Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 21926
CASS
Sentenza 14 maggio 2002

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In materia di navigazione aerea, il trasporto passeggeri a carattere discontinuo con aerei non abilitati da parte di soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dall'art. 788 cod. nav. non configura il reato di abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo previsto dall'art. 1188 cod. nav., bensì soltanto la violazione dell'art. 1216, secondo comma, stesso codice, che vieta l'impiego di un aeromobile non abilitato alla navigazione. L'autorizzazione di cui all'art. 788 citato ha natura infatti personale, ancorché il provvedimento sia integrato dall'elencazione degli aerei adibiti all'attività (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che, argomentando dalla circostanza che gli aerei adibiti al trasporto non erano indicati nel disciplinare, aveva attribuito carattere reale alla licenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 21926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21926
    Data del deposito : 14 maggio 2002

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