Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2016, n. 38239
CASS
Sentenza 6 aprile 2016

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In tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 cod. proc. pen. al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere - continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la decisione del giudice dibattimentale che, dopo aver concesso il termine di difesa ex art. 108 cod. proc. pen. al difensore subentrato a quello rinunciante non comparso, aveva sostituito quest'ultimo con uno d'ufficio, procedendo poi alla discussione ed adottando al sentenza. Nell'affermare il principio la Corte ha precisato che il riconoscimento della indiscriminata facoltà di procedere del giudice non solo svuoterebbe di significato la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen., ma, soprattutto, frustrerebbe ingiustificatamente l'effettività del diritto di difesa, in violazione degli artt. 111, comma terzo Cost. e 6, par. 3, lett. b) e c), CEDU).

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  • 1Avvocato revocato: va garantita l'assistenza fino alla concessione del termine a difesa all'imputato
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2022

    1. Il ricorso é destituito di fondamento per le ragioni di seguito illustrate.2. Ai fini del corretto inquadramento della questione sottoposta al vaglio del Collegio, mette conto di ricostruire sinteticamente la vicenda processuale che viene in rilievo nel caso di specie.2.1. A seguito della rinuncia dell'avv. Gatti, il Tribunale di Alessandria nominava, quale difensore d'ufficio di S.P., l'avvocato Moretto, il quale - in data 17 maggio 2017 - depositava la nomina fiduciaria da parte dell'imputato; il medesimo avv. Moretti rinunciava, tuttavia, al mandato il 6 novembre 2017, quattro giorni prima dell'udienza del 10 novembre 2017, già fissata per l'audizione dei testimoni; lo stesso 6 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2016, n. 38239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38239
Data del deposito : 6 aprile 2016

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