Sentenza 19 novembre 2014
Accoglimento
Sentenza 29 maggio 2015
Accoglimento
Sentenza 14 agosto 2017
Decreto presidenziale 9 novembre 2017
Improcedibile
Sentenza 23 luglio 2018
Parere definitivo 4 ottobre 2018
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2019
Massime • 2
La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
La mancata comparizione all'udienza camerale dell'indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione di cui all'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo all'intervento dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3451
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 40733/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM EO, n. 3/07/1986 ad UMBERTIDE;
OR NI, n. 9/11/1993 ad UMBERTIDE;
avverso l'ordinanza tribunale della libertà di PERUGIA in data 25/07/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'Avv. Agea R., che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/07/2014, depositata in data 29/07/2014, il tribunale della libertà di PERUGIA confermava l'ordinanza cautelare emessa in data 7 luglio 2014 nei confronti della OR in relazione all'imputazione sub 1) - con conferma della misura dell'obbligo di dimora nel comune di Pietralunga - nonché l'ordinanza cautelare emessa in data 7 luglio 2014 nei confronti di OM in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1), 2) ed 8 - con conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari - annullando, diversamente, la predetta ordinanza cautelare nei confronti della OR, quanto al capo 2), e nei confronti del OM, quanto ai capi 3), 4), 5), 6) e 7).
2. Hanno proposto separati ricorsi gli indagati a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta, deducendo, il OM, quattro motivi di ricorso e, la OR, tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, il OM, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e falsa applicazione dell'art. 127 c.p.p. e correlati vizi motivazionali. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le censure relative alla celebrazione dell'udienza camerale del 25 luglio 2014; in particolare, il tribunale avrebbe affermato che nel corso di tale udienza il difensore non avrebbe prodotto alcuna documentazione da cui poter desumere che il OM avesse richiesto l'autorizzazione al GIP di Perugia di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per partecipare alla predetta udienza e che l'autorizzazione non era stata concessa o che era pervenuta in ritardo o non comunicata all'organo di polizia giudiziaria delegato al controllo dell'indagato; tali affermazioni sarebbero frutto di un palese travisamento dei fatti, anzitutto in quanto - pur essendo rispondente al vero che la difesa non ebbe a produrre documentazione - la stessa aveva esibito al tribunale sia la richiesta di partecipazione all'udienza camerale che l'autorizzazione del GIP, sicché ciò significava che il tribunale del riesame era a conoscenza o che comunque con un minimo sforzo supplementare avrebbe potuto affermare il contrario;
la motivazione sarebbe poi contraddittoria in quanto dalla stessa ordinanza emerge che il tribunale avrebbe affermato la sussistenza della richiesta e dell'autorizzazione, sicché sarebbe stato necessario, avendo ricevuto gli atti il 20 luglio 2014, o disporre il rinvio dell'ud. 25 luglio 2014 o verificare la sussistenza della richiesta ed autorizzazione;
inoltre contraddittoria sarebbe l'affermazione del tribunale secondo cui il difensore non avrebbe evidenziato che l'autorizzazione era pervenuta in ritardo o che non era stata comunicata all'organo di PG delegato al controllo dell'indagato, atteso che in sede di udienza camerale era stato lo stesso difensore a fare presente il fatto che l'autorizzazione era stata concessa ma come non gli risultasse la notifica all'indagato, il quale non era comparso perché impossibilitato a presenziare per non incorrere nella violazione degli obblighi connessi alla misura;
si censura, ulteriormente, di contraddittorietà l'affermazione del tribunale secondo cui sarebbe stato onere del difensore di fiducia comunicare prontamente che l'autorizzazione era stata rilasciata, atteso che non sussiste alcun obbligo per il difensore in tal senso, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento di autorizzazione rilasciato il 24 luglio 2014, conteneva, tra i destinatari, proprio il suo assistito, sicché non vi era alcun obbligo di attivarsi in tal senso da parte del difensore;
ciò, in definitiva, avrebbe determinato la nullità dell'udienza camerale con conseguente nullità dell'impugnata ordinanza.
2.2. Deduce, il OM, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, e correlati vizi motivazionali.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente risolto la questione relativa alla mancata completa trasmissione degli atti;
sul punto, la nota dei carabinieri di Gubbio 17 febbraio 2014 contenuta negli atti inviati ai sensi dell'art. 309 c.p.p. risulterebbe incompleta in quanto mancante di tutte le pagine pari ne' essendo possibile comprendere quanto la stessa si estenda dopo l'ultima pagina trasmessa;
l'atto in questione, secondo il ricorrente, rappresentato da una richiesta tendente ad ottenere intercettazioni telefoniche, assumerebbe valenza decisiva in ordine alla violazione del disposto dell'art. 309 c.p.p.; sarebbe quindi illogica, contraddittoria e mancante la motivazione del tribunale del riesame secondo cui l'annotazione in questione avrebbe avuto scarsissimo peso investigativo, mancando l'enunciazione dei criteri per i quali l'atto si connoterebbe in tal senso;
non sarebbe idonea in tal senso, l'affermazione del tribunale secondo cui il PM avrebbe trasmesso integrale fascicolo, circostanza che secondo il ricorrente non potrebbe essere desunta sulla base della nota di trasmissione del PM pervenuta al tribunale il 20 luglio 2014, non essendo dato comprendere se si tratti di copie o di originali;
secondo il ricorrente dalla stessa nota di trasmissione emergerebbe trattarsi di copie di atti trasmessi al GIP e non di originali (con ciò smentendosi il contrario assunto del tribunale della libertà anche per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il medesimo tribunale avrebbe adottato la propria decisione sulla scorta degli stessi atti trasmessi al GIP quando questi ebbe ad adottare la misura cautelare nei confronti dell'indagato); l'indagato, dunque, non avrebbe avuto la possibilità di articolare la propria difesa davanti al GIP ed al tribunale del riesame, con conseguente violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. 2.3. Deduce, il OM, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 65, 294 e 302 c.p.p. e correlati vizi motivazionali.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente risolto la questione relativa alla dedotta nullità dell'interrogatorio dell'indagato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; rileva, sul punto, il ricorrente che detta nullità era stata dedotta solo in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 65 c.p.p., vale a dire in relazione alla necessità di rendere noti di gli elementi di prova a carico e per non aver rivelato le fonti ove non ne fosse derivato pregiudizio per le indagini;
nel corso dell'udienza del 25 luglio 2014 era stato evidenziato dalla difesa del ricorrente come nel verbale di interrogatorio del GIP, dopo la locuzione "rendendogli noti i seguenti elementi di prova e fonti delle medesime" non vi fosse alcuna illustrazione, ciò costituendo violazione degli obblighi di cui all'art. 65 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata ed estinzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p., non rilevata dal tribunale del riesame;
sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione del tribunale del riesame che ha ritenuto ininfluente detta omissione, avendo avuto modo di evidenziare come le affermazioni dell'indagato medesimo nel corso dell'interrogatorio si sarebbero articolate anche in relazione alla piena ed effettiva conoscenza degli elementi di prova a suo carico ciò in quanto, si legge nell'impugnata ordinanza, la difesa sarebbe stata condotta solo in relazione al cessionario di cui all'episodio del 4 luglio 2014 ma anche in relazione ad altri pretesi acquirenti di cui al verbale di arresto ed alla richiesta di convalida;
al tribunale, dunque, sarebbe sfuggita la circostanza che le risposte laconiche dell'indagato non contenevano alcun riferimento agli elementi di prova a suo carico;
ciò sarebbe confermato dal fatto che l'indagato non avrebbe reso dichiarazioni, fatta eccezione per l'episodio del 4 luglio 2014, sugli altri che non sarebbe stato in grado di contestare, riferendosi in particolare alle dichiarazioni di tale RI ed ai servizi di o.c.p. ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche;
di tali elementi l'indagato avrebbe avuto contezza, attesa la ristrettezza dei tempi che avevano portato all'udienza di convalida del suo arresto, solo al momento in cui gli atti vennero trasmessi al tribunale della libertà, di talché l'omissione in questione costituirebbe vizio insanabile che comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la conseguente declaratoria di inefficacia della misura.
2.4. Deduce, il OM, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nonché del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e correlati vizi motivazionali. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente ritenuto sussistere le esigenze cautelari di cui all'ordinanza genetica sia quanto alla gravità indiziaria che al pericolo di reiterazione dei reati, nonostante lo stesso tribunale abbia invece ritenuto insussistente detta gravità quanto ad alcuni capi di imputazione;
in sostanza, pur avendo illustrato le ragioni per le quali la gravità indiziaria non era sussistente quanto ai capi da 3) a 7), lo stesso tribunale avrebbe invece ritenuto sussistere detta gravità limitatamente all'episodio del 4 luglio 2014, quanto alle precedenti cessioni nei confronti di RI e HI;
sul punto, osserva la difesa del ricorrente, non vi sarebbe anzitutto alcuna confessione del medesimo quanto all'episodio del 4 luglio 2014 ne' per gli altri oggetto di contestazione (avrebbe riferito solo di cessioni a titolo di favore, non penalmente rilevanti); in secondo luogo, poi, lo stupefacente sequestrato era destinato ad uso personale in quanto avrebbe dovuto essere consumato a Torino, ove gli indagati si sarebbero dovuti recare (di ciò si avrebbe conferma in considerazione delle modalità approssimative di occultamento dello stupefacente, che era visibile come affermato dalla PG in quanto custodita all'interno della borsa personale della RU e/o all'interno del reggiseno di quest'ultima; l'unico elemento di gravità indiziaria, dunque, sarebbe costituito dal rinvenimento della sostanza stupefacente, ma a fronte di ciò sarebbe illogico sostenere come fa l'ordinanza impugnata che gli involucri non fossero destinati ad uso personale e invece destinati alla vendita, come contraddittorio sarebbe escludere che quello stupefacente non era destinato ad essere consumato a Torino nell'ambito di un'iniziativa della tifoseria juventina, in quanto tali accordi non sarebbero emersi in relazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche nei confronti del OM;
ciò sarebbe smentito dalle dichiarazioni della RU che avrebbe organizzato la trasferta nonché dalle indagini difensive svolte, riscontrate dalle dichiarazioni del OM sui festeggiamenti del suo compleanno cui il consumo di stupefacente e la trasferta a Torino erano preordinati;
ancora, sarebbe smentito dalle modalità, orario e luogo in cui l'asserito spaccio sarebbe avvenuto nonché dallo stesso quantitativo di stupefacente, compatibile con un uso personale;
sarebbe, poi, contraddittoria l'affermazione secondo cui il ricorrente fosse dedito all'attività contestatagli alla luce dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza custodiale per gli altri episodi, non rilevando l'affermazione del teste RI secondo cui questi avrebbe corrisposto del denaro, circostanza non incompatibile con un'attività lecita.
La censura, infine, investe l'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), avendo il tribunale del riesame desunto la sussistenza di detta esigenza in relazione ad una stabile connivenza con l'ambiente del traffico di stupefacenti;
detta stabilità, tuttavia, sarebbe venuta meno proprio con il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento agli altri episodi, cui si aggiungerebbe l'originaria insussistenza della gravità indiziaria quanto all'episodio del 4 luglio 2014 e alle precedenti cessioni al RI ed al HI, rispetto alle quali l'indagato avrebbe svolto, al più, la funzione di longa manus a mero titolo di cortesia;
a ciò, poi, si aggiunge secondo il ricorrente che il fatto sarebbe sussumibile, alla luce dell'avvenuto ridimensionamento, nell'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con le conseguenze prevedibili in termini di trattamento sanzionatorio, essendo verosimile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.5. Deduce, la OR, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, e correlati vizi motivazionali.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente risolto la questione relativa alla mancata completa trasmissione degli atti;
sul punto, la nota dei carabinieri di Gubbio 17 febbraio 2014 contenuta negli atti inviati ai sensi dell'art. 309 c.p.p., risulterebbe incompleta in quanto mancante di tutte le pagine pari ne' essendo possibile comprendere quanto la stessa si estenda dopo l'ultima pagina trasmessa;
l'atto in questione, secondo la ricorrente, rappresentato da una richiesta tendente ad ottenere intercettazioni telefoniche, assumerebbe valenza decisiva in ordine alla violazione del disposto dell'art. 309 c.p.p.; sarebbe quindi illogica, contraddittoria e mancante la motivazione del tribunale del riesame secondo cui l'annotazione in questione avrebbe avuto scarsissimo peso investigativo, mancando l'enunciazione dei criteri per i quali l'atto si connoterebbe in tal senso;
non sarebbe idonea in tal senso, l'affermazione del tribunale secondo cui il PM avrebbe trasmesso integrale fascicolo, circostanza che secondo la ricorrente non potrebbe essere desunta sulla base della nota di trasmissione del PM pervenuta al tribunale il 20 luglio 2014, non essendo dato comprendere se si tratti di copie o di originali;
secondo la ricorrente dalla stessa nota di trasmissione emergerebbe trattarsi di copie di atti trasmessi al GIP e non di originali (con ciò smentendosi il contrario assunto del tribunale della libertà anche per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il medesimo tribunale avrebbe adottato la propria decisione sulla scorta degli stessi atti trasmessi al GIP quando questi ebbe ad adottare la misura cautelare nei confronti dell'indagata); l'indagata, dunque, non avrebbe avuto la possibilità di articolare la propria difesa davanti al GIP ed al tribunale del riesame, con conseguente violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. 2.6. Deduce, la OR, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 65, 294 e 302 c.p.p. e correlati vizi motivazionali.
In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente risolto la questione relativa alla dedotta nullità dell'interrogatorio dell'indagata nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; rileva, sul punto, la ricorrente che detta nullità era stata dedotta solo in relazione agli obblighi derivanti dall'art. 65 c.p.p., vale a dire in relazione alla necessità di rendere noti di gli elementi di prova a carico e per non aver rivelato le fonti ove non ne fosse derivato pregiudizio per le indagini;
nel corso dell'udienza del 25 luglio 2014 era stato evidenziato dalla difesa della ricorrente come nel verbale di interrogatorio del GIP, dopo la locuzione "rendendogli noti i seguenti elementi di prova e fonti delle medesime" non vi fosse alcuna illustrazione, ciò costituendo violazione degli obblighi di cui all'art. 65 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare applicata ed estinzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p., non rilevata dal tribunale del riesame;
sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione del tribunale del riesame che ha ritenuto ininfluente detta omissione, avendo avuto modo di evidenziare come le affermazioni dell'indagata medesima nel corso dell'interrogatorio si sarebbero articolate anche in relazione alla piena ed effettiva conoscenza degli elementi di prova a suo carico ciò in quanto, si legge nell'impugnata ordinanza, la difesa sarebbe stata condotta solo in relazione al cessionario di cui all'episodio del 4 luglio 2014 ma anche in relazione ad altri pretesi acquirenti di cui al verbale di arresto ed alla richiesta di convalida;
al tribunale, dunque, sarebbe sfuggita la circostanza che le risposte laconiche dell'indagata non contenevano alcun riferimento agli elementi di prova a suo carico;
ciò sarebbe confermato dal fatto che l'indagata non avrebbe reso dichiarazioni, fatta eccezione per l'episodio del 4 luglio 2014, sugli altri che non sarebbe stata in grado di contestare, riferendosi in particolare alle dichiarazioni di tale RI ed ai servizi di o.c.p. ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche;
di tali elementi l'indagata avrebbe avuto contezza, attesa la ristrettezza dei tempi che avevano portato all'udienza di convalida del suo arresto, solo al momento in cui gli atti vennero trasmessi al tribunale della libertà, di talché l'omissione in questione costituirebbe vizio insanabile che comporta l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la conseguente declaratoria di inefficacia della misura.
2.7. Deduce, la OR, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. nonché del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e correlati vizi motivazionali. In sintesi, la censura investe l'impugnata ordinanza in quanto il tribunale della libertà avrebbe erroneamente ritenuto sussistere le esigenze cautelari di cui all'ordinanza genetica sia quanto alla gravità indiziaria che al pericolo di reiterazione dei reati, nonostante lo stesso tribunale abbia invece ritenuto insussistente detta gravità quanto ad alcuni capi di imputazione;
in sostanza, pur avendo illustrato le ragioni per le quali la gravità indiziaria non era sussistente quanto al capo 2), lo stesso tribunale avrebbe invece ritenuto sussistere detta gravità limitatamente all'episodio del 4 luglio 2014; sul punto, osserva la difesa della ricorrente, non vi sarebbe anzitutto alcuna confessione della RU quanto all'episodio del 4 luglio 2014 in relazione al quale si sarebbe limitata ad affermare di non aver ravvisato stranezze nel comportamento del OM ne' che conoscesse il RI, ne' per gli altri oggetto di contestazione (ma si tratta di un evidente refuso del ricorso, in quanto l'unico episodio contestato è quello del capo 1); in secondo luogo, poi, lo stupefacente sequestrato era destinato ad uso personale in quanto avrebbe dovuto essere consumato a Torino, ove gli indagati si sarebbero dovuti recare (di ciò si avrebbe conferma in considerazione delle modalità approssimative di occultamento dello stupefacente, che era visibile come affermato dalla PG in quanto custodita all'interno della borsa personale della RU e/o all'interno del reggiseno di quest'ultima; la stessa avrebbe poi risposto a domande e contestazioni non oggetto di addebito nei suoi confronti, ravvisandosi la nullità dell'interrogatorio rese in sede di convalida dell'arresto;
l'unico elemento di gravità indiziaria, dunque, sarebbe costituito dal rinvenimento della sostanza stupefacente, ma a fronte di ciò sarebbe indimostrato anzitutto un suo coinvolgimento quale concorrente nelle attività del OM non avendola il RI coinvolta come, ancora, illogico sarebbe sostenere - come fa l'ordinanza impugnata - che gli involucri non fossero destinati ad uso personale e invece destinati alla vendita, come contraddittorio sarebbe escludere che quello stupefacente non era destinato ad essere consumato a Torino nell'ambito di un'iniziativa della tifoseria juventina, in quanto tali accordi non sarebbero emersi in relazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche nei confronti del OM;
ciò sarebbe smentito dalle dichiarazioni della RU che avrebbe organizzato la trasferta nonché dalle indagini difensive svolte, riscontrate dalle dichiarazioni del OM sui festeggiamenti del suo compleanno cui il consumo di stupefacente e la trasferta a Torino erano preordinati;
ancora, sarebbe smentito dalle modalità, orario e luogo in cui l'asserito spaccio sarebbe avvenuto nonché dallo stesso quantitativo di stupefacente, compatibile con un uso personale;
sarebbe, poi, contraddittoria l'affermazione secondo cui la ricorrente fosse dedita all'attività contestatale e che la sua condotta sia qualificabile in termini di concorso punibile alla luce dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza custodiale per l'altro episodio. La censura, infine, investe l'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), avendo il tribunale del riesame desunto la sussistenza di detta esigenza in relazione ad una stabile connivenza con l'ambiente del traffico di stupefacenti;
detta stabilità, tuttavia, sarebbe venuta meno proprio con il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'altro episodio, cui si aggiungerebbe l'originaria insussistenza della gravità indiziaria quanto all'episodio del 4 luglio 2014; a ciò, poi, si aggiunge secondo la ricorrente che il fatto sarebbe sussumibile, alla luce dell'avvenuto ridimensionamento, nell'ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con le conseguenze prevedibili in termini di trattamento sanzionatorio, essendo verosimile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso OM dev'essere accolto per il primo motivo, essendo invece manifestamente infondati i motivi di ricorso proposti dalla OR.
4. Quanto, infatti, alla posizione OM, con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 127 c.p.p., per violazione del diritto ad essere presente all'udienza camerale;
il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione in quanto il ricorrente era stato autorizzato dal GIP e ben avrebbe potuto personalmente comparire innanzi al tribunale senza timore di poter essere accusato di un allontanamento arbitrario dal luogo degli arresti domiciliari, aggiungendo che era onere del difensore comunicare prontamente all'interessato che l'autorizzazione era stata rilasciata. Questa Corte, attesa la natura processuale dell'eccezione, quale giudice del fatto, ha proceduto alla valutazione degli atti esistenti nel fascicolo, rinvenendo solo la richiesta di autorizzazione a partecipare all'udienza camerale del 25/07/2014 e la relativa autorizzazione da parte del GIP;
non risultando, tuttavia, la avvenuta notifica dell'autorizzazione del GIP all'indagato, questa Corte ha disposto per le vie brevi accertamenti finalizzati a verificare l'avvenuta esecuzione della notifica medesima. L'esito di tali accertamenti, compendiato nella nota n. 29951/14 di prot. P del 19/11/2014 trasmessa dalla Stazione CC di Umbertide, non da adito a dubbi di sorta, avendo comunicato detto organo di PG a questa Corte che la notifica non risulta essere stata eseguita al OM. Non v'è dubbio, pertanto, che la mancata comparizione dell'indagato all'udienza camerale del 25/07/2014 non fosse seguita ad una scelta dell'indagato di non comparire, ma ad un'omissione della notifica della relativa autorizzazione a comparire, senza scorta, per tale udienza trovandosi il medesimo nel regime degli arresti domiciliari. Nè, del resto, può ritenersi sussistere un onere difensivo di comunicare al proprio assistito l'intervenuto rilascio del provvedimento autorizzativo, non ammettendo il vigente codice di rito (art. 22 disp. att. c.p.p., comma 1) equipollenti rispetto alla comunicazione di un atto dell'A.G. di natura "personalissima" (qual è l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio ove il destinatario si trova in stato di arresto, per comparire all'udienza), perdipiù avente rilievo giuridico esterno in quanto produttivo di rilevanti effetti (privare di rilevanza penale la condotta di allontanamento dal luogo di arresti domiciliari, diversamente punibile ex art. 385 c.p., atteso che ex lege, ossia in base al disposto dell'art. 284 c.p.p., comma 5, l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare).
Ne discende, pertanto, che la mancata comparizione dell'indagato all'udienza camerale, per difetto della notifica dell'autorizzazione ex art. 22 disp. Att. c.p.p., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p. attenendo all'intervento dell'imputato.
5. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Perugia in diversa composizione per nuovo esame;
l'accoglimento del primo motivo esime, peraltro, questo Collegio dall'esame dei residui motivi, da ritenersi dunque assorbiti. All'annullamento, peraltro, non segue la perdita di efficacia della misura applicata (peraltro, attualmente, l'indagato trovasi sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG, giusta quanto comunicato su richiesta di questa Corte dall'ufficio GIP del tribunale di Perugia in data 14/11/2014); ed invero, questa Corte ha più volte affermato (sebbene con riferimento all'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 8), che la nullità che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, (Sez. 6, n. 3202 del 23/10/1998 - dep. 25/11/1998,
Sanseverino G, Rv. 212330).
6. Può quindi, procedersi all'esame dei motivi di ricorso OR, per i quali, diversamente, questo Collegio ritiene di dover pervenire ad un giudizio di manifesta infondatezza.
6.1. Quanto al primo motivo, la ricorrente censura la mancata trasmissione al tribunale del riesame di una nota con cui si avanzava richiesta di intercettazioni telefoniche, eccependo la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Il tribunale del riesame evidenzia che sono stati trasmessi integralmente gli atti, sicché non è ravvisabile alcuna violazione in quanto si tratta degli stessi atti che il PM aveva trasmesso al GIP (privi di alcune pagine, come precisa il tribunale del riesame) per decidere sulla richiesta di applicazione della misura cautelare. Si ricorda, peraltro, che la sanzione di inefficacia del provvedimento coercitivo, a causa dell'omessa trasmissione degli atti - ivi compresi quelli sopravvenuti a favore dell'indagato - da parte dell'autorità giudiziaria procedente non oltre il quinto giorno dall'avviso del presidente del tribunale, ha ad oggetto le sole attività investigative originariamente presentate dal pubblico ministero per gli atti assunti prima della richiesta, ma non rimessi alla valutazione del giudice per le indagini preliminari poste a fondamento dell'ordinanza applicativa, ovvero - se favorevoli all'indagato - espletate dopo l'adozione della misura e prima della scadenza del termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 (Sez. 1, n. 3047 del 25/05/1998 - dep. 08/07/1998, Mazzeo, Rv. 211018). Ne discende, nel caso di specie, che essendovi identità tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame e quelli trasmessi al GIP, la questione perde di rilevanza, per effetto del principio di diritto affermato in precedenza da questa Corte.
6.2. Quanto, poi, al secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 65, 294 e 302 c.p.p., in quanto non sarebbero stati resi noti gli elementi di prova e la stessa non avrebbe reso dichiarazioni al GIP perché non a conoscenza degli elementi contestati.
Il tribunale del riesame chiarisce sul punto che l'indagata, come emerge dalla lettura del verbale di interrogatorio, avrebbe articolato le proprie difese in relazione a tutti gli episodi oggetto di contestazione, con conseguente insussistenza del denunciato vizio. Deve, in ogni caso, essere qui ricordato che dal disposto dell'art. 65 c.p.p., comma 1 (secondo il quale quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa), non può desumersi che tale autorità sia obbligata a dare lettura durante l'interrogatorio delle fonti di prova anche quando proceda a tale atto nel corso delle indagini preliminari. La norma in questione, infatti, va coordinata con quella di cui all'art. 329 c.p.p., comma 1, che prevede che gli atti di indagine, compiuti dal
P.M. e dalla polizia giudiziaria, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, e con quella di cui all'art. 511, comma 1 che prevede per la sola istruzione dibattimentale che il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (Sez. 1, n. 281 del 18/01/1994 - dep. 08/03/1994, De Tursi, Rv. 196652).
6.3. Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente censura l'impugnata ordinanza per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 274 e 275 c.p.p., censurandola per aver ritenuto sussistere sia il fumus del reato in questione che le esigenze cautelari.
Il tribunale del riesame, per ciascun capo di imputazione, evidenzia gli elementi indiziari a carico di ciascun indagato, donde la censura difensiva, anche per quanto concerne l'art. 274 c.p.p., lett. c), si risolve nella manifestazione di un dissenso rispetto al risultato del procedimento di valutazione degli elementi indiziari e delle ragioni fondanti la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare richiamata;
lo scrupolo motivazionale del Collegio cautelare del resto, si coglie nella parte della motivazione in cui i giudici del riesame si soffermano anche a escludere la configurabilità del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, nonché sulla c.d. prognosi triennale, come richiesto dal novellato art. 275 c.p.p., comma 2 bis. Questa Corte non può esimersi dal ricordare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha, infatti, la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, sicché la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (per tutte: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). Quanto, poi, alla valutazione delle esigenze cautelari, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (v., tra le tante: Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998 - dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 1, n. 717 del 12/02/1992 - dep. 20/02/1992, D'Avino ed altro, Rv. 189227; Sez. 5, n. 806 del 08/03/1993 - dep. 19/04/1993, Arena, Rv. 194139).
7. Il ricorso OR deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di OR NI e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di OM EO e rinvia al tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015