Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 16
CASS
Sentenza 2 gennaio 2002

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La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense indicono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi. Nè possono trarsi argomenti in contrario dall'art. 24bis, comma terzo, del D.L. n. 241 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 2001, -secondo cui ai giudici di pace "è altresì dovuta una indennità di L.500.000 mensili per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto"- in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati. (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento in favore di alcuni giudici di pace dell'indennità prevista in favore dei giudici togati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981).

La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della "potestas iudicandi" del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.

Commentario1

  • 1Circolare del 19/03/2008 n. 23 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 19 marzo 2008

    Premessa Nell\'ambito dell\'attivita\' di indirizzo agli Uffici e di rilevazione ed esame dei motivi per i quali piu\' frequentemente vengono presentati ricorsi alle Commissioni tributarie, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed all\'articolo 6 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, e\' emersa la questione relativa alla validita\' della definizione dei ritardati e omessi versamenti di cui all\'articolo 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003). In particolare, si fa riferimento ai casi di pagamento rateale delle somme dovute per la definizione nei quali si verifichi l\'omissione del versamento di una o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 2 gennaio 2002

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