TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
segue verbale di udienza del 6 marzo 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, all'esito della Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2212 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 50/2021 del 20 luglio 2020, pubblicata in data 14 gennaio 2021 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cropani Parte_1 C.F._1
(CZ) alla Contrada Basilicata, s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Antonio Aiello che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicoletta CA, giuste procure in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in San Severo, al Viale Giuseppe Checchia Rispoli, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Fabio Debellis che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025 parte appellata, unica comparsa, precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la società – CP_1 Controparte_1
Concessionaria per il del servizio di riscossione coattiva, proponendo ai Controparte_2
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 1 di 10 sensi dell'art. 615 c.p.c. opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 018/3064/2019 emesso dalla predetta società e notificato in data 19 novembre 2019.
L'opponente - premesso che con il suddetto preavviso di fermo era intimato il pagamento di €
962,00, asseritamente dovuto in forza degli avvisi di accertamento n. 12024, 12025 e 5327 relativi al servizio idrico integrato anni 2010, 2011 e 2012, del verbale di violazione al Codice della Strada n. V. 15249/09P e dell'avviso di accertamento per il mancato pagamento della Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (c.d. TARSU) anno 2011 - deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei termini per proporre opposizione;
per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e per violazione dell'obbligo di motivazione.
Eccepiva, altresì, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed esponeva, infine, che
“alcune delle tasse in questione” erano state annullate con l'allegata sentenza n. 66/2020 del
10 gennaio 2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità, nullità ed inefficacia del preavviso in oggetto.
1.2. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 maggio
2020, la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Controparte_1 materia del Giudice adito in relazione alla TARSU, stante la natura tributaria del credito.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione deducendo l'inammissibilità della stessa, atteso che gli atti presupposti - tutti regolarmente notificati all'opponente e da quest'ultimo non impugnati nei termini di legge - erano divenuti titoli esecutivi.
Quanto alla sentenza del Giudice di Pace richiamata dal CA nell'atto di citazione, evidenziava la mancata indicazione dei crediti oggetto della pronuncia di annullamento e il mancato passaggio in giudicato della stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto della medesima.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 20 maggio 2020 le parti insistevano nelle rispettive domande, deduzioni ed eccezioni ed impugnavano e contestavano reciprocamente quelle avverse.
Il Giudice di pace, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 luglio 2020, all'esito della quale la tratteneva in decisione.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 2 di 10 1.4. Con sentenza n. 50/2021 del 20 luglio 2020 depositata il 14 gennaio 2021, il Giudice di prime cure così disponeva: “dichiara la inammissibilità della opposizione inerenti al canone per il consumo acqua 2010, 2011 e 2012 di cui agli avvisi di accertamento rispettivamente del
9.12.2015 e 7.12.2015 e alla ingiunzione n. 018/12022/2018, per il divieto del bis in idem;
dichiara il difetto di giurisdizione, in favore di quella tributaria, per il tributo TARSU 2011 non prescritto e di cui all'avviso di accertamento del 14.3.2016 e ingiunzione n. 018/8573/2016 del
22.11.2016;
rigetta la opposizione relativa alla violazione del C.d.S. di cui al verbale n. 15249 del 6.4.2009
e alla ingiunzione n. 018/54/2014 e intimazione 018/2496/2019 che conferma. Spese compensate”.
1.5. Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza Parte_2 nella parte in cui il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per “divieto di ne bis in idem”.
Deduceva, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto precluso l'esame nel merito della spiegata opposizione con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni
2010, 2011 e 2012, sul presupposto che questi avessero costituito oggetto del giudizio iscritto al n. 2021/2019 RGC. Ed infatti, con la sentenza n. 66/2020 del 17 gennaio 2020 emessa a conclusione di detto procedimento il Giudice di Pace adito aveva, in accoglimento della domanda, annullato l'ingiunzione di pagamento concernente i medesimi canoni.
Affermava, dunque, che “tale statuizione, se opportunatamente esaminata, avrebbe al contrario dovuto portare il Giudicante ad accertare e dichiarare l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo, poiché la sentenza richiamata mai impugnata aveva annullato i canoni idrici contenuti nella procedura amministrativa”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'On.le Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 50/2021 depositata il 14.01.2021. R.G. 1271/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Immacolata Zagordi, non notificata:
- accogliere nella forma e nel merito il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge;
- ritenere e dichiarare l'erronea applicazione ed interpretazione della decisione nonché in contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza per i motivi dedotti in narrativa;
con conseguente violazione di legge della sentenza per i motivi dedotti in parte narrativa;
- condannare controparte alle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 3 di 10 1.6. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la C&C. Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi del
[...] combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, commi 2 e 3, c.p.c.
Esponeva, in particolare, che a fronte della sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità in ragione del valore della controversia, inferiore alla soglia di € 1.100,00, l'appellante non aveva proposto quali motivi di impugnazione né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Nel merito, censurava la fondatezza delle argomentazioni sottese all'atto di appello adducendo che il preavviso di fermo amministrativo, “col quale si richiedeva anche il pagamento del canone idrico 2010/2011/2012, veniva notificato al signor CA il 19.11.2019, quindi in epoca antecedente alla definizione del giudizio conclusosi con la pronuncia su citata. Dunque, nel momento in cui veniva emesso l'atto amministrativo citato, non vi era nessun provvedimento giudiziale (nemmeno cautelare) che inibisse l'attività della CP_1
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Catanzaro voglia, in primis, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor per Parte_2 violazione dell'art. 339, comma 3, del codice di procedura civile;
nel merito, comunque, rigettarlo per le ragioni evidenziate in narrativa, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
1.7. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di prima comparizione del 16 dicembre 2021, parte appellante impugnava e contestava la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata, censurando in particolare la fondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello.
Esponeva a tal fine che “per costante orientamento della Corte di cassazione, confermato nella recente ordinanza numero 17212/2017 del 12 luglio, è infatti "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
Parte appellata, invece, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa costitutiva, insisteva nell'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità e, nel merito, nel rigetto dell'appello.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 4 di 10 1.8. All'udienza indicata, la causa veniva differita per i medesimi incombenti, stante l'assenza del Giudice titolare del ruolo, di prossima designazione.
Assegnata in data 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo, all'udienza cartolare del 03 ottobre 2024 la causa era differita all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Comparsa alla predetta udienza solamente parte appellata, la scrivente – dopo aver rilevato la regolarità della comunicazione all'appellante del provvedimento di fissazione dell'udienza da parte della Cancelleria – al termine della discussione orale, si ritirava in Camera di Consiglio.
Pronunciava, all'esito, la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, occorre rilevare che l'odierno appellante impugna la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 50/2021 unicamente in relazione al primo capo, con il quale l'opposizione era dichiarata inammissibile per “divieto del ne bis in idem”; di talché, è precluso a questo Giudice l'esame nel merito degli ulteriori capi, non essendo stati specificamente impugnati.
Non appare superfluo rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – nella versione vigente al tempo della proposizione della presente impugnazione – l'atto di appello deve essere motivato e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sulla scorta della citata norma, la giurisprudenza è costante ed uniforme nel ritenere che l'atto di appello non può dunque risolversi in una generica censura del provvedimento impugnato, dovendo contenere a pena di inammissibilità una “chiara esposizione delle doglianze” (Cass. civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
Ed invero, “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce
l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 5 di 10 dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3194 del 4 febbraio 2019).
Da ciò consegue che, nel caso di specie, l'appello è circoscritto e limitato al solo capo della sentenza relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, non potendosi ritenere esteso anche agli altri capi del provvedimento impugnato, stante l'assoluta genericità dell'argomentazione con la quale il CA censura le “ulteriori motivazioni contenute nella sentenza appellata, che nella loro concatenazione risultano tutte infondate e superflue”.
3. Quanto all'inammissibilità dell'appello, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dalla ai sensi degli artt. 339 e 113 c.p.c. sia fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c., non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera chiara e puntuale i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto
a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 6 di 10 comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356,
e 29 dicembre 2017, n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3005).
Giova, altresì, rammentare che in base all'art. 14 c.p.c. il valore delle cause relative a somme di danaro o a beni mobili si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
3.2. Orbene, venendo al caso di specie, il Tribunale rileva che l'odierno appellante incardinava il giudizio di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 018/3064/2019 notificato in data 19 novembre 2019 per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 962,00, “di cui € 334,21 a titolo di canone idrico anni 2010-2011-2012, € 85,60 verbale n. 15249 del 2009 ed € 319,00 per la TARSU
2011”.
Da ciò si evince agevolmente che l'opponente in primo grado indica in maniera puntuale il valore della controversia, determinato dall'importo portato dal preavviso di fermo ammnistrativo impugnato.
Trattandosi, pertanto, di controversia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00, consegue che la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.,
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 7 di 10 l'appello deve essere circoscritto alle sole ipotesi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che, nel caso di specie, non si riscontrano nei motivi di gravame proposti dall'odierno appellante.
Ed invero, dall'esame dell'atto di citazione in appello si evince chiaramente che Parte_2
non lamenta la violazione di alcuna delle categorie di norme elencate
[...] specificatamente dal citato art. 339, comma 3, c.p.c., non avendo indicato, neppure genericamente, da quale violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia sia affetta la sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'odierno appellante, infatti, nel censurare la pronuncia di primo grado non assolve all'onere di indicare in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto;
conseguentemente, non essendo proposto alcun motivo rientrante tra quelli a critica vincolata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Neppure si prestano ad essere condivise le argomentazioni con le quali l'appellante censura la fondatezza dell'avversa eccezione di inammissibilità: quest'ultimo, a tal fine, richiama l'ordinanza n. 17212/2017 del 12 luglio 2017 con la quale la Corte di Cassazione afferma “che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'appellante non tiene conto del principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015, richiamato dalla stessa Corte nella successiva ordinanza n. 18041 del 04 luglio 2019, ove viene ribadito che “il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 8 di 10 Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto”.
In continuità con tale orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte, anche nelle pronunce successive, conferma che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all'esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv.
635989 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 - 01), con la conseguenza che il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28509 del 30/09/2022).
Atteso, dunque, che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, soggetta alla disciplina del processo ordinario di cognizione, ne discende quale logico corollario l'applicazione delle norme dettate per l'impugnazione della sentenza di primo grado, ivi comprese quelle relative all'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito delle controversie di valore inferiore alla soglia di mille euro.
Sulla scorta di tali principi di diritto, l'appello proposto da deve essere Parte_2 dichiarato inammissibile per le motivazioni sopra ampiamente esposte.
La declaratoria di inammissibilità preclude inevitabilmente l'esame nel merito del proposto motivo di impugnazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al D.M. 147/2022 applicando – in ragione del valore della controversia
– lo scaglione fino ad € 1.100,00 ed i valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione quindi della fase istruttoria, che non si è svolta.
4.1. In considerazione dell'inammissibilità del gravame, il Tribunale dà altresì atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa avente ad oggetto l'appello promosso da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 50/2021 del Parte_2
20 luglio 2020, depositata il 14 gennaio 2021, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che si liquidano in 462,00 per compensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico sulle
Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de1 24 dicembre
2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, all'esito della Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2212 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 50/2021 del 20 luglio 2020, pubblicata in data 14 gennaio 2021 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cropani Parte_1 C.F._1
(CZ) alla Contrada Basilicata, s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Antonio Aiello che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicoletta CA, giuste procure in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in San Severo, al Viale Giuseppe Checchia Rispoli, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Fabio Debellis che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2025 parte appellata, unica comparsa, precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la società – CP_1 Controparte_1
Concessionaria per il del servizio di riscossione coattiva, proponendo ai Controparte_2
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 1 di 10 sensi dell'art. 615 c.p.c. opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 018/3064/2019 emesso dalla predetta società e notificato in data 19 novembre 2019.
L'opponente - premesso che con il suddetto preavviso di fermo era intimato il pagamento di €
962,00, asseritamente dovuto in forza degli avvisi di accertamento n. 12024, 12025 e 5327 relativi al servizio idrico integrato anni 2010, 2011 e 2012, del verbale di violazione al Codice della Strada n. V. 15249/09P e dell'avviso di accertamento per il mancato pagamento della Tassa
Rifiuti Solidi Urbani (c.d. TARSU) anno 2011 - deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei termini per proporre opposizione;
per omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento) e per violazione dell'obbligo di motivazione.
Eccepiva, altresì, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione ed esponeva, infine, che
“alcune delle tasse in questione” erano state annullate con l'allegata sentenza n. 66/2020 del
10 gennaio 2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Sulla scorta di quanto sopra, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della illegittimità, nullità ed inefficacia del preavviso in oggetto.
1.2. Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 maggio
2020, la eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Controparte_1 materia del Giudice adito in relazione alla TARSU, stante la natura tributaria del credito.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione deducendo l'inammissibilità della stessa, atteso che gli atti presupposti - tutti regolarmente notificati all'opponente e da quest'ultimo non impugnati nei termini di legge - erano divenuti titoli esecutivi.
Quanto alla sentenza del Giudice di Pace richiamata dal CA nell'atto di citazione, evidenziava la mancata indicazione dei crediti oggetto della pronuncia di annullamento e il mancato passaggio in giudicato della stessa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'inammissibilità della proposta opposizione e, nel merito, il rigetto della medesima.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 20 maggio 2020 le parti insistevano nelle rispettive domande, deduzioni ed eccezioni ed impugnavano e contestavano reciprocamente quelle avverse.
Il Giudice di pace, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 luglio 2020, all'esito della quale la tratteneva in decisione.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 2 di 10 1.4. Con sentenza n. 50/2021 del 20 luglio 2020 depositata il 14 gennaio 2021, il Giudice di prime cure così disponeva: “dichiara la inammissibilità della opposizione inerenti al canone per il consumo acqua 2010, 2011 e 2012 di cui agli avvisi di accertamento rispettivamente del
9.12.2015 e 7.12.2015 e alla ingiunzione n. 018/12022/2018, per il divieto del bis in idem;
dichiara il difetto di giurisdizione, in favore di quella tributaria, per il tributo TARSU 2011 non prescritto e di cui all'avviso di accertamento del 14.3.2016 e ingiunzione n. 018/8573/2016 del
22.11.2016;
rigetta la opposizione relativa alla violazione del C.d.S. di cui al verbale n. 15249 del 6.4.2009
e alla ingiunzione n. 018/54/2014 e intimazione 018/2496/2019 che conferma. Spese compensate”.
1.5. Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza Parte_2 nella parte in cui il Giudice di Pace di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione per “divieto di ne bis in idem”.
Deduceva, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto precluso l'esame nel merito della spiegata opposizione con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni
2010, 2011 e 2012, sul presupposto che questi avessero costituito oggetto del giudizio iscritto al n. 2021/2019 RGC. Ed infatti, con la sentenza n. 66/2020 del 17 gennaio 2020 emessa a conclusione di detto procedimento il Giudice di Pace adito aveva, in accoglimento della domanda, annullato l'ingiunzione di pagamento concernente i medesimi canoni.
Affermava, dunque, che “tale statuizione, se opportunatamente esaminata, avrebbe al contrario dovuto portare il Giudicante ad accertare e dichiarare l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo, poiché la sentenza richiamata mai impugnata aveva annullato i canoni idrici contenuti nella procedura amministrativa”.
Ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'On.le Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 50/2021 depositata il 14.01.2021. R.G. 1271/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, avv. Immacolata Zagordi, non notificata:
- accogliere nella forma e nel merito il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge;
- ritenere e dichiarare l'erronea applicazione ed interpretazione della decisione nonché in contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza per i motivi dedotti in narrativa;
con conseguente violazione di legge della sentenza per i motivi dedotti in parte narrativa;
- condannare controparte alle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio”.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 3 di 10 1.6. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la C&C. Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi del
[...] combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, commi 2 e 3, c.p.c.
Esponeva, in particolare, che a fronte della sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità in ragione del valore della controversia, inferiore alla soglia di € 1.100,00, l'appellante non aveva proposto quali motivi di impugnazione né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione di norme sul procedimento o di principi regolatori della materia.
Nel merito, censurava la fondatezza delle argomentazioni sottese all'atto di appello adducendo che il preavviso di fermo amministrativo, “col quale si richiedeva anche il pagamento del canone idrico 2010/2011/2012, veniva notificato al signor CA il 19.11.2019, quindi in epoca antecedente alla definizione del giudizio conclusosi con la pronuncia su citata. Dunque, nel momento in cui veniva emesso l'atto amministrativo citato, non vi era nessun provvedimento giudiziale (nemmeno cautelare) che inibisse l'attività della CP_1
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede che il Tribunale di Catanzaro voglia, in primis, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor per Parte_2 violazione dell'art. 339, comma 3, del codice di procedura civile;
nel merito, comunque, rigettarlo per le ragioni evidenziate in narrativa, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
1.7. Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di prima comparizione del 16 dicembre 2021, parte appellante impugnava e contestava la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata, censurando in particolare la fondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello.
Esponeva a tal fine che “per costante orientamento della Corte di cassazione, confermato nella recente ordinanza numero 17212/2017 del 12 luglio, è infatti "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
Parte appellata, invece, nel riportarsi integralmente al contenuto della comparsa costitutiva, insisteva nell'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità e, nel merito, nel rigetto dell'appello.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 4 di 10 1.8. All'udienza indicata, la causa veniva differita per i medesimi incombenti, stante l'assenza del Giudice titolare del ruolo, di prossima designazione.
Assegnata in data 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze dovute al gravoso carico di ruolo, all'udienza cartolare del 03 ottobre 2024 la causa era differita all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Comparsa alla predetta udienza solamente parte appellata, la scrivente – dopo aver rilevato la regolarità della comunicazione all'appellante del provvedimento di fissazione dell'udienza da parte della Cancelleria – al termine della discussione orale, si ritirava in Camera di Consiglio.
Pronunciava, all'esito, la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, occorre rilevare che l'odierno appellante impugna la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 50/2021 unicamente in relazione al primo capo, con il quale l'opposizione era dichiarata inammissibile per “divieto del ne bis in idem”; di talché, è precluso a questo Giudice l'esame nel merito degli ulteriori capi, non essendo stati specificamente impugnati.
Non appare superfluo rammentare, infatti, che ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – nella versione vigente al tempo della proposizione della presente impugnazione – l'atto di appello deve essere motivato e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sulla scorta della citata norma, la giurisprudenza è costante ed uniforme nel ritenere che l'atto di appello non può dunque risolversi in una generica censura del provvedimento impugnato, dovendo contenere a pena di inammissibilità una “chiara esposizione delle doglianze” (Cass. civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
Ed invero, “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce
l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 5 di 10 dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3194 del 4 febbraio 2019).
Da ciò consegue che, nel caso di specie, l'appello è circoscritto e limitato al solo capo della sentenza relativo alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, non potendosi ritenere esteso anche agli altri capi del provvedimento impugnato, stante l'assoluta genericità dell'argomentazione con la quale il CA censura le “ulteriori motivazioni contenute nella sentenza appellata, che nella loro concatenazione risultano tutte infondate e superflue”.
3. Quanto all'inammissibilità dell'appello, il Tribunale ritiene che l'eccezione sollevata dalla ai sensi degli artt. 339 e 113 c.p.c. sia fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c., non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera chiara e puntuale i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto
a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 6 di 10 comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356,
e 29 dicembre 2017, n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3005).
Giova, altresì, rammentare che in base all'art. 14 c.p.c. il valore delle cause relative a somme di danaro o a beni mobili si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
3.2. Orbene, venendo al caso di specie, il Tribunale rileva che l'odierno appellante incardinava il giudizio di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 018/3064/2019 notificato in data 19 novembre 2019 per il mancato pagamento dell'importo complessivo di € 962,00, “di cui € 334,21 a titolo di canone idrico anni 2010-2011-2012, € 85,60 verbale n. 15249 del 2009 ed € 319,00 per la TARSU
2011”.
Da ciò si evince agevolmente che l'opponente in primo grado indica in maniera puntuale il valore della controversia, determinato dall'importo portato dal preavviso di fermo ammnistrativo impugnato.
Trattandosi, pertanto, di controversia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00, consegue che la pronuncia del Giudice di Pace di Catanzaro deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.,
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 7 di 10 l'appello deve essere circoscritto alle sole ipotesi di violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia che, nel caso di specie, non si riscontrano nei motivi di gravame proposti dall'odierno appellante.
Ed invero, dall'esame dell'atto di citazione in appello si evince chiaramente che Parte_2
non lamenta la violazione di alcuna delle categorie di norme elencate
[...] specificatamente dal citato art. 339, comma 3, c.p.c., non avendo indicato, neppure genericamente, da quale violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia sia affetta la sentenza resa dal giudice di prime cure.
L'odierno appellante, infatti, nel censurare la pronuncia di primo grado non assolve all'onere di indicare in maniera chiara e specifica i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto;
conseguentemente, non essendo proposto alcun motivo rientrante tra quelli a critica vincolata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Neppure si prestano ad essere condivise le argomentazioni con le quali l'appellante censura la fondatezza dell'avversa eccezione di inammissibilità: quest'ultimo, a tal fine, richiama l'ordinanza n. 17212/2017 del 12 luglio 2017 con la quale la Corte di Cassazione afferma “che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'appellante non tiene conto del principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015, richiamato dalla stessa Corte nella successiva ordinanza n. 18041 del 04 luglio 2019, ove viene ribadito che “il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 8 di 10 Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 nr. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell'atto”.
In continuità con tale orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte, anche nelle pronunce successive, conferma che “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all'esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv.
635989 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 - 01), con la conseguenza che il presente giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28509 del 30/09/2022).
Atteso, dunque, che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito, soggetta alla disciplina del processo ordinario di cognizione, ne discende quale logico corollario l'applicazione delle norme dettate per l'impugnazione della sentenza di primo grado, ivi comprese quelle relative all'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito delle controversie di valore inferiore alla soglia di mille euro.
Sulla scorta di tali principi di diritto, l'appello proposto da deve essere Parte_2 dichiarato inammissibile per le motivazioni sopra ampiamente esposte.
La declaratoria di inammissibilità preclude inevitabilmente l'esame nel merito del proposto motivo di impugnazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al D.M. 147/2022 applicando – in ragione del valore della controversia
– lo scaglione fino ad € 1.100,00 ed i valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione quindi della fase istruttoria, che non si è svolta.
4.1. In considerazione dell'inammissibilità del gravame, il Tribunale dà altresì atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa avente ad oggetto l'appello promosso da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 50/2021 del Parte_2
20 luglio 2020, depositata il 14 gennaio 2021, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che si liquidano in 462,00 per compensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico sulle
Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de1 24 dicembre
2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 2212/2021 - Pagina 10 di 10