Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2001, n. 23190
CASS
Sentenza 20 aprile 2001

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In tema di nullità dell'interrogatorio di garanzia per l'illegittimo differimento del colloquio con il difensore, il giudice dell'appello cautelare deve valutare autonomamente i presupposti legittimanti il predetto differimento, ed in particolare le "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" di cui all'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.. Ne consegue che egli non può limitarsi a censurare l'inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, per l'effetto annullandolo, attesoché il potere di annullamento, è incontrovertibilmente tipico ed esclusivo della giurisdizione di legittimità mentre è compito istituzionale del giudice di appello sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2001, n. 23190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23190
    Data del deposito : 20 aprile 2001

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