Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
In materia di navigazione aerea, il trasporto passeggeri a carattere discontinuo con aerei non abilitati da parte di soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dall'art. 788 cod. nav. non configura il reato di abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo previsto dall'art. 1188 cod. nav., bensì soltanto la violazione dell'art. 1216, secondo comma, stesso codice, che vieta l'impiego di un aeromobile non abilitato alla navigazione. L'autorizzazione di cui all'art. 788 citato ha natura infatti personale, ancorché il provvedimento sia integrato dall'elencazione degli aerei adibiti all'attività (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che, argomentando dalla circostanza che gli aerei adibiti al trasporto non erano indicati nel disciplinare, aveva attribuito carattere reale alla licenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 21926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21926 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 15/05/2002
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1100
3. Dott. ALFREDO LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 34432/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da ER EG, n. il 1.7.1936 a Senigallia e ER AS, n. il 5.9.1968 a Forlì, entr. Res. a Forlì, ed elett. Dom. in Firenze, presso l'avv. Pietro Ferrari, Via Caselli n. 1, nonché, per conto dei suddetti, dal difensore di fiducia, avv.to Roberto Afeltra, del foro di Roma.
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica del 5/1.29/6/2000
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Iacoviello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori avv. Roberto Afeltra e Antonino Battiati, i quali hanno concluso come da ritenersi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe TO e MA BE, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della s.r.l. CA (impresa Commerciale Aeronautica Romagnola) e di comandante, materiale utilizzatore, dell'aereo per trasporto passeggeri "CESSNA Citation 500 serial n. 0320" con matricola statunitense N70WA, furono dichiarati colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro ed in continuazione fino al 21/4/98, "di cui agli artt. 110 c.p. 216 e 292 Legge (rectius: D.P.R.) 23/1/1973 n. 43 in relazione all'art. 722 Reg. CEE 2454/93 per avere ... importato il velivolo ... in territorio nazionale in violazione dell'art. 722 ... nonché delle convenzioni di New York e di Ginevra approvate e rese esecutive con Legge 27/2/57 n. 1163" (A) e "di cui agli artt. 110 c.p.788 e 1188 cpv. n. 2 Codice della Navigazione ..per avere effettuato ... il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo senza avere preventivamente ottenuto la prescritta licenza..." (B); previa concessione delle attenuanti generiche, furono condannati ciascuno alla pena di L. 350.000.000 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, con confisca dell'aeromobile suddetto. Le indagini avevano preso l'avvio dal sequestro dell'aereo, proveniente da Venezia ed in partenza per Ginevra, operato presso la dogana dell'aeroporto di Firenze il 21 aprile 1998, in quanto, dai controlli eseguiti, si era ritenuto di accertare che da tempo il velivolo, ancorché da alcuni mesi immatricolato negli U.SA. ed ancora intestato alla società NG (che, a sua volta risultava averlo acquistato in Italia dalla società Air Capitol di Roma, nel dicembre del 1997), aveva effettuato, nella disponibilità dell'assunta acquirente s.r.l. CA, voli commerciali in Italia e comunque nell'ambito del territorio U.E., senza aver ancora ottenuto l'autorizzazione all'importazione definitiva, con esenzione dal dazio, in violazione delle disposizioni sull'importazione temporanea (precludenti l'uso dei veicoli ed aeromobili provvisoriamente importate a soggetti non residenti nel territorio comunitario) ed in difetto del controllo tecnico del Registro Areonautico Italiano, necessario ai fini della "immissione in flotta".
Il giudice di merito recepiva la tesi accusatoria, disattendendo, per ritenuta falsità, una bolletta doganale datata 22/4/98 emessa a Roma - Ciampino, esibita (fin dal 24/4/98 alla dogana fiorentina) da TO BE, al fine di dimostrare l'avvenuta importazione definitiva, "con daziato sospeso in attesa dell'immatricolazione ed esenzione I.V.A", su presentazione di uno spedizioniere per conto della soc. CA;
riteneva, in particolare, che l'intera operazione (vendita fittizia dalla originaria proprietaria alla società americana, con successivo, non perfezionato, trasferimento alla CA) fosse finalizzata a consentire, sotto la copertura di voli turistici dimostrativi per conto e su autorizzazione dell'intestataria NG, in regime di importazione temporanea, l'uso a fini di lucro in ambito comunitario dell'aeromobile, da parte della società del BE, eludendo gli onerosi adempimenti burocratici e, soprattutto, revisiona li (resi necessari da risalenza ed ore di volo) ai fini dell'immatricolazione nel R.AI. e delle verifiche di idoneità tecnica per l'impiego commerciale del velivolo.
Avverso detta sentenza hanno proposto rituale impugnazione a questa Corte sia i BE, con congiunto ricorso personalmente sottoscritto, sia il comune difensore degli stessi, con distinto successivo ricorso.
Il primo ricorso contiene nove motivi, come di seguito precisati. 1) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 521, 530 e 129 c.p.p.", per essere stata, prima della discussione, riformulato dal P.M., con diniego del richiesto termine a difesa da parte del giudice, il capo d'imputazione, eliminando gli originari riferimenti, normativo all'art. 287 D.P.R. 43/73 (riferentesi all'ipotesi di importazione regolare, non seguita dall'utilizzazione della merce con la destinazione correlata all'esenzione dal dazio), e fattuale alla "sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine dovuti":
2) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 516, 518 e 519 c.p.p", per nullità del capo d'imputazione contenuto nel decreto di citazione a giudizio, in quanto contemplante due ipotesi di reato tra loro incompatibili, quella di cui all'art. 287 cit. D.P.R., prevedente l'importazione di merci in esenzione e la successiva destinazione a fini diversi da quelli per i quali si è ottenuta l'esenzione, e quella di cui all'art. 292, prevedente l'ipotesi residuale di importazione di merci sottraendole al pagamento dei diritti di confine dovuti.
3) "Violazione e falsa applicazione dell'art 507 c.p.p., mancata assunzione di una prova decisiva..." e connesso vizio di motivazione, per aver immotivatamente denegato l'acquisizione di un documento attestante l'avvenuto espletamento da parte di uno spedizioniere delle pratiche d'importazione in esenzione, pur riconoscendo la rilevanza probatoria dello stesso.
4) "Carenza assoluta della motivazione su un punto centrale della controversia;
manifesta illogicità", per aver ravvisato gli estremi della sottrazione dell'aereo alle pratiche d'importazione, pur avendo dato atto dell'avvenuta esibizione i da parte del comandante, della richiesta, presentata fin dal febbraio 1998, di esenzione dall'I.V.A all'importazione; sotto un secondo e subordinato profilo, per aver ritenuto simulato l'acquisto da parte della società americana NG, dando atto che in effetti l'aereo non aveva mai lasciato l'Italia, e, nondimeno, ravvisato gli estremi del contrabbando, pur in assenza di alcuna effettiva esportazione o importazione. 5) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 788 e 1188 cpv. n. 2 del Codice della Navigazione, reato ritenuto sussistente pur essendo risultata la società CA munita di licenza all'esercizio di attività aerea, attribuendo erroneamente rilevanza alla mera mancanza dell'abilitazione tecnica (c.d "disciplinare"), relativa al singolo aereo in questione.
6) "Violazione e falsa applicazione dell'art 216 e 292 del D.P.R 43/73 nonché dell'art. 722 del Regolamento CEE 2454/93; difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia", per non aver considerato che l'aereomobile era stato dichiarato ai fini della immissione "in libera pratica o importazione definitiva", in regime di esenzione, in quanto aereo civile, dal dazio, con conseguente inconfigurabilità del reato di contrabbando.
7) Erronea determinazione della pena, per aver computato a base della stessa anche l'importo dell'I.V.A., tributo nella specie non dovuto, oltre che per carente indicazione della voce tariffaria presa in considerazione ai fini della determinazione del dazio doganale evaso. 8) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 292 D.P.R 43/73 in rel. all'art. 81 c.p.", nonché "dell'art. 1133 e 133 bis c.p. Carenza assoluta di motivazione", per avere, sotto un primo profilo, erroneamente irrogato un aumento per la continuazione tale da determinare una pena complessiva superiore a quella che sarebbe risultata dalla somma delle pene per ì due distinti reati, sotto un secondo, per non aver differenziato, in ragione dei rispettivi e diversi ruoli svolti dai concorrenti (dei quali più modesto quello di MA BE), il trattamento sanzionatorio. 9) "Violazione di legge, difetto assoluto di motivazione, manifesta illogicità", per aver negato la sospensione condizionale della pena ad entrambi gli imputati sulla base di considerazioni correlate a comportamenti successivi al reato ed a questo non connessi (la mancata osservanza della sospensione amministrativa della licenza), peraltro attribuibili solo ad TO BE, legale rappresentante della soc. CA e non anche a MA.
Il secondo ricorso è affidato a quattro motivi, deducenti altrettante violazioni della legge penale, dei quali il primo propone la stessa doglianza di cui al primo motivo dell'altro ricorso, il secondo deduce l'insussistenza del delitto di contrabbando, in considerazione dell'avvenuta eliminazione, a seguito della modifica dell'imputazione, dell'"ultimo alinea ... relativo alla pretesa sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine", il terzo sostiene la mancanza di dolo nella condotta di entrambi gli imputati e l'illogicità della motivazione al riguardo, che non avrebbe tenuto conto del convincimento del BE che le pratiche di sdoganamento fossero state regolarmente espletate dalla società di spedizione, la cui fattura si era chiesto invano di produrre, il quarto, infine, si duole della mancata concessione della sospensione condizionale, previa valutazione disancorata dai parametri normativi più significativi (incensuratezza degli imputati e prognosi di non recidività) ed ispirata a criteri solo punitivi.
La difesa ha infine prodotto, in fase preliminare, una memoria contenente "motivi aggiunti", nella quale vengono ulteriormente sviluppate le censure di cui ai ricorsi, segnatamente quelle di difetto ed iilogicità della motivazione, anche con riferimento alla ritenuta falsità della "bolletta d'importazione" emessa dalla dogana di Ciampino, di erronea applicazione, agli effetti penali, delle disposizioni in materia doganale sull'importazione temporanea e su quella definitiva, di errata applicazione delle disposizioni, integrative del precetto penale, relative alla liceità dell'attività di volo svolta dalla società CA e di travisamento processuale, anche in ordine alla sussistenza della specifica autorizzazione riguardante l'aereo in questione.
Passando alla disamina dei motivi di ricorso, osserva anzitutto la Corte che le preliminari doglianze, attinenti alla formulazione del primo capo d'imputazione, alla sua assunta modifica ed alla correlazione tra l'accusa ed il fatto ritenuto in sentenza, non sono meritevoli di accoglimento.
L'assunta incompatibilità logico - giuridica (comunque eliminata a seguito della correzione del "tiro", operata in sede dibattimentale dal P.M.) tra le fattispecie penali riportate, con i rispettivi riferimenti normativi, nel decreto di citazione a giudizio, non può ritenersi tale da determinarne la nullità, ai sensi dell'art. 555 (oggi 552) c.p.p., co. 2 in rel. co. 1 lett. e), non sussistendo, al di là della più o meno appropriata menzione delle disposizioni violate, l'incertezza del fatto ascritto, che invece risulta nel suo nucleo essenziale, di aver importato e fatto uso dell'aeromobile nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 722 del Reg. C.E.E. 2454/93 e delle citate convenzioni internazionali, chiaramente e sufficientemente enunciato, in modo tale da consentire agli imputati di potersi difendere dai relativi addebiti.
D'altra parte, l'eliminazione, dal capo di imputazione originario, dell'addebito di aver anche sottratto l'aereo al pagamento dei diritti doganali e dell'improprio richiamo normativo all'art. 287 D.P.R 43/73, avendo comportato solo una rettifica, in senso riduttivo, dell'iniziale accusa, senza tuttavia introdurre nuovi elementi fattuali nella stessa, non può ritenersi rientrare nella previsione di cui all'art. 516 c.p.p., che si riferisce ai soli casi nei quali, "nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio...";
conseguentemente, non essendo derivata da tale rettifica, solo circoscrivente, in punto di fatto, i limiti della più ampia originaria accusa, alcuna ulteriore esigenza difensiva, non vi era luogo all'applicazione dell'art. 519 c.p.p, che accorda il diritto a chiedere il termine per la difesa solo nei casi di cui ai precedenti artt. 516 (modifica dell'imputazione, per diversità del fatto), 517 (contestazione suppletiva di reati concorrenti e circostanze aggravanti) e 518 (fatto nuovo risultante dal dibattimento). Da quanto sopra considerato discende, quale corollario logico - giuridico, l'insussistenza nella specie di alcuna ipotesi di nullità, per violazione del principio di correlazione dettato dall'art. 521 c.p.p., della sentenza, che ha affermato la colpevolezza degli imputati in ordine a quella parte del fatto, contenuta nell'originaria imputazione e mantenuta all'esito della rettifica dibattimentale, attribuendo alla relativa condotta la definizione giuridica (peraltro corrispondente a quella finalmente formulata dal P.M.) ritenuta appropriata al caso.
Fondate, per quanto di ragione, sono invece le successive censure di carenze ed illogicità della motivazione ed omessa assunzione di prove decisive, in relazione al primo capo d'imputazione, che vanno accolte, nei limiti di seguito precisati.
Anzitutto deve rilevarsi che la ritenuta falsità, essenziale agli effetti della dichiarazione di colpevolezza, della bolletta doganale, emessa a Ciampino il 2214 e prodotta a Peretola il 24/4/98 da TO BE, si appalesa insufficientemente motivata, non essendo logicamente appagante l'argomentazione secondo la quale il velivolo, trovandosi a Firenze in sequestro, non avrebbe potuto essere stato presentato il giorno prima alla dogana romana.
Al riguardo fondatamente i ricorrenti obiettano che l'importazione di un aereo estero si materializza con l'introduzione dello stesso nel territorio nazionale, e non necessariamente presso uno specifico ufficio doganale, e che, d'altra parte, la data di emissione della "bolletta" non deve necessariamente coincidere con quella della presentazione della "merce", tenuto conto della specificità del caso, attinente ad aeromobile per di più già di fatto (come si dà atto in altre parti della motivazione) presente da mesi nel territorio italiano e solo virtualmente importato. A tanto va aggiunto che a conferire maggior fondamento a quel sommario giudizio di falsità non bastano le opinabili operazioni interpretative delle sigle o marche apposte sul documento, pur rilasciato (quantomeno in apparenza) da un ufficio pubblico, laddove sarebbe stato indispensabile accertare se la dogana di Firenze - Peretola, nel disattenderlo, avesse all'uopo interpellato l'omologo ufficio di Roma Ciampino, o comunque, con i poteri anche ufficiosi di cui all'art.507 c.p.p, disporre la relativa indagine, allo scopo di accertare: a)
l'autenticità del documento doganale;
b) chi, per conto di chi, per quale oggetto e quando avesse presentato l'eventuale istanza che aveva dato luogo alla sua emissione. In tale contesto si è inserito l'ingiustificato ed apodittico diniego di ammissione del documento, di cui la difesa aveva chiesto la produzione, al fine di provare l'avvenuto espletamento da parte di uno spedizioniere romano della pratica doganale, mezzo di prova che, in considerazione di quella già avvenuta (e disattesa con non esaustivi argomenti) produzione in sede di indagini, si presentava necessario (se del caso, con la confermativa testimonianza) ai fini della decisione, aì sensi del già citato art. 507.
Fondate sono anche le censure di illogicità mosse in relazione alla motivazione che, nel recepire il teorema accusatorio, secondo il quale l'aeromobile sarebbe stato oggetto di un, più o meno fittizio, doppio trasferimento (dall'originaria proprietaria italiana Air Capitol alla compagnia statunitense NG e da questa alla s.r.l. CA), al fine di eludere o comunque differire le costose pratiche di revisione e, nel contempo, essere utilizzato a fini commerciali dai BE, avvalendosi delle disposizioni che ne consentivano il temporaneo uso, a soli fini dimostrativi o turistici senza lucro, con il consenso dell'intestataria società straniera, oscilla tra la tesi della interposizione fittizia (presupponente la non effettività del formale trasferimento Air Capitol - NG e la reale sussistenza di una sottostante originaria vendita dalla prima società a quella del BE, sotto lo schermo di una formale intestazione alla società americana) e quella della effettività del passaggio intermedio (di tipo fiduciario) e del mancato perfezionamento di quello successivo, pur tuttavia precisando, ripetutamente, che l'aereo "americano" in questione non era mai uscito dal territorio italiano o comunitario.
Tale ultima asserzione, ove si accedesse alla tesi della simulazione del trasferimento alla NG, comporterebbe l'insussistenza del reato ascritto, per mancanza degli estremi oggettivi della introduzione nel territorio comunitario di un bene appartenente a soggetto straniero, seguita dall'indebito uso dello stesso da parte di soggetti residenti nell'ambito della Comunità Europea;
nella diversa ipotesi di effettività di tale trasferimento, operato a titolo fiduciario ed in funzione di quello successivo e programmato alla soc. CA, si configurerebbero detti estremi oggettivi, considerata la sussistenza della virtuale reintroduzione nel territorio nazionale dell'aereo immatricolato negli U.S.A (dopo il primo trasferimento) ed appartenente a società di quella nazionalità.
Sulla base dei suesposti principi e considerazioni si rende necessario l'annullamento della sentenza impugnata, quanto al delitto ascritto, con rinvio al Tribunale a quo, rimanendo conseguentemente assorbiti tutti gli altri motivi, ad eccezione di quelli attinenti all'addebito contravvenzionale.
Questi ultimi sono fondati.
Agli imputati è stato contestata una contravvenzione la cui condotta tipica è integrata dall'esercizio dell'attività di trasporto aereo senza avere conseguito la prescritta licenza, vale a dire nel provvedimento amministrativo di tipo autorizzativo, di cui alla norma precettiva dettata dall'art 788, la cui natura personale si evince inequivocamente dal tenore della successiva disposizione intregrativa di cui all'art. 789, laddove prevede che "le licenze ... possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'art 751...". Nessuna disposizione prevede che l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri con aerei non abilitati o comunque non inseriti nel c.d "disciplinare", da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche) titolari della suddetta autorizzazione, equivalga, agli effetti penali, ad esercizio senza la prescritta licenza, ne' a tanto possono valere le considerazioni al riguardo svolte dal giudice di merito, che identificando il citato "disciplinare" (documento integrativo della licenza, contenente l'elenco dei mezzi adibiti all'attività), si risolvono nell'improprio snaturamento del provvedimento autorizzativo personale, attribuendo carattere reale alla licenza, con la conseguente indebita dilatazione (non interpretazione estensiva, ma vera e propria applicazione analogica) della portata incriminatrice della norma, oltre i limiti della fattispecie legale tipica, ed in violazione dei fondamentali principi dettati dall'art. 1 C.P. e 14 delle "preleggi".
È altrove che vanno ricercate le conseguenze dell'indiscutibile illiceità della condotta, sostanzialmente attribuita dal primo giudice (ma non formalmente contestata nel capo d'imputazione, menzionante la sola mancanza della "licenza") ai BE:
a) sul piano amministrativo, potendo la licenza, in cospetto di siffatti inadempimenti, essere revocata o sospesa (come nella specie si dà atto essere avvenuto) dai competenti organi;
b) su quello penale, ai sensi dell'art. 1216 ("navigazione senza abilitazione") co.11 cod. nav., prevedente una contravvenzione da parte dell'"esercente che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore".
Nè sotto tale ultimo profilo questa S.C può avallare, previa rettifica, ex 619 co. 1 e 521 co. 1 c.p.p, l'affermazione di colpevolezza pronunziata al riguardo dal giudice a quo, considerato che nella contestazione (mai modificata o integrata dal P.M.) di cui al capo B), prevedente l'esercizio di "trasporto aereo ... senza avere Preventivamente esercitato la prescritta licenza", non figura, sul piano fattuale, alcuna menzione dell'uso indebito di aeromobile non abilitato tecnicamente, con conseguente mancanza di correlazione tra siffatto eventuale addebito e quello contenuto nell'imputazione. In siffatto contesto, considerato che il giudice di merito ha dato pur atto in motivazione che la soc. CA era, comunque, in possesso della licenza, prescritta dall'art. 788 cod. nav., non può che annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al secondo capo d'imputazione, perché il relativo fatto non sussiste, ferma restante, da parte del P.M., ove ne ravviserà in concreto gli estremi, la possibilità di procedere a parte per la contravvenzione di cui all'art. 1216 cpv. cod. nav.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quanto alla contravvenzione, senza rinvio, perché il fatto non sussiste e, quanto al delitto, con rinvio al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002