Sentenza 8 giugno 2000
Massime • 1
La misura di sicurezza della confisca, avendo carattere non punitivo bensì cautelare, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo ad esse, in forza del principio di rappresentanza, essere riferiti gli stati soggettivi di rappresentanti; peraltro, a norma dell'art. 301 d.p.r. n. 43 del 1973 (nel testo modificato dalla l. n. 413 del 1991), sono sempre soggetti a confisca, a chiunque appartengano, le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, senza che su tale disposizione abbia inciso la sentenza n. 301 del 1997 della Corte Costituzionale (che ha consentito la possibilità alle persone estranee al reato di provare di aver acquistato la proprietà della cosa ignorando senza colpa l'illecita immissione di essa sul mercato), atteso che il richiamato intervento della Corte Costituzionale riguarda il primo comma dell'art. 301 citato, che si riferisce alle cose oggetto di contrabbando, non alle cose che servirono o furono destinate a commettere il suddetto reato, la cui confiscabilità non è posta in discussione, indipendentemente dal soggetto cui appartengono e dal suo stato psicologico al momento dell'acquisto. (Fattispecie relativa a sequestro, ai sensi dell'art. 321, primo e secondo comma, cod. proc. pen., di uno stabilimento industriale e relative pertinenze, di proprietà di una società il cui legale rappresentante era indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla produzione di G.P.L., destinato ad uso di autotrazione e fatto figurare come destinato ad uso industriale o domestico al fine di pagare un'aliquota fiscale minore in violazione degli artt. 40 del d. lgs 26 ottobre 1995, n. 505 e 4 lett. d decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 08/06/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 2643
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 17977/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL OS, quale amministratore unico della SAMAGAS s.r.l., avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 1^ marzo 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
In data 4 febbraio 1999 il G.i.p. del Tribunale di Nola emetteva decreto di sequestro preventivo dello stabilimento industriale della SAMAGAS s.r.l., con relative pertinenze, destinato alla lavorazione e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi per uso industriale e domestico, in relazione al procedimento penale a carico dell'amministratore della società, AN LL e altri indagati per i reati di cui all'art. 416 c.p., 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e 4, lett. d), del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, per avere prodotto e venduto - tramite la creazione di società di comodo - per scopi di autotrazione, G.P.L. destinato a uso domestico (sottoposto ad aliquota fiscale agevolata), così procurando all'Erario un rilevante danno, sottraendo il gas alla maggiore tassazione applicabile al prodotto destinato alla autotrazione. Il provvedimento veniva emesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sia in relazione al pericolo di perpetrazione degli illeciti (primo comma), cui la libera disponibilità dei predetti beni avrebbe dato luogo, sia perché si trattava di cose soggette a confisca obbligatoria (secondo comma).
Con l'ordinanza in epigrafe il provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame di Napoli, adito da OS LL (quale persona avente diritto alla restituzione), subentrata nell'amministrazione della società al fratello AN. Il Giudice del riesame emetteva la sua decisione rilevando come fosse palese la confiscabilità dei beni sequestrati, in relazione alle norme sopra richiamate e all'art. 301 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato con l. 30 dicembre 1991, n. 413 (anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 1974, n. 229), non potendo ritenersi la società terzo "estraneo" al reato (nei confronti del quale sarebbe inibita la confisca), giacché con tale dizione, la legge (art. 240 c.p.) farebbe riferimento solo a colui che in nessun modo partecipi alla commissione del reato o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati (richiamava, in proposito, il Tribunale campano, Cass., sez. II, 18 novembre 1992, Tassinari). Questione, questa, assolutamente pregiudiziale che - secondo i giudici di merito - consentiva di confermare la disposta misura cautelare, senza che fosse necessario indagare se sussistesse il pericolo che i beni sequestrati, se lasciati nella libera disponibilità dell'indagato, potessero aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Avverso quest'ultimo provvedimento propone ricorso per cassazione OS LL, quale "soggetto terzo... destinataria, nella qualità di amministratrice unica della s.r.l. SAMAGAS, di un provvedimento di sequestro preventivo", deducendo: 1) la nullità del provvedimento impugnato emesso "in violazione del diritto di difesa ex art. 178, lettera c) c.p.p." per omesso esame della memoria 24 febbraio 1999; 2) la mancanza dei presupposti di legittimità del sequestro, confermato unicamente in base alla possibilità di confisca dei beni, fattore ritenuto assorbente di ogni altra questione, e legittimante - secondo il Tribunale - il mancato esame dei presupposti di cui all'art. 321 c.p.p., tra i quali, principalmente, quello del fumus del reato ipotizzato;
c) la erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di legittimità del sequestro a carico di terzi (società e soci), non sussistendo - nel caso - alcuna deroga al divieto di confiscabilità dei beni dei terzi, come emergente dai commi primo e secondo dell'art. 301 del d.p.r. 43/1973, contrariamente alla ipotesi, non ricorrente nella specie, di cui al primo comma;
d) il difetto di motivazione in ordine al comportamento (eventualmente) colpevole di soci e della società, in ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 301 d.p.r. cit.
Con successiva memoria, tempestivamente depositata, la ricorrente deduce che: con provvedimento del 14 maggio 1999, il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l'appello proposto avverso ordinanza del G.i.p. di revoca della misura cautelare;
che con successivo provvedimento del 16 giugno 1999 il Procuratore della Repubblica aveva ordinato il dissequestro dei beni aziendali non coinvolti nell'illecito ciclo produttivo;
che con altro provvedimento del 17 giugno 1999 il G.i.p. competente l'aveva autorizzata "quale custode giudiziario a utilizzare gli impianti con cauzione nella misura del 40% del valore dei beni"; che, a seguito di ciò il sequestro, pur continuando a sussistere sui beni facenti parte del ramo aziendale relativo al G.p.l. imbottigliato, era, di fatto, venuto meno su tutto. Ciononostante, concludeva per l'accoglimento del ricorso contro il provvedimento impugnato (del 1^ marzo del Giudice del riesame), e per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica in diverso procedimento connesso. Il ricorso non merita accoglimento.
Premesso che tutte le deduzioni contenute nella memoria da ultimo indicata, riguardanti vicende successive al provvedimento del giudice del riesame, sono del tutto ininfluenti in ordine al ricorso proposto dalla LL, del quale questa Corte deve occuparsi, e sull'accoglimento del quale la ricorrente ha insistito, va osservato che del tutto inammissibili sono i primi due motivi di ricorso per la loro genericità, avendo mancato la LL di indicare quali punti rilevanti della sua memoria non sarebbero stati esaminati e quale conseguenza pregiudizievole si sarebbe verificata nel ragionamento del giudice in relazione a tale mancato esame, essendo ben noto il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice non è tenuto a rispondere a qualsiasi argomento dedotto dalla parte, ma solo a quelli rilevanti, e considerato che il sequestro è stato legittimamente mantenuto solo in ragione della confiscabilità dei beni (art. 321, comma secondo, c.p.p.), questione che è stata ampiamente esaminata dal Tribunale di Napoli e correttamente ritenuta assorbente di ogni altra, anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 321, primo comma, e sulla quale la LL ha proposto specifici motivi di ricorso che saranno subito esaminati.
Anche il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per i problemi giuridici che pongono, sono infondati sotto più profili.
Anzitutto va ricordato che, in tema di confisca, questa Corte si è già occupata del problema della posizione giuridica della società rispetto ai reati commessi dal proprio amministratore nello svolgimento del suo mandato, condivisibilmente affermando che: "Il concetto di 'appartenenza' di cui all'art. 240 cod. pen. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati. Poiché la misura di sicurezza della confisca ha carattere non punitivo ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono per commettere il reato, ovvero ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, essa può essere disposta anche per i beni appartenenti a persone giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti". D'altra parte, da un punto di vista sostanziale, e tenuto conto della contestazione del reato associativo, non sembra possa dubitarsi che, nella specie, la società non abbia rappresento altro che uno "schermo" e al contempo uno "strumento" per l'attività criminosa degli associati per delinquere (tra i quali l'ex amministratore AN LL), tanto da rappresentare - anche attraverso i beni alla stessa intestati - una struttura organizzativa essenziale per la realizzazione dei reati di cui alle imputazioni elevate ai correi. Ma anche a voler ammettere - solo in linea di ipotesi - che la società possa essere considerata terzo estraneo, va osservato che il primo comma dell'art. 301 del d.p.r. 43/1973, nel testo modificato dalla l. 413/1991, dispone che sono, in via generale, "sempre" soggette a confisca le "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" di contrabbando nonché le "cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto" e detta, nei commi secondo e terzo, una disciplina differenziata solamente per i mezzi destinati a commettere il reato di contrabbando. Tali commi prevedono che, in genere, siano sottoposti a confisca, "a chiunque appartenenti", quindi pure a terzi estranei al reato, anche i mezzi di trasporto (dei prodotti di contrabbando), salvo che, se tali beni siano di proprietà di terzi, costoro dimostrino di non averne potuto prevedere l'impiego illecito e di non essere incorsi in un difetto di vigilanza (per l'interpretazione della norma nel senso suesposto v. Corte cost. 1/1997). La disposizione ora richiamata, che si pone quale lex specialis rispetto all'art. 240 c.p., dopo le (parziali) dichiarazioni di illegittimità costituzionale intervenute con sentenze della Corte del 17 luglio 1974, n. 229; 29 dicembre 1975, n. 259 e con sentenza 19 gennaio 1987, n. 2, è stata riformulata con legge 30 dicembre 1991, n. 413 (v. art. 11). Il nuovo testo della norma è stato colpito da ulteriore dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte del 10 gennaio 1997, n. 1, la quale, però, si è occupata esclusivamente del primo comma dell'art. 301 nella parte in cui disciplina la confisca delle cose oggetto di contrabbando, dichiarandone l'illegittimità, nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, e non sfiorando minimamente il problema delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, la cui confiscabilità non è stata posta in discussione, anche ove appartenenti a persone estranee al reato, con disciplina che questa Corte ritiene continui ad essere assistita da un più che sufficiente grado di ragionevolezza, in considerazione della intollerabilità per gli interessi economico-finanziari dello Stato, della esistenza, sul proprio territorio, di beni e attrezzature che servano o siano destinati a commettere reati offensivi di un suo interesse primario.
Va da sè che si riferisce esclusivamente alle cose oggetto di contrabbando la possibilità "di provare di aver(ne) acquistato la proprietà... ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato": prova che non è, invece, ammessa - a fini liberatori - neppure dopo la sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata, per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. È poiché, conclusivamente, è di tutta evidenza che lo stabilimento utilizzato per produrre merci cui è applicabile la disciplina del reato di contrabbando rientra nel disposto del primo comma, ed è perciò soggetto a confisca chiunque ne sia il proprietario, il ricorso Di OS LL quale amministratrice della SAMAGAS s.r.l. deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000