Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 1388
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui il recapito della raccomandata comunicante la revoca dell'autorizzazione da parte della banca trattaria sia avvenuto il medesimo giorno dell'emissione dell'assegno, la prova della conoscenza e volontà del soggetto dell'avvenuta inibizione alla utilizzazione della convenzione di "cheque" incombe sull'accusa, non potendosi risolvere il mero elemento della coincidenza della data di emissione dell'assegno con quella di ricezione della raccomandata, a danno dell'imputato in mancanza di ulteriori dati comprovanti la consapevolezza dell'avvenuta revoca al momento della negoziazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 1388
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1388
    Data del deposito : 10 dicembre 1998

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