Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 5738
CASS
Sentenza 19 novembre 2014
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CS
Accoglimento
Sentenza 29 maggio 2015
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CS
Accoglimento
Sentenza 14 agosto 2017
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CS
Decreto presidenziale 9 novembre 2017
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CS
Improcedibile
Sentenza 23 luglio 2018
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CS
Parere definitivo 4 ottobre 2018
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CS
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2019

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La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

La mancata comparizione all'udienza camerale dell'indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari per difetto di notifica dell'autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione di cui all'art. 22 disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ed assoluta ex art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., attenendo all'intervento dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2014, n. 5738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5738
    Data del deposito : 19 novembre 2014

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