Articolo 789 del Codice della navigazione
Articolo 788Articolo 790
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
6 gennaio 1981
>
Versione
21 ottobre 2005
Art. 789.
(( (Lavoro aereo per conto di terzi).)) ((I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente