Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/07/2001, n. 10059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10059 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 1 005 9 IN 05 9 /0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIVENDICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente - R.G.N. 8918/99 Cron.22663 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 3353 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. RL CIOFFI Consigliere Ud.20/04/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente 155 13000 CANCELLERIA S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI OM TA, RO IO, elettivamente DF021883 domiciliati in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA-SABATINI, difesi dall'avvocato PETITTI ANTONIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DIASSAZIONE UFFIC - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti i 3000 il 24 LUG. 2001 CENSORII CARLO, GERMINARIO ANTONIETTA, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 16, presso lo studio dell'avvocato PICOZZA E. difesi dall'avvocato LUCENTE UMBERTO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrenti 691 avverso la sentenza n. 369/98 della Corte d'Appello di -1- L'AQUILA, depositata il 19/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato PETITTI Antonio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato TATONE Fiorello, per delega dell'Avvocato LUCENTE depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 8 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 maggio 1995 SU di OM e GI NE, condomine del fabbricato in Pescara, via Caravaggio n. 23, convenivano davanti al Tribunale di Pescara gli altri condomini RL EN e ON RI, chiedendo, tra l'altro, la condanna degli stessi al rilascio di una porzione dell'area comune circostante al fabbricato che asserivano abusivamente occupata. I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda, che veniva rigettata dal tribunale di Pescara con sentenza in data 10 febbraio 1997. SU Di OM e GI NE proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Pescara con sentenza del 19 ottobre 1998, in base alla considerazione che i convenuti risultavano avere acquistato l'area di cui erano in possesso, delimitata da tre muretti, dagli aventi causa dalle attrici, nè risultava che si fossero resi responsabili di usurpazioni in danno della adiacente area di proprietà comune. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione SU Di OM e GI NO, con quattro motivi. 3 Resistono con controricorso RL EN e ON RI, che hanno anche depositato memoria. Motivi della decisione Con i primi due motivi del ricorso, che, per la sostanziale identità delle censure svolte, si possono esaminare congiuntamente, le ricorrenti sembrano sostenere che i giudici di appello non si sarebbero pronunciati sulla domanda avente ad oggetto la violazione dell'art. 1102 cod. civ., per avere i convenuti occupato una parte di area comune. La doglianza è infondata. I giudici merito, infatti, hanno affermato che le attuali resistenti avevano occupato solo l'area ben individuata di cui erano proprietari esclusivi e le ricorrenti non indicano da quali prove risultava la infondatezza di tale conclusione e la fondatezza dalla domanda. Con il terzo motivo le ricorrenti sembrano sostenere che mancava un titolo dal quale potesse desumersi la proprietà esclusiva in capo agli attuali resistenti dell'area di cui si discute, da ritenere, invece, comune ex art. 1102 cod. civ. La doglianza è infondata, in quanto la Corte di 4 appello ha fatto specifico riferimento ai titoli dai quali era desumibile tale proprietà esclusiva, né le ricorrenti svolgono censure specifiche contro l'interpretazione che di tali titoli è stata data, se non quella, giustamente ritenuta irrilevante, secondo la quale l'acquisto aveva riguardato un posto macchina, mentre nello spazio posseduto dagli attuali resistenti trovavano ricovero due macchine. Con il quarto motivo le ricorrenti sembrano sostenere che non risultava provato che l'area delimitata da tre muretti alla quale hanno fatto riferimento i giudici di merito coincidesse con quella acquistata dagli attuali ricorrenti. La doglianza è infondata, in quanto, a tacere d'altro, in base ai principi in tema di onere della prova spettava in sede petitoria alle attuali ricorrenti indicare da quali elementi, trascurati dai giudici di merito, risultava che gli attuali р resistenti si erano resi responsabili di una usurpazione in danno dell'area comune adiacente a quella acquistata. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo. 5
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire १ 211.000 di cui lire 2.000.000 per - onorari. Roma, 20 aprile 2001. hoses IL PRESI L'ESTENSORE 290.000 KE Tule IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITAVO CANCE Roma 2.4 LUG. 2001 I CANCELLIERE OT AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat? 761U 2002 Serie 4. 28347 verla 149.77 uroCENTO P. 2 0 6