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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 664/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E401473/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E401473/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ric._1 s.r.l.” in data 5/3/2025 depositava ricorso (R.g. n. 664/25) contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo- avverso l'avviso di accertamento n. TY303E401473/2024, notificato in data 11/11/2024, con il quale l'Ufficio finanziario chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.
162.632,30 a titolo di IRAP e IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2018, per fatturazione di operazioni inesistenti.
La ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 , comma 1, D.P.R. n. 600/73 per carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l'atto di accertamento;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e violazione del principio di contestualità; illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 54, comma 2, DPR 633/1972 e dell'art. 2697 c.c, e infondatezza della pretesa impositiva, con riguardo alla contestazione in ordine alla presunta inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere dalla Ric._1 s.r.l.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2423-bis c.c., in relazione alla contestata discrepanza tra i ricavi dichiarati ai fini IRES e IRAP mediante dichiarazione integrativa e le operazioni imponibili riportate nella dichiarazione IVA;
violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, co.1, del d.lgs. 572/1997 per illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazione e difetto di colpevolezza;
omessa contestazione delle violazioni e omessa irrogazione delle sanzioni all'autore della condotta che si pretende sanzionare.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato e, in via subordinata, di ridurre il debito d'imposta e/o quello sanzionatorio, determinandolo in una minore somma, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo, Direzione Provinciale di Palermo, si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'Ufficio finanziario contestava punto per punto le eccezioni formali proposte con il ricorso e, relativamente al merito, evidenziava che da attività ispettive si erano acquisiti numerosi indizi gravi, precisi e concordanti che facevano ritenere che l'attività della Ric._1 era riconducibile alla fatturazione di operazioni giuridicamente e soggettivamente inesistenti attraverso la stipula con i soggetti interessati di contratti di prestazione di servizi vari che, in realtà, occultavano l'illecita somministrazione di personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso, riguardante la carenza di potere del funzionario delegato è infondato, in quanto, come risulta da documentazione prodotta dalla resistente, il funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento (Dott. Nominativo_1) era stato legittimamente delegato dal Direttore Provinciale Dott. Nominativo_2.
Risulta, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene l'esaustiva argomentazione a sostegno delle contestazioni alla ricorrente. Invero, nell'avviso di accertamento
è stato riportato il contenuto essenziale per consentire l'esercizio del diritto di difesa, anche mediante il richiamo per relationem del P.V.C., che era ben conosciuto dalla ricorrente, tanto che la stessa non aveva mai manifestato nelle sedi precedenti (tra cui in sede di accertamento con adesione) di avere subito alcun nocumento al suo diritto di difesa. Per quanto riguarda il merito della questione in esame, si osserva preliminarmente che l'art. 1655 c.c., prevede che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Da tale norma si desume, pertanto, che può considerarsi contratto “genuino” di appalto quello che prevede per l'imprenditore il rischio di impresa, l'impiego da parte dello stesso di una propria ed autonoma organizzazione di mezzi, nonchè il potere direttivo e di controllo sui dipendenti, senza interferenze da parte di altri soggetti.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in oggetto, gli accertamenti svolti dalla G.di F., trasfusi nel PVC., hanno consentito di acquisire numerosi indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che la predetta società è stata fittiziamente creata ad hoc per permettere l'evasione fiscale e contributiva delle società committenti Società_1 s.pa. e Società_2 s.r.l.. Invero, dagli elementi acquisiti dai militari della finanza è emersa l'esistenza di un'organizzazione la cui gestione era finalizzata a consentire l'evasione dei soggetti terzi committenti, per cui l'intera attività della Ricorrente_1 era riconducibile alla fatturazione di operazioni giuridicamente e soggettivamente inesistenti, attraverso la stipula con i soggetti interessati di contratti di prestazione di servizi vari che, in realtà occultavano l'illecita somministrazione di personale. Pertanto, i rapporti intrattenuti tra la società Ric._1 e la Società_3 s.p.a. non corrispondevano al reale assetto giuridico- contrattuale risultante dalla documentazione fiscale, ma la Ric._1 s.r.l. era una società fittizia che aveva consentito alla Ponte s.pa. un illecito abbattimento dei costi di gestione, di incombenze contributive e l'indebita detrazione IVA in relazione a operazioni contrattuali soggettivamente inesistenti.
Tali circostanze erano dimostrate, altresì, dalle risultanze ispettive che avevano riscontrato che la società ricorrente aveva un capitale sociale deliberato di €. 10.000,00, di cui erano state versati €. 2.500,00; non aveva mai avuto un bene strumentale necessario allo svolgimento dell'attività oggetto di appalto
(ristorazione); per l'esercizio della propria attività si era sempre avvalsa di complessi produttivi delle società committenti;
non era dotata di alcun capitale idoneo a garantire la liquidità necessaria per il sostenimento dei costi di avvio di attività d'impresa, con particolare riferimento alle spese relative all'assunzione del personale e alle retribuzioni per i primi mesi di vita da approntarsi in attesa dei pagamenti delle società committenti;
le fatture avevano per oggetto servizi di ristorazione, anche se tra i costi della Ric._1 non erano stati rinvenuti costi per l'acquisto di prodotti destinati alla ristorazione.
Pertanto, deve escludersi che i rapporti tra la società Ric._1 e la Soc._3 s.p.a., siano relativi ad un contratto di appalto “genuino”, che prevede per l'imprenditore il rischio di impresa, l'impiego da parte dello stesso di una propria ed autonoma organizzazione di mezzi, nonchè il potere direttivo e di controllo sui dipendenti, senza interferenze da parte di altri soggetti, non potendosi riscontrare la sussistenza dei predetti elementi alla luce dei riscontri effettuati dalla G.di F., sopra evidenziati. Invero, l'attività della società ricorrente è, invece, riconducibile direttamente alla società Società_3 s.p.a..
Peraltro, si rileva che l'eccezione della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una contraddizione dell'ente impositore per la mancata contestazione per l'anno 2017 alla società Società_4 s.r.l. per analoga situazione e la conseguente archiviazione, non può comportare alcun effetto nell'odierno procedimento in relazione alle diverse conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio finanziario.
Alla luce delle predette considerazioni, risultano infondati gli altri motivi di ricorso e in particolare le eccezioni riguardanti l'irrogazione delle sanzioni, che appaiono legittimamente applicate.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.100,00 (duemilacento) in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 664/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Konrad Roentgen N. 3 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E401473/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E401473/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 275/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ric._1 s.r.l.” in data 5/3/2025 depositava ricorso (R.g. n. 664/25) contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo- avverso l'avviso di accertamento n. TY303E401473/2024, notificato in data 11/11/2024, con il quale l'Ufficio finanziario chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.
162.632,30 a titolo di IRAP e IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2018, per fatturazione di operazioni inesistenti.
La ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 42 , comma 1, D.P.R. n. 600/73 per carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l'atto di accertamento;
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e violazione del principio di contestualità; illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dell'art. 54, comma 2, DPR 633/1972 e dell'art. 2697 c.c, e infondatezza della pretesa impositiva, con riguardo alla contestazione in ordine alla presunta inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere dalla Ric._1 s.r.l.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2423-bis c.c., in relazione alla contestata discrepanza tra i ricavi dichiarati ai fini IRES e IRAP mediante dichiarazione integrativa e le operazioni imponibili riportate nella dichiarazione IVA;
violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, co.1, del d.lgs. 572/1997 per illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazione e difetto di colpevolezza;
omessa contestazione delle violazioni e omessa irrogazione delle sanzioni all'autore della condotta che si pretende sanzionare.
Chiedeva, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato e, in via subordinata, di ridurre il debito d'imposta e/o quello sanzionatorio, determinandolo in una minore somma, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo, Direzione Provinciale di Palermo, si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con le quali chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
L'Ufficio finanziario contestava punto per punto le eccezioni formali proposte con il ricorso e, relativamente al merito, evidenziava che da attività ispettive si erano acquisiti numerosi indizi gravi, precisi e concordanti che facevano ritenere che l'attività della Ric._1 era riconducibile alla fatturazione di operazioni giuridicamente e soggettivamente inesistenti attraverso la stipula con i soggetti interessati di contratti di prestazione di servizi vari che, in realtà, occultavano l'illecita somministrazione di personale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso, riguardante la carenza di potere del funzionario delegato è infondato, in quanto, come risulta da documentazione prodotta dalla resistente, il funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento (Dott. Nominativo_1) era stato legittimamente delegato dal Direttore Provinciale Dott. Nominativo_2.
Risulta, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene l'esaustiva argomentazione a sostegno delle contestazioni alla ricorrente. Invero, nell'avviso di accertamento
è stato riportato il contenuto essenziale per consentire l'esercizio del diritto di difesa, anche mediante il richiamo per relationem del P.V.C., che era ben conosciuto dalla ricorrente, tanto che la stessa non aveva mai manifestato nelle sedi precedenti (tra cui in sede di accertamento con adesione) di avere subito alcun nocumento al suo diritto di difesa. Per quanto riguarda il merito della questione in esame, si osserva preliminarmente che l'art. 1655 c.c., prevede che “l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Da tale norma si desume, pertanto, che può considerarsi contratto “genuino” di appalto quello che prevede per l'imprenditore il rischio di impresa, l'impiego da parte dello stesso di una propria ed autonoma organizzazione di mezzi, nonchè il potere direttivo e di controllo sui dipendenti, senza interferenze da parte di altri soggetti.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in oggetto, gli accertamenti svolti dalla G.di F., trasfusi nel PVC., hanno consentito di acquisire numerosi indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che la predetta società è stata fittiziamente creata ad hoc per permettere l'evasione fiscale e contributiva delle società committenti Società_1 s.pa. e Società_2 s.r.l.. Invero, dagli elementi acquisiti dai militari della finanza è emersa l'esistenza di un'organizzazione la cui gestione era finalizzata a consentire l'evasione dei soggetti terzi committenti, per cui l'intera attività della Ricorrente_1 era riconducibile alla fatturazione di operazioni giuridicamente e soggettivamente inesistenti, attraverso la stipula con i soggetti interessati di contratti di prestazione di servizi vari che, in realtà occultavano l'illecita somministrazione di personale. Pertanto, i rapporti intrattenuti tra la società Ric._1 e la Società_3 s.p.a. non corrispondevano al reale assetto giuridico- contrattuale risultante dalla documentazione fiscale, ma la Ric._1 s.r.l. era una società fittizia che aveva consentito alla Ponte s.pa. un illecito abbattimento dei costi di gestione, di incombenze contributive e l'indebita detrazione IVA in relazione a operazioni contrattuali soggettivamente inesistenti.
Tali circostanze erano dimostrate, altresì, dalle risultanze ispettive che avevano riscontrato che la società ricorrente aveva un capitale sociale deliberato di €. 10.000,00, di cui erano state versati €. 2.500,00; non aveva mai avuto un bene strumentale necessario allo svolgimento dell'attività oggetto di appalto
(ristorazione); per l'esercizio della propria attività si era sempre avvalsa di complessi produttivi delle società committenti;
non era dotata di alcun capitale idoneo a garantire la liquidità necessaria per il sostenimento dei costi di avvio di attività d'impresa, con particolare riferimento alle spese relative all'assunzione del personale e alle retribuzioni per i primi mesi di vita da approntarsi in attesa dei pagamenti delle società committenti;
le fatture avevano per oggetto servizi di ristorazione, anche se tra i costi della Ric._1 non erano stati rinvenuti costi per l'acquisto di prodotti destinati alla ristorazione.
Pertanto, deve escludersi che i rapporti tra la società Ric._1 e la Soc._3 s.p.a., siano relativi ad un contratto di appalto “genuino”, che prevede per l'imprenditore il rischio di impresa, l'impiego da parte dello stesso di una propria ed autonoma organizzazione di mezzi, nonchè il potere direttivo e di controllo sui dipendenti, senza interferenze da parte di altri soggetti, non potendosi riscontrare la sussistenza dei predetti elementi alla luce dei riscontri effettuati dalla G.di F., sopra evidenziati. Invero, l'attività della società ricorrente è, invece, riconducibile direttamente alla società Società_3 s.p.a..
Peraltro, si rileva che l'eccezione della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una contraddizione dell'ente impositore per la mancata contestazione per l'anno 2017 alla società Società_4 s.r.l. per analoga situazione e la conseguente archiviazione, non può comportare alcun effetto nell'odierno procedimento in relazione alle diverse conclusioni a cui è pervenuto l'Ufficio finanziario.
Alla luce delle predette considerazioni, risultano infondati gli altri motivi di ricorso e in particolare le eccezioni riguardanti l'irrogazione delle sanzioni, che appaiono legittimamente applicate.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.100,00 (duemilacento) in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo. Così deciso in Palermo in data
06/02/2026.