casa Per_2 della madre per accompagnarlo all'Istituto Ferrero di Alba per la seduta dalla psicologa, ove verrà 2 ripreso al termine della seduta e riaccompagnato dal padre presso la casa materna. In ogni caso, anche in assenza di seduta presso l'Istituto, permarrà con il padre almeno un pomeriggio Per_2 infrasettimanale dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- i week-end verranno trascorsi dal figlio con il padre o con la madre a settimane alterne, dal sabato alle 9.00 sino alla domenica sera alle 21,00, salvo diversi impegni e/o esigenze lavorative dei genitori;
nel week-end trascorso con il padre, sarà cura di quest'ultimo prelevare e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
Per_2
- durante le vacanze estive, vale a dire dalla chiusura alla riapertura della scuola, il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- salvo diversi accordi tra i genitori e valutati anche i desiderata di : Per_2
- le vacanze natalizie, da intendersi quale periodo di chiusura della scuola, verranno suddivise in due periodi l'uno comprendente il Natale l'altro comprendente il Capodanno che verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- le altre festività e ricorrenze nazionali (Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica) verranno trascorse dal figlio con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del figlio , 10 settembre, verrà trascorso dal medesimo ad anni Per_2 alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- il giorno del compleanno della madre verrà trascorso dal figlio con la medesima così come il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal figlio con il medesimo.
Quale piano genitoriale di , si indica quanto segue: Per_2
, affetto da disabilità (con necessità di visita di revisione al compimento di anni 18) è iscritto Per_2 all'Istituto Professionale Piera Cillario Ferrero Arte Bianca di EI. A settembre inizierà a frequentare la classe seconda dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle ore 7.50 alle ore 13.35 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; dalle ore 7:50 alle ore 15:50 il martedì. Due pomeriggi a settimana ha un supporto per l'aiuto compiti a casa. Un pomeriggio frequenta il Centro Ferrero per la seduta con la psicologa.
In merito al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da indicizzarsi annualmente su base Istat, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente presso Banca d'Alba Filiale di Castagnole delle Lanze con Iban: [...] cointestato con . La stessa provvederà a comunicare a le coordinate Parte_2 Parte_1 bancarie del nuovo conto sul quale dovrà essere accreditato l'assegno di mantenimento per i figli.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori in ossequio al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 07.07.2017 in uso presso il Tribunale di Asti.
I coniugi concordano altresì che, stante l'affidamento congiunto del figlio , per quanto riguarda Per_2 le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità (circa ora € 520,00 mensili), le stesse continueranno ad essere accantonate sul conto corrente a lui dedicato e potranno essere utilizzate previo accordo tra i genitori esclusivamente per effettuare spese eccezionali straordinarie in favore del minore.
PRENDE ATTO CHE: il signor ha già lasciato la casa coniugale, avendo prelevato alcuni dei suoi effetti Parte_1 personali, e si impegna a prelevare i restanti entro la data fissata per la comparizione delle parti
3 ovvero, qualora autorizzati, entro la data dell'udienza cartolare che il Giudice vorrà fissare ex art. 127 ter c.p.c.;
Gli emolumenti concernenti la prole (Assegno Unico Universale per figli a carico pari oggi ad € 453,00 mensili) verranno percepiti per € 308,00 dalla signora , genitore collocatario Parte_2 e per il resto dal sig. (€ 145,00). Le parti concordano che in caso di aumento verrà Parte_1 mantenuta la stessa percentuale 68 % in capo alla madre e 32% in capo al padre.
Per quanto riguarda gli immobili adibiti a casa coniugale siti in EI Via Starda n. 3, di comproprietà dei coniugi in parti uguali, gli stessi concordano quanto segue:
- la rata del mutuo gravante sugli immobili di cui sopra sarà corrisposta in parti uguali tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, il signor si impegna a versare, entro e Parte_1 non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'importo di € 145,00, pari alla sua quota di rata del mutuo, sul conto corrente intestato alla signora che a sua volta provvederà a pagare l'intera rata Parte_2 del mutuo. In ogni caso, su accordo delle parti, tale importo potrà essere oggetto di compensazione con il corrispondente importo di assegno unico assegnato, come sopra regolato al punto n. 7, al padre.
A tacitazione di ogni pretesa economica derivante dal matrimonio e definizione della crisi coniugale, quale accordo patrimoniale funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor e la signora , entro 2 mesi dalla data di emissione della Parte_1 Parte_2 sentenza di separazione, metteranno in vendita la casa coniugale in comproprietà con annesso box, siti in EI (CN) Via Starda n. 3 indicati in premessa e gravati da mutuo.
Il conto corrente oggi cointestato tra le parti presso la Banca d'Alba sopra menzionato rimarrà acceso sino alla vendita della casa coniugale onde effettuare il pagamento delle rate del mutuo.
Con la vendita, verrà estinto il mutuo ancora gravante sui suddetti immobili e il residuo prezzo ricavato verrà diviso in parti uguali tra i signori e . Incassata ciascuno la propria Parte_1 Parte_2 quota di prezzo, il signor provvederà a versare alla signora la somma di Parte_1 Parte_2
€.5.000,00, che riconosce sin da ora dovuta, a mezzo bonifico bancario.
Dopo la vendita della casa famigliare, le parti concorderanno la nuova residenza per il figlio , Per_2 valutando se rivedere il calendario delle visite tra il padre e il predetto figlio minore.
La signora si assume integralmente a proprio esclusivo carico ogni spesa ordinaria e Parte_2 straordinaria relativa al mantenimento, alla cura e all'assistenza degli animali domestici (cani e gatti) ad oggi presenti presso la casa coniugale, che resteranno stabilmente con lei, senza alcun onere attuale o futuro a carico del sig. Parte_1
Per quanto riguarda le autovetture:
- l'autovettura Volkswagen Golf tg. GY058JR rimarrà di proprietà ed in uso esclusivo al signor;
Parte_1
- l'autovettura Fiat Panda tg. FP727KK rimarrà di proprietà ed in uso esclusivo alla signora Parte_2
[...]
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda di contribuzione.
Le parti si danno vicendevolmente atto di avere regolato ogni loro pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e viceversa, per qualsiasi titolo, ragione e causale – fatta eccezione per i superiori impegni e adempimenti – e di ritenersi pertanto soddisfatte e tacitate in ogni loro pretesa.
Entrambi i genitori si impegnano a prestare, su richiesta dell'altro, il proprio consenso ove necessario al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche dei figli, nonché a compiere tutti
4 gli atti necessari affinché i figli possano ottenere tali documenti, fatti salvi eventuali impedimenti di legge o ragioni di sicurezza e tutela del minore.
Le parti dichiarano che ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese e degli onorari del proprio difensore, nulla essendo dovuto dall'uno all'altro a tale titolo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EI (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR SA Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2911/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 a EI (CN), rappresentato e difeso dall'avv. GENTA ANNALISA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata ad [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 EI (CN), rappresentata e difesa dall'avv. VALSANIA DONATELLA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in EI (CN) il 19/11/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EI (CN) (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.03.2006, maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente e , il 10.09.2010. Persona_2
Con ricorso depositato il 22/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE: la casa coniugale sita in EI (CN) Via Starda n. 3, con quanto ivi contenuto – salvo i restanti effetti personali di proprietà del sig. che preleverà entro la data di cui infra – viene assegnata alla Parte_1 signora che vi abiterà unitamente ai figli e sino alla data del rogito Parte_2 Per_1 Per_2 notarile, stante il fatto che l'immobile verrà posto in vendita, come meglio descritto;
Collocazione e affidamento dei figli:
Quanto alla figlia di anni 19, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la stessa Per_1 abiterà unitamente alla madre e al fratello nella casa coniugale in EI Via Starda n. 3, ove Per_2 manterrà la residenza anagrafica. Essendo maggiorenne, la predetta potrà decidere di incontrare liberamente il padre ogni volta che lo desidera.
Il padre provvederà a prestare le formalità necessarie per l'Isee per avere le previste agevolazioni ai fini della determinazione delle tasse universitarie per la figlia.
Quanto al figlio , di anni 15, quest'ultimo viene collocato in via prevalente presso la madre Per_2 ove manterrà la residenza anagrafica e resterà affidato congiuntamente al padre e alla madre, genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
I genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano reciprocamente a informare, coinvolgere e rendere partecipe l'altro genitore nelle scelte relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, divertimento, etc..), decisioni che comunque verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori che si impegnano a non screditare la figura dell'altro genitore avanti al figlio.
Con riguardo alle modalità di visita e frequentazione tra padre e figlio:
- un giorno alla settimana, a seconda degli orari stabiliti dall'Istituto, il padre preleverà a casa Per_2 della madre per accompagnarlo all'Istituto Ferrero di Alba per la seduta dalla psicologa, ove verrà 2 ripreso al termine della seduta e riaccompagnato dal padre presso la casa materna. In ogni caso, anche in assenza di seduta presso l'Istituto, permarrà con il padre almeno un pomeriggio Per_2 infrasettimanale dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- i week-end verranno trascorsi dal figlio con il padre o con la madre a settimane alterne, dal sabato alle 9.00 sino alla domenica sera alle 21,00, salvo diversi impegni e/o esigenze lavorative dei genitori;
nel week-end trascorso con il padre, sarà cura di quest'ultimo prelevare e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna;
Per_2
- durante le vacanze estive, vale a dire dalla chiusura alla riapertura della scuola, il figlio trascorrerà con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
- salvo diversi accordi tra i genitori e valutati anche i desiderata di : Per_2
- le vacanze natalizie, da intendersi quale periodo di chiusura della scuola, verranno suddivise in due periodi l'uno comprendente il Natale l'altro comprendente il Capodanno che verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- le altre festività e ricorrenze nazionali (Ognissanti, Festa dell'Immacolata, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori e Festa della Repubblica) verranno trascorse dal figlio con un genitore o con l'altro ad anni alterni;
- il giorno del compleanno del figlio , 10 settembre, verrà trascorso dal medesimo ad anni Per_2 alterni con l'uno o con l'altro genitore;
- il giorno del compleanno della madre verrà trascorso dal figlio con la medesima così come il giorno del compleanno del padre verrà trascorso dal figlio con il medesimo.
Quale piano genitoriale di , si indica quanto segue: Per_2
, affetto da disabilità (con necessità di visita di revisione al compimento di anni 18) è iscritto Per_2 all'Istituto Professionale Piera Cillario Ferrero Arte Bianca di EI. A settembre inizierà a frequentare la classe seconda dal lunedì al venerdì con il seguente orario: dalle ore 7.50 alle ore 13.35 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; dalle ore 7:50 alle ore 15:50 il martedì. Due pomeriggi a settimana ha un supporto per l'aiuto compiti a casa. Un pomeriggio frequenta il Centro Ferrero per la seduta con la psicologa.
In merito al mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) da indicizzarsi annualmente su base Istat, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente presso Banca d'Alba Filiale di Castagnole delle Lanze con Iban: [...] cointestato con . La stessa provvederà a comunicare a le coordinate Parte_2 Parte_1 bancarie del nuovo conto sul quale dovrà essere accreditato l'assegno di mantenimento per i figli.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori in ossequio al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 07.07.2017 in uso presso il Tribunale di Asti.
I coniugi concordano altresì che, stante l'affidamento congiunto del figlio , per quanto riguarda Per_2 le somme percepite a titolo di pensione d'invalidità (circa ora € 520,00 mensili), le stesse continueranno ad essere accantonate sul conto corrente a lui dedicato e potranno essere utilizzate previo accordo tra i genitori esclusivamente per effettuare spese eccezionali straordinarie in favore del minore.
PRENDE ATTO CHE: il signor ha già lasciato la casa coniugale, avendo prelevato alcuni dei suoi effetti Parte_1 personali, e si impegna a prelevare i restanti entro la data fissata per la comparizione delle parti
3 ovvero, qualora autorizzati, entro la data dell'udienza cartolare che il Giudice vorrà fissare ex art. 127 ter c.p.c.;
Gli emolumenti concernenti la prole (Assegno Unico Universale per figli a carico pari oggi ad € 453,00 mensili) verranno percepiti per € 308,00 dalla signora , genitore collocatario Parte_2 e per il resto dal sig. (€ 145,00). Le parti concordano che in caso di aumento verrà Parte_1 mantenuta la stessa percentuale 68 % in capo alla madre e 32% in capo al padre.
Per quanto riguarda gli immobili adibiti a casa coniugale siti in EI Via Starda n. 3, di comproprietà dei coniugi in parti uguali, gli stessi concordano quanto segue:
- la rata del mutuo gravante sugli immobili di cui sopra sarà corrisposta in parti uguali tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, il signor si impegna a versare, entro e Parte_1 non oltre il giorno 12 di ogni mese, l'importo di € 145,00, pari alla sua quota di rata del mutuo, sul conto corrente intestato alla signora che a sua volta provvederà a pagare l'intera rata Parte_2 del mutuo. In ogni caso, su accordo delle parti, tale importo potrà essere oggetto di compensazione con il corrispondente importo di assegno unico assegnato, come sopra regolato al punto n. 7, al padre.
A tacitazione di ogni pretesa economica derivante dal matrimonio e definizione della crisi coniugale, quale accordo patrimoniale funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor e la signora , entro 2 mesi dalla data di emissione della Parte_1 Parte_2 sentenza di separazione, metteranno in vendita la casa coniugale in comproprietà con annesso box, siti in EI (CN) Via Starda n. 3 indicati in premessa e gravati da mutuo.
Il conto corrente oggi cointestato tra le parti presso la Banca d'Alba sopra menzionato rimarrà acceso sino alla vendita della casa coniugale onde effettuare il pagamento delle rate del mutuo.
Con la vendita, verrà estinto il mutuo ancora gravante sui suddetti immobili e il residuo prezzo ricavato verrà diviso in parti uguali tra i signori e . Incassata ciascuno la propria Parte_1 Parte_2 quota di prezzo, il signor provvederà a versare alla signora la somma di Parte_1 Parte_2
€.5.000,00, che riconosce sin da ora dovuta, a mezzo bonifico bancario.
Dopo la vendita della casa famigliare, le parti concorderanno la nuova residenza per il figlio , Per_2 valutando se rivedere il calendario delle visite tra il padre e il predetto figlio minore.
La signora si assume integralmente a proprio esclusivo carico ogni spesa ordinaria e Parte_2 straordinaria relativa al mantenimento, alla cura e all'assistenza degli animali domestici (cani e gatti) ad oggi presenti presso la casa coniugale, che resteranno stabilmente con lei, senza alcun onere attuale o futuro a carico del sig. Parte_1
Per quanto riguarda le autovetture:
- l'autovettura Volkswagen Golf tg. GY058JR rimarrà di proprietà ed in uso esclusivo al signor;
Parte_1
- l'autovettura Fiat Panda tg. FP727KK rimarrà di proprietà ed in uso esclusivo alla signora Parte_2
[...]
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda di contribuzione.
Le parti si danno vicendevolmente atto di avere regolato ogni loro pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e viceversa, per qualsiasi titolo, ragione e causale – fatta eccezione per i superiori impegni e adempimenti – e di ritenersi pertanto soddisfatte e tacitate in ogni loro pretesa.
Entrambi i genitori si impegnano a prestare, su richiesta dell'altro, il proprio consenso ove necessario al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche dei figli, nonché a compiere tutti
4 gli atti necessari affinché i figli possano ottenere tali documenti, fatti salvi eventuali impedimenti di legge o ragioni di sicurezza e tutela del minore.
Le parti dichiarano che ciascun coniuge provvederà al pagamento delle spese e degli onorari del proprio difensore, nulla essendo dovuto dall'uno all'altro a tale titolo.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EI (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR SA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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