Trib. Torino, sentenza 21/12/2025, n. 5542
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 per configurabilità di compensazione e non trasferimento

    Il giudice ha ritenuto la norma violata applicabile poiché si è trattato di un trasferimento diretto di titoli al portatore senza la dovuta intermediazione, escludendo la configurabilità della compensazione in quanto non presuppone la titolarità nominativa del credito e opera tra crediti omogenei.

  • Rigettato
    Non punibilità per assenza di colpa

    La Corte ha escluso la non punibilità per assenza di colpa, ritenendo che la mera lettura della norma avrebbe evidenziato la necessità di intermediari. Inoltre, è stata contestata l'effettiva consulenza professionale, dato che il commercialista era parte in causa e mancavano pareri scritti da parte dell'avvocato e del notaio, il cui atto non affrontava la modalità di trasferimento dei titoli.

  • Rigettato
    Errore di fatto per affidamento sulla correttezza dell'atto notarile

    L'atto notarile non conteneva indicazioni specifiche sulla modalità di trasferimento dei titoli, limitandosi a menzionare una possibile modalità di pagamento tramite compensazione. Pertanto, non vi era un affidamento giustificato sulla correttezza della procedura in relazione alla normativa sulla intermediazione.

  • Accolto
    Graduazione della sanzione al minimo edittale

    Il Tribunale ha ritenuto congruo ridurre la sanzione a € 20.000,00, considerando l'assenza di precedenti amministrativi specifici, l'assenza di vantaggio economico ulteriore significativo oltre l'omessa intermediazione e l'assenza di pregiudizi a terzi. Si è anche tenuto conto della complessità dell'operazione e dell'esperienza del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 21/12/2025, n. 5542
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5542
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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