Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui il recapito della raccomandata comunicante la revoca dell'autorizzazione da parte della banca trattaria sia avvenuto il medesimo giorno dell'emissione dell'assegno, la prova della conoscenza e volontà del soggetto dell'avvenuta inibizione alla utilizzazione della convenzione di "cheque" incombe sull'accusa, non potendosi risolvere il mero elemento della coincidenza della data di emissione dell'assegno con quella di ricezione della raccomandata, a danno dell'imputato in mancanza di ulteriori dati comprovanti la consapevolezza dell'avvenuta revoca al momento della negoziazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/1998, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 10.12.1998
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.2225
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.17332/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RZ VI nato ad [...] il [...].
avverso sentenza corte d'appello di Lecce del 26.02.1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. N. Cicchetti udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. A. G. Abbate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. non è comparso.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Taranto che in data 01.06.1994 aveva condannato il RZ alla pena di mesi due di reclusione, sostituita con la corrispondente multa, per il reato p. e p. dall'art. 1 L. 15.12.1990 n.386. Riteneva la corte leccese che la revoca dell'autorizzazione, pervenuta all'intestatario del conto corrente il 20.10.92 nel medesimo giorno dell'ammissione dell'assegno, rendeva necessaria la prova, a carico dell'imputato, di aver emesso d'assegno anteriormente alla ricezione della raccomandata.
Il ricorrente allegava sostanzialmente violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza;
Ritiene questa corte di dover accogliere ricorso, siccome fondato.
Invero l'art. 9 comma 2 L. n. 396/90 precisa che la revoca dell'autorizzazione produce effetto, nei confronti del traente, dal momento della ricezione della raccomandata.
Nel presente giudizio si pone la questione se la prova dell'anteriorità dell'emissione di un assegno rispetto al recapito della raccomandata comunicante la revoca quando - avvenuto nel medesimo giorno in cui l'assegno risulta emesso - debba gravare sul traente.
La corte di merito, risolvendola in senso favorevole all'accusa, ritiene che lo stesso imputato abbia l'onere di fornire una prova, che andrebbe definita "contraria" alla presunzione relativa che il momento della ricezione sia anteriore all'emissione. La disposizione sopra citata, invece, puntualizza certamente l'immediatezza dell'effetto "inibitorio" all'utilizzazione della convenzione di "cheque", ma non giustifica - quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato - l'affermazione di alcun onere probatorio a carico dell'imputato.
Quest'ultimo, in generale, sussiste solo in relazione ad una circostanza "esterna" ai rigorosi limiti della fattispecie criminosa, siccome attinente ad una causa di giustificazione e di non punibilità (volte a neutralizzare le conseguenze sanzionatorie del reato) avvera - come avviene nella previsione dell'art. 9 L. n.396/90 - ad una condizione di procedibilità.
Quando invece, si tratta di affermare la sussistenza del reato, l'accusa deve farsi carico della dimostrazione dei fatti dai quali possa desumersi non solo la condotta materiale ma anche l'atteggiamento psicologica di conoscenza e volontà costituente l'elemento soggettivo.
La coincidenza, della data di emissione dell'assegno con quella di ricezione della raccomandata non può, in mancanza di precisi elementi comprovanti l'avvenuta conoscenza della revoca al momento della negoziazione, risolversi ai danni dell'imputato anche alla luce di una dei fondamentali principi del nostro ordinamento procedurale, quello "in dubio pro reo".
La presunzione fondata sulla prassi degli uffici postali (distribuzione della corrispondenza nelle ore pomeridiane), cui l'impugnata sentenza fa riferimento, può trovare resistenza in altri fatti costituenti presunzioni - del pari "semplici", cioè efficaci sola sul piano argomentativo - a favore dell'imputato (ad esempio, la mattina è anche dedicata all'attività lavorativa o commerciale, in relazione alla quale vengono emessi assegni bancari), sicché deve escludersi valenza indiziaria ex art. 192 cpv. c.p.p. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, dovendo il giudice di rinvia - nel valutare la prova deducibile dagli atti in punto di dolo - attenersi ai principi sopra enunciati.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999