Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Anche dopo l'abrogazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 333 cod. pen. (abbandono individuale di pubblico ufficio, servizio o lavoro) attuata con l. 12 giugno 1990 n. 416, il delitto di interruzione di pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 340 cod. pen., può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che realizzi condotte che individualmente interrompano o comunque turbino il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la suddetta depenalizzazione è stata disposta nell'intento di dare un nuovo regolamento alle sole forme di sciopero collettivo nel pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17906 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 20/02/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 282
Dott. GRAMENDOLA Francesco P.- Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1577/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU HE, nata a [...] il [...], contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciata il 4 luglio 2001. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputata, avv.to Luigi Fornari, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e il difensore della parte civile costituita, avv.to Sergio Tarantino, che ha, invece, concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 4 luglio 2001, ha dichiarato IO EL responsabile del delitto di cui all'art. 340 c.p., in tal modo riformando la decisione di primo grado che, invece, aveva assolto la predetta IO per non avere commesso il fatto.
La Corte di merito ha ritenuto che integrasse il delitto di interruzione di servizio pubblico la condotta di IO EL che, in qualità di impiegata presso il Comune di San Nicola Alto aveva turbato la regolarità dell'ufficio tributi, economato e personale, rifiutandosi, senza alcuna valida ragione, di recarsi nell'ufficio cui era stata destinata e trascorrendo le ore lavorative seduta in corridoio.
Come è chiarito in motivazione, l'imputata era da tempo addetta, in qualità di capo ufficio, all'"Ufficio Ragioneria" del Comune cui erano assegnati anche gli affari relativi ai tributi ed all'economato. Tale assetto organizzativo fu, poi, modificato: con delibera 4 settembre 1996 fu istituito un autonomo ufficio, rispetto a quello Ragioneria, ed assegnati ad esso gli affari relativi ai tributi, all'economato ed al personale. A tale nuovo ufficio fu preposta IO EL la quale, oltre che ad impugnare la delibera consigliare al Tar competente, si era astenuta per alcuni giorni dal servizio presso il nuovo ufficio, sostando innanzi ai locali del vecchio ufficio ragioneria, non adoperandosi per dotare i locali delle necessarie attrezzature e rifiutandosi di prendere le chiavi dei locali assegnati e, comunque, non occupandosi della trattazione delle pratiche del nuovo servizio. Tale condotta, per la Corte d'appello, avrebbe configurato l'interruzione o, quantomeno, il turbamento del servizio.
IO EL propone ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione e, in particolare, deduce che, al di là della regolarità e dall'effettiva creazione di un nuovo ufficio, con la delibera comunale le sarebbe stato imposto di trasferirsi "fisicamente" in altri locali non attrezzati per il regolare svolgimento di un'attività amministrativa. Nonostante la Corte di merito avesse accertato tale circostanza, sarebbe incorsa nell'evidente contraddizione di ritenere che la situazione non autorizzava il comportamento tenuto, di rifiutarsi di occupare il nuovo posto di lavoro e, comunque, di prendere le chiavi del proprio ufficio. La Conclusione avrebbe dovuto essere diversa, in quanto le circostanze in questione avrebbero reso la condotta de qua del tutto legittima.
Anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto, la motivazione sarebbe del tutto illogica e carente, non essendosi tenuto conto che il comportamento non sarebbe stato diretto a rendere un disservizio o, comunque, ad interrompere il servizio, bensì solo a dimostrare, come avrebbero dimostrato le denunce presentate, che la situazione era tale da non consentire la regolarità del lavoro da espletare. L'elemento soggettivo avrebbe dovuto essere rigorosamente verificato secondo le conformi indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Vi sarebbero stati gli elementi per ritenere che il reato sarebbe stato "impossibile", per l'oggettiva situazione accertata dalla stessa Corte di merito.
Il difensore di fiducia di IO EL ha articolato autonomi motivi di ricorso con i quali deduce:
che la situazione accertata dalla Corte d'appello sarebbe tale da dimostrare di per sè sola che il turbamento del servizio non sarebbe da addebitare all'imputata, bensì al Comune che non avrebbe dotato i locali assegnati al nuovo ufficio dell'attrezzatura necessaria per il lavoro da espletare e del tutto illogica sarebbe la giustificazione resa dalla Corte che avrebbe considerato il "blocco" dovuto esclusivamente ad una "rappresaglia personale";
che la Corte non avrebbe reso alcuna giustificazione in ordine alla sussistenza di un elemento indispensabile ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 340 c.p., quello dell'effettivo turbamento del servizio, in quanto sarebbe mancato il reale riferimento alle pratiche che per effetto della condotta di IO EL avrebbero subito un ritardo nella loro trattazione, tenuto conto che si tratterebbe di un Comune di non rilevanti proporzioni e, comunque, la protesta, anche se durata pochi giorni, potrebbe non avere prodotto alcun reale disservizio;
che vi sarebbe stata un erronea applicazione della fattispecie penale in parola, in quanto l'interesse tutelato non sarebbe l'immagine, ma esclusivamente il buon andamento, da considerare, secondo il comune indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in concreto, cioè come continuità e regolare funzionamento degli uffici o servizi;
che nella sentenza vi sarebbe stata una valutazione di turbamento solo in "astratto" e che la condotta durata alcuni giorni avrebbe solo asseritamente prodotto una lesione dell'interesse tutelato, senza tenere conto che si sarebbe in presenza di un reato di evento che richiede la prova effettiva del pregiudizio per la continuità del servizio;
che non vi sarebbe motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto, in quanto risulterebbe in sentenza la circostanza che IO EL chiese ad alcuni dipendenti del Comune di consentirle l'ingresso nel suo vecchio ufficio, competente prima della nuova ristrutturazione per gli affari tributi-personale-economato, in tal modo dimostrando i verificare se vi fossero pratiche da trattare e, ciò escluderebbe la volontà di arrecare pregiudizio all'ufficio;
che vi sarebbe stata un'erronea applicazione dell'art. 340 c.p., in quanto non si sarebbe tenuto conto che, dopo l'abrogazione dei reati di cui agli artt. 330 e 333 c.p. ad opera della legge 12 giugno 1990, n. 146 le condotte di abbandono e interruzione individuale dell'ufficio da parte del pubblico dipendente, qualora nascenti da un conflitto di lavoro pur di dimensione non collettiva, non potrebbero essere ricondotte nell'ambito della fattispecie penale del richiamato art. 340 c.p.;
che la nuova normativa avrebbe avuto il chiaro obiettivo di sottrarre all'area del penalmente rilevante ogni condotta riconducibile a conflitti di lavoro - pur non aventi ad oggetto manifestazioni collettive di protesta, ma anche e solo quelle individuali -, mentre un'indiscriminata applicazione dell'art. 340 c.p. a fatti di interruzione dell'ufficio o servizio potrebbe vanificare l'intento della depenalizzazione attuata con la novella in parola;
che, in tal modo, sintetizzati i termini delle questioni poste, a norma dell'art. 173 disp. att. c.p.p., va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che soggetto attivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 340 c.p., tenuto conto della formula normativa, può essere "chiunque" e, dunque, anche il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Si è, inoltre, osservato che, dopo l'abrogazione degli artt. 330 e 333 c.p. ad opera della legge 12 giugno 1990, n. 146, l'applicazione della fattispecie incriminatrice anche a pubblici dipendenti - i quali realizzino condotte che interrompano o, comunque, turbino il pubblico servizio dagli stessi espletato - non comporta una riespansione o, comunque, non vanifica l'obbiettivo della depenalizzazione, bensì recupera l'originario rapporto esistente tra le diverse fattispecie (Sez. 6^, 14 novembre 2001, Cesarano, n. 1288;
Sez. 6^, 21 settembre 2001, Besana ed altri, n. 1043). Al di là del rapporto definito di progressione criminosa tra l'art.340 c.p. e l'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 333 c.p. - in ragione del dolo specifico richiesto per la configurazione di tale ultimo reato - o di specialità con quella dell'art. 331 c.p. - in considerazione della diversità dei soggetti interessati rispetto alla generica indicazione contenuta nell'art. 340 c.p. - ciò che ha sempre contraddistinto le diverse ipotesi era l'obbiettivo contesto sindacale in cui le prime, ora depenalizzate, si inserivano rispetto all'altra, tuttora vigente, e riconducibile ad ipotesi residuali. In altri termini, la caducazione delle disposizioni citate è derivata dall'intento di dare un nuovo regolamento allo sciopero nel pubblico servizio, situazione che nella fattispecie concreta, stando alla ricostruzione effettuata dal giudice di merito, non ricorre. La conflittualità individuale non può essere ricondotta nello stesso ambito di quella sindacale e collettiva, anzitutto per diversità ontologici delle situazioni e, in secondo luogo, perché fuori dal contesto normativo nel quale ha avuto origine e causa la depenalizzazione dei reati in parola.
Correttamente, sotto tale aspetto, la condotta di IO EL, storicamente non posta in discussione neanche in ricorso, è stata ricondotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 340 c.p.. Nè tantomeno, fondata è la questione relativa al profilo psicologico del reato: la fattispecie incriminatrice richiede la generica coscienza e volontà della condotta;
la condotta di IO EL fu - come in sentenza ricostruita e nello stesso ricorso non smentita - espressione di un autonomo processo ideativo e volitivo. Altre circostanze, che si rappresentano in ricorso, hanno rilievo solo per comprendere il movente dell'azione realizzata che, come tale è del tutto ininfluente ai fini della sussistenza del dolo e potrebbe essere significativo per la ricostruzione del fatto storico e, in particolare, per fornire di esso una plausibile spiegazione.
2. Il ricorso è, invece, fondato per l'aspetto relativo all'evento richiesto dalla norma per la configurazione del reato. L'elemento materiale del delitto de quo consiste nel cagionare un'interruzione o nel turbare la regolarità di un ufficio o servizio pubblico. Si è, dunque, in presenza di reato la cui esistenza dipende da un evento di danno e non di pericolo e ciò comporta, indipendentemente dalla durata del comportamento antigiuridico e dall'entità del turbamento o interruzione cagionata, che deve sussistere "in concreto" pregiudizio al funzionamento del servizio. In particolare, il reato di cui all'art. 340 c.p. è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio "effettivo" della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Nè consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione (Sez. 6^, 7 luglio 1999, Frangella, rv. 214198; Sez. 6^, 22 febbraio 1995, Scaini, rv. 200819). Ciò impone che il giudice di merito accerti non la mera potenzialità del turbamento del funzionamento del servizio pubblico, ma la effettività di esso. Appare evidente che la Corte di merito - là dove più volte fa riferimento all'apprezzabile durata di alcuni giorni e pone l'accento sulla circostanza che "...la condotta della IO, che sostava senza lavorare innanzi al suo vecchio ufficio, era anche idonea a suscitare nel pubblico che accedeva nei locali del Comune sentimenti di disappunto, ilarità o quant'altro, il che, anche sotto tale profilo, rappresentava certamente un danno per l'amministrazione...", non considera affatto l'evento richiesto per la configurazione del reato de quo e non sviluppa in proposito le proprie proposizioni argomentative.
Il disvalore descritto e argomentato dalla Corte d'appello, mediante la rigorosa ricostruzione degli aspetti di non conformità della condotta ai doveri imposti al pubblico dipendente, potrebbe avere rilievo deontologico ed essere oggetto di censura nella più propria sede disciplinare, mentre di per sè solo non riveste le connotazioni richieste dalla fattispecie penale.
La specificità della vicenda richiede che sia con rigore verificato - tenuto conto della reale durata della condotta, delle modalità di trattazione degli affari nel nuovo ufficio al quale l'imputata fu preposta, del volume di affari pendenti ed in attesa di trattazione nel Comune di San Nicola dell'Alto e della concausale situazione della non agibilità dei locali dove l'ufficio fu trasferito - se vi sia stato in concreto un pregiudizio per la regolare ed ordinata trattazione delle pratiche dell'ufficio economato-personale-tributi e se l'interruzione o il turbamento del servizio, qualora accertati nella loro consistenza reale, siano ascrivibili alla condotta di IO EL ovvero siano stati l'effetto di un disservizio già esistente e dovuto alle particolari condizioni dell'ufficio. Anche se si tratta di un profilo riconducibile alla violazione di legge, esso ha avuto effetti rilevanti sul discorso giustificativo e, come tale, impone l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sulla specifica questione nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2003