Sentenza 20 aprile 2001
Massime • 1
In tema di nullità dell'interrogatorio di garanzia per l'illegittimo differimento del colloquio con il difensore, il giudice dell'appello cautelare deve valutare autonomamente i presupposti legittimanti il predetto differimento, ed in particolare le "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" di cui all'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.. Ne consegue che egli non può limitarsi a censurare l'inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, per l'effetto annullandolo, attesoché il potere di annullamento, è incontrovertibilmente tipico ed esclusivo della giurisdizione di legittimità mentre è compito istituzionale del giudice di appello sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2001, n. 23190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23190 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 20/04/2001
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 1688
3. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 32958
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, nei confronti di AL RE avverso la ordinanza in data 4-5 agosto 2000 del Tribunale di Napoli Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 4-5 agosto 2000 il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto da AL RE avverso l'ordinanza in data 24-25 giugno 2000 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, annullava detto provvedimento e, per l'effetto, dichiarava la, inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p., applicata all'indagato con ordinanza del predetto Giudice in data 6 giugno 2000, ritenendo accertata la nullità dell'interrogatorio di garanzia svoltosi senza che l'indagato avesse potuto colloquiare con il difensore.
Osservava il Tribunale che il provvedimento di differimento del colloquio, adottato dal G.i.p. con lo stesso provvedimento applicativo della misura custodiale, era del tutto immotivato, essendosi in esso fatto generico riferimento alla esigenza di evitare "irrimediabili pregiudizi al processo di formazione della prova, anche al fine dell'individuazione di ulteriori responsabilità" senza specificare quali fossero in concreto le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela che costituiscono il presupposto legittimante dell'istituto del differimento. Nè a ciò poteva assolvere, rilevava ancora il Tribunale, il passo del provvedimento in cui si sottolineava "la particolare qualifica rivestita dal GN e il suo inserimento nell'ufficio giudiziario, inserimento che gli permetterebbe facilmente di far sparire le tracce documentali dell'attività delittuosa", atteso che tale considerazione dava conto delle ragioni che imponevano l'applicazione del provvedimento custodiale, ma non di quelle che consigliavano il differimento dei colloqui con il difensore.
La carenza di motivazione sul punto comportava, ad avviso del Tribunale, una nullità del provvedimento di differimento del Colloquio che si riverberava sulla validità dell'interrogatorio di (garanzia, come ripetutamente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità. La nullità dell'interrogatorio, da qualificare a regime intermedio, era stata d'altro canto tempestivamente eccepita dalla difesa, in limine all'interrogatorio medesimo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che ha denunciato, in primo luogo, la violazione di legge, osservando che la pretesa nullità non era stata dedotta ne' dall'imputato ne' dalla difesa prima dell'espletamento dell'interrogatorio, sicché essa doveva ritenersi sanata a norma dell'art. 182 c.p.p., trattandosi di nullità a regime intermedio.
Con un secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non ha tenuto conto del contesto complessivo desumibile dall'ordinanza del primo giudice, che aveva posto in luce come, trattandosi di un addebito di corruzione in atti giudiziari a carico di un funzionario di cancelleria della Corte di appello di Napoli, in concorso con soggetti non ancora individuati ma sicuramente legati agli ambienti giudiziari napoletani, sussistevano le ragioni di eccezionale cautela per il differimento dei colloqui dell'indagato con il proprio difensore.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come esattamente messo in rilievo dal Tribunale, la nullità del provvedimento di differimento dei colloqui tra indagato e difensore, ex art. 104 c.p.p., a regime intermedio (art. 180 c.p.p.), si comunica al successivo interrogatorio di garanzia, ove questo sia espletato senza che previamente sia potuto avvenire il colloquio (Cass., sez. 1^, c.c. 9 novembre 1995, Lucchese;
Cass., sez. 1^, c.c. 20 dicembre 1993, Cascio;
Cass., sez. 6^, c.c. 21 giugno 1993, De Asmundis;
Cass., sez. 6^, c.c. 6 agosto 1992, Ferlin); e, nella specie, tale nullità era stata tempestivamente dedotta prima dell'inizio dell'interrogatorio, come previsto dall'art. 182 comma 2 c.p.p. (v. fol. 238 degli atti trasmessi a corredo del ricorso).
È invece fondato il secondo motivo.
Il Tribunale, sottraendosi al dovere di valutare autonomamente se sussistevano, nella specie, i presupposti legittimanti il differimento del colloquio, si è limitato a censurare la inadeguatezza della motivazione del provvedimento appellato, per l'effetto annullandolo, senza affatto considerare se, al di là delle ravvisate carenze motivazionali, le risultanze degli atti ad esso sottomessi giustificassero il provvedimento di differimento, e, in particolare, fossero ravvisabili le "specifiche ed eccezionali ragioni di cautela" di cui all'art. 104 comma 3 c.p.p. Con ciò il giudice dell'appello cautelare ha esercitato un potere di annullamento del provvedimento impugnato non previsto dalla legge, tipico della giurisdizione di legittimità; dovendosi ribadire l'incontroverso principio del nostro ordinamento processuale per cui è attribuito esclusivamente alla Suprema Corte il potere di cassare il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, mentre è compito istituzionale del giudice di appello di sostituirsi nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, integrazione e, persino, la integrale redazione della motivazione, confermando o riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
La ordinanza gravata va conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, che, all'esito di nuovo giudizio di appello, dovrà adeguatamente motivare sul punto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 104 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001