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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14899 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IC RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2025 del Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo VI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di RO IO in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione. A fondamento della decisione, ha posto il fatto che l'imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Napoli), giusta provvedimento del Tribunale di Napoli del 5 ottobre 2015, è stato sorpreso, il 4 gennaio 2018, mentre percorreva, a bordo di un'autovettura, una via del comune di Casoria. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14899 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MI SS Data Udienza: 17/03/2026 2. Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità penale, ritenendo inconferente la prossimità tra il comune di residenza ed il luogo nel quale l'imputato era stato sottoposto a controllo. Ha, poi, qualificato come inapplicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in considerazione della negativa personalità del reo «soggetto pluripregiudicato anche per reato associativo» e reputato non concedibili, per la stessa ragione, le circostanze attenuanti generiche. 3. RO IO propone, con l'assistenza dell'avv. Dario Carmine Procentese, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 VIzione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la sentenza della Corte territoriale non ha offerto una motivazione adeguata in relazione alla richiesta volta ad ottenere una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen., avendo omesso di procedere ad una puntuale verifica della sussistenza dei parametri applicativi della norma in esame. Non ha, in specie, apprezzato che le modalità della condotta erano tutt'altro che allarmanti, essendosi l'imputato allontanato dal comune di residenza di appena 1,5 chilometri, ed ha, piuttosto, attribuito valenza assorbente alla sussistenza di precedenti penali, peraltro non specifici, e fondato su da essa una valutazione di grave offensività della condotta. 3.2. Carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che, nel rigettare la richiesta della difesa volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha omesso di dare conto delle ragioni sottese a detta determinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata è, anzitutto, la prima delle doglianze difensive. A fronte di un apparato motivazionale che, sebbene sintetico, consente di apprezzare appieno le ragioni, immuni da patenti vizi logici, per le quali la Corte territoriale ha reputato di non poter ravvisare nella condotta posta in essere dal ricorrente connotati di minima offensività (avendo essa reputato che l'essersi arbitrariamente allontanato dal comune di residenza è condotta connotata da particolare disvalore ove a commetterla sia un soggetto che ha in precedenza 2 riportato condanna per il delitto associativo), il motivo di ricorso sul punto opposto appare inficiato da patente genericità. Secondo un consolidato orientamento ermeneutico, cui questa Corte intende dare in questa sede continuità, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua, infatti, un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo «la prova della cui ricorrenza è, però, demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici» (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02). All'assolvimento di detto onere il difensore del ricorrente si è di fatto sottratto, non potendosi attribuire alcun pregio alla circostanza - rappresentata nel corpo del ricorso e, in sé considerata, neutra ai fini valutativi richiesti - che lo IO sia stato sorpreso ad appena 1,5 Km dal comune dal quale era tenuto a non allontanarsi. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va in termini generali premesso che la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma presuppone, al contrario, l'emersione in giudizio ed il consequenziale positivo apprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto alla previsione edittale. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62 bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile. Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsi soddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460) o, ancor di più, come nel caso in esame è avvenuto, attraverso l'esaltazione dei tratti negativi della personalità del ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni appena spese, il ricorso presentato nell'interesse dello IO, come già anticipato in premessa, deve essere considerato inammissibile. Va ricordato come l'inammissibilità del ricorso per 3 ILFUNZIO. TARIO manifesta infondatezza dei motivi non consenta l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizione del reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). A detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, RO IO deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo VI, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di RO IO in relazione al delitto di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione. A fondamento della decisione, ha posto il fatto che l'imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Napoli), giusta provvedimento del Tribunale di Napoli del 5 ottobre 2015, è stato sorpreso, il 4 gennaio 2018, mentre percorreva, a bordo di un'autovettura, una via del comune di Casoria. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 14899 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MI SS Data Udienza: 17/03/2026 2. Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità penale, ritenendo inconferente la prossimità tra il comune di residenza ed il luogo nel quale l'imputato era stato sottoposto a controllo. Ha, poi, qualificato come inapplicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in considerazione della negativa personalità del reo «soggetto pluripregiudicato anche per reato associativo» e reputato non concedibili, per la stessa ragione, le circostanze attenuanti generiche. 3. RO IO propone, con l'assistenza dell'avv. Dario Carmine Procentese, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 VIzione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il difensore lamenta che la sentenza della Corte territoriale non ha offerto una motivazione adeguata in relazione alla richiesta volta ad ottenere una pronuncia ex art. 131 bis cod. pen., avendo omesso di procedere ad una puntuale verifica della sussistenza dei parametri applicativi della norma in esame. Non ha, in specie, apprezzato che le modalità della condotta erano tutt'altro che allarmanti, essendosi l'imputato allontanato dal comune di residenza di appena 1,5 chilometri, ed ha, piuttosto, attribuito valenza assorbente alla sussistenza di precedenti penali, peraltro non specifici, e fondato su da essa una valutazione di grave offensività della condotta. 3.2. Carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che, nel rigettare la richiesta della difesa volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha omesso di dare conto delle ragioni sottese a detta determinazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata è, anzitutto, la prima delle doglianze difensive. A fronte di un apparato motivazionale che, sebbene sintetico, consente di apprezzare appieno le ragioni, immuni da patenti vizi logici, per le quali la Corte territoriale ha reputato di non poter ravvisare nella condotta posta in essere dal ricorrente connotati di minima offensività (avendo essa reputato che l'essersi arbitrariamente allontanato dal comune di residenza è condotta connotata da particolare disvalore ove a commetterla sia un soggetto che ha in precedenza 2 riportato condanna per il delitto associativo), il motivo di ricorso sul punto opposto appare inficiato da patente genericità. Secondo un consolidato orientamento ermeneutico, cui questa Corte intende dare in questa sede continuità, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua, infatti, un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo «la prova della cui ricorrenza è, però, demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici» (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101-02). All'assolvimento di detto onere il difensore del ricorrente si è di fatto sottratto, non potendosi attribuire alcun pregio alla circostanza - rappresentata nel corpo del ricorso e, in sé considerata, neutra ai fini valutativi richiesti - che lo IO sia stato sorpreso ad appena 1,5 Km dal comune dal quale era tenuto a non allontanarsi. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va in termini generali premesso che la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato (che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), ma presuppone, al contrario, l'emersione in giudizio ed il consequenziale positivo apprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto alla previsione edittale. La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62 bis cod. pen. è, infatti, quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile. Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l'esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsi soddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460) o, ancor di più, come nel caso in esame è avvenuto, attraverso l'esaltazione dei tratti negativi della personalità del ricorrente. 4. Alla luce delle considerazioni appena spese, il ricorso presentato nell'interesse dello IO, come già anticipato in premessa, deve essere considerato inammissibile. Va ricordato come l'inammissibilità del ricorso per 3 ILFUNZIO. TARIO manifesta infondatezza dei motivi non consenta l'instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizione del reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). A detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, RO IO deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026