Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/1999, n. 8977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8977 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 22.3.1999
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Spagnuolo " N.957
3. " Antonio Merone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Colaianni " N.16378/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Proc. gen. presso sez. dist. C. App. di Sassari
avverso la sentenza della Pretura di Sassari del 13.11.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Colaianni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iannelli che ha concluso per rigetto del ricorso con trasmissione atti al Prefetto.
osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, con cui a LA IE veniva applicata la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 218 cod. strad., perché conduceva un autoveicolo durante il periodo di sospensione della patente, ricorre il Procuratore generale presso la sez. dist. di Corte d'appello di Sassari, denunciando l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il ricorso è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata sul punto.
La revoca della patente di guida, che consegue in base alla norma citata, è qualificata come sanzione amministrativa e si sottrae, perciò, al divieto di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, stabilito dall'art. 445 c.p.p. (Cass. 31.1.1995, Leuzzi;
9.2.1996, Veneri;
cfr. Corte cost. 184/1997). D'altro canto, la sentenza ex art. 444 c.p.p., per quanto sui generis, contiene comunque un accertamento di merito sulla non insussistenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., del reato, e della responsabilità dell'imputato, concernente quindi "tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena" (Corte cost. 155/1996). Con riferimento all'analogo caso della sospensione della patente, dopo la sentenza delle sezioni unite 8.5.1996, De Leo, il principio è stato costantemente ribadito, salvo un'isolata pronuncia, dalla giurisprudenza di questa Corte ed ha trovato di recente piena conferma nella sentenza 27.5.1998, Bosio, delle sezioni unite anche sotto il profilo dell'ammissibilità della graduazione della sospensione tra un minimo e un massimo.
S'è consolidata così l'interpretazione dell'espressione "accertamento del reato" nel senso di "accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico", e della sanzione amministrativa come accessoria alla sanzione penale (principale), inflitta con una sentenza di condanna o con una pronuncia a questa equiparata (in base all'art. 445, co. 1, c.p.p.): un "diritto vivente", anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, incensurabile, secondo Corte cost. 25/1999. Si pone ora il problema, di rilevanza pratica modesta ma non irrilevante, della competenza ad irrogare la sanzione, che nella giurisprudenza prevalente di questa Corte è attribuita esclusivamente al Prefetto (Cass. 4137/96, Quarantini, rv 204743;
1642/97, Indennitate, rv 208541; 7308/98, Bevilacqua, rv 211108) sulla base dell'argomento testuale che così è stabilito nella legge (artt. 218-219 cod. strad.) con l'unica eccezione prevista dall'art. 222, co. 3, cod. strad. per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone.
Questa interpretazione sarebbe difficilmente confutabile se l'art. 222 cit. contenesse una norma processuale sulla competenza. Ma in realtà essa appare una norma sostanziale, finalizzata principalmente ad aggiungere alla sanzione penale prevista dal codice quella amministrativa della revoca della patente. Potrebbe funzionare anche da norma attributiva della competenza solo se questa non potesse dedursi in via generale dal complesso legislativo del codice della strada.
Così, tuttavia, non è, ricavandosi dall'art. 221 - nella scia, del resto, dell'art. 24 l. 689/1981 - il principio del simultaneus processus relativo sia ai reati che agli illeciti amministrativi connessi, ricondotto alla competenza unica del giudice ordinario (conf. Cass. 3270/98, De Luca, rv. 212030). Sarebbe irrazionale prevedere l'attrazione degli illeciti amministrativi nell'orbita di competenza del giudice ordinario in caso di semplice connessione con reati, e quindi pur quando si tratti di sanzioni principali, e negare invece quella competenza nel caso in cui si tratti (non di giudicare violazioni amministrative, ma semplicemente) di applicare sanzioni accessorie ad un reato, che si aggiungono a quella penale. L'interpretazione sistematica conduce, quindi, ad affermare in via generale la competenza del giudice ordinario ad irrogare anche le sanzioni amministrative accessorie, come del resto si deduce anche dall'art. 223, co. 3, cod. strad. (compreso, come l'art. 222, nella sezione intitolata alle "sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali"), secondo cui, pur nelle ipotesi di reato diverse da quelle di omicidio e lesioni per colpa (previste dall'art. 222 cit.), spetta al Prefetto solo un potere limitato in via preventiva e cautelare.
Va, infine, rilevato che l'argomento sistematico a sostegno di tale interpretazione si rinviene anche nella citata sentenza delle sezioni unite 27.5.1998, Bosio, laddove si afferma che, "mentre le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle ad esse accessorie sono applicate sempre dal Prefetto (art. 210), salvi i casi di connessione obiettiva con reato (art. 221), le sanzioni amministrative accessorie a reati sono applicate dal giudice con la sentenza penale, sempreché il reato non sia estinto per cause diverse dalla morte dell'imputato, essendo in tale ipotesi attribuito il potere sanzionatorio al Prefetto (art. 224, co. 3)".
La sentenza impugnata va perciò annullata: senza rinvio, potendo la Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., disporre direttamente l'applicazione della sanzione della revoca.
PQM
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui non dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ordina detta revoca. Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999