Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12357
CASS
Sentenza 3 novembre 1998

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In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma, pur sempre, appartenenti al "genus" previsto. Ricorre una situazione del genere allorché il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza - situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri d'ufficio - e il privato miri ad assicurarsi un ampio atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di verifica fiscale da parte di appartenenti ala Guardia di Finanza).

Ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati, come nel caso in cui la violazione dei doveri di ufficio si realizzi attraverso la violazione del dovere di imparzialità, sempre che quest'ultima si risolva in un'inottemperanza specifica inerente al contenuto e alle modalità degli atti da compiere. (Fattispecie in tema di verifica fiscale compiuta da appartenenti alla Guardia di Finanza).

Commentari2

  • 1Reati all'art.322 bis coinvolgenti membri di organi internazionali
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 13 luglio 2022

  • 2Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2022

    La fattispecie delittuosa della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del buon andamento, del corretto funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione censurando tutti quei comportamenti che disonorano proprio la stessa P.A. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo, consentito il fermo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12357
Data del deposito : 3 novembre 1998

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