Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12491 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A" 124 91 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 28188/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron. 26373 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 26 feb- De Matteis Consigliere Dott. Aldo braio 2003 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposte da: società Banca del Popolo S.p.A., elettivamente domiciliata in Ro- ma piazza Augusto Imperatore n. 22, studio avv. Guido Pottino, ' presso l'avv. Tullio Fortuna che la rappresenta e difende giusta dele- ga in atti%;B ricorrente 1220 contro elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei TI RT, Mellini n. 39, studio avv. Rita Della Lena, presso l'avv. Andrea Avola che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
Л controricorrente avverso la sentenza n. 267/2001, decisa il 26 aprile 2001 e pub- blicata il 12 giugno 2001, resa dalla Corte d'Appello di Palermo nel procedimento n. 119/2001 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Tullio Fortuna per la società ricorrente e An- drea Avola per il controricorrente TI RT;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 7 novembre 1997 TI RT conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trapani in funzione di giudice del lavoro la datrice di lavoro Banca del Popolo, allora costituita come società cooperativa e successivamente divenuta S.p.A. (di se- guito indicata anche come "la Banca"), al fine di ottenere la de- claratoria di nullità del licenziamento intimatogli per aver favo- rito l'irregolare passaggio di azioni della Banca stessa e per aver rilasciato, nell'ambito di tali anomale operazioni, un asse- gno per rilevante importo, incompleto quanto alle indicazioni di luogo e data di emissione nonché del beneficiario ed ancora "verosimilmente privo dell'occorrente provvista". Con sentenza non definitiva in data 31 ottobre 2000 il Giudice adito dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la pro- secuzione del giudizio per accertare il danno subito dal dipenden- 2 te. Interponeva appello la Banca e in esito il gravame veniva rigetta- - 12 giugno to con sentenza n. 267/2001, emessa in data 26 aprile 2001 dalla Corte d'Appello di Palermo. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che la contestazione aveva riguar- dato solamente l'emissione dell'assegno per l'importo di lire 300.000.000 e pertanto non si poteva tener conto, al fine di giu- stificare il licenziamento, delle altre circostanze relative alle irregolari operazioni di trasferimento di azioni eventualmente della Banca, a cui garanzia il titolo era stato emesso. Osservava ancora che l'assegno era stato rilasciato privo di data e luogo di emissione e pertanto era non già irregolare ma radical- mente nullo e utile solo come promessa di pagamento. L'operazione rientrava quindi nella sfera privata ed era del tutto irrilevante ai fini della valutazione del comportamento di un di- pendente. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente risulta notificata in data 7 settembre 2001, pro- pone ricorso per cassazione la Banca del Popolo S.p.A. con atto notificato in data 2 novembre 2001, sulla base di cinque motivi. TI RT resiste con controricorso notificato in data 10 dicembre 2001. La Banca ricorrente deposita memoria. 3 ^ ...... MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione degli articoli 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, 2119 e 2106 cc e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che il licenziamento ha avuto luogo per ragioni stret- tamente collegate all'originaria contestazione relativa alla da- zione di un assegno per rilevante importo, ovvero per tale fatto ed anche per le circostanze nelle quali il titolo sarebbe stato emesso secondo le risposte dello stesso lavoratore. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2106 cc e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che vertendosi in materia di lavoro e non già esecutiva ogni indagine circa la validità dell'assegno era del tutto fuori luogo e in ogni caso l'assunzione di una promessa di pagamento che non si aveva i mezzi per onorare è comunque fatto tale da compor- tare la perdita di fiducia, pur se ristretto all'ambito della sfe- ra privata. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento implicito al n. dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 230 e seguenti cpc e ancora, con riferimento sempre implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione. Si afferma che il procuratore della Banca, siccome munito espres- 4 л samente di tale facoltà, doveva essere ammesso a rendere il forma- le interrogatorio. Col quarto motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 112 срс e ancora con riferimento sempre implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione. Si afferma che non è stata presa in considerazione dal giudice di appello la doglianza sollevata circa l'ammissione di CTU da parte del giudice di primo grado. Col quinto motivo si denuncia, con implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione degli articoli 112 e 113 cpc, 1424 CC e ancora con riferimento sempre implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di motivazione. Si Osserva che la Corte non ha motivato in ordine alla mancata conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giu- stificato motivo soggettivo. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe le altre censure. Come risulta dal testo della denunciata sentenza, ove sono ripor- tati i documenti che vengono considerati rilevanti al fini della decisione, la datrice di lavoro riceveva per conoscenza una lette- ra inviata da tale SO ZA al TI, funzionario dell'Azienda di Credito, con la quale si faceva cenno a dichiara- zioni rese dallo stesso in sede penale e a un passaggio di azioni dal medesimo indicato come anomalo, tanto da far luogo a sequestro 5 penale;
si annunciava altresi il proposito di "azionare" un asse- gno di lire 300.000.000 consegnato dal TI "per utilizzarlo giudiziariamente nell'ipotesi in cui Ella non paghi spontaneamen- te". La contestazione disciplinare riguardava "i fatti e le circostanze meglio descritti nella lettera (indirizzata ai nostri Esponenti Aziendali per conoscenza) che uniamo in fotocopia completa di al- legato". Il TI rispondeva precisando che l'assegno era stato emesso a garanzia del buon fine della cessione, da parte di suoi familia- ri, di azioni della Banca del Popolo. Il titolo non gli era stato restituito pur se l'operazione non era stata perfezionata ed era pervenuto al SO, col quale escludeva di aver avuto rapporti, per ragioni a lui ignote. Contestava l'esistenza di qualsiasi rap- porto tra il mancato pagamento di un debito personale e 1'adempimento dei doveri di ufficio. Il licenziamento veniva intimato, come risulta dal testo della lettera di parte datoriale, trascritto nella denunciata sentenza, per avere fatto "venir meno in radice il rapporto fiduciario già esistente con la Società datrice di lavoro, in ragione anche del grado rivestito e delle mansioni alla S.V. affidate"; ciò per aver "propiziato il trapasso di azioni della Banca, da propri congiunti a nominativi già soci della Banca stessa, nella consapevolezza che le dette azioni venivano in realtà acquistate da un unico sogget- to, persona diversa da coloro che successivamente si sarebbero di- 6 n chiarati acquirenti per le pertinenti deliberazioni istituzionali e che in realtà erano invece prestanome di quell'unico soggetto" e ancora per aver emesso un assegno bancario "senza indicazione di luogo e data di emissione e senza indicazione nemmeno del benefi- ciario, per l'importo nominale di lire 300.000.000, verosimilmente anche privo dell'occorrente provvista”. È agevole osservare che nella lettera del SO ZA, allega- ta alla lettera di contestazione degli addebiti, si faceva espli- cito cenno ad operazioni di trapasso, confisca e sequestro di azioni della Banca del Popolo e poiché il rilievo disciplinare ri- guardava "i fatti e circostanze meglio descritti" nello stesso do- cumento, senza limitazione alcuna, le irregolarità venivano pale- semente ravvisate anche nelle operazioni su titoli della datrice di lavoro, anomale al punto da aver provocato un intervento dell'Autorità Giudiziaria. proprioD'altro canto lo stesso TI replicava trattando l'argomento relativo al passaggio di azioni della Banca tra i suoi familiari e soggetti che la stessa Magistratura inquirente non ri- teneva essere i veri acquirenti, tanto da indurla а confiscare i titoli, siccome appartenenti alla famiglia ZA. La dazione dell'assegno veniva dal TI giustificata con una tutt'altro che chiara funzione di garanzia di un'operazione riguardante ter- zi. Del tutto fuori luogo si appalesa dunque il rilievo di novità del- la contestazione, per la parte afferente allo scambio dei titoli 7 Л azionari, dal momento che i fatti già erano stati richiamati nella lettera del 14 luglio 1997 e proprio in ordine ad essi il Marchet- ti ha reso ampie giustificazioni, del tutto superflue se egli stesso avesse ravvisato un unico addebito, consistente nel rila- scio del noto assegno. È il caso di osservare che la lettera di licenziamento richiamava circostanze, quali la mancanza di luogo e data di emissione e del beneficiario, non risultanti dalla missiva del SO ZA e quindi verosimilmente riferite dallo stesso TI posto che l'assegno, sicuramente protestato, deve essere stato presentato al pubblico ufficiale incaricato di far constare il mancato pagamento, completo di ogni indicazione e quindi una eventuale aggiunta da parte di terzo non poteva essere desunta da elementi diversi dalle ammissioni del traente, E si nota ancora che proprio tali elementi, prima ancora della mancanza di provvi- sta, correttamente indicata come verosimile poiché lo sfalsamento fra la consegna e la presentazione, protratto oltre il termine di legge proprio per la mancanza di data impediva di stabilire che all'emissione la provvista sicuramente mancava, sono richiamati dalla Banca a giustificazione della perdita di fiducia nel proprio dipendente. Nella denunciata sentenza è mancata ogni valutazione, ai fini dell'accertamento dell'illecito disciplinare e della verifica del- la proporzionalità fra lo stesso e la sanzione espulsiva, sia del comportamento tenuto dal TI in occasione del passaggio di azioni della Banca, sicuramente non corretto se vi è stato un se- Л 8 questro da parte dell'Autorità Giudiziaria, sia dell'emissione di un assegno irregolare e mancante dei requisiti di legge, prima an- cora che di provvista. Sulla mancanza della data si fonda anzi un singolare argomento, che non vi è luogo ad esaminare essendo assorbito il motivo formu- lato al riguardo dalla ricorrente, nel senso che il titolo privo di tale indicazione varrebbe come mera promessa di pagamento e re- sterebbe nella sfera privata, mentre non si prende in esame l'aspetto, messo in evidenza nella lettera di licenziamento, della consegna di un assegno firmato, senza indicazione di luogo e data di emissione e di beneficiario, considerata come inaccettabile se compiuta da un funzionario di banca investito di mansioni indicate come fiduciarie. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame esteso alle circostanze sopra menzionate, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo. Detto Giudice dovrà verificare la proporzionalità fra la sanzione applicata e gli addebiti relativi all'irregolare interessamento per lo scambio di azioni della Banca nel cui ambito è stato emes- SO, da parte di un funzionario investito di mansioni la cui deli- catezza dovrà formare oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, un assegno privo di elementi richiesti dalla legge, per importo che il traente non era in grado di erogare, come si può desumere dalla circostanza che di fatto è intervenuto il pro- testo, alla data di presentazione e verosimilmente, salvo diversa 9 risultanza o allegazione, anche alla data di consegna. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità. Rimangono assorbiti gli altri motivi, come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo motivo assorbiti gli altri al undive accolto Cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia anche per le spe- se alla Corte d'Appello di Caltanissetta. Roma, 26 febbraio 2003 IL PRESIDENTE.Vincenzo alle statheis IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlberto Jeде CANCELLIERE CANCELLIERE N Depositato in Cancelleria aggi, .
2.6 AGO, 2003 IL CANCELLIERE love fearsell 10