CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20908 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT RA, n. Ortona (Ch) 20/07/19(1 avverso la sentenza n. 1688/22 della Corte di appello di L'Aquila del 13/06/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha ribadito la Penale Sent. Sez. 6 Num. 20908 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/03/2023 condanna di RA UT in ordine al reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado in misura di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, oltre alla statuizioni disposte in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 157, 161, 178 e 478 cod. proc. pen. Reiterando una doglianza già posta all'esame della Corte di merito e da questa disattesa, la ricorrente deduce l'omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. a mani dell'allora difensore di fiducia, avv. MA ZE. In tal modo la ricorrente non aveva potuto presenziare alla prima udienza del 11 gennaio 2018 e così esercitare la scelta di procedere con un rito alternativo. Alla successiva udienza del 24 maggio 2018, premesso che la sera precedente il difensore avv. ZE la aveva comunicato via PEC la rinunzia al mandato, l'imputata compariva di persona accompagnata dal nuovo difensore avv. Claudia Centorame, la quale depositava copia della rinunzia al mandato dell'avv. Verzelli, chiedendo al Tribunale di concedere un termine a difesa. Il Tribunale, pur concedendo al nuovo difensore il termine richiesto, senza peraltro indicarne la durata, riteneva contestualmente di nominare ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. un difensore d'ufficio "in sostituzione dell'avv. Centorame e del rinunziante" e di dare corso subito all'istruttoria dibattimentale, mediante esame del teste / parte civile LD De VI. In tal modo, però - sostiene la ricorrente - il Tribunale è incorso in nullità per violazione del diritto di difesa, non motivando in alcun modo la scelta di procedere immediatamente all'esame del testimone, costituente attività processuale del tutto incompatibile con il riconoscimento del termine al difensore di fiducia subentrante. L'eccezione, tempestivamente riproposta con l'atto di gravame, è stata del resto disattesa dalla Corte di appello, che ha del tutto omesso di occuparsene, incorrendo in violazione di legge per mancanza della motivazione. 2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità penale in difetto assoluto di prova del fatto di reato. 2 2.3. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 24 aprile 2021, anteriormente alla pronuncia impugnata. L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava, infatti, sulla pubblica accusa con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente, nella specie (e come da contestazione) al 24 ottobre 2013, giorno successivo a quello dell'esecuzione del sequestro ed alla nomina della ricorrente a custode del compendio sequestrato. 2.4. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 132, 133 e 185 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla severa quantificazione della pena detentiva ed all'eccesiva determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti civili, commisurato "alla somma riportata nel decreto ingiuntivo" che nulla ha a che vedere con il valore, mai acclarato, dei beni oggetto di sequestro. Quanto al danno non patrimoniale, manca del tutto l'esposizione delle pur sommarie ragioni poste a fondamento del processo logico seguito per giungere alla relativa quantificazione, che deve essere congruamente motivata anche quando si ricorra al criterio equitativo. 2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con le conseguenze indicate in dispositivo 2. Va ovviamente affrontato in via preliminare l'esame dell'eccezione di nullità che, ove ritenuta fondata, appare suscettibile di determinare l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. Deve al riguardo richiamarsi il principio da tempo fissato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo 3 del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e al., Rv. 220092; conf. tra molte Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) Tanto premesso, dall'esame del fascicolo processuale emerge quanto segue. Pacifica l'omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, poiché eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. a mani dell'allora difensore di fiducia, avv. MA ZE, all'udienza del 24 maggio 2018, seconda del dibattimento di primo grado celebratosi dinanzi al Tribunale di Pescara, l'imputata compariva personalmente, accompagnata dall'avv. Claudia Centorame, la quale depositando la dichiarazione di revoca del suddetto difensore avv. ZE, comunicata all'assistita via PEC la sera precedente, si qualificava come nuovo difensore di fiducia, chiedendo la concessione di un termine a difesa (v. verbale). Il Tribunale concedeva il termine, senza peraltro determinarne la durata, ma contestualmente procedeva alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in persona dell'avv. S. Ludovico e subito dopo all'esame del teste / parte civile LD De VI. La ricorrente sostiene pure che all'atto dell'escussione testimoniale il nuovo difensore riproponeva l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ma dal verbale tanto non risulta. Risulta, per contro, che alla successiva udienza del 18 ottobre 2018, l'imputata veniva rappresentata, con revoca dei precedenti, da un terzo difensore di fiducia in persona dell'avv. Matteo D'Aurizio, che la difende in questa sede di legittimità, e nell'occasione, mentre il Tribunale disponeva di procedere all'esame di un ulteriore testimone, il difensore eccepiva nuovamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. La Corte di appello respingeva l'eccezione, sostenendo che essendo l'imputata comparsa personalmente all'udienza del 24 maggio 2018 ed essendosi nella occasione il difensore di fiducia limitato a chiedere la concessione di un termine a difesa, si sarebbe determinata la sanatoria della nullità, qualificata come assoluta ma a regime intermedio (artt. 183, 184 cod. proc. pen.), di cui si era denunciata la ricorrenza. Con l'atto di appello, a firma del citato avv. D'Aurizio, del 29 novembre 2018, veniva, infine, impugnata tanto la sentenza di primo grado quanto le ordinanze del 24 maggio e del 18 ottobre emesse dal Tribunale in corso di dibattimento. Resta, dunque, da stabilire se la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. - certamente determinatasi, attesa la concessione di un termine a difesa senza precisazione della durata e nei fatti deprivata di efficacia a causa della nomina di 4 un difensore di ufficio e in sequenza dell'escussione del teste comparso in udienza - abbia o meno preceduto quella del preteso perfezionamento della sanatoria della nullità dedotta. Ad avviso del Collegio - diversamente da quanto opinato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo cui era onere del nuovo difensore di fiducia eccepire preliminarmente la nullità - al quesito deve, invece, essere fornita risposta positiva, posto che il difensore di fiducia subentrante deve godere di un effettivo e congruo termine a difesa onde potere adeguatamente e quanto più tempestivamente formulare le eccezioni di natura procedurale che ritenga di dover dedurre. Il Tribunale ha, pertanto, fatto cattiva applicazione dei principi affermati da Sez. 5, n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, non mass. (largamente citata anche in ricorso) secondo cui "possono essere compiuti con l'assistenza del difensore rinunziante o revocato" (o come nel caso in esame del difensore nominato d'ufficio) "tutte quelle attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite". Tale decisione superava, in parte, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen." (di cui è espressione Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831) orientamento che la sentenza reputa della Sezione Quinta reputava, tuttavia ed ad avviso del Collegio correttamente, non pienamente condivisibile, fondandosi su di una interpretazione letterale del dato normativo (artt. 107 e 108 cod. proc. pen.) senza tenere conto della sua intima ratio. Tradurre, infatti, la scelta del legislatore di non codificare una regola rigida come quella di imporre la sospensione necessaria del procedimento - continua la pronuncia della Sezione Quinta - "nell'indiscriminata facoltà del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante (o addirittura sostituendolo, come avvenuto nel caso di specie, con un difensore d'ufficio investito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.) risulta però altrettanto fuori luogo, risolvendosi nell'indiscriminato ed irragionevole sacrificio dei diritti dell'imputato e del suo difensore, così come scolpiti, innanzi tutto, nell'art. 111 5 comma 3 Cost. e nell'art. 6, §3, lett. b) e c) CEDU". È per tale ragione che ai fini del bilanciamento tra le contrapposte esigenze di assicurare la continuità e l'effettività della funzione difensiva e di impedire artificiose dilazioni del procedimento, deve optarsi per la soluzione sopra indicata. Versa così nel giusto la ricorrente nel rimarcare che il Tribunale non ha in alcun modo motivato la scelta di escutere immediatamente uno dei testimoni d'accusa né ha dato atto della sussistenza di una qualsiasi situazione idonea a giustificare la sostanziale elisione della possibilità per il difensore subentrante di partecipare al processo esercitando nella sua pienezza il mandato professionale legittimamente conferitogli né tantomeno ha evidenziato (secondo quanto stabilito da Sez. Un., n. 155 del 2012 del 29/09/2011, Rossi e altri, Rv. 251497) elementi per ritenere che la relativa nomina fosse dovuta ad un'iniziativa dilatoria. 3. Conclusivamente, si è determinata una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., direttamente incidente sull'assistenza e la rappresentanza dell'imputata e ingiustamente lesiva del suo diritto di difesa durante il giudizio di primo grado, il cui rilevamento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella pronunziata dal Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2018; residui motivi assorbiti dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2018 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso, 28 marzo 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha ribadito la Penale Sent. Sez. 6 Num. 20908 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/03/2023 condanna di RA UT in ordine al reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado in misura di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, oltre alla statuizioni disposte in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 157, 161, 178 e 478 cod. proc. pen. Reiterando una doglianza già posta all'esame della Corte di merito e da questa disattesa, la ricorrente deduce l'omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. a mani dell'allora difensore di fiducia, avv. MA ZE. In tal modo la ricorrente non aveva potuto presenziare alla prima udienza del 11 gennaio 2018 e così esercitare la scelta di procedere con un rito alternativo. Alla successiva udienza del 24 maggio 2018, premesso che la sera precedente il difensore avv. ZE la aveva comunicato via PEC la rinunzia al mandato, l'imputata compariva di persona accompagnata dal nuovo difensore avv. Claudia Centorame, la quale depositava copia della rinunzia al mandato dell'avv. Verzelli, chiedendo al Tribunale di concedere un termine a difesa. Il Tribunale, pur concedendo al nuovo difensore il termine richiesto, senza peraltro indicarne la durata, riteneva contestualmente di nominare ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. un difensore d'ufficio "in sostituzione dell'avv. Centorame e del rinunziante" e di dare corso subito all'istruttoria dibattimentale, mediante esame del teste / parte civile LD De VI. In tal modo, però - sostiene la ricorrente - il Tribunale è incorso in nullità per violazione del diritto di difesa, non motivando in alcun modo la scelta di procedere immediatamente all'esame del testimone, costituente attività processuale del tutto incompatibile con il riconoscimento del termine al difensore di fiducia subentrante. L'eccezione, tempestivamente riproposta con l'atto di gravame, è stata del resto disattesa dalla Corte di appello, che ha del tutto omesso di occuparsene, incorrendo in violazione di legge per mancanza della motivazione. 2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità penale in difetto assoluto di prova del fatto di reato. 2 2.3. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 24 aprile 2021, anteriormente alla pronuncia impugnata. L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava, infatti, sulla pubblica accusa con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente, nella specie (e come da contestazione) al 24 ottobre 2013, giorno successivo a quello dell'esecuzione del sequestro ed alla nomina della ricorrente a custode del compendio sequestrato. 2.4. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 132, 133 e 185 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla severa quantificazione della pena detentiva ed all'eccesiva determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti civili, commisurato "alla somma riportata nel decreto ingiuntivo" che nulla ha a che vedere con il valore, mai acclarato, dei beni oggetto di sequestro. Quanto al danno non patrimoniale, manca del tutto l'esposizione delle pur sommarie ragioni poste a fondamento del processo logico seguito per giungere alla relativa quantificazione, che deve essere congruamente motivata anche quando si ricorra al criterio equitativo. 2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con le conseguenze indicate in dispositivo 2. Va ovviamente affrontato in via preliminare l'esame dell'eccezione di nullità che, ove ritenuta fondata, appare suscettibile di determinare l'annullamento di entrambe le sentenze di merito. Deve al riguardo richiamarsi il principio da tempo fissato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo 3 del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e al., Rv. 220092; conf. tra molte Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) Tanto premesso, dall'esame del fascicolo processuale emerge quanto segue. Pacifica l'omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, poiché eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. a mani dell'allora difensore di fiducia, avv. MA ZE, all'udienza del 24 maggio 2018, seconda del dibattimento di primo grado celebratosi dinanzi al Tribunale di Pescara, l'imputata compariva personalmente, accompagnata dall'avv. Claudia Centorame, la quale depositando la dichiarazione di revoca del suddetto difensore avv. ZE, comunicata all'assistita via PEC la sera precedente, si qualificava come nuovo difensore di fiducia, chiedendo la concessione di un termine a difesa (v. verbale). Il Tribunale concedeva il termine, senza peraltro determinarne la durata, ma contestualmente procedeva alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in persona dell'avv. S. Ludovico e subito dopo all'esame del teste / parte civile LD De VI. La ricorrente sostiene pure che all'atto dell'escussione testimoniale il nuovo difensore riproponeva l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, ma dal verbale tanto non risulta. Risulta, per contro, che alla successiva udienza del 18 ottobre 2018, l'imputata veniva rappresentata, con revoca dei precedenti, da un terzo difensore di fiducia in persona dell'avv. Matteo D'Aurizio, che la difende in questa sede di legittimità, e nell'occasione, mentre il Tribunale disponeva di procedere all'esame di un ulteriore testimone, il difensore eccepiva nuovamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. La Corte di appello respingeva l'eccezione, sostenendo che essendo l'imputata comparsa personalmente all'udienza del 24 maggio 2018 ed essendosi nella occasione il difensore di fiducia limitato a chiedere la concessione di un termine a difesa, si sarebbe determinata la sanatoria della nullità, qualificata come assoluta ma a regime intermedio (artt. 183, 184 cod. proc. pen.), di cui si era denunciata la ricorrenza. Con l'atto di appello, a firma del citato avv. D'Aurizio, del 29 novembre 2018, veniva, infine, impugnata tanto la sentenza di primo grado quanto le ordinanze del 24 maggio e del 18 ottobre emesse dal Tribunale in corso di dibattimento. Resta, dunque, da stabilire se la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. - certamente determinatasi, attesa la concessione di un termine a difesa senza precisazione della durata e nei fatti deprivata di efficacia a causa della nomina di 4 un difensore di ufficio e in sequenza dell'escussione del teste comparso in udienza - abbia o meno preceduto quella del preteso perfezionamento della sanatoria della nullità dedotta. Ad avviso del Collegio - diversamente da quanto opinato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo cui era onere del nuovo difensore di fiducia eccepire preliminarmente la nullità - al quesito deve, invece, essere fornita risposta positiva, posto che il difensore di fiducia subentrante deve godere di un effettivo e congruo termine a difesa onde potere adeguatamente e quanto più tempestivamente formulare le eccezioni di natura procedurale che ritenga di dover dedurre. Il Tribunale ha, pertanto, fatto cattiva applicazione dei principi affermati da Sez. 5, n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, non mass. (largamente citata anche in ricorso) secondo cui "possono essere compiuti con l'assistenza del difensore rinunziante o revocato" (o come nel caso in esame del difensore nominato d'ufficio) "tutte quelle attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite". Tale decisione superava, in parte, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui "quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen." (di cui è espressione Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831) orientamento che la sentenza reputa della Sezione Quinta reputava, tuttavia ed ad avviso del Collegio correttamente, non pienamente condivisibile, fondandosi su di una interpretazione letterale del dato normativo (artt. 107 e 108 cod. proc. pen.) senza tenere conto della sua intima ratio. Tradurre, infatti, la scelta del legislatore di non codificare una regola rigida come quella di imporre la sospensione necessaria del procedimento - continua la pronuncia della Sezione Quinta - "nell'indiscriminata facoltà del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante (o addirittura sostituendolo, come avvenuto nel caso di specie, con un difensore d'ufficio investito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.) risulta però altrettanto fuori luogo, risolvendosi nell'indiscriminato ed irragionevole sacrificio dei diritti dell'imputato e del suo difensore, così come scolpiti, innanzi tutto, nell'art. 111 5 comma 3 Cost. e nell'art. 6, §3, lett. b) e c) CEDU". È per tale ragione che ai fini del bilanciamento tra le contrapposte esigenze di assicurare la continuità e l'effettività della funzione difensiva e di impedire artificiose dilazioni del procedimento, deve optarsi per la soluzione sopra indicata. Versa così nel giusto la ricorrente nel rimarcare che il Tribunale non ha in alcun modo motivato la scelta di escutere immediatamente uno dei testimoni d'accusa né ha dato atto della sussistenza di una qualsiasi situazione idonea a giustificare la sostanziale elisione della possibilità per il difensore subentrante di partecipare al processo esercitando nella sua pienezza il mandato professionale legittimamente conferitogli né tantomeno ha evidenziato (secondo quanto stabilito da Sez. Un., n. 155 del 2012 del 29/09/2011, Rossi e altri, Rv. 251497) elementi per ritenere che la relativa nomina fosse dovuta ad un'iniziativa dilatoria. 3. Conclusivamente, si è determinata una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., direttamente incidente sull'assistenza e la rappresentanza dell'imputata e ingiustamente lesiva del suo diritto di difesa durante il giudizio di primo grado, il cui rilevamento comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella pronunziata dal Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2018; residui motivi assorbiti dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2018 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso, 28 marzo 2023