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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/12/2025, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11324/2025 tra:
(c.f. ) in proprio Parte_1 C.F._1
e in qualità di rappresentante legale pro tempore della società
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Orsello e Giada Meschinelli del Foro di Ivrea nonché elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto avvocato Raffaella Orsello sito in Ivrea (TO) al vicolo Baratono n.
3 parte opponente
e
Controparte_2
(c.f. P.IVA_2
in persona del pro tempore CP_3
rappresentato e difeso dalla dipendente del dott.ssa Loredana CP_2
Costantini quale Funzionaria delegata dal dott. Controparte_4
Dirigente pro tempore della Controparte_5
, presso i cui Uffici siti, in alla via Urbano Rela n. 8, è
[...] CP_5
domiciliato parte opposta
1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007; trasferimento di titoli al portatore sopra i limiti consentiti per legge senza l'intermediazione di soggetti abilitati;
sanzione amministrativa ex art. 63 commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 231/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente e Parte_1 Controparte_6
[...]
“In via Istruttoria: (…) In via principale Pronunciare l'annullamento del decreto n. 847700 datato 14.4.2025 della
notificato in Controparte_7 data 23.04.2025 per la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss .mm non essendo configurabile un trasferimento ma una mera compensazione. In via subordinata Pronunciare l'annullamento del decreto n. 847700 datato 14.4.2025 della
notificato in Controparte_7 data 23.04.2025 per la non punibilità del ricorrente per assenza di colpa ex art. 3 della L. 689/1981. In via ulteriormente gradata In considerazione dei parametri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81 e dell'art. 67 del D. Lgs. n. 231/2007 ridurre l'entità della sanzione al minimo edittale. In ogni caso Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
2 Parte opposta : Controparte_2
“Voglia il Sig. Giudice adito
- respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la piena legittimità e validità dell'ordinanza impugnata
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis delle disp. att. c.p.c.)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto
Gli opponenti e Parte_1 Controparte_6
hanno promosso il presente giudizio di opposizione ex art. 6
[...]
del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto sanzionatorio n. 847700/A/GE del 14 aprile 2025 notificato in data 23 aprile 2025 dal
[...]
Controparte_8
per l'intervenuta violazione dell'art. 49 comma 1 del
[...]
D. Lgs n. 231/2007 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 90/2017.
In particolare, con tale provvedimento è stata irrogata agli opponenti e la Parte_1 Controparte_6
sanzione amministrativa pecuniaria di € 61.440,00 prevista dall'articolo 63 comma 6 del D. Lgs. n. 231/2007 per la violazione dell'art. 49 comma 1 del cennato D. Lgs. n. 231/2007, come modificato ed integrato dal D. Lgs.
n. 90/2017, per aver trasferito in data 4 marzo 2021 n. 768 titoli obbligazionari per un valore complessivo di € 614.440,00 senza avvalersi di intermediari abilitati.
3 In particolare, il decreto n. 847700/A/GE del 14 aprile 2025 qui opposto così dispone:
4
5
6
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente Parte_2
ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
[...] sulla base dei seguenti motivi:
1) inapplicabilità dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e seguenti non essendo configurabile nel caso in esame un trasferimento bensì una mera compensazione (v. pagine da 6 a 8 del ricorso in opposizione);
2) non punibilità per assenza di colpa;
avvenuto rispetto della ratio della norma sanzionatoria;
buona fede di essi ricorrenti, come anche desumibile dalla circostanza di essersi affidati alla consulenza di professionisti del settore per assicurarsi e garantirsi la correttezza
7 dell'operazione compiuta e avendone successivamente seguito fedelmente le indicazioni ricevute (v. pagine 8 e 9 del ricorso in opposizione);
3) errore di fatto avendo gli opponenti confidato sulla correttezza dell'atto di cessione come predisposto dal Notaio rogante (v. pagina 10 del ricorso in opposizione);
4) necessità di graduazione della sanzione nel minimo edittale alla luce delle concrete circostanze del caso (v. pagina 13 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Con decreto del 24 giugno 2025 di fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione è stata peraltro sospesa l'efficacia esecutiva del decreto n. 847700/A/GE qui impugnato.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
4.1. Sul primo motivo di opposizione: l'asserita inapplicabilità al caso in esame della norma sanzionatrice di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007.
Il motivo è infondato e, pertanto, va disatteso.
L'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 così dispone:
1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di Controparte_9 moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (…)”.
8 Nel caso in esame è pacifica la violazione della norma ora trascritta atteso che vi è stato un trasferimento diretto di titoli al portatore senza la doverosa intermediazione di banche, o altri istituti di Controparte_9
moneta elettronica e istituti di pagamento, o comunque di intermediari autorizzati.
Tanto è dimostrato dalla seguente dichiarazione di quietanza prodotta dalla stessa parte opponente:
9
(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte opponente).
E' pacifico in causa che trattasi di titoli al portatore restituiti direttamente fra le parti e non già mediante il circuito bancario ovvero attraverso altri intermediari.
Tale condotta è direttamente violativa del precetto normativo di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 come sopra trascritto.
Trattandosi di titoli al portatore, invero, il trasferimento di essi fra le parti doveva necessariamente avvenire mediante intermediari autorizzati e ciò al fine di assolvere alla stringente ratio di tracciabilità e controllo posta dalla cennata disposizione di cui al menzionato articolo 49.
Non risulta conferente al caso in esame l'invocazione operata dalla parte opponente dell'istituto civilistico della compensazione.
E infatti trattandosi di titoli al portatore non può operare l'istituto della compensazione che - piuttosto – presuppone (a tutto concedere) la titolarità nominativa del credito.
10 Il titolo al portatore, a ben vedere, è stato utilizzato nel caso in esame quale mezzo di pagamento, proprio perché la titolarità del credito ex latere creditoris è determinata non tanto dall'intestazione (che difetta nel caso del titolo al portatore, al contrario di quanto accade nei titoli nominativi) ma dalla mera disponibilità materiale del titolo.
L'istituto della compensazione opera poi fra crediti omogenei e della stessa natura e non può certo operare fra un credito restitutorio in relazione ad un mutuo e un titolo al portatore che, piuttosto, assolve alla mera funzione di individuazione del soggetto avente diritto alla prestazione con finalità assimilabili ai mezzi di pagamento sostitutivi del contante.
Proprio l'assenza di titolarità nominativa del credito incorporato nel titolo al portatore impedisce l'operatività dell'istituto della compensazione ex art. 1241 e seguenti del codice civile.
Come è noto, peraltro, per espressa previsione codicistica, nel caso di compensazione i crediti si estinguono dal giorno della loro coesistenza;
tuttavia, proprio l'assenza di titolarità nominativa impedisce di individuare detto momento di coesistenza poiché il credito recato nel titolo al portatore non ha un titolare, piuttosto è incorporato nel titolo e proprio la sua sola disponibilità materiale e la sua presentazione all'emittente determinano e individuano il soggetto avente diritto alla prestazione indicata nel titolo.
Dunque, si tratta di due istituti che operano su un piano diverso e non interferiscono fra loro, tanto è vero che la stessa parte mutuante per restituire la somma presa a mutuo ed estinguere il debito ha consegnato materialmente “i certificati del prestito obbligazionario 2018 – 2028”.
E nel caso in esame ciò che rileva è proprio la circostanza che detta consegna, e quindi il trasferimento di essi (dalla società cooperativa alla società emittente stessa Controparte_6 Controparte_10
dei titoli in questione), non è avvenuta nei modi previsti e imposti dalla legge, ovverosia tramite consegna ad un intermediario bancario o
11 finanziario autorizzato oppure mediante e quindi Controparte_9
mediante l'intervento di un terzo rispetto alle parti contraenti, bensì direttamente fra controparti così eludendo in maniera palese e diretta il precetto normativo di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007.
A ciò consegue la corretta applicazione da parte della P.A. opposta della norma di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 al caso di specie.
4.2. Sul secondo e terzo motivo di opposizione: l'asserita buona fede degli opponenti e il dedotto errore di fatto avendo gli opponenti confidato sulla correttezza dell'atto di cessione come predisposto dal Notaio rogante.
Anche il secondo motivo di opposizione, consistente nell'invocazione della c.d. buona fede soggettiva, non è fondato e, pertanto, va disatteso.
Sul punto è sufficiente osservare come in tema di illeciti amministrativi, la sufficienza (al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione) della semplice colpa ex art. 3 della legge n. 689 del
1981, comporta che, allo scopo di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (v., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n. 720/2018).
Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la mera considerazione e lettura del disposto di cui all'articolo 49 comma 1 del D.
Lgs. n. 231/2007 avrebbe consentito di appurare come il trasferimento di titoli al portatore non possa che avvenire mediante il circuito bancario o comunque attraverso un intermediario autorizzato.
A ciò si aggiunga che non corrisponde neanche al vero quanto affermato dalla Difesa opponente circa l'essersi affidati a professionisti del settore.
12 Sul punto va infatti rilevato come la parte opponente abbia formulato il seguente capitolo di prova testimoniale:
“Vero che per il perfezionamento di tale operazione e per le modalità della sua esecuzione si è avvalsa della consulenza dei seguenti professionisti: commercialista dr. di Cisterna di Latina, Persona_1 avvocato Antonio OD del Foro di Roma e notaio di Persona_2
Torino ?”.
A tal riguardo è sufficiente osservare che l'indicato commercialista dott. di Cisterna di Latina (LT), in realtà è parte in causa Persona_1
essendo rappresentante legale della società e in Controparte_10
quanto tale risulta sottoscrittore della dichiarazione di quietanza sopra riportata.
In riferimento poi all'asserita opera di consulenza dell'avvocato
OD e del Notaio si osserva come non sia stato prodotto Per_2 alcun parere scritto pro veritate dei due predetti professionisti.
Senza la formalizzazione di un parere professionale non può certo invocarsi alcuna sottostante causa esimente, e ciò in ragione del fatto che un minimo grado di serietà dell'opera professionale svolta comporta, al fine della sua successiva invocazione, che il consiglio professionale sia quanto meno messo per iscritto, proprio per cristallizzare l'orientamento suggerito e fissare la conseguente connessa responsabilità professionale.
Quanto infine al Notaio si osserva come lo stesso si sia Per_2
limitato a rogare l'atto di cessione del credito ove si legge quanto segue:
“Il Prezzo di Acquisto viene così regolato:
- per la somma di euro 1.056.400 (unmilione cinquanta seimila quattrocento) da pagarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data odierna con modalità in ogni caso tracciabili, senza necessità di doverne far constare con apposito atto notarile, e potrà essere saldato, in tutto o in parte, anche a mezzo della compensazione con l'equivalente rapporto di debito/credito derivante dai titoli obbligazionari riferibili al “Prestito Obbligazionario 2018-2028” fino alla concorrenza massima di CP_10 detto valore;
- per i restanti Euro 249.400,00 da corrispondere in 32 (trentadue) rate trimestrali di pari importo, senza soluzione di continuità, a partire dal
13 31 marzo 2021 e così fino alla naturale scadenza, sempre con modalità tracciabili e senza necessità di doverne far constare con apposito atto notarile. In caso di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni di calendario, il Cessionario decadrà dal beneficio del termine dovrà pagare l'intero ammontare entro 15 giorni di calendario”.
Nulla nell'atto notarile è indicato circa la modalità di trasferimento dei titoli.
La mera dizione “potrà essere saldato, in tutto o in parte, anche a mezzo della compensazione con l'equivalente rapporto di debito/credito derivante dai titoli obbligazionari riferibili al “Prestito Obbligazionario
Nemora 2018-2028” fino alla concorrenza massima di detto valore” indica esclusivamente una possibile modalità di pagamento, fra le altre ipotizzabili, senza minimamente affrontare la questione rilevante ai fini di causa, ovverosia l'utilizzo o meno di intermediari autorizzati.
E infatti è palese e documentale che nell'atto notarile non è certo indicato come (in che modalità) dovevano essere restituiti i titoli obbligazionari in questione.
La loro restituzione a mezzo di intermediari o meno è la questione rilevante ai fini della presente causa e su questo punto nell'atto notarile in parola nulla è indicato.
Tale circostanza documentale evidenzia - dunque - l'infondatezza dell'evocazione da parte della Difesa opponente della c.d. buona fede soggettiva, così come dell'errore di fatto per aver confidato nel contenuto dell'atto rogato dal Notaio.
E' quindi infondato anche il terzo motivo di opposizione qui delibato.
Invero, in relazione alle violazioni amministrative la regola desumibile dal sistema emergente dal comma 2 dell'articolo 3 della
Legge n. 689/1981 limita l'incidenza della rilevanza dell'errore al tipo di errore sul fatto, statuendo in via generale che l'errore sul fatto costituente illecito amministrativo esclude la responsabilità dell'agente solo in quanto si accerti che esso non è stato determinato dalla condotta negligente di
14 quest'ultimo. Ciò che rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'infrazione è che nella formazione della volontà non sia riscontrabile negligenza o imprudenza e che perciò la condotta concretamente realizzata non risulti determinata da colpa.
Nell'ambito degli illeciti amministrativi l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia alla previsione di cui all'articolo 5 del c.p. come interpretato dal Giudice delle Leggi a seguito della sent. Corte Cost.
n. 364/1988), rileva peraltro solo nel caso di assoluta inevitabilità dell'ignoranza della norma impositiva di un obbligo legale che deve essere apprezzato alla stregua della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione.
Nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile trattandosi di un precetto dal contenuto evidente e chiaro, né vi
è alcun fraintendimento o complessità fattuale sottostante.
L'applicazione del precetto violato è di piana e diretta comprensione nonché di facile attuazione, senza che possano rinvenirsi difficoltà operative o gestionali.
Le esimenti estese al campo delle violazioni amministrative si fondano, invero, come nell'ambito del diritto penale, sul riconoscimento di situazione di fatto del tutto anomale nelle quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria condotta in conformità del precetto violato.
Nella fattispecie qui delibata non si configura alcuna anomalia fattuale o interpretativa, bensì una mera violazione di un precetto normativo chiaro in un contesto fattuale altrettanto chiaro, violazione che poteva essere evitata mediante l'uso della normale diligenza.
Va ribadito che in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa
15 la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (v. Cass., Sez. 2, sent. 6018/2019).
Nell'evenienza qui scrutinata l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe certamente consentito alla parte opponente di appurare con palese evidenza la necessità di ricorrere nel caso in esame all'intermediazione di istituti bancari o di nell'utilizzo dei titoli al portatore di cui CP_9 trattasi.
E – d'altra parte – la complessità dell'operazione economica sottostante, di ingente valore economico (oltre un milione di euro), peraltro ripetuta dall'odierno opponente quale rappresentante legale anche di altra società estera di diritto olandese, lascia inferire che il
è soggetto esperto, avvezzo ad operazioni di un certo spessore e Pt_1
di una certa consistenza economica, e non certo un agente occasionale.
Il prodigarsi in operazioni immobiliari rilevanti e la movimentazione di ingenti risorse economiche impone di certo all'agente l'attento e scrupoloso rispetto delle norme del settore, sussistendo un preciso obbligo di informazione e di rigoroso ossequio alla normativa vigente e cogente in materia fiscale, valutaria e antiriciclaggio.
4.3. Sull'entità della sanzione amministrativa comminata.
In via generale si osserva come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'Autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (v., sul
16 punto, ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24127/2010, Cass., Sez. 1°, sent. n. 18811/2003 e Cass., Sez. 1°, sent. n. 10976/1996).
In altra occasione, i giudici di legittimità hanno altresì ribadito e confermato che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della
I. n. 689 del 1981 (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 11481/2020; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 6778/2015).
Ebbene, nel caso in esame, considerati i parametri generali previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, nonché i parametri specifici di cui agli articoli 63 e 67 del D. Lgs. n. 231/2007, e tenuto conto, in particolare, dell'assenza di precedenti amministrativi a carico di parte opponente (non evidenziati dalla P.A. opposta) e dell'assenza di vantaggio specifico ulteriore, se non quello dell'omessa intermediazione del circuito bancario o degli altri soggetti autorizzati all'intermediazione mobiliare, si ritiene congruo e conforme a legge rideterminare la sanzione amministrativa comminata nella misura minima di € 20.000,00.
17 Va infatti evidenziato che dagli atti non risultano peculiari vantaggi conseguiti (se non l'essersi sottratto alla necessaria relazione professionale con istituti bancari o intermediari terzi) (v. la lettera “d” dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 231/2007), né pregiudizi peculiari cagionati a terzi per effetto della violazione (v. la lettera “e” dell'articolo 67 del D. Lgs.
n. 231/2007), né sono state evidenziate al Tribunale precedenti violazioni accertate a carico di parte opponente (v. la lettera “h” dell'articolo 67 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007).
Si dà invero conto in atti di una coeva sanzione amministrativa parimenti sub iudice comminata all'opponente quale Pt_1
rappresentante legale di una società olandese;
tuttavia, trattasi di vicenda analoga afferente alla stessa operazione economica e immobiliare legata alla medesima vicenda qui delibata, di modo da non assurgere a precedente specifico rilevante ai sensi della cennata lettera “h” di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007.
Alla luce del disvalore amministrativo della condotta come qui considerato e delibato, si ritiene dunque congrua la comminazione della sanzione amministrativa nella misura suddetta di € 20.000,00.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n.
18 150/2011, deve pertanto accertarsi la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dal opposto, nonché modificarsi e CP_2
rideterminarsi la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista nella misura di € 20.000,00.
Stante l'esito del giudizio connotato dalla riduzione consistente della misura della sanzione comminata (di circa due terzi), si ritiene equo e conforme a legge provvedere alla compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, accerta la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata con il decreto sanzionatorio n. 847700/A/GE del
14 aprile 2025, e, per l'effetto, modifica e ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista nella misura di € 20.000,00.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 21 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11324/2025 tra:
(c.f. ) in proprio Parte_1 C.F._1
e in qualità di rappresentante legale pro tempore della società
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1
rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Orsello e Giada Meschinelli del Foro di Ivrea nonché elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto avvocato Raffaella Orsello sito in Ivrea (TO) al vicolo Baratono n.
3 parte opponente
e
Controparte_2
(c.f. P.IVA_2
in persona del pro tempore CP_3
rappresentato e difeso dalla dipendente del dott.ssa Loredana CP_2
Costantini quale Funzionaria delegata dal dott. Controparte_4
Dirigente pro tempore della Controparte_5
, presso i cui Uffici siti, in alla via Urbano Rela n. 8, è
[...] CP_5
domiciliato parte opposta
1
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007; trasferimento di titoli al portatore sopra i limiti consentiti per legge senza l'intermediazione di soggetti abilitati;
sanzione amministrativa ex art. 63 commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 231/2007.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente e Parte_1 Controparte_6
[...]
“In via Istruttoria: (…) In via principale Pronunciare l'annullamento del decreto n. 847700 datato 14.4.2025 della
notificato in Controparte_7 data 23.04.2025 per la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss .mm non essendo configurabile un trasferimento ma una mera compensazione. In via subordinata Pronunciare l'annullamento del decreto n. 847700 datato 14.4.2025 della
notificato in Controparte_7 data 23.04.2025 per la non punibilità del ricorrente per assenza di colpa ex art. 3 della L. 689/1981. In via ulteriormente gradata In considerazione dei parametri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81 e dell'art. 67 del D. Lgs. n. 231/2007 ridurre l'entità della sanzione al minimo edittale. In ogni caso Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
2 Parte opposta : Controparte_2
“Voglia il Sig. Giudice adito
- respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la piena legittimità e validità dell'ordinanza impugnata
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa (art.152 bis delle disp. att. c.p.c.)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto
Gli opponenti e Parte_1 Controparte_6
hanno promosso il presente giudizio di opposizione ex art. 6
[...]
del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto sanzionatorio n. 847700/A/GE del 14 aprile 2025 notificato in data 23 aprile 2025 dal
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Controparte_8
per l'intervenuta violazione dell'art. 49 comma 1 del
[...]
D. Lgs n. 231/2007 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 90/2017.
In particolare, con tale provvedimento è stata irrogata agli opponenti e la Parte_1 Controparte_6
sanzione amministrativa pecuniaria di € 61.440,00 prevista dall'articolo 63 comma 6 del D. Lgs. n. 231/2007 per la violazione dell'art. 49 comma 1 del cennato D. Lgs. n. 231/2007, come modificato ed integrato dal D. Lgs.
n. 90/2017, per aver trasferito in data 4 marzo 2021 n. 768 titoli obbligazionari per un valore complessivo di € 614.440,00 senza avvalersi di intermediari abilitati.
3 In particolare, il decreto n. 847700/A/GE del 14 aprile 2025 qui opposto così dispone:
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2. I motivi di opposizione.
La parte opponente Parte_2
ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011
[...] sulla base dei seguenti motivi:
1) inapplicabilità dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e seguenti non essendo configurabile nel caso in esame un trasferimento bensì una mera compensazione (v. pagine da 6 a 8 del ricorso in opposizione);
2) non punibilità per assenza di colpa;
avvenuto rispetto della ratio della norma sanzionatoria;
buona fede di essi ricorrenti, come anche desumibile dalla circostanza di essersi affidati alla consulenza di professionisti del settore per assicurarsi e garantirsi la correttezza
7 dell'operazione compiuta e avendone successivamente seguito fedelmente le indicazioni ricevute (v. pagine 8 e 9 del ricorso in opposizione);
3) errore di fatto avendo gli opponenti confidato sulla correttezza dell'atto di cessione come predisposto dal Notaio rogante (v. pagina 10 del ricorso in opposizione);
4) necessità di graduazione della sanzione nel minimo edittale alla luce delle concrete circostanze del caso (v. pagina 13 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Con decreto del 24 giugno 2025 di fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione è stata peraltro sospesa l'efficacia esecutiva del decreto n. 847700/A/GE qui impugnato.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limitati termini che seguono.
4.1. Sul primo motivo di opposizione: l'asserita inapplicabilità al caso in esame della norma sanzionatrice di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007.
Il motivo è infondato e, pertanto, va disatteso.
L'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 così dispone:
1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di Controparte_9 moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (…)”.
8 Nel caso in esame è pacifica la violazione della norma ora trascritta atteso che vi è stato un trasferimento diretto di titoli al portatore senza la doverosa intermediazione di banche, o altri istituti di Controparte_9
moneta elettronica e istituti di pagamento, o comunque di intermediari autorizzati.
Tanto è dimostrato dalla seguente dichiarazione di quietanza prodotta dalla stessa parte opponente:
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(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte opponente).
E' pacifico in causa che trattasi di titoli al portatore restituiti direttamente fra le parti e non già mediante il circuito bancario ovvero attraverso altri intermediari.
Tale condotta è direttamente violativa del precetto normativo di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 come sopra trascritto.
Trattandosi di titoli al portatore, invero, il trasferimento di essi fra le parti doveva necessariamente avvenire mediante intermediari autorizzati e ciò al fine di assolvere alla stringente ratio di tracciabilità e controllo posta dalla cennata disposizione di cui al menzionato articolo 49.
Non risulta conferente al caso in esame l'invocazione operata dalla parte opponente dell'istituto civilistico della compensazione.
E infatti trattandosi di titoli al portatore non può operare l'istituto della compensazione che - piuttosto – presuppone (a tutto concedere) la titolarità nominativa del credito.
10 Il titolo al portatore, a ben vedere, è stato utilizzato nel caso in esame quale mezzo di pagamento, proprio perché la titolarità del credito ex latere creditoris è determinata non tanto dall'intestazione (che difetta nel caso del titolo al portatore, al contrario di quanto accade nei titoli nominativi) ma dalla mera disponibilità materiale del titolo.
L'istituto della compensazione opera poi fra crediti omogenei e della stessa natura e non può certo operare fra un credito restitutorio in relazione ad un mutuo e un titolo al portatore che, piuttosto, assolve alla mera funzione di individuazione del soggetto avente diritto alla prestazione con finalità assimilabili ai mezzi di pagamento sostitutivi del contante.
Proprio l'assenza di titolarità nominativa del credito incorporato nel titolo al portatore impedisce l'operatività dell'istituto della compensazione ex art. 1241 e seguenti del codice civile.
Come è noto, peraltro, per espressa previsione codicistica, nel caso di compensazione i crediti si estinguono dal giorno della loro coesistenza;
tuttavia, proprio l'assenza di titolarità nominativa impedisce di individuare detto momento di coesistenza poiché il credito recato nel titolo al portatore non ha un titolare, piuttosto è incorporato nel titolo e proprio la sua sola disponibilità materiale e la sua presentazione all'emittente determinano e individuano il soggetto avente diritto alla prestazione indicata nel titolo.
Dunque, si tratta di due istituti che operano su un piano diverso e non interferiscono fra loro, tanto è vero che la stessa parte mutuante per restituire la somma presa a mutuo ed estinguere il debito ha consegnato materialmente “i certificati del prestito obbligazionario 2018 – 2028”.
E nel caso in esame ciò che rileva è proprio la circostanza che detta consegna, e quindi il trasferimento di essi (dalla società cooperativa alla società emittente stessa Controparte_6 Controparte_10
dei titoli in questione), non è avvenuta nei modi previsti e imposti dalla legge, ovverosia tramite consegna ad un intermediario bancario o
11 finanziario autorizzato oppure mediante e quindi Controparte_9
mediante l'intervento di un terzo rispetto alle parti contraenti, bensì direttamente fra controparti così eludendo in maniera palese e diretta il precetto normativo di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007.
A ciò consegue la corretta applicazione da parte della P.A. opposta della norma di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs n. 231/2007 al caso di specie.
4.2. Sul secondo e terzo motivo di opposizione: l'asserita buona fede degli opponenti e il dedotto errore di fatto avendo gli opponenti confidato sulla correttezza dell'atto di cessione come predisposto dal Notaio rogante.
Anche il secondo motivo di opposizione, consistente nell'invocazione della c.d. buona fede soggettiva, non è fondato e, pertanto, va disatteso.
Sul punto è sufficiente osservare come in tema di illeciti amministrativi, la sufficienza (al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione) della semplice colpa ex art. 3 della legge n. 689 del
1981, comporta che, allo scopo di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (v., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n. 720/2018).
Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la mera considerazione e lettura del disposto di cui all'articolo 49 comma 1 del D.
Lgs. n. 231/2007 avrebbe consentito di appurare come il trasferimento di titoli al portatore non possa che avvenire mediante il circuito bancario o comunque attraverso un intermediario autorizzato.
A ciò si aggiunga che non corrisponde neanche al vero quanto affermato dalla Difesa opponente circa l'essersi affidati a professionisti del settore.
12 Sul punto va infatti rilevato come la parte opponente abbia formulato il seguente capitolo di prova testimoniale:
“Vero che per il perfezionamento di tale operazione e per le modalità della sua esecuzione si è avvalsa della consulenza dei seguenti professionisti: commercialista dr. di Cisterna di Latina, Persona_1 avvocato Antonio OD del Foro di Roma e notaio di Persona_2
Torino ?”.
A tal riguardo è sufficiente osservare che l'indicato commercialista dott. di Cisterna di Latina (LT), in realtà è parte in causa Persona_1
essendo rappresentante legale della società e in Controparte_10
quanto tale risulta sottoscrittore della dichiarazione di quietanza sopra riportata.
In riferimento poi all'asserita opera di consulenza dell'avvocato
OD e del Notaio si osserva come non sia stato prodotto Per_2 alcun parere scritto pro veritate dei due predetti professionisti.
Senza la formalizzazione di un parere professionale non può certo invocarsi alcuna sottostante causa esimente, e ciò in ragione del fatto che un minimo grado di serietà dell'opera professionale svolta comporta, al fine della sua successiva invocazione, che il consiglio professionale sia quanto meno messo per iscritto, proprio per cristallizzare l'orientamento suggerito e fissare la conseguente connessa responsabilità professionale.
Quanto infine al Notaio si osserva come lo stesso si sia Per_2
limitato a rogare l'atto di cessione del credito ove si legge quanto segue:
“Il Prezzo di Acquisto viene così regolato:
- per la somma di euro 1.056.400 (unmilione cinquanta seimila quattrocento) da pagarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data odierna con modalità in ogni caso tracciabili, senza necessità di doverne far constare con apposito atto notarile, e potrà essere saldato, in tutto o in parte, anche a mezzo della compensazione con l'equivalente rapporto di debito/credito derivante dai titoli obbligazionari riferibili al “Prestito Obbligazionario 2018-2028” fino alla concorrenza massima di CP_10 detto valore;
- per i restanti Euro 249.400,00 da corrispondere in 32 (trentadue) rate trimestrali di pari importo, senza soluzione di continuità, a partire dal
13 31 marzo 2021 e così fino alla naturale scadenza, sempre con modalità tracciabili e senza necessità di doverne far constare con apposito atto notarile. In caso di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni di calendario, il Cessionario decadrà dal beneficio del termine dovrà pagare l'intero ammontare entro 15 giorni di calendario”.
Nulla nell'atto notarile è indicato circa la modalità di trasferimento dei titoli.
La mera dizione “potrà essere saldato, in tutto o in parte, anche a mezzo della compensazione con l'equivalente rapporto di debito/credito derivante dai titoli obbligazionari riferibili al “Prestito Obbligazionario
Nemora 2018-2028” fino alla concorrenza massima di detto valore” indica esclusivamente una possibile modalità di pagamento, fra le altre ipotizzabili, senza minimamente affrontare la questione rilevante ai fini di causa, ovverosia l'utilizzo o meno di intermediari autorizzati.
E infatti è palese e documentale che nell'atto notarile non è certo indicato come (in che modalità) dovevano essere restituiti i titoli obbligazionari in questione.
La loro restituzione a mezzo di intermediari o meno è la questione rilevante ai fini della presente causa e su questo punto nell'atto notarile in parola nulla è indicato.
Tale circostanza documentale evidenzia - dunque - l'infondatezza dell'evocazione da parte della Difesa opponente della c.d. buona fede soggettiva, così come dell'errore di fatto per aver confidato nel contenuto dell'atto rogato dal Notaio.
E' quindi infondato anche il terzo motivo di opposizione qui delibato.
Invero, in relazione alle violazioni amministrative la regola desumibile dal sistema emergente dal comma 2 dell'articolo 3 della
Legge n. 689/1981 limita l'incidenza della rilevanza dell'errore al tipo di errore sul fatto, statuendo in via generale che l'errore sul fatto costituente illecito amministrativo esclude la responsabilità dell'agente solo in quanto si accerti che esso non è stato determinato dalla condotta negligente di
14 quest'ultimo. Ciò che rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'infrazione è che nella formazione della volontà non sia riscontrabile negligenza o imprudenza e che perciò la condotta concretamente realizzata non risulti determinata da colpa.
Nell'ambito degli illeciti amministrativi l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia alla previsione di cui all'articolo 5 del c.p. come interpretato dal Giudice delle Leggi a seguito della sent. Corte Cost.
n. 364/1988), rileva peraltro solo nel caso di assoluta inevitabilità dell'ignoranza della norma impositiva di un obbligo legale che deve essere apprezzato alla stregua della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione.
Nel caso in esame non ricorre alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile trattandosi di un precetto dal contenuto evidente e chiaro, né vi
è alcun fraintendimento o complessità fattuale sottostante.
L'applicazione del precetto violato è di piana e diretta comprensione nonché di facile attuazione, senza che possano rinvenirsi difficoltà operative o gestionali.
Le esimenti estese al campo delle violazioni amministrative si fondano, invero, come nell'ambito del diritto penale, sul riconoscimento di situazione di fatto del tutto anomale nelle quali non è possibile pretendere che il soggetto determini la propria condotta in conformità del precetto violato.
Nella fattispecie qui delibata non si configura alcuna anomalia fattuale o interpretativa, bensì una mera violazione di un precetto normativo chiaro in un contesto fattuale altrettanto chiaro, violazione che poteva essere evitata mediante l'uso della normale diligenza.
Va ribadito che in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa
15 la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (v. Cass., Sez. 2, sent. 6018/2019).
Nell'evenienza qui scrutinata l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe certamente consentito alla parte opponente di appurare con palese evidenza la necessità di ricorrere nel caso in esame all'intermediazione di istituti bancari o di nell'utilizzo dei titoli al portatore di cui CP_9 trattasi.
E – d'altra parte – la complessità dell'operazione economica sottostante, di ingente valore economico (oltre un milione di euro), peraltro ripetuta dall'odierno opponente quale rappresentante legale anche di altra società estera di diritto olandese, lascia inferire che il
è soggetto esperto, avvezzo ad operazioni di un certo spessore e Pt_1
di una certa consistenza economica, e non certo un agente occasionale.
Il prodigarsi in operazioni immobiliari rilevanti e la movimentazione di ingenti risorse economiche impone di certo all'agente l'attento e scrupoloso rispetto delle norme del settore, sussistendo un preciso obbligo di informazione e di rigoroso ossequio alla normativa vigente e cogente in materia fiscale, valutaria e antiriciclaggio.
4.3. Sull'entità della sanzione amministrativa comminata.
In via generale si osserva come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'Autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (v., sul
16 punto, ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24127/2010, Cass., Sez. 1°, sent. n. 18811/2003 e Cass., Sez. 1°, sent. n. 10976/1996).
In altra occasione, i giudici di legittimità hanno altresì ribadito e confermato che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della
I. n. 689 del 1981 (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 11481/2020; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 6778/2015).
Ebbene, nel caso in esame, considerati i parametri generali previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, nonché i parametri specifici di cui agli articoli 63 e 67 del D. Lgs. n. 231/2007, e tenuto conto, in particolare, dell'assenza di precedenti amministrativi a carico di parte opponente (non evidenziati dalla P.A. opposta) e dell'assenza di vantaggio specifico ulteriore, se non quello dell'omessa intermediazione del circuito bancario o degli altri soggetti autorizzati all'intermediazione mobiliare, si ritiene congruo e conforme a legge rideterminare la sanzione amministrativa comminata nella misura minima di € 20.000,00.
17 Va infatti evidenziato che dagli atti non risultano peculiari vantaggi conseguiti (se non l'essersi sottratto alla necessaria relazione professionale con istituti bancari o intermediari terzi) (v. la lettera “d” dell'articolo 67 del D. Lgs. n. 231/2007), né pregiudizi peculiari cagionati a terzi per effetto della violazione (v. la lettera “e” dell'articolo 67 del D. Lgs.
n. 231/2007), né sono state evidenziate al Tribunale precedenti violazioni accertate a carico di parte opponente (v. la lettera “h” dell'articolo 67 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007).
Si dà invero conto in atti di una coeva sanzione amministrativa parimenti sub iudice comminata all'opponente quale Pt_1
rappresentante legale di una società olandese;
tuttavia, trattasi di vicenda analoga afferente alla stessa operazione economica e immobiliare legata alla medesima vicenda qui delibata, di modo da non assurgere a precedente specifico rilevante ai sensi della cennata lettera “h” di cui all'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007.
Alla luce del disvalore amministrativo della condotta come qui considerato e delibato, si ritiene dunque congrua la comminazione della sanzione amministrativa nella misura suddetta di € 20.000,00.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n.
18 150/2011, deve pertanto accertarsi la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dal opposto, nonché modificarsi e CP_2
rideterminarsi la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista nella misura di € 20.000,00.
Stante l'esito del giudizio connotato dalla riduzione consistente della misura della sanzione comminata (di circa due terzi), si ritiene equo e conforme a legge provvedere alla compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 del c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, accerta la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata con il decreto sanzionatorio n. 847700/A/GE del
14 aprile 2025, e, per l'effetto, modifica e ridetermina la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista nella misura di € 20.000,00.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c..
Sentenza resa e pubblicata nelle forme di cui agli articoli 127 ter,
429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 21 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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