Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 1
In tema di istanza di revoca di una misura cautelare, il giudice competente a pronunciarsi non incontra, nell'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari, alcuna preclusione nel fatto della mancata impugnazione della ordinanza impositiva ai sensi degli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, cod. proc. pen.. Quanto poi al tipo di preclusione suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce che intervengano - ad opera della Corte suprema, ovvero del tribunale in sede di riesame o di appello - all'esito del procedimento incidentale avente ad oggetto la misura cautelare, esso ha una portata più modesta rispetto a quello determinato dalla "cosa giudicata", sia perché esso è limitato allo stato degli atti, sia perché esso copre solo le questioni dedotte (implicitamente o esplicitamente), e non anche quelle deducibili. Ne consegue che un'istanza di revoca di una misura cautelare non possa essere giammai rigettata sulla base del solo fatto che l'originaria ordinanza impositiva non sia stata impugnata, incombendo, invece, in tal caso, sui giudici successivamente aditi, l'obbligo di delibare approfonditamente gli elementi invocati a sostegno della richiesta di revoca. Ne consegue altresì che, nel caso in cui si sia formata invece una preclusione del tipo di quella specificata innanzi, il giudice adito successivamente debba pur sempre motivare in ordine alla insussistenza di elementi nuovi, indipendentemente dallo spazio affidato ad essi dall'istante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2000, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LO SAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 27/4/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " BATTISTI MARIANO " N. 2604
3. " DE AZ TO AN " REGISTRO GENERALE
4. " RI IO " N. 08639/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI OL n. il 24/10/1940
avverso ordinanza del 01/02/2000 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO Sentite le conclusioni del P.G. Dr. OSCAR CEDRANGOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di L'Aquila, con ordinanza dell'1 febbraio 2000, confermava l'ordinanza, in data 13 dicembre 1999, con la quale il g.i.p. del tribunale di Vasto aveva rigettato l'istanza di revoca, o di sostituzione, degli arresti domiciliari, proposta da NI IC.
2- Il tribunale ricordava che il IC era stato tratto in arresto - in flagranza del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto e trasportato n. 599 pani di hascisc del peso di gr. 250 ciascuno -, che l'arresto era stato convalidato e che al IC era stata applicata la misura coercitiva degli arresti domiciliari con ordinanza che non era stata impugnata e osservava che il g.i.p. aveva rigettato la istanza sul presupposto, legittimo, che non erano emersi elementi di fatto nuovi o circostanze nuove rispetto a quelle tenute presenti nella ordinanza applicativa della misura.
3 - La revoca o la sostituzione di una misura cautelare - osserva il tribunale, citando Cass., Sez. VI, 18 dicembre 1995, n. 3469 - può avere luogo solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale, sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel provvedimento.
E, nel caso di specie, anche con i motivi di appello si erano riproposte, senza profili di novità, questioni già trattate con l'ordinanza impositiva.
4 - Il difensore ricorre per cassazione e denuncia "mancanza di motivazione", deducendo, anzitutto, che il tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio del giudicato cautelare, che il giudicato cautelare presuppone che il provvedimento applicativo della misura sia stato impugnato e che in sede di impugnazione sia stato confermato e non seguito da ricorso per cassazione oppure seguito da ricorso poi rigettato e ciò senza ignorare che, comunque, il giudicato non impedisce di prendere in esame elementi che, pur esistenti ab origine, non siano stati mai valutati.
Deduce, in secondo luogo, che, "ad ogni buon conto, l'istanza si fondava su elementi del tutto nuovi faticosamente reperiti dalla difesa anche a mezzo di produzione documentale", sfuggendo, così, all'obbligo della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
A - Questa Suprema Corte, con la sentenza delle ss.uu., 8 luglio 1994, Buffa, richiamata anche dal ricorrente, ha chiarito e a quali condizioni possa essere richiesta la revoca di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale e a quali condizioni possa invocarsi, anche nella materia de qua, il principio del giudicato cautelare o del non bis in idem, disciplinato, come è noto, dall'art. 649 c.p.p.. I - Quanto alle condizioni per la revoca, quella sentenza ha chiarito che "l'ordinanza in tema di revoca della misura mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura stessa prescritte dagli artt. 273 e 274 c.p.p. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura.
Come si vede, la richiesta di revoca, lungi dall'essere ostacolata dalla riproposizione di fatti originari e coevi all'ordinanza impositiva, ne impone una valutazione al giudice cui la istanza di revoca è rivolta, il quale ha l'obbligo di esminarli e di farli, eventualmente, oggetto di una valutazione diversa da quella fattane dal giudice che ha disposto la misura.
II - Tutto ciò - la possibilità di valutare di nuovo fatti originari e coevi già esaminati in sede di applicazione della misura - trova, però, un limite nel principio del giudicato cautelare, affermato e, soprattutto, modulato, nella stessa sentenza delle ss.uu..
Queste ultime, infatti, hanno precisato sul punto che "il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria, oltre che persistente, di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione della ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, c.p.p.". "Ed, invero, una preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunce emesse, all'esito del provvedimento incidentale di impugnazione, dalla corte suprema ovvero dal tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari;
preclusione, peraltro, che ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente". Come può notarsi, le ss.uu. hanno limitato l'ambito della preclusione processuale affermando che la preclusione non si forma se il provvedimento che ha applicato la misura cautelare non è stato impugnato, come non lo è stato nel caso di specie.
b) - L'ordinanza impugnata ha richiamato, come si è visto, una sentenza di questa suprema corte - Cass., Sez. VI, 18 dicembre 1995, n. 3469 - la quale ha affermato che "la revoca può avere luogo solo in conseguenza di quanto acquisito successivamente alla definitività del titolo custodiale, sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso quel provvedimento".
Ma, questa sentenza altro non è, a ben vedere, che la riproposizione di quanto le stesse ss.uu. avevano affermato con al sentenza del 18 giugno 1993, Dell'Omo, sentenza che, come da tutti riconosciuto, è stata, però, parzialmente superata, nei termini dianzi esposti, dalla ricordata sentenza Buffa.
c - Se l'ordinanza che, nella specie, ha applicato la misura degli arresti domiciliari non è stata impugnata e, se la possibilità di riconsiderare gli stessi elementi, già oggetto di valutazione da parte del g.i.p., non è preclusa, il g.i.p., prima, e il tribunale, dopo, avrebbero dovuto soffermarsi su quegli elementi e valutarli e non limitarsi a constatare che a fondamento della istanza erano stati proposti gli stessi fatti delibati in sede di applicazione della misura, affermazione, peraltro, vivacemente contestata nel ricorso, nel quale si fa anche riferimento ad elementi, ai quali si attribuisce rilevanza, che nel provvedimento non vengono neppure citati.
d - È da chiarire, infine, che, nel caso si sia formata la preclusione processuale - e, quindi, non possano riproporsi, a sostegno di una richiesta di revoca, elementi già valutati nel momento della applicazione della misura - il giudice di merito non può limitarsi ad affermare che colui che ha proposto l'istanza non ha indicato, a supporto della stessa, elementi nuovi, ma deve indugiare su quegli elementi, confrontarli con quelli già esaminati e farne risultare la assenza di novità, la sostanziale identità.
2 - L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla
la ordinanza impugnata e rinvia
per nuovo esame al tribunale di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000