Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).
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Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2013, n. 44261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44261 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 998
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 14236/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposti da:
1. M.D. , nato a (omesso) , parte civile;
avverso sentenza dell'08/05/2012 del G.U.P. del Tribunale di IS
contro
:
2. V.G.D.M. , nato a (omesso) ;
4. P.M. , nata a (omesso) ;
esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente parte civile, avv. Claudio Casciani, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione;
uditi i difensori degli imputati, avv. Vito Di Bernardino per la P. e avv. Stefania Orecchio (sostituto processuale dell'avv. Vincenzo Trantino) per il V. , che si sono associati alle richieste del P.G., concludendo entrambi per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di preliminari indagini M.D. , commerciante di (omesso) , era tratto a giudizio per rispondere del reato di tentata violenza sessuale, per avere - nella notte tra il (omesso) - compiuto atti idonei diretti a costringere la quindicenne S.D. ad eseguire atti sessuali sulla sua persona, non riuscendo nell'intento per la reazione della ragazza, divincolatasi dalla presa e fuggita.
Il Tribunale di IS, al termine di estesa istruttoria dibattimentale, con sentenza del 18.12.2008 ha assolto il M. dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto.
1.1. Decisione cui il Tribunale è giunto sulla base dei molteplici elementi valutativi emersi in dibattimento, ivi incluse le pur tardive e in parte reticenti dichiarazioni testimoniali di V.G. , convivente di P.M. , costituitasi parte civile nell'interesse della denunciante figlia minore S.D. . Elementi asseveranti la falsità della denuncia-querela presentata dalla minore e dalla madre contro l'imputato, rimasto vittima di una vera e propria "trappola" giudiziaria (simulante una "finta aggressione a sfondo sessuale" della minore), connessa ai burrascosi rapporti insorti tra il M. e il V. dopo la cessata relazione tra questi e la figlia del M. , da cui era nato un bambino rimasto affidato alla madre (sentenza, p. 25: "Il Tribunale ritiene che il fatto contestato non sia avvenuto, che non vi sia stata nessuna aggressione, che la denuncia con il contorno di graffi e strappi sia frutto di un'accusa infondata ideata dal V. ed eseguita da S.D. , all'epoca minorenne, su istigazione della madre P.M. "). In coerenza con tali conclusioni il Tribunale ha trasmesso gli atti relativi alle testimonianze rese dalla S. , dal V. e dalla P. al pubblico ministero per quanto di competenza in ordine ai reati di calunnia e di simulazione di reato ravvisabili nei loro confronti.
1.2. La sentenza assolutoria del Tribunale di IS è stata appellata dal pubblico ministero e dalla parte civile. La Corte di Appello di Firenze con sentenza resa il 21.9.2010 ha rigettato gli appelli e confermato l'assoluzione del M. , divenuta definitiva. Soltanto alla luce di tale esito decisorio il competente pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, con richiesta di rinvio a giudizio del 5.12.2011, nei confronti di V.G. e P.M.
, contestando ad entrambi il delitto di concorso in calunnia commesso il (omesso) (per la falsa accusa di violenza sessuale mossa al M. con la mendace denuncia-querela fatta proporre alla minore S.D. ) ed alla V. altresì i delitti - in concorso formale - di falsa testimonianza e di calunnia commessi con la deposizione resa il 24.3.2006 (per aver falsamente attestato in dibattimento l'avvenuto tentativo di abuso sessuale del M. in danno della figlia).
2. Nella susseguente udienza preliminare, in cui si è costituito parte civile M.D. , il G.U.P. del Tribunale di IS ha emesso l'8.54.2012 sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., nei confronti dei due giudicabili, con cui: a) ha dichiarato improcedibile il reato di calunnia contestato ad entrambi, in esso assorbito l'ulteriore reato di calunnia ascritto alla sola P. (non avendo costei nella sua falsa testimonianza del (omesso) addotto elemento nuovi o diversi rispetto alla mendace esposizione dei fatti oggetto dell'originaria querela), perché estinto per prescrizione fin dal 5.6.2010, essendo decorso il termine ordinario di sei anni previsto dall'art. 157 c.p., in assenza di atti interruttivi (richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. il 5.12.2011; interrogatorio dell'indagata P. avvenuto il 24.11.2011); b) ha dichiarato la P. non punibile per il reato di falsa testimonianza in applicazione della causa esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, (la falsità della testimonianza dibattimentale dell'imputata correlandosi all'anteriore calunnia commessa con la querela del 5.6.2004 ed essendo stata resa, quindi, per evitare la possibile incriminazione per tale reato). Facendosi carico di specifici rilievi formulati dalla parte civile M. , il giudice di merito ha evidenziato come non possa ritenersi, in pretesa applicazione analogica del disposto dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 2) -, sospeso il termine di prescrizione del reato di calunnia attribuito ai due imputati in pendenza del procedimento per il reato presupposto (la tentata violenza sessuale contestata al prosciolto M. ). Vuoi perché non si è in presenza di un caso di "deferimento di una questione ad altro giudice", fattispecie (ex art. 159 c.p., comma 1, n. 2) di c.d. questione pregiudiziale espressamente prevista dagli artt. 3 e 479 c.p.p., (pregiudiziali di natura civile o amministrativa), non prefigurando l'ordinamento processuale casi di pregiudiziale penale (ad un processo penale), tanto più che nel peculiare caso della calunnia il procedimento per detto reato può essere instaurato anche in assenza di un separato procedimento sul reato presupposto (sì che potrebbe non esservi un procedimento sospendibile). Vuoi perché l'unico caso assimilabile di sospensione di un procedimento penale in pendenza di altro procedimento penale è quello, considerato "eccezionale" dalla giurisprudenza della S.C. e insuscettibile di applicazione analogica, previsto dall'art. 371 bis c.p., comma 2, (sospensione del procedimento per il reato di false informazioni al p.m. finché quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non venga archiviato o definito in primo grado).
3. Avverso la sentenza di non luogo a procedere ha proposto, limitatamente al reato di calunnia dichiarato prescritto, ricorso il difensore della parte civile M. , prospettando un unico motivo di censura per erronea applicazione dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 2). Motivo diffusamente articolato nei passaggi argomentativi di seguito sintetizzati.
3.1. Non può ritenersi decorrente il termine di prescrizione per il reato di calunnia fin tanto che la questione dell'innocenza o colpevolezza dell'accusato-calunniato resti deferita ad altro giudice penale, deputato a decidere sulla innocenza o non dell'accusato. La soluzione negativa del decidente g.u.p. è frutto di una interpretazione riduttiva, perché l'art. 159 c.p., comma 1, n. 2), individuando in linea generale i casi di sospensione del corso della prescrizione in tutte le situazioni definite da particolari disposizioni di legge, elenca una casistica esemplificativa ("oltre" detti casi) delle circostanze in cui si fa luogo alla sospensione della prescrizione che include l'ipotesi del deferimento della questione ad un altro giudizio. Ne discende che la disposizione prevede qualcosa di più e di diverso rispetto ai limiti normativi indicati dal g.u.p., la cui interpretazione trascura il rilevante inciso formato dall'avverbio "oltre".
Sicché il problema di stabilire se l'ipotesi di deferimento della questione ad altro giudizio sia ravvisabile anche nella necessità di risolvere il dubbio (cioè la "questione") sull'innocenza o meno dell'accusato "prima di procedere contro il calunniatore" non può che rinvenire una soluzione positiva e conforme alla giustizia sostanziale.
3.2. Nessun magistrato inquirente, in vero, procederebbe mai contro il potenziale calunniatore fin quando la posizione dell'accusato sia sub iudice ed esposta al rischio di una eventuale condanna. Ritenendosi inapplicabile ai reati di calunnia il disposto dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 2) -, non troverebbero nel caso dell'incolpevole M. , ingiustamente accusato di un reato grave e infamante e che lo ha visto subire tre mesi di custodia cautelare domiciliare, plausibile risposta una serie di rilevanti interrogativi processuali. Quesiti su chi avrebbe dovuto e in quale forma interrompere la prescrizione del reato di calunnia nel periodo dal 2004 al 2010, non essendo immaginabile che la Procura della Repubblica di IS (che ha appellato la sentenza di primo grado assolutoria del M. ) potesse assumere iniziative a carico dei presunti calunniatori, se non dopo la definizione del processo contro il M. . E ancora se sia ipotizzabile, sul piano logico, che - pur sussistendo il fatto di calunnia (falsità della denuncia-querela) ed essendo esso a conoscenza del p.m. (atti trasmessi dal Tribunale che ha assolto M. )- la pendenza del processo contro il calunniato M. possa precludere anche al più solerte magistrato del p.m. di interrompere un termine che corre inesorabilmente a iniquo vantaggio del calunniatore. A meno di prospettare la paradossale eventualità che il p.m. - a fronte del deposito di una denuncia o querela- debba iscrivere nel registro delle notizie di reato, oltre alla persona del denunciato, anche la persona del denunciante quale virtuale calunniatore, impegnandosi ad impedire la prescrizione su entrambi i fronti processuali.
3.3. La norma di carattere generale dettata dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 2)-, cui non fa velo lo specifico caso di cui all'art. 371 bis c.p., richiamato dal g.u.p., va interpretata alla stregua dell'art. 12 preleggi, al codice civile. La corretta chiave interpretativa è offerta dall'inciso avverbiale "oltre", che impone la riferibilità della fattispecie ad altre ipotesi, da ricercarsi a cura dell'interprete, tra le quali una lettura razionalmente e costituzionalmente orientata impone di includere il caso della sospensione della prescrizione del reato di calunnia, quando il reato falsamente attribuito sia oggetto di separato giudizio per accertare la responsabilità dell'accusato. Si è in presenza di una questione pregiudiziale penale ad un processo penale compatibile con il sistema.
L'errore interpretativo del g.u.p., che annovera tra i casi di deferimento di questioni sorte in sede penale ad altro giudice le sole ipotesi previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p., (pregiudiziali civili e amministrative), appare chiaro quando si osservi che una cosa è la sospensione della prescrizione (o dei termini di custodia cautelare) imposta da particolari norme, altra cosa (avverbio "oltre") è la sospensione della prescrizione nei casi di deferimento di una questione ad un altro giudizio. Soltanto nella prima ipotesi ricadono i casi di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p.. Porre sullo stesso piano le due situazioni equivarrebbe, infatti, a rendere superflua la previsione dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 2), che di fatto non troverebbe mai applicazione. L'ipotesi dell'art. 371 bis c.p., richiamata dal g.u.p. (ma lo stesso è a dirsi per le false informazioni rese al difensore di cui all'art. 371 ter c.p.) conferma a ben vedere la tesi di parte civile. Si tratta di casi, infatti, in tutto assimilabili a quelli disciplinati dagli artt. 3 e 479 c.p.p., e ricadenti - quindi - nella prima parte dell'art. 159 c.p., comma 1. 4. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile M.D. non può trovare accoglimento, perché gli argomenti censori, pur pregevolmente enunciati nell'articolata impugnazione, non sono fondati.
4.1. Non è revocabile in dubbio che l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, di tal che l'accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia. Ma tale pregiudizialità afferisce soprattutto, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento in un separato procedimento contro il calunniato per verificare l'inconsistenza o infondatezza dell'accusa indirizzatagli dal calunniatore. Il giudizio sul reato di calunnia è, infatti, del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato. Di guisa che la sentenza, pur se definitiva, pronunciata nel processo (eventuale) instaurato nei confronti dell'incolpato non fa stato nel processo contro il calunniatore, in cui è consentito al giudice di rivalutare - ai fini della constatazione della falsità o meno della notizia di reato proveniente dal calunniatore - i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato. Diversamente da quanto stabilito dal previgente codice di procedura penale (artt. 18 e 458 c.p.p. 1930: questioni penali pregiudiziali a procedimento penale: sospensione e rinvio facoltativi in attesa della definizione del giudizio presupposto), nell'attuale ordinamento processuale non è configurata alcuna specifica disciplina della efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti con il giudizio civile, amministrativo o disciplinare, l'art. 238 bis c.p.p., consentendo l'acquisizione in dibattimento di sentenze penali irrevocabili, ma imponendone la valutazione ai sensi dell'art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3, (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6,
16.1.2007 n. 14096 , Iaculano, rv. 236142; Cass. Sez. 3, 13.1.2009 n. 8823 , Cafarella, rv. 242767; Cass. Sez. 6, 12.11.2009 n. 47314 , Cento, rv. 245483).
4.2. Erroneamente il ricorso sembra confondere i casi di sospensione della prescrizione obbligatoria o automaticamente prodotta ope legis (particolare disposizione di legge che preveda tale effetto), disciplinata dall'art. 159, comma 1, con i casi di sospensione della prescrizione facoltativa (il giudice "può" sospendere il processo) tra cui rientrano quelli relativi alle pregiudiziali civili o amministrative disciplinati dagli artt. 3 e 479 c.p.p.. Nè la scelta del legislatore della riforma processuale di non prevedere (ex art. 3 c.p.p.) che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di un altro procedimento penale può reputarsi illogica o in contrasto con i principi dettati dagli artt. 3 e 111 Cost., rivelandosi la stessa frutto di una razionale opzione ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ogni procedimento penale (nell'ambito del quale deve sempre e comunque ricercarsi la verità senza condizionamenti derivanti da dati raccolti in altri procedimenti penali).
Nel vigente sistema processuale, dunque, la sospensione del processo penale è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo imponga in modo automatico ovvero lo consenta nei soli casi in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale o civile o amministrativa (art. 3 c.p.p.) Al di fuori di tali casi il giudice penale è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale seppure con efficacia non vincolante oltre quel processo. 4.3. È necessario osservare, d'altro canto, che il regime dell'istituto della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è necessariamente sottoposto alla riserva assoluta di legge di cui all'art. 25 Cost.. Con la conseguenza di non potersi consentire che su tale regime interferiscano interventi non specificamente disciplinati dal legislatore. È allora da escludere che la casistica prevista dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 2), secondo quanto ex adverso si sostiene in ricorso, riguardi ipotesi atipiche di deferimento di questioni penali (con coeva sospensione della prescrizione nel processo in cui si è posta la questione) di mancato o impedito esercizio dell'azione penale per ragioni di opportunità. Al contrario deve ritenersi che anche tale disposizione faccia riferimento alle sospensioni del processo tipizzate dal legislatore, comprendendo anche quelle c.d. non obbligatorie che sono invece menzionate nel primo periodo della norma codicistica. Ciò vale a dire che l'art. 159 c.p., quando fa riferimento a sospensioni imposte da una particolare disposizione di legge (primo periodo del comma 1), richiama le ipotesi obbligatorie di questioni di legittimità costituzionale, di discussione sulla rimessione del processo (art. 45 c.p.p. e ss.), di interventi straordinari in casi di calamità e simili. Quando menziona il deferimento di una questione ad un altro giudizio (comma 1, n. 2) richiama i casi previsti dagli artt. 3 e 479 c.p.p., in cui la sospensione è soggetta a valutazione del giudice di merito sia nell'an che nel quantum della sua durata temporale.
4.4. Il collegio decidente non disconosce che il caso in esame mostri il possibile verificarsi di concrete incongruenze in punto di efficace perseguibilità degli autori di un reato di calunnia, ove - come nella specie è accaduto per la ricorrente persona offesa costituita parte civile - si procrastini l'esercizio dell'azione penale al proscioglimento irrevocabile del calunniato. Nè può sottacersi che simile possibilità è senz'altro favorita dall'intervenuta riduzione normativa dei termini di prescrizione di tale specifico reato, passati (nel computo massimo o c.d. prorogato) da quindici anni a sette anni e mezzo.
Nondimeno simili incongruenze non rendono costituzionalmente illegittima la disciplina legislativa della sospensione, in quanto la stessa - come detto - si muove nel rispetto del principio di stretta legalità ed è comunque volta a contemperare la durata della pretesa punitiva dello Stato con le libertà individuali. In altri termini appartiene alla piena discrezionalità del legislatore intervenire nella materia con opportuni correttivi alla disciplina vigente ovvero creando appositi nuovi istituti (come è avvenuto per i reati di ci agli artt. 373 bis e 373 ter c.p., inclusi nella dinamica della sospensione obbligatoria ex art. 159 c.p., comma 1, p.p., subordinata alla definizione del procedimento presupposto nel quale siano state rese le presunte false dichiarazioni al p.m. o al difensore). Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013