Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Per l'accertamento del reato di corruzione propria commesso dagli appartenenti alla Guardia di Finanza, non occorre individuare quale sia esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito negoziato per far sfuggire una società commerciale ai controlli contabili, ma basta che sia stato accertata una grave violazione a tali doveri nella conduzione delle attività istituzionali loro demandate (Fattispecie in cui gli agenti operarono eseguendo una <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2001, n. 22638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22638 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 28/03/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. " RAFFAELE LEONASI " N. 496
3. " NICOLA MILO rel. " REGISTRO GENERALE
4. " GIOVANNI CONTI " N. 5306/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT IO, nato a [...] il [...], Avverso la sentenza della Cotre d'Appeloo di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per prescrizione del reato;
per la parte civile, l'Avvocatura dello Stato non è comparsa;
Udito il difensore avv. F. Sarno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 28 giugno 2000, riformando parzialmente quella in data 29/1/'97 del GIP del Tribunale di Milano, così - tra l'altro - provvedeva: confermava la colpevolezza di IO IT in ordine al delitto di corruzione continuata per atti contrari ai doveri di ufficio, così qualificati i fatti ascrittigli ai capi c) ed e) della imputazione, e, tenuto conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato, rideterminava la pena, che sospendeva, in anni uno di reclusione e condannava l'imputato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dal Ministero delle Finanze, costituitosi parte civile.
Al IT, in particolare, si era addebitato, quale sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo Regionale di P.T. di Milano, di avere, in concorso con altri, accettato la promessa e quindi ricevuto somme di denaro dai rappresentanti dell'Istituto Luso Farmaco D'Italia s.p.a. e della M.V. 53 Macchine Utensili s.r.l. (ditte sottoposte a verifica fiscale), per omettere atti d'ufficio o compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e comunque per orientare gli accertamenti in senso favorevole alle ditte verificate (fatti commessi tra il 24/3/'92 e il 30/6/'93).
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge processuale in tema di valutazione della prova, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'esatta qualificazione giuridica del fatto (reato di cui all'art. 318 C.P. piuttosto che quello di cui all'art. 319 C.P.). All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione. Ed invero, tenuto conto dell'epoca cui risale la consumazione degli illeciti unificati dal vincolo della continuazione (fino al 30/6/1993), avuto riguardo - per altro - all'entità della pena edittale prevista per gli stessi, la quale, per effetto delle accordate attenuanti generiche, è inferiore a cinque anni di reclusione, il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (artt. 157/1^ n. 4 e 150/3^ C.P.), è maturato il 30/12/2000.
È il caso di sottolineare che non ricorrono i presupposti di operatività dell'art. 129 cpv C.P.P., per l'adozione di una formula ampiamente liberatoria di merito, considerato che la responsabilità del IT in ordine ai fatti corruttivi addebitatigli è stata efficacemente delineata nella gravata sentenza, che fa buon governo della norma di cui all'art. 319 C.P. e riposa su una intelaiatura argomentativa assolutamente adeguata e logica, che resiste alle censure mossele.
Queste, infatti, mirano ad insinuare dubbi sulla attendibilità delle fonti di prova acquisite e sulla congruenza della valutazione che di esse è stata fatta, senza, però, preoccuparsi di evidenziare passaggi di manifesta illogicità del testo della sentenza. Nè va sottaciuto che la circostanza relativa alla promessa e alla conseguente dazione di denaro dagli imprenditori ai militari della G. di F. impegnati nella verifica fiscale fu spontaneamente ammessa dal Ten. Emilio Stolfo, dichiarata dal IN e dalla Riva, responsabili della "M.U.53", e non contestata dall'odierno ricorrente in sede di appello, sicché la si deve considerare dato ormai acquisito, non più contestabile in questa sede.
Corretta è anche la qualificazione giuridica del fatto. Non può, nella specie, parlarsi di corruzione impropria, posto che lo stesso ricorrente, lungi dall'evidenziare la concreta conformità ai doveri d'ufficio degli atti posti in essere nel corso delle verifiche fiscali di cui si discute, si è semplicemente limitato ad ipotizzare tale conformità, senza tenere in alcun conto le circostanze di fatto poste in luce dal giudice di merito e sintomatiche del "benevolo" atteggiamento assunto, in sede di verifica, dai finanzieri, dopo la conclusione dell'accordo corruttivo stipulato con i responsabili delle imprese ispezionate.
In tema di verifiche compiute dalla G. di F., l'avere gli appartenenti a tale corpo svolto l'accertamento fiscale in modo da consentire a una società di sfuggire ai controlli contabili, sia pure per effetto di una verifica superficiale e affrettata, integra una grave violazione dei doveri d'ufficio, perché, con tale atteggiamento, i finanzieri hanno tradito il loro compito principale:
accertare, cioè, in modo rigoroso ed imparziale, la situazione contabile amministrativa della società ispezionata. Si realizza, in questa ipotesi, il delitto di corruzione propria.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 578 C.P.P., vanno confermate le statuizioni relative agli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni concernenti gli interessi civili.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001