TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4002/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
Dott. Roberto Pertile Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. R.G. 4002/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Milano, via Oltrocchi n. 8, rappresentato e assistito dall'Avv. Manuela Ulivi (c.f.
, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia C.F._2
n. 61 (PEC: – FAX: 02/29510835); Email_1
- ricorrente – per l'adozione di pagina 1 di 5 (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
ET E' GI (PV) loc. via Casetta n. 3;
con la partecipazione necessaria del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano;
istaurato con ricorso (telematico) iscritto a ruolo il giorno 1.4.2025;
CONCLUSIONI dell'istante: <che il tribunale dia luogo all'adozione, precisando che, secondo la dichiarazione resa dall'adottanda nell'odierna udienza, si chiede di non aggiungere cognome dell'adottante a quello originario.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso trasmesso (telematicamente) il 31.3.2025, il NO , nato a Parte_1
Milano, il 26.4.1950, ha formulato richiesta di adozione della maggiorenne NOa Pt_2
nata a [...] il [...], figlia della NOa nata a [...]
[...] Persona_1 il 23.6.1955, e del NO nato a [...] il [...]. Persona_2
Con il predetto ricorso il Sig. ha affermato sussistenti tutte le condizioni di legge Parte_1 perché sia disposta la richiesta adozione, sottolineando la presenza dei requisiti relativi all'età propria e dell'adottanda, nonché l'esistenza tra loro di un legame affettivo del tutto analogo a quello normalmente intercorrente tra genitore e figlio, sorto a partire dal luglio 1996, epoca del matrimonio dell'adottante con la Sig.ra madre convivente con la tredicenne Per_1 Pt_2
Nell'udienza del 4.12.2025 il giudice delegato dal Presidente ha proceduto all'audizione del ricorrente e dell'adottanda, della moglie del Sig. , Sig.ra e del Sig. Parte_1 Per_1 [...]
Per_2
Tutti hanno espresso il loro consenso all'adozione.
pagina 2 di 5 Il Sig. ha dichiarato: < Parte_1 confermo il contenuto e le richieste. Confermo di voler adottare la NOa Parte_2
Non ho figli. Sono sposato con Non ho adottato altre persone. Confermo le Persona_1 mie generalità come riportate in ricorso. e io abbiamo vissuto insieme da quando lei Pt_2 aveva nove anni, fino a quando non ha intrapreso la sua vita autonoma. Le voglio bene. E sono stato sempre in ottimi rapporti anche con suo padre>>.
La Sig.ra ha dichiarato: < Parte_2
. Non sono stata adottata da nessuno. Non sono sposata, ho due figli, Parte_1
(14 anni) ed (9 anni). Ho un'azienda agricola, con il mio compagno. Per Per_3 Per_4 ragioni di praticità preferisco non aggiungere il cognome al mio originario. Parte_1
Confermo le mie generalità come riportate in ricorso. Sono contenta di avere adesso due papà,
è una cosa molto bella>>.
La Sig.ra ha dichiarato: < e moglie di Persona_1 Parte_2
. Esprimo il mio convinto assenso a questa adozione, che considero un bel Parte_1 completamento di una relazione affettiva intensa e solida>>.
Il Sig. ha dichiarato: < ora devo dire uno dei papà. Persona_2 Pt_2
Esprimo il mio assenso convinto a questa adozione>>.
*
Osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dagli interessati evidenziano, nella loro concordanza, la stabilità e la solidità del rapporto affettivo esistente tra l'adottante e l'adottanda e la loro comune intenzione di ottenere riconoscimento anche formale del legame da molto tempo intercorrente tra loro, ricalcante il modello di relazione tra padre e figlia.
Da quanto acquisito al procedimento si ricava che:
- non ha figli, ha compiuto i trentacinque anni (ne ha settantacinque) e Parte_1 supera di oltre diciotto anni l'età di che ha quarantadue anni (art. 291 c.c.); Parte_2
- l'adottanda non è stata adottata da altra persona (art. 294 c.c.);
- sia l'adottante, sia l'adottanda hanno prestato consenso all'adozione (art. 296 c.c.);
- la madre dell'adottanda, moglie dell'adottante , e Persona_1 Parte_1 il padre dell'adottanda, hanno espresso i rispettivi assensi all'adozione; Persona_2
pagina 3 di 5 - tra e , che hanno a lungo convissuto, si è col tempo Parte_2 Parte_1 creato un rapporto di tipo familiare;
- le informazioni trasmesse a quest'Ufficio dalla Questura di Milano – Commissariato
“Monforte-Vittoria”, datate 4.7.2025, non contengono alcuna notizia ostativa all'accoglimento della richiesta e sono sostanzialmente confermative di quanto allegato con il ricorso introduttivo del presente procedimento;
- il P.M., informato della pendenza del procedimento, nulla ha opposto alla domanda di adozione.
Ritiene il Collegio, sulla base di quanto sopra, che il consolidamento della situazione più sopra descritta certamente convenga all'adottanda (art. 312 c.c.). Le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che sussista l'esigenza di tutelare la situazione affettiva more familiari creatasi, certamente vantaggiosa per l'adottanda, e di dare quindi riconoscimento anche giuridico al legame profondo istauratosi tra e Parte_1 Parte_2
Per le considerazioni che precedono, ritenuti soddisfatti i requisiti di legge (artt. 291 e ss., 312
c.c.), il Tribunale dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
.
[...]
Deve infine disporsi, conformemente a quanto richiesto nell'udienza 4.12.2025 da Pt_2
in accordo con , che l'adottata non assuma il cognome
[...] Parte_1 dell'adottante.
**
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1 visto l'art. 313 c.c.:
dispone
pagina 4 di 5 farsi luogo all'adozione di (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
25.5.1983, residente in [...], da parte di Parte_1
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente a [...], via
[...] C.F._1
Oltrocchi n. 8;
dispone
che l'adottata non assuma il cognome dell'adottante;
ordina
alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio di questo Tribunale in data 18.12.2025.
Il Presidente
Dr. Roberto Pertile
il giudice estensore dr. Andrea Manlio Borrelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
Dott. Roberto Pertile Presidente dott. Andrea Manlio Borrelli giudice relatore
Dott.ssa Anna Bellesi Giudice
a seguito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. R.G. 4002/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Milano, via Oltrocchi n. 8, rappresentato e assistito dall'Avv. Manuela Ulivi (c.f.
, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Corso Venezia C.F._2
n. 61 (PEC: – FAX: 02/29510835); Email_1
- ricorrente – per l'adozione di pagina 1 di 5 (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
ET E' GI (PV) loc. via Casetta n. 3;
con la partecipazione necessaria del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano;
istaurato con ricorso (telematico) iscritto a ruolo il giorno 1.4.2025;
CONCLUSIONI dell'istante: <che il tribunale dia luogo all'adozione, precisando che, secondo la dichiarazione resa dall'adottanda nell'odierna udienza, si chiede di non aggiungere cognome dell'adottante a quello originario.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso trasmesso (telematicamente) il 31.3.2025, il NO , nato a Parte_1
Milano, il 26.4.1950, ha formulato richiesta di adozione della maggiorenne NOa Pt_2
nata a [...] il [...], figlia della NOa nata a [...]
[...] Persona_1 il 23.6.1955, e del NO nato a [...] il [...]. Persona_2
Con il predetto ricorso il Sig. ha affermato sussistenti tutte le condizioni di legge Parte_1 perché sia disposta la richiesta adozione, sottolineando la presenza dei requisiti relativi all'età propria e dell'adottanda, nonché l'esistenza tra loro di un legame affettivo del tutto analogo a quello normalmente intercorrente tra genitore e figlio, sorto a partire dal luglio 1996, epoca del matrimonio dell'adottante con la Sig.ra madre convivente con la tredicenne Per_1 Pt_2
Nell'udienza del 4.12.2025 il giudice delegato dal Presidente ha proceduto all'audizione del ricorrente e dell'adottanda, della moglie del Sig. , Sig.ra e del Sig. Parte_1 Per_1 [...]
Per_2
Tutti hanno espresso il loro consenso all'adozione.
pagina 2 di 5 Il Sig. ha dichiarato: < Parte_1 confermo il contenuto e le richieste. Confermo di voler adottare la NOa Parte_2
Non ho figli. Sono sposato con Non ho adottato altre persone. Confermo le Persona_1 mie generalità come riportate in ricorso. e io abbiamo vissuto insieme da quando lei Pt_2 aveva nove anni, fino a quando non ha intrapreso la sua vita autonoma. Le voglio bene. E sono stato sempre in ottimi rapporti anche con suo padre>>.
La Sig.ra ha dichiarato: < Parte_2
. Non sono stata adottata da nessuno. Non sono sposata, ho due figli, Parte_1
(14 anni) ed (9 anni). Ho un'azienda agricola, con il mio compagno. Per Per_3 Per_4 ragioni di praticità preferisco non aggiungere il cognome al mio originario. Parte_1
Confermo le mie generalità come riportate in ricorso. Sono contenta di avere adesso due papà,
è una cosa molto bella>>.
La Sig.ra ha dichiarato: < e moglie di Persona_1 Parte_2
. Esprimo il mio convinto assenso a questa adozione, che considero un bel Parte_1 completamento di una relazione affettiva intensa e solida>>.
Il Sig. ha dichiarato: < ora devo dire uno dei papà. Persona_2 Pt_2
Esprimo il mio assenso convinto a questa adozione>>.
*
Osserva il Tribunale che le dichiarazioni rese dagli interessati evidenziano, nella loro concordanza, la stabilità e la solidità del rapporto affettivo esistente tra l'adottante e l'adottanda e la loro comune intenzione di ottenere riconoscimento anche formale del legame da molto tempo intercorrente tra loro, ricalcante il modello di relazione tra padre e figlia.
Da quanto acquisito al procedimento si ricava che:
- non ha figli, ha compiuto i trentacinque anni (ne ha settantacinque) e Parte_1 supera di oltre diciotto anni l'età di che ha quarantadue anni (art. 291 c.c.); Parte_2
- l'adottanda non è stata adottata da altra persona (art. 294 c.c.);
- sia l'adottante, sia l'adottanda hanno prestato consenso all'adozione (art. 296 c.c.);
- la madre dell'adottanda, moglie dell'adottante , e Persona_1 Parte_1 il padre dell'adottanda, hanno espresso i rispettivi assensi all'adozione; Persona_2
pagina 3 di 5 - tra e , che hanno a lungo convissuto, si è col tempo Parte_2 Parte_1 creato un rapporto di tipo familiare;
- le informazioni trasmesse a quest'Ufficio dalla Questura di Milano – Commissariato
“Monforte-Vittoria”, datate 4.7.2025, non contengono alcuna notizia ostativa all'accoglimento della richiesta e sono sostanzialmente confermative di quanto allegato con il ricorso introduttivo del presente procedimento;
- il P.M., informato della pendenza del procedimento, nulla ha opposto alla domanda di adozione.
Ritiene il Collegio, sulla base di quanto sopra, che il consolidamento della situazione più sopra descritta certamente convenga all'adottanda (art. 312 c.c.). Le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che sussista l'esigenza di tutelare la situazione affettiva more familiari creatasi, certamente vantaggiosa per l'adottanda, e di dare quindi riconoscimento anche giuridico al legame profondo istauratosi tra e Parte_1 Parte_2
Per le considerazioni che precedono, ritenuti soddisfatti i requisiti di legge (artt. 291 e ss., 312
c.c.), il Tribunale dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
.
[...]
Deve infine disporsi, conformemente a quanto richiesto nell'udienza 4.12.2025 da Pt_2
in accordo con , che l'adottata non assuma il cognome
[...] Parte_1 dell'adottante.
**
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1 visto l'art. 313 c.c.:
dispone
pagina 4 di 5 farsi luogo all'adozione di (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
25.5.1983, residente in [...], da parte di Parte_1
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente a [...], via
[...] C.F._1
Oltrocchi n. 8;
dispone
che l'adottata non assuma il cognome dell'adottante;
ordina
alla Cancelleria di provvedere alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio di questo Tribunale in data 18.12.2025.
Il Presidente
Dr. Roberto Pertile
il giudice estensore dr. Andrea Manlio Borrelli
pagina 5 di 5