Sentenza 8 giugno 2000
Massime • 1
È preclusa - e se proposta deve dichiararsi inammissibile - la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora la situazione di fatto sia immutata rispetto alla data di emanazione del provvedimento. In tal caso può essere proposta esclusivamente la richiesta di riesame del provvedimento mirante a far riconsiderare dal tribunale i presupposti dell'atto originariamente emesso dal giudice. Solo se l'istante intenda far valere elementi sopravvenuti è proponibile l'istanza di revoca ed eventualmente l'appello nel caso in cui la richiesta sia rigettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2000, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 08/06/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 2646
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 41828/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Antonio Feleppa, di MI MI in qualità di legale rappresentante della Eurocom s.p.a.;
avverso l'ordinanza 23.71999 del Tribunale di Salerno;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo in data 23.7.1999 rigettava l'appello proposto nell'interesse di MI MI (in qualità di legale rappresentante della s.p.a. Eurocom) avverso l'ordinanza 17.6.1999 del gip dello stesso Tribunale che respingeva l'istanza di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto un complesso immobiliare sito in Salerno, ex sede del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e EL (disposto dallo stesso gip con decreto 7.7.1998). L'ordinanza impugnata premette che il rigetto di precedenti analoghe istanze proposte dagli indagati non ha effetto estensivo nei confronti della MI, terza non indagata, trattandosi di provvedimenti in malam partem. Peraltro, essendo il provvedimento di sequestro impugnabile, ma non essendo stato impugnato, esso è divenuto irrevocabile in assenza di mutamento della situazione processuale. Infatti, se il "fumus bonis iuris" concernente il reato di corruzione è stato pacificamente accertato dal gip all'atto della emissione del provvedimento di sequestro, l'assunto della difesa circa la non pertinenzialità del bene con il reato sarebbe privo di fondamento in quanto il bene stesso era oggetto della aggiudicazione e la collusione era finalizzata a bloccare l'offerta dell'unico concorrente, per fare riaprire i termini della gara a tutto vantaggio dell'impresa rappresentata dalla MI e successivamente per consentire la trattativa privata con aggiudicazione da parte di quest'ultima.
L'ordinanza, inoltre, ritiene inconferenti le conseguenze sull'atto di trasferimento a titolo oneroso della eventuale sentenza di condanna, mancando al giudice penale il potere di annullamento dell'aggiudicazione. E aggiunge che la finalità del sequestro preventivo è quella di evitare che si aggravino o si protraggano le conseguenze del reato: finalità che sarebbero poste nel nulla con la restituzione del bene, che comporterebbe e proprio il conseguimento dell'illecita finalità di profitto posta a fondamento della condotta incriminata.
L'ordinanza, infine, ritiene del tutto destituite di fondamento le doglianze relative alla strumentalità della denuncia. Ricorre la difesa della AM per una pluralità di motivi. Anzitutto si duole della violazione dell'art. 321, c. 3 c.p.p. Il sequestro preventivo non è mai stato notificato alla Eurocom, di cui la MI è legale rappresentante, onde la mancata impugnazione non costituisce acquiscenza.
In secondo lamenta la violazione degli artt. 319, 353 e 321 c.p.p. e la carenza di motivazione in quanto il preteso "fumus bonis iuris" del reato per cui si procede sarebbe insufficiente in quanto sarebbero stati tratti elementi indiziari da altro procedimento penale avente diverso oggetto.
Con motivi aggiunti assume che la misura cautelare è carente circa i presupposti relativi al reato di cui all'art. 353 c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Il mezzo di gravame proprio, previsto dall'ordinamento avverso il decreto di sequestro preventivo, è la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 322 c.p.p. È di tutta evidenza e superfluo sarebbe menzionare la copiosa giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto che la richiesta di revoca del sequestro preventivo (al pari della richiesta di revoca della misura cautelare personale) e il conseguente appello sulla decisione di rigetto, presuppone il mutamento della situazione sulla base della quale il provvedimento è stato originariamente emesso. Quando tale situazione appare immutata rispetto al momento della emissione del provvedimento, la richiesta di revoca è preclusa, ovvero è inammissibile in quanto tendente a sostituire il mezzo di gravame Proprio (la richiesta di riesame) con una istanza diretta allo elementi tipici della novità stesso giudice non sorretta dagli, rispetto alla situazione iniziale.
È erroneo ritenere che i due mezzi (riesame e appello) rispondano alla medesima esigenza, essendo ontologicamente l'uno destinato a far riconsiderare dal Tribunale i presupposti del provvedimento originariamente assunto dal giudice, l'altro a far valutare dal Tribunale il rigetto di una istanza fondata su elementi sopravvenuti nel corso delle indagini preliminari (o comunque dello sviluppo processuale successivo).
Vero è che la difesa lamenta di non avere mai avuto legale conoscenza del provvedimento di sequestro. È altrettanto vero, però, che nel momento in cui la difesa dimostra che, di fatto, la conoscenza è avvenuta così consentire la proposizione di una istanza di revoca , il mezzo di gravame non cessa di essere quello proprio, da cui la parte è evidentemente decaduta nel momento stesso in cui ha consapevolmente utilizzato un diverso strumento processuale.
Consegue l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalle motivazioni adottate dall'ordinanza impugnata (che peraltro non ignora il problema), in quanto già lo stesso appello avverso il diniego della revoca del sequestro da parte del gip era privo deì presupposti di cui all'art. 322 bis c.p.p. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la colpevole erroneità del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2000