Sentenza 23 ottobre 1998
Massime • 1
L'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc.pen., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. "c", cod. proc. pen., nullità che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, ma che non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod .proc.pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/1998, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 23.10.98
1 Dott. Ugo Goffredo CANDELA Consigliere SENTENZA
2.Dott. Antonino ASSENNATO Consigliere N.3202
3.Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4.Dott. Eugenio AMARI Consigliere N. 28513/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE ET,
avverso l'ordinanza, in data 1^.6.1998, del Tribunale del riesame di Catania,
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Gianfrancesco IADECOLA che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, confermava il provvedimento custodiale emesso il 5.3.1998 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di SE ET, indagato per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio di sostanze stupefacenti.
2. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il SAN SEVERINO e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 309 co. VIII e 178 lett. c) c.p.p in rel. all'art. 606 lett. b) c.p.p.: non risulta essere stato dato avviso, ne' vi è prova in atti contraria, all'indagato dell'udienza avanti al Tribunale del riesame. Ciò stante - si sostiene - la nullità travolge l'ordinanza impugnata che deve ritenersi non emessa nel termine di cui all'art. 309 co. X c.p.p.;
b) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 309 co. VIII c.p.p. 178 lett. e) in rel. all'art. 606 lett. b) c.p.p.: l'avviso di udienza andava effettuato anche al codifensore regolarmente nominato, in quanto l'assistenza tecnica dell'indagato doveva essere apprestata nella sua interezza;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309 co. V, IX e X in rel. all'art. 606 lett. b) ed e), per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 309 co. X c.p.p;
d) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 in rel. agli artt. 273 e 274 c.p.p. e 606 lett. b) ed e)
c.p.p.: ritenere indizianti le interpretazioni contenute nel brogliacci di intercettazione costituisce un modo inammissibile di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza;
e) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90 in rel. agli artt. 275 e 606 lett. b) ed e) c.p.p.: è mancata una disamina compiuta e logica della statuiziorie di diniego della richiesta di attenuazione della misura custodiale: la risalenza nel tempo dei fatti, la insussitenza, sia del pericolo di inquinamento probatorio sia del pericolo di fuga, sono stati tutti elementi pretermessi dal Tribunale in sede di motivazione.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso riveste carattere preliminare rispetto agli altri dedotti.
Tale doglianza è fondata, poiché dall'esame degli atti non risulta la notifica dell'avviso all'indagato per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 VIII co. c.p.p.. Siffatta inosservanza integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 I co. lett. c) c.p.p., nullità che si propaga, ai sensi dell'art. 185 c.p.p. all'ordinanza emessa dal Tribunale, a cui tuttavia, non consegue, la cessazione di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 X co. c.p.p., non essendo la predetta nullità equiparabile in alcun modo all'inesistenza del provvedimento: la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta si verifica solo nel caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito (cfr. Cass. S.U. 3.7.199 6 n. 6 Pagnozzi;
S.U.
7.3.1996 n, 40 Cartutti). La doglianza difensivamente riproposta in questa Sede a sostegno della perdita di efficia della misura coercitiva, per inosservanza del termine previsto dall'art. 309 co. X c.p.p. per mancata trasmissione degli atti (di cui all'art. 291 c.p.p.) da parte del P.M. ai sensi del co. V del citato art. 309, è stata motivatamente disattesa dal giudice a quo, che ha evidenziato che detti atti erano stati trasmessi in cancelleria prima del riesame, a cui si è, pertanto, proceduto nel termini stabiliti.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso dedotti.
4. Per quanto sopra va disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Catania per nuova deliberazione.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
ANNULLA l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Catania per nuova deliberazione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 23 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998