Sentenza 2 gennaio 2002
Massime • 2
La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense indicono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi. Nè possono trarsi argomenti in contrario dall'art. 24bis, comma terzo, del D.L. n. 241 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 2001, -secondo cui ai giudici di pace "è altresì dovuta una indennità di L.500.000 mensili per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto"- in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati. (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento in favore di alcuni giudici di pace dell'indennità prevista in favore dei giudici togati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981).
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della "potestas iudicandi" del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 19/03/2008 n. 23 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 19 marzo 2008
Premessa Nell\'ambito dell\'attivita\' di indirizzo agli Uffici e di rilevazione ed esame dei motivi per i quali piu\' frequentemente vengono presentati ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all\'articolo 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, e\' emersa la questione relativa alla validita\' della definizione dei ritardati e omessi versamenti di cui all\'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). In particolare, si fa riferimento ai casi di pagamento rateale delle somme dovute per la definizione nei quali si verifichi l\'omissione del versamento di una o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
M R0 0016/02 Aula A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 3079/99 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4355/99 5621/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Cron.16 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore Ud.
6.11.01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA TR SC, CA RI, PO AS, D'IO AU, DE sul ricorso proposto da: AN GE, DE UL AN, LA AL IV, AS DO, AT CI, NU LL, ON PE SC, tutti elettivamente domiciliato in Roma, via Costantino Morin n. 45 presso l'avv. GE Ciolina, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Orsini del Foro di Chieti;
- ricorrenti- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso contro ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n.12; controricorrente e ricorrente incidentale- 4236 - avverso la sentenza del Tribunale de L'Aquila del 11-17 febbraio 1998, n. 56 del 1998, RGAC 546 Udita, nella pubblica udienza del 6 novembre 2001, la relazione della causa svolta dal Relatore e 551 del 1997, cron. 796; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha Cons. Camillo Filadoro;
concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 11-17 febbraio 1998 il Tribunale de L'Aquila rigettava l'appello proposto da SC TR ed altri litisconsorti avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda degli stessi, intesa ad ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della indennità prevista dall'art.3 della legge n.27 del 19 febbraio 1981, per effetto dello svolgimento delle funzioni di giudice di pace. Il Tribunale osservava che la richiesta indennità spetta, in base alle vigenti disposizioni, solo ai magistrati dell'ordine giudiziario (tra i quali non possono ricomprendersi i giudici di pace, in quanto I giudici di appello ricordavano anche che la Corte Costituzionale ha escluso che l'indennità di cui magistrati onorari). all'art.3 della legge n. 27 del 1981 competa ai vice pretori onorari ed ai giudici conciliatori, sottolineando che la stessa "è collegata al servizio istituzionale svolto dai magistrati, per i quali opera il principio dell'onnicomprensività della retribuzione" (Corte Cost. ord. n. 57 del 2 febbraio Tra l'altro, osserva la decisione della Corte Costituzionale sopra riportata, l'attività dei giudici 1990). conciliatori "viene di norma esercitata in aggiunta all'esercizio della professione, là dove la corresponsione dell'indennità in argomento è collegata al servizio istituzionale svolto dai magistrati, per i quali opera il principio dell'onnicomprensività della retribuzione". Tali principi, sottolineano i giudici di appello, sono applicabili ai giudici di pace, che sono magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario (art.1, 2° comma, legge 21 novembre 1991, n. 374), nominati non per concorso, ma con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (art.4, 1° comma, della stessa legge). Tra l'altro, l'incarico di giudice di pace non è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa ed, in particolare, è conciliabile, con lievissime limitazioni, con l'esercizio della professione forense (artt.8 e 8 bis della legge n. 374 del 1991). Per l'esercizio delle funzioni di giudice di pace, ricorda ancora il Tribunale, sono previste specifiche indennità, per ogni giorno di udienza e per ogni sentenza o verbale di conciliazione), non ..con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati" (art.11 comma 4 bis legge n. 374 del 1991). La legge, tuttavia, non ha previsto la onnicomprensive, ma cumulabili corresponsione dell'indennità di cui all'art.3 della legge n. 27 del 1981 per questa categoria di L'omissione, puntualizza il Tribunale, appare assai significativa, poiché, quando il legislatore ha giudici onorari. inteso estendere l'indennità in esame ad un giudice onorario, lo ha fatto espressamente, con una norma ad hoc (art.36, 5° comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, così come sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, riguardante le indennità spettanti ai giudici popolari). Anche i giudici popolari delle corti d'assise e d'assise d'appello sono magistrati (onorari). appartenenti all'ordine giudiziario (art.4, 2° comma, R.D. n.12 del 1941), al pari dei giudici di pace: se l'indennità prevista dall'art.3 della legge n. 27 del 1981 spettasse non solo ai magistrati di carriera, ma anche a quelli onorari, estenderla ai giudici popolari con il successivo art.1 della legge n. 795 del 1992 sarebbe stato del tutto inutile. In realtà, tale ultima norma si spiega e si giustifica soltanto ritenendo che ai magistrati onorari non spetti l'indennità di cui all'art.3 della legge n. 27 del 1981, salvo che una norma speciale l'attribuisca loro. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione TR e gli altri litisconsorti. 3 Il Ministero della Giustizia resiste con controricorsi, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono innanzitutto essere riuniti i vari ricorsi, in quanto proposti tutti contro la medesima Con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano erroneità e carenza di adeguata motivazione della decisione. Nello spirito della legge n. 27 del 1981, l'unico elemento idoneo a indicare la linea di demarcazione sentenza impugnata. tra soggetti aventi diritto all'indennità in esame e soggetti esclusi è l'esercizio della funzione giudiziaria. Tale funzione non deve necessariamente essere svolta nell'ambito di un rapporto di I ricorrenti richiamano la decisione della Corte Costituzionale (ord. n. 57 del 1990), osservando che pubblico impiego. la stessa ha affermato semplicemente che l'indennità di funzione è connessa alla peculiarità delle funzioni di magistrato e allo "status" speciale assegnato ai magistrati stessi nell'ordinamento costituzionale e non quindi alla sussistenza ( o meno) di un rapporto di pubblico impiego. La suddivisione operata dai giudici di appello – tra magistrati “ordinari” e “onorari” – secondo i non terrebbe conto della circostanza che ricorrenti, sarebbe del tutto illogica e, soprattutto, l'indennità di funzione spetta a tutti i giudici ordinari, secondo la legge che la istituisce: ed i giudici di pace sono giudici ordinari, ancorché onorari. La circostanza che questi magistrati debbono superare un apposito concorso peril conferimento - della loro funzione onoraria - non toglie loro la qualifica di magistrati “ordinari”. Da ultimo, sottolineano i ricorrenti, l'indennità in esame nulla ha a che fare con il reddito (rilevabile in sede di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e spetta comunque, in ragione della funzione effettivamente svolta, per carriera o per incarico ordinario. 4 La legge 21 novembre 1991, n.374, che ha istituito il giudice di pace, lo definisce come un Il ricorso non è fondato. magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, (art.1, secondo comma), al pari di quanto era stato previsto per i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, i vice procuratori e gli altri magistrati onorari dall'art.4, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n.12 sull'ordinamento giudiziario (nel testo antecedente alla modifica allo stesso apportata dall'art.4 d. lgs. 19 febbraio 1998, n.51, sulla istituzione del giudice unico di primo grado). E' indubitabile che la funzione giurisdizionale viene esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (ancorché sia stato rilevato, cfr. Cass. Sez. un. 12272/98, che l'art.4 del r.d. n. 12 de 1941 distingue tuttora in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l'ordine giudiziario è costituito dai magistrati c.d. togati e nel secondo che appartengono all'ordine giudiziario anche gli altri magistrati c.d. onorari), ma da tale appartenenza non può farsi discendere il diritto alle La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato i profili che distinguono la figura del indennità di funzione rivendicata. funzionario onorario da quella del pubblico dipendente, quale è il magistrato togato (Cass., Sez.un. 129/99; Sez.un. 7 ottobre 1982, n.5129; 17 febbraio 1994, n.1566), perché la prima si rinviene ogniqualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso di funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale); l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario. Non meno rilevanti sono le differenze in relazione alla natura dei compensi, perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese. Inoltre, i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi, e precisamente la legge 18 maggio 1974, n.217, in relazione ai vice pretori onorari;
la legge 22 luglio 1997, n.276 (art.8) in relazione al trattamento dei giudici onorari aggregati (che si compendia in una somma fissa ed un'altra variabile in relazione al numero delle sentenze ovvero dei verbali di conciliazione); l'art. 8 della legge 19 febbraio 1998, n.51 in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario, la quale ha previsto che al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario. Non si può ritenere che la speciale indennità introdotta dall'art.3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, istituita a favore dei magistrati ordinari, e poi autenticamente interpretata dall'art. 1 della legge n.425 del 1984 nel senso che la stessa spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario si estenda automaticamente ai giudici di pace in quanto facenti parte dell'ordine giudiziario. Lo si desume, oltre che dai rilievi già svolti anche da due ulteriori ordini di considerazioni: A) la citata legge n.27 del 1981 istituiva della speciale indennità fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.97, la quale recava Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello stato, ed il cui art.9 regolava, per espressa previsione, il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n.392, recante norme sulla Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. 6 Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. In detta ultima legge non erano affatto menzionati i magistrati onorari, per cui si deve escludere che l'indennità di funzione concernesse personale non richiamato nell'ambito di applicazione della legge n.27 del 1981. B) La norma interpretativa di cui alla legge n.425 del 1984 fu emanata per porre fine alle numerose controversie nate dal mancato riconoscimento di tale indennità a favore delle altre carriere magistratuali (stante l'ambiguità della disposizione dell'art.3 della legge n.27 del 1981, la quale, da un lato, limitava l'indennità ai magistrati ordinari e, dall'altro, incideva però in via generale sul trattamento economico del personale di cui alle leggi n.97 del 1979 e n.392 del 1951 in cui erano state comprese anche le altre magistrature). Infatti, la disposizione del 1984 chiari che l'indennità di funzione riguardava esclusivamente i magistrati dell'ordine giudiziario e cioè i magistrati ordinari e stabili poi al successivo art.2 il diritto alla stessa indennità a favore delle altre carriere magistratuali con decorrenza dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, neppure la legge interpretativa fornisce fondamento alla tesi della spettanza dell'indennità anche ai giudici di pace, dal momento che la norma di interpretazione autentica non poteva che riguardare il personale già contemplato nella disposizione da interpretare, senza estenderne l'ambito di applicazione a Si osserva, altresì, che il trattamento economico dei giudici di pace è minutamente regolato categorie diverse. dall'art. 11 della legge 21 novembre 1991 n.374, come modificato dall'art. 15 del d.l. 7 ottobre 1994, n.571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n.673 e dall'art.5 della legge 16 dicembre 1999, n.479, per cui al giudice di pace che esercita le funzioni in materia civile è corrisposta una indennità di settantamila lire per ogni giorno di udienza, per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione;
analoghe sono le indennità per colui che esercita le funzioni penali;
in materia civile (comma 3 bis), viene corrisposta altresì una indennità di ventimila lire per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiunzione;
l'ammontare delle indennità viene rideterminato ogni triennio in relazione all'indice Istat dei prezzi 7 al consumo (comma quarto); ed infine si dispone (comma 4 bis) che dette indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Il giudice di pace, se avvocato, può continuare l'esercizio della professione forense, salvo che davanti all'ufficio cui apparitene o che si tratti di assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio (art. 8 bis della legge n.374 del 1991, cit., a seguito delle modifiche apportate con l'art.6 della legge 24 novembre 1999, n.468). Pertanto, la specialità del trattamento economico, la possibilità del suo cumulo con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità di esercitare la professione forense conducono a ritenere che non siano estensibili ai giudici di pace indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi (cfr. Cass. S.un. n. 129/1999, nonché Cass.19 novembre 11413; 27 aprile 1992, n.5008; Sez. un.21 febbraio 1991, n.1845; 16 dicembre 1987, 1993 Conclusivamente, la disciplina dei compensi per il giudice di pace è data esclusivamente dalle fonti n.9315). che specificamente li contemplano, restando esclusa ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa. La Corte costituzionale, con ordinanza n.479 del 25 ottobre -8 novembre 2000 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge n.27 del 1981 e degli artt. 1 e 2 della legge n.425 del 1984 nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari, affermando che la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della violazione del principio di uguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi hanno esercitano professionalmente, ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve ad essi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi. 8 La stessa Corte costituzionale, peraltro, con ordinanza 30 giugno 1999, n.272, aveva dichiarato altresì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui non estendono ai componenti le commissioni tributarie la speciale indennità di funzione attribuita ai magistrati ordinari ed equiparati. Le considerazioni svolte, tratte dalla recente sentenza 5 febbraio 2001, n.1622 di questa Corte, debbono essere ribadite in assenza di argomenti decisivi di segno contrario che possano condurre In particolare, si rileva che il fulcro del ragionamento seguito costantemente dalla Corte è che il all'accoglimento della pretesa. sistema di remunerazione stabilito dalle norme di legge richiamate è del tutto specifico e particolare, sicché non risponderebbe al disegno del legislatore una commistione di tale sistema con quello proprio dei giudici di carriera, malgrado l'indubbia comune appartenenza all'ordine giudiziario e la pari dignità e tutela, sotto altri profili, anche di rilevanza costituzionale, delle rispettive funzioni. Tale rilievo, unitamente alle altre considerazioni di ordine sistematico, permette di condividere anche il superamento, nel senso accolto da questa Corte con la citata sentenza n.1622 del 2001, dell'apparente contraddittorietà dell'affermazione secondo cui l'indennità che spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario (art. 3 legge 19 febbraio 1981, n.27), non si estenderebbe automaticamente ai giudici di pace, che pur di tale ordine fanno parte. A diverse conclusioni non può indurre neppure la considerazione del carattere indennitario dell'emolumento del quale si discute (confermato dalla sua non pensionabilità) e della pari sopportazione di oneri da parte dei magistrati di carriera (che con tale emolumento ne vengono indennizzati) e dei magistrati onorari (ai quali esso dovrebbe parimenti spettare, anche se il magistrato è complessivamente destinatario di un trattamento di natura indennitaria). Resta, infatti. la validità dell'argomento fatto proprio da questa Corte che, una volta che non sia posta in dubbio l'attribuzione al legislatore del potere di determinare un diverso, complessivo trattamento, rispettivamente, per i magistrati onorari e per quelli di carriera, non possono introdursi nel primo istituti peculiari del secondo senza incidere nello stesso disegno organico adottato dal legislatore nél 9 regolare la materia: Basti dire che per i giudici di carriera, in via di esempio, non è prevista una retribuzione in ordine al numero dei provvedimenti emessi o al numero delle udienze cui abbiano partecipato. Del tutto marginale e certamente non decisiva è, conseguentemente, anche l'argomentazione secondo cui a fronte dell'accesso per concorso alla carriera, anche per i giudici di pace vi sarebbero procedure selettive divenute particolarmente severe (artt.4 e 4 bis legge 374/1991) e, per costoro, sarebbero stato inasprito il regime delle incompatibilità con la professione forense (art.6 legge 24 novembre 1999, n.468). Infine, deve rilevarsi che dalla disposizione di cui all'art.24 bis, comma terzo, del d.l. 24 novembre 2000, n.341, introdotto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n.
4 - secondo cui ai giudici di pace è altresì dovuta un'indennità di £.500.000 mensili per ciascun meste di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto [...] - non è possibile trarre alcun elemento a favore della tesi dei ricorrenti. Anzi, proprio tale nuova disposizione di legge induce a ritenere che, anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, ai giudici di pace non spettasse né l'indennità rivendicata, né – evidentemente - quella successivamente introdotta con la nuova disposizione. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. Quanto alla eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, proposta dal Ministero della Giustizia in via condizionata, con i due, identici, ricorsi incidentali, per l'ipotesi di accoglimento delle pretese dei ricorrenti, il Collegio non ignora la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le questioni di competenza per materia ovvero quelle di giurisdizione, in quanto contenute in una impugnazione condizionata, debbono essere esaminate prescindendo dal condizionamento, e cioè con carattere di precedenza rispetto a tutte le questioni sollevate con l'impugnazione principale, essendo comunque rilevabili d'ufficio, e ciò in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla proposizione del ricorso principale e non anche dalla eventuale fondatezza di quest'ultimo (Cass. n. 931 del 9 maggio 1962, 23 aprile 1979 n. 2271, 10 , e più di recente, Cass. S.U. n. 11795 dell'11 dicembre 1990, Cass. S.U. n. 12134 del 21 dicembre 1990, Cass. S.U. n. 7475 del 6 luglio 1991, Cass. S.U. n. 13862 del 23 dicembre 1991, Cass. S.U. 2801 del 9 marzo 1993, Cass. S.U. n. 212 del 23 maggio 2001). Proprio le decisioni delle Sezioni Unite in questo senso sollecitano un riesame della questione alla luce della rigidità e del contenuto obbligato del potere di impugnazione, che ad avviso del Collegio - non offre spazi all'autonomia delle parti. Ritiene, infatti, il Collegio che, se una delle parti, inammissibilmente, condizioni l'esame della questione pregiudiziale all'esame del ricorso principale ed all'esito del giudizio, proprio questo condizionamento tolga radicalmente efficacia alla volontà di impugnare, ponendosi in contrasto con Il ricorrente ha, infatti, l'onere di esprimere in modo chiaro la propria volontà di impugnazione essa. (vedi anche Cass. 6 giugno 1989 n. 2748, del 30 gennaio 1995 n. 1077). In altre parole, la parte deve sempre assumersi la responsabilità delle proprie scelte processuali, accettando il rischio che la questione pregiudiziale sia risolta con la caducazione della pronuncia favorevole e non può esprimere questo tipo di volontà perplessa. Secondo la decisione delle Sezioni Unite, il condizionamento deve considerarsi non apposto, senza incidere sull'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudice è immediatamente investito della cognizione di tutti i motivi di ricorso e nella decisione degli stessi deve procedere secondo l'ordine logico delle questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito. Ad avviso del Collegio, invece, per le ragioni già dette, non è possibile esprimere una volontà di impugnazione condizionata all'esito della decisione della impugnazione principale (tutte le volte in cui come nel caso di specie- l'impugnazione incidentale sia rivolta contro una statuizione sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale, non rilevabile d'ufficio, da esaminarsi sul piano logico e giuridico prima di ogni altra). 11 Poiché -come è evidente- la questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in -via principale che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito- e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui tale eccezione sia stata formulata nei termini anzidetti, essa deve considerarsi ed aversi come non mai proposta proprio per lo schema tipico delle impugnazioni. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbiti gli incidentali condizionati. Thunch Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2001. I A D 0 IL CONSIGLIERE EST. 3 S , 1 S 3 IL PRESIDENTE . O 5 A L T T L R . , inglichen h abl O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - Pincia Scorelle S S 1 G O N 1 O E P IL CANCELLIERE S A E M I I D Depositato in Cancelleria G A E A G , oggi, 2 GEN. 2002 D E O O T L E R T T T I S A N R I I E L G S L Cena RFeerse Clo D E E T IL CANCELLIERE E R O D A O C 12