Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2015, n. 15778
CASS
Sentenza 17 marzo 2015

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Quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2015, n. 15778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15778
Data del deposito : 17 marzo 2015

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