Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17906
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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Anche dopo l'abrogazione della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 333 cod. pen. (abbandono individuale di pubblico ufficio, servizio o lavoro) attuata con l. 12 giugno 1990 n. 416, il delitto di interruzione di pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 340 cod. pen., può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che realizzi condotte che individualmente interrompano o comunque turbino il pubblico servizio dallo stesso espletato, in quanto la suddetta depenalizzazione è stata disposta nell'intento di dare un nuovo regolamento alle sole forme di sciopero collettivo nel pubblico servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17906
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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