Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UP MA DI CASSAZIONE3.652 LA CORTE SEZIONJ 0. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati $4169/00} R.G.N.10880/00 President Dott. Antonio SAGGIO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 8348 Consigliere Dott. PE V.A. MAGNO Rep. 1016 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 18/11/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: a SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10880/00 proposto da: GARDENIA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20, presso l'avv. Francesca Delfini e rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Raffaele Martone di Avellino
- ricorrente -
contro
COMUNE di CHIUSANO SAN DOMENICO in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Leone Magno 4, presso GN PE con l'avv. Aniello Govetosa di Avellino che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 14169/00 proposto da: COMUNE di CHIUSANO SAN DOMENICO, dom.to rappresentato e difeso 2091 1 2002 come sopra -ricorrente incidentale -
Contro
GARDENIA s.r.l. - intimata - Entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 932 del 14.4.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.2002 Macioce dal Relatore Cons. Luigi Manone Udito l'avv.R.Martone per la soc. NI che ha chiesto accogliersi il ricorso principale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14.4.93 il UN di Chiusano San Domenico conveniva innanzi al Tribunale di Avellino la s.r.l. NI onde ottenerne la condanna al pagamento di lire 525 milioni quale residuo prezzo dovuto (oltre penale ed accessori) per l'attività di coltivazione della cava comunale sita in località Belvedere, tanto con riguardo al materiale estratto prima " della convenzione 30.7.90 quanto in relazione al materiale da estrarre negli anni avvenire al prezzo di lire 1.000 a mc e con versamento del prezzo stesso in due rate annuali. Avendo la soc. NI pagato le sole prime due rate ed essendo decaduta dal beneficio del termine, avrebbe dovuto versare il residuo prezzo dovuto sino alla scadenza. Costituitasi la che eccepiva la nullità della convenzione per carenza convenuta www dell'autorizzazione alla coltivazione in base alla Legge Reg.Camp. 54/85 e rilevava che il Presidente della G.R. aveva sospeso il 13.5.91 ogni attività estrattiva l'adito Tribunale con sentenza 4.3.97 dichiarava la risoluzione - 2 al 13.5.91 della convenzione per impossibilità sopravvenuta (l'ordinanza di sospensione del Presidente della G.R.C.) e condannava la soc. NI al pagamento per i quantitativi già estratti, definiti contrattualmente ed accertati, nell'importo di lire 338 milioni. Avverso tale condanna proponeva appello la s.r.l. NI che rinnovava le sue eccezioni e deduzioni afferenti l'efficacia e la validità del contratto;
il UN resisteva e, in via di appello incidentale, eccepiva l'ultrapetizione commessa dalla sentenza ed insisteva per l'accoglimento della domanda. Con sentenza 14.4.99 la Corte di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello principale e dichiarata assorbita l'impugnazione incidentale, determinava in lire 194 milioni la la somma dovuta dalla NI al UN (somma determinata deducendo dal prezzo per il materiale estratto prima del 30.7.90 le rate del prezzo già versate). In motivazione la Corte osservava che: La convenzione inter partes 30.7.90 era atto complesso, composto da • distinte previsioni con distinta disciplina. Se la convenzione relativa alla futura novennale attività estrattiva della • NI aveva natura di affitto della cava comunale, l'accordo teso a disciplinare in modo rateale i pagamenti relativi alle pregresse estrazioni (di mc. 299.000) - vietate dall'O.S. 22/87 - aveva natura transattiva. Se tale accordo transattivo era valido, l'affitto di cava non poteva non • essere stato subordinato al rilascio dell'autorizzazione regionale ex art. 4 L.R. 54/85 configurante pertanto una condicio juris di efficacia dell'affitto. Tale condizione non si era avverata, come fatto palese dall'ord. 13.5.91 • 3 del Pres. Della G.R. (idonea a determinare la sospensione). Il mancato avveramento non poteva ritenersi imputabile alla NI ai ° fini di cui all'art. 1359 c.c., dato che era l'Ente locale obbligato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 L.R.cit., come proprietario della cava, a richiedere l'autorizzazione. Pertanto nessuna pretesa nascente dalla convenzione di affitto poteva • accogliersi, inefficace essendo divenuta la stessa, nel mentre restavano insoddisfatti i crediti rivenienti dall'accordo transattivo valido. Infine, pur essendo fondata l'eccezione di ultrapetizione sollevata dal • UN (non potendosi pronunziare la risoluzione ove invocato Ш l'adempimento dell'accordo ed ove di esso eccepita la nullità), nondimeno l'eccepita nullità-inefficacia avrebbe comunque impedito l'accoglimento della domanda di adempimento, sicchè, in ragione della ritenuta inefficacia della pattuizione, l'appello incidentale che nel merito riproponeva quella domanda doveva ritenersi assorbito. Per la cassazione di tale sentenza la soc. NI ha proposto ricorso notificando l'atto il 17.5.2000 con un solo motivo;
ha resistito il UN con controricorso - contenente ricorso incidentale - notificato il 22.6.2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono preliminarmente essere riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza. Con il ricorso principale la soc. NI denunzia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte di Napoli ricostruito la volontà delle parti separandone artificiosamente i contenuti: da una interpretazione complessiva e riguardante la reale volontà si sarebbe 4 dovuta evidenziare l'inseparabilità dei due negozi collegati e pertanto la comunicazione anche all'accordo sul compenso della pregressa attività estrattiva dell'inefficacia della pattuizione di affitto di cava. La censura non è condivisibile. La stessa ricorrente, invero, non contesta affatto la ricostruzione che la Corte di merito ha inteso dare alla complessa vicenda contrattuale in termini di collegamento negoziale tra accordo transattivo sul passato e regolamentazione dell'attività estrattiva nel futuro, appuntandosi invece le censure sulla necessaria comunicazione degli effetti della invalidità della seconda anche al primo accordo in la considerazione della prevalenza che l'imprenditore - come palesato dalla stipulazione dei due patti in unico testo contrattuale accordava all'acquisizione della futura attività estrattiva. Questa Corte ha avuto modo, anche assai di recente, di rammentare (Cass. 8844/01): che il contratto collegato non è un tipo particolare di contratto ma è uno • strumento di regolamentazione degli interessi economici delle parti segnato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità- inefficacia-risoluzione etc.) possono ripercuotersi sull'altro seppur non in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio e che accertare l'entità, la natura ed i modi del collegamento negoziale • realizzato dalle parti rientra nei compiti del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. La Corte di Napoli a tale onere argomentativo ha adempiuto in modo adeguato e comprensibile (pagg. 6-7-8), ritenendo che dalla lettura dell'atto 5 (e quindi dal suo esame complessivo) non discendesse la previsione di un condizionamento inespresso ma inequivoco dell'accordo transattivo alla regolamentazione de futuro ma si evincesse la autonomia degli effetti delle due previsioni. A fronte di tale statuizione la ricorrente, lungi dall'addurre illogicità e contraddizioni argomentative ha solo prospettato la propria proposta interpretativa della volontà delle parti ritenendola l'unica esatta e comunque l'unica conforme al reale intento negoziale, senza avvedersi che la Corte territoriale ha correttamente ricercato e rinvenuto il comune intento negoziale e non già i segni contrattuali dei motivi e degli interessi individuali che avevano spinto l'impresa ad addivenire al regolamento. E con il chè appare evidente che la sintetizzata ratio decidendi della impugnata sentenza resta affatto immune da censure ricevibili in questa sede. Venendo all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con esso si denunzia violazione degli artt. 1359-1453-1464 c.c. per avere la Corte di Napoli: omesso di considerare che il mancato avveramento della condizione era in realtà addebitabile alla soc. Gardena;
indebitamente applicato il principio della condicio juris invece che quello • della risoluzione su domanda;
disatteso l'eccezione di ultrapetizione e non pronunziato sulla domanda • di adempimento. Nessuno dei proposti profili di censura appare condivisibile. Quanto al primo profilo, la Corte, come non rammenta il ricorrente incidentale, al fine di escludere la configurabilità della fictio di cui all'art. 6 1359 c.c., ha esattamente rilevato come il mancato avveramento della condizione e cioè il mancato rilascio della autorizzazione regionale fosse addebitabile proprio al UN che, come proprietario della cava, era onerato dell'obbligo legale di richiederla (art. 5 comma 2 L.R. 54/85). Quanto al secondo profilo, la ricostruzione della vicenda in termini di apposizione al regolamento negoziale della condicio juris è frutto della motivata e non contestata interpretazione dell'atto contrattuale, e l'inefficacia della pattuizione sin dalla sua stipula, e non l'invalidità, come conseguenza del suo mancato avveramento, è statuizione che ne discende in modo ineccepibile. Quanto alla reiterata eccezione di pronunzia ultra petitum nell'adozione della pronunzia di risoluzione, sostanzialmente non censurata dalla Corte di merito, essa attesta come il ricorrente incidentale non abbia in realtà compreso la ratio decidendi del passaggio motivazionale posto a pag. 11 della impugnata sentenza. La Corte di Napoli ha infatti preso in esame l'eccezione (proposta in appello incidentale del UN) relativa alla ultrapetizione commessa dal Tribunale di Avellino pronunziando una risoluzione per factum principis là dove alla domanda di adempimento proposta dal UN sarebbe stata solo eccepita dalla NI la nullità dell'accordo e non proposta, in via riconvenzionale, la domanda di risoluzione: e tale eccezione ha ritenuto fondata. Ma la Corte ha -altrettanto esattamente- rilevato che, comunque essendo stata dedotta in via di eccezione la inefficacia del contratto (per nullità), la inefficacia collegata al mancato avveramento della condicio juris ravvisata 7 nel contratto stesso comportava in ogni caso l'inaccoglibilità della domanda del UN, sì che la sua doglianza di ultrapetizione andava ritenuta assorbita nella indefettibile pronunzia di reiezione della sua domanda di adempimento. Dalla reiezione del ricorso principale e di quello incidentale discende, in virtù della reciproca soccombenza, l'opportunità di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 18 novembre 2002 Рибні взд II Cons.rel. il Presidente ш Lomenice Marxaluje COF 12 MAR 263 800