Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e o assistenziali l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore integra prova scritta idonea all'emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANT. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
HERTZ ITALIANA S.r.l.
in persona del suo legale rapp.te p.t. Amministratore Unico sig. RE ER, rapp.to e difeso dall'avv. Furio Tartaglia, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 06, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Fabrizio Correra, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale depositata in atti,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n. 00235/97 del 06.10/17.11.1997, R.G. nn. 01986/95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito gli avv.ti Furio Tartaglia, per la ER TA s.r.l., e Fabrizio Correra, per l'Inps.
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e il rigetto degli altri.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 0594/94 del 17 novembre - 20 dicembre 1994 il Pretore di Terni, per quanto ancora sub iudice, fra l'altro, accoglieva l'opposizione proposta dalla ER TA s.r.l. (in appresso ER) al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Pretore ad istanza dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), per l'importo di lire 159.911.414 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera A e comma 2, della legge n. 48 del 1988 per omissioni contributive per l'assicurazione generale obbligatoria a seguito di indebita applicazione di sgravi non spettanti, e relative sanzioni civili, revocava il decreto ingiuntivo stesso disattendendo tutte le domande dell'Istituto.
Il Tribunale di Terni, in parziale riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps, condannava la ER al pagamento in favore dell'Inps della complessiva somma di lire 47.287.020 a titolo di restituzione di sgravi contributivi indebitamente percepiti, oltre interessi legali dal 23 novembre 1988 al saldo, confermava per il resto la sentenza impugnata, respingendo per il resto l'appello dell'Inps, e dichiarava inammissibile l'appello della società; irripetibili le spese del grado. Osservava il Tribunale, limitatamente, come si è detto, a quanto ancora sub iudice: l'appello dell'Inps era ammissibile, tenuto conto che, per il carattere devolutivo pieno del mezzo di impugnazione, la specificità dei motivi prescindeva da qualsiasi particolare rigore di forma, essendo sufficiente la proposizione, anche sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto postene a fondamento;
premesso che la finalità della legislazione sulla cd. fiscalizzazione degli oneri sociali era evidentemente quella di beneficiare le imprese che applicavano il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, e che, pertanto, non poteva ritenersi essenziale la iscrizione di esse alle organizzazioni sindacali stipulanti, certamente la società, come risultava dai verbali della ispezione, confermati in istruttoria, per alcuni periodi era venuta meno a tale onere per non aver erogato determinati compensi previsti per un certo periodo dalla contrattazione nazionale e per altri periodi da quella provinciale;
tali omissioni influenzavano la concessione degli sgravi contributivi, tenuto conto che ai fini del concetto di "retribuzione minima" prevista dalla citata legislazione doveva farsi analogico riferimento alla nozione onnicomprensiva dell'art. 2121 c.c. e 13 della legge n. 153 del 1969; in ragione dei periodi esclusi dal beneficio, pertanto, la somma di cui in dispositivo doveva essere restituita dalla società all'Inps per sgravi goduti indebitamente. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la ER TA s.r.l. con tre motivi di censura.
Si è costituito con controricorso l'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ER TA s.r.l. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e insufficiente motivazione, il tutto - in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.: nel ricorso in appello l'Inps aveva reiterato le proprie difese di primo grado senza specificare i motivi di impugnazione e senza indicare gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice;
il Tribunale aveva apoditticamente affermato che l'Inps aveva indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della impugnazione pur senza che ne fossero specificati analiticamente i motivi di gravame.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'appello in considerazione della proposizione, ancorché sommaria, delle ragioni di fatto e di diritto su cui l'Inps aveva fondato l'impugnazione, sufficienti a devolvere il pieno riesame della controversia al giudice superiore. La censura in esame, a sua volta, si limita ad opporre l'apoditticità dell'affermazione del giudice di appello, senza minimamente indicare le modalità della proposta impugnazione dalle quali si sarebbe dovuto desumere la opposta genericità dell'appello. In realtà, come poi emerge dalla sentenza oggi impugnata, le questioni essenziali all'analisi della controversia risultano ampiamente argomentate nel corso del giudizio di secondo grado, a riprova che l'atto introduttivo del gravame sufficienti, elementi per ravvisare motivi specifici di censura.
Con il secondo motivo di ricorso la ER TA s.r.l. denunzia omessa pronunzia o comunque omessa motivazione sulla decisiva eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto (art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., in relazione all'art. 632, comma 2, stesso codice): il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Pretore sulla base di un documento che non poteva soddisfare il disposto di cui all'art. 635, comma 2, c.p.c.; tale documento non conteneva accertamenti di sorta e non specificava per quali titoli e per quali posizioni contributive risultavano dovuti e non versati i contributi richiesti;
il decreto ingiuntivo, pertanto, doveva essere annullato per carenza dei presupposti e, comunque, sulla relativa eccezione in grado di appello, in reiterazione di quella di primo grado, il Tribunale aveva completamente taciuto.
Anche questo secondo motivo è infondato.
La censura contrasta con il principio costantemente affermato da questa Corte, al quale il Collegio, anche per l'assenza di argomentazioni ulteriori della ricorrente, presta convinta adesione, secondo il quale l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente previdenziale creditore integra prova scritta idonea alla pronuncia di decreto ingiuntivo, secondo la previsione dell'art. 635, secondo comma c.p.c. (Cass. 21 aprile 1995, n. 0 4512, Cass. 14
gennaio 1985 n. 57, 7 maggio 1974, n. 1293, 19 ottobre 1977, n. 4480). Con il terzo motivo di ricorso la ER TA s.r.l. denunzia violazione e falsa applicazione delle leggi nn. 573/77, 502/76, 782/80 e 440/86, in relazione all'art. 39 della Costituzione e 2067 e segg. c.c., nonché insufficiente motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il Tribunale aveva dichiarato che la società aveva indebitamente operato la fiscalizzazione degli oneri sociali per omessa applicazione di contratti collettivi di categoria nazionali e provinciali non individuati e menzionati;
così operando il giudice di appello aveva trascurato il c.c.n.l. CONFAPI, cui la ER aderiva e come risultava accertato dalla medesima ispezione cui il Tribunale si era attenuta, non aveva indicato il diverso contratto collettivo che doveva intendersi applicato, non aveva esaminato i contenuti specifici di tale ultimo diverso contratto, non aveva indicato il presunto contratto integrativo provinciale - peraltro evidentemente stipulato da terzi e non dalla CONFAPI - e, comunque, le ragioni per cui la società era obbligata ad attenersi ad esso;
l'azienda aveva sempre rispettati i minimi retributivi via via aggiornati e comunicati dalla CONFAPI, mentre il Tribunale, con non corretto riferimento all'art. 2121 c.c., aveva rilevato omissioni di per sè inidonee a configurare la violazione della normativa applicabile in tema di sgravi;
le accertate violazioni erano insussistenti, così incorrendo la sentenza impugnata nella violazione delle norme ermeneutiche nella interpretazione della contrattazione collettiva applicabile;
in realtà, quanto alle ferie, alle festività abolite e ai permessi per riduzione di orario - per la irrinunciabilità alle prime, quale condizione di maggior favore e, per il principio di disponibilità del diritto da parte dei lavoratori, per le seconde e i terzi - la società ne posticipava il godimento all'anno successivo in maggior computo di assenze retribuite o ne lasciava la disponibilità in prosieguo ai beneficiari come da accordi aziendali;
quanto alla pretesa indennità di mensa, l'art. 14 si limitava a prevedere il mantenimento delle mense esistenti, che la ER non aveva mai attivato, rinviando per il resto ad eventuali accordi locali, che la CONFAPI non aveva mai stipulato;
la stessa prova testimoniale aveva confermato il comportamento aziendale come sopra opposto sugli istituti legali e contrattuali in discussione.
Il motivo è fondato.
Sulle premesse pacifiche che la società era iscritta alla CONFAPI e ne applicava il contratto e, via via, le sue modificazioni, il Tribunale è, comunque, pervenuto alla decadenza della società dal beneficio della fiscalizzazione, per la somma indicata in dispositivo, per non aver "erogato i compensi sostitutivi dei permessi per riduzione dell'orarlo di lavoro, i compensi relativi alle ferie ed alle extrafestività, disattendendo così la contrattazione collettiva nazionale" e, per il periodo dal gennaio 1986 al febbraio 1988, durante il quale per il conseguimento del beneficio della fiscalizzazione doveva rispettarsi il contratto provinciale, per aver "erogato e denunciato retribuzioni inferiori a quelle spettanti, disattendendo la contrattazione collettiva integrativa provinciale relativamente al premio di produzione, all'elemento distinto di retribuzione ed all'indennità di mancata mensa". A fronte delle argomentazioni, debitamente provate con testi, opposte dalla società (i compensi sostitutivi per le ferie non godute, per le festività oppresse e per la riduzione dell'orario di lavoro non venivano erogati in quanto goduti l'anno successivo, l'indennità di mancata mensa non veniva erogata perché l'istituto non era previsto dal contratto CONFAPI) il Tribunale ne denunzia la irrilevanza, affermando che "la contrattazione collettiva prevede chiaramente che tutti i predetti istituti devono essere monetizzati in favore dei dipendenti alla fine dell'anno, se non goduti nel corso dello stesso, mentre per quanto riguarda gli istituti previsti dalla contrattazione provinciale, come si è detto, la loro osservanza, a prescindere dalla iscrizione o adesione, o meno, del datore di lavoro, si configura come un onere per il conseguimento degli sgravi".
Orbene, dalle argomentazioni del giudice di appello, come sopra riportate, non è dato rilevare a quale contrattazione collettiva nazionale deve intendersi operato il riferimento, tenuto conto che risulta pacifica (e anche debitamente provata), dalla medesima sentenza e, prima ancora, dagli atti ispettivi, la circostanza che la ER era iscritta alla CONFAPI e ne applicava il contratto, e perché, eventualmente, la contrattazione collettiva, cui faceva capo la CONFAPI, non dovesse considerarsi quella nazionale applicabile. Ed ancora, non è dato rilevare quale fosse (l'unica indicazione si riferisce alla data: 28/7/71) la contrattazione provinciale di cui la normativa sulla fiscalizzazione, secondo il Tribunale, "esigeva il rispetto". Tutto ciò, evidentemente, estende i suoi effetti anche sulle questioni sostanziali, atteso che non è dato rilevare perché le circostanze addotte dalla società sul proprio comportamento - peraltro, se ben si intende, in pieno accordo con i dipendenti appariva in contrasto con la normativa nazionale e provinciale applicabile ai fini del conseguimento dei benefici di fiscalizzazione contributiva, così come a quale parametro il giudice di appello ha inteso agganciare il concetto di retribuzione minima da rispettare, tenuto conto che anche il riferimento all'art. 2121 c.c. abbisogna di specifici contenuti.
Ne consegue che la sentenza impugnata merita la censura ad essa rivolta dalla società con il motivo in esame, atteso che non è dato rilevare il percorso logico seguito dal giudice di appello ai fini della decisione adottata.
Il ricorso, pertanto, va accolto con riferimento al terzo motivo di censura, e, in relazione ad esso la sentenza va cassata, e rinviata ad altro giudice di merito che si designa nella Corte di Appello di Perugia, il quale provvederà alla relativa indagine e alle conseguenti proprie determinazioni, nonché alla liquidazione, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il terzo motivo di ricorso, e rigetta gli altri due del medesimo ricorso, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese di giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001