Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.