Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 2
In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma, pur sempre, appartenenti al "genus" previsto. Ricorre una situazione del genere allorché il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere di imparzialità, onestà e vigilanza - situazione in cui non è possibile prevedere specifici atti contrari ai doveri d'ufficio - e il privato miri ad assicurarsi un ampio atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di verifica fiscale da parte di appartenenti ala Guardia di Finanza).
Ai fini della sussistenza del reato di corruzione propria, se l'illegittimità dell'atto può costituire un indice della sua contrarietà ai doveri di ufficio, la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione pubblica, per denaro, agli interessi privati, come nel caso in cui la violazione dei doveri di ufficio si realizzi attraverso la violazione del dovere di imparzialità, sempre che quest'ultima si risolva in un'inottemperanza specifica inerente al contenuto e alle modalità degli atti da compiere. (Fattispecie in tema di verifica fiscale compiuta da appartenenti alla Guardia di Finanza).
Commentari • 2
- 1. Reati all'art.322 bis coinvolgenti membri di organi internazionaliAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 13 luglio 2022
- 2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2022
La fattispecie delittuosa della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La norma è posta a presidio del buon andamento, del corretto funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione censurando tutti quei comportamenti che disonorano proprio la stessa P.A. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.) e di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.). L'arresto è facoltativo, consentito il fermo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 12357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 3.11.1998
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N.1461
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N.19283/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN GI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza 11.12.1998 della Corte d'Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite la conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Elena Paciotti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore di parte civile, avvocato dello Stato Maurizio Greco;
osserva
IN FATTO
Con sentenza dell'8.5.1996 il Tribunale di Milano in esito a giudizio abbreviato dichiarava IA GI colpevole di due diversi delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio commessi in concorso con altri militari della Guardia di Finanza per aver ricevuto, in relazione a due diverse verifiche fiscali operate nel 1992, L.300.000.000 da SE GL e da RM IE quali rappresentanti della Sandoz Prodotti Farmaceutici s.p.a. e L.120.000.000 da OL BE, ES GE, RG LD e GI BO, quali rappresentanti della Zurigo Assicurazioni, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nel favorire, nelle risultanze d'indagine, le società verificate attraverso constatazioni utili agl'interessi delle stesse. Ritenuta indi la continuazione tra i due reati, concesse all'imputato le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anno uno di reclusione, sospendendone l'esecuzione alle condizioni di legge.
Fondava la decisione sulla "piena confessione dei fatti" resa dall'imputato, il quale circa la verifica alla Zurigo Assicurazioni aveva "confermato di aver ricevuto" L.20-25.000.000 "dal coimputato Licheri, pur non avendo partecipato agli accordi corruttivi con l'impresa" nonché di aver trattenuto per sè L.60.000.000 dai 300.000.000 pagati dalla Sandoz.
Deduceva che "il denaro versato dalla imprese agli appartenenti alla Guardia di Finanza era destinato ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio" da una dichiarazione dello stesso imputato, il quale aveva precisato come "il pagamento di tangenti "fosse un po' un'abitudine di queste aziende" e che "se pagavano, si faceva in modo di essere meno fiscali in modo da non intralciare l'operato dell'azienda".
Si gravava l'imputato, chiedendo che i fatti, dei quali si era reso colpevole, fossero qualificati come corruzione impropria perché egli non aveva commesso alcun atto contrario ai doveri del proprio ufficio;
perché all'esame del Tribunale nessun atto illecite, era emerso dalle verifiche fiscali;
perché l'entità delle somme versate dalle società verificate non costituiva discrimine utile tra la corruzione propria e quella impropria.
Subordinatamente instava per un più mite trattamento sanzionatorio e per i benefici di legge, dei quali si riteneva meritevole per il suo leale comportamento processuale e per la sua incensuratezza. Con sentenza dell'11.12.1997 la Corte d'Appello di Milano confermava per la decisione di primo grado in punto di qualificazione giuridica del fatto sostanzialmente sul rilievo che mentre il "discrimine tra i due delitti si individua nelle finalità diverse a cui tende l'illecito contratto", contemplandosi nel la fattispecie di cui all'art.318 c.p.p. la commissione di un atto conforme ai doveri d'ufficio propri del pubblico ufficiale e contemplandosi nella fattispecie di cui al susseguente art.319 un atto contratto ai doveri predetti;
essendo Mori dalla logica comune ogni diversa spiegazione";
"l'unica ragionevole finalità" che potesse determinare le due società "in occasione di verifiche fiscali a versare ai finanzieri le considerevoli somme" di denaro, di cui ai capi d'imputazione, "era quella di ottenere un controllo fiscale che non facesse emergere importanti irregolarità nella formazione dei bilanci e delle denunce fiscali" da loro predisposte. Finalità questa che si deduce chiaramente anche dalle dichiarazioni confessorie sopra riportate, le quali evidenziano che l'"abitudine di pagare tangenti" dallo stesso imputato attribuita alle società, Ma finalizzata a comprare il dovere di fedeltà a cui erano tenuti i pubblici ufficiali .... che, ben disposti per quei generosi pagamenti, effettuavano i controlli fiscali in maniera da arrecare il minor danno possibile ai privati "benefattori".
A "fronte della prassi costante di corruzione a cui ormai le grosse aziende e operatori della Guardia di Finanza si erano adeguati" ritenevano indi "veramente miti" e irriducibili" le pene, "vicinissime ai minimi irrogabili" inflitte dal giudice di primo grado e reputavano l'imputato immeritevole dei benefici di legge, ad ogni buon conto preclusigli da altra condanna irrevocabile alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione inflittagli da altro giudice. Ricorre per cassazione l'imputato e chiede l'annullamento della sentenza predetta denunziando erronea applicazione dell'art.319 c.p. a) perché, mentre "nell'ambito di una corretta analisi comparativa .... entità del compenso e proporzione dello stesso ai compiti da eseguirsi" sono elementi non solo del tutto estranei all'influenza del pubblico ufficiale, ma del tutto inutilizzabili ai fini della corretta individuazione del precetto penale violato", come "analogamente del tutto estranee .... sono le modalità di recupero e di provenienza della provvista, .... una corretta analisi" avrebbe dovuto esser condotta dai Giudici di merito - ma non lo fu sui termini dell'accordo stipulato con riferimento alle modalità della verifica e al "compimento di atti illeciti che, al fine dell'esistenza del comportamento previsto e punito dall'art.318 c.p., devono essere sin dall'inizio pattuiti e stabiliti con puntuale precisione".
b) perché,mentre il ricorrente ha sempre affermato di aver percepito le dazioni in questione "quali "regalie" con ciò ponendo l'accento proprio sulla non commissione da parte delle pattuglie di verificatori di atti contrari ai doveri d'ufficio", i "dati fattuali" utilizzati in sentenza "avrebbero dovuto .... portare il Giudice di seconde cure .... ad una diversa qualificazione giuridica del fatto rinvenendo nella condotta" di lui "gli estremi di quella prevista e punita nell'art.319 c.p. con ogni conseguenza di legge", non essendovi agli atti traccia alcuna del pactum sceleris e in particolare della "predeterminazione da parte del privato degli atti che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto compiere al fine" di conseguire il diritto al mantenimento della promessa corruttiva. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Di vero secondo il ben radicato orientamento di questa Suprema Corte in tema di corruzione, per "regalie" e in genere donativi di pura cortesia si devono intendere soltanto quelli che per la loro oggettiva modicità escludono la possibilità d'influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo (v.Cass. VI 1.12.1999 n. 16837, rv.192739). In altri termini la dazione di piccoli doni o di omaggi di cortesia non deve assumere valore e significato di retribuzione, proprio in ragione della manifesta sproporzione rispetto all'atto del pubblico ufficiale, dato che nel concetto di retribuzione è sempre insita un'idea di adeguatezza e di corrispettività (Cass.VI, ud. P 6.5.1998, P.G. C/ Toma e altro, ancora non massimata). Su altro versante e sempre secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, l'individuazione - da parte dei contraenti il pactum sceleris dell'atto e del comportamento contrari ai doveri di ufficio ricorre anche quando la controprestazione della dazione o della promessa dell'utilità sia costituita di un comportamento del pubblico ufficiale ben determinato nel suo contenuto, anche se suscettibile di specificarsi in una serie di atti singoli noli 0 specificamente previsti e programmati (Cass.VI, 29.10.1985 n. 9998 rv. 170893). In altri termini, l'atto oggetto dell'accordo illecito non deve essere individuato nei suoi specifici connotati, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del 5 pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto.
Una situazione del genere ricorre ogni qual volta il pubblico ufficiale si ponga a disposizione del privato in violazione del dovere d'imparzialità, onestà e vigilanza, non essendo in tal caso possibile prevedere specifici atti e mirando il privato ad assicurarsi un ampio e generale atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale (Cass. VI ud. p. 25.2.1998, Ferrovie dello Stato e altri, ancora non massimata).
E se l'illegittimità dell'atto può indubbiamente costituire l'indice rivelatore della sua contrarietà ai doveri d'ufficio, la previsione di reato pu6 essere realizzata anche e soltanto attraverso atti comportanti la violazione di un qualsiasi dovere d'ufficio e soprattutto di quello dell'imparzialità.
Di conseguenza la corrispondenza dell'atto ai requisiti di legge non esclude l'asservimento della funzione5 per denaro, agl'interessi privati, sempre che la violazione del dovere d'imparzialità si risolva in un'inottemperanza specifica inerente al contenuto e alle modalità degli atti da compiere (cfr. Cass.VI, u.p. 10.3.1998, Milana, ancora non massimata).
Ciò posto in diritto, la Corte osserva che il ricorrente dissimula sotto le vesti surrettizie della violazione di legge denunziata la realtà di una prospettazione dei fatti, parzialmente diversa della ricostruzione fattane dai giudici di merito e di per sè inidonea a dar corpo e consistenza al vizio di legittimità denunziato, di guisa che il ricorso deve essere rigettato sul punto.
Per dovere di completezza si ritiene tuttavia di esaminare le acquisite risultanze anche sotto il profilo sostanziale e alla luce delle censure levate dal ricorrente a partire dalle sue incontestate ammissioni come riportate nella sentenza impugnata. Di vero lo stesso GI ha precisato, con riferimento alle varie imprese sottoposte a verifica come il pagamento di tangenti "fosse un po' un'abitudine di queste aziende" e che, su opposto versante" se le imprese soggette a verifica fiscale "pagavano, si faceva in modo di essere meno fiscali in modo da non intralciare l'operato dell'azienda".
Sebbene la proposizione infinitiva "in modo da ..." sia nell'espressione correlata in funzione limitativa a quella principale "si faceva in modo" tali dichiarazioni denunziano all'evidenza il sinallagma che unisce la condotta delle imprese controllande a quelle dei pubblici ufficiali incaricati del controllo.
Si deve anzi rilevare che" se nelle competenti sedi di merito si fosse indagato al fine di accertare le ragioni della curiosa "abitudine" - a dire dell'imputato - contratta dalle imprese verificande e si fossero considerati significato e portata di quell'impersonale "si faceva in modo...", usato dall'imputato e all'evidenza denunziante non soltanto la contrapposta e collettiva abitudine di profittare di quei pagamenti, ma, quel che è assai più grave, il totalizzante coinvolgimento dei militari del Corpo - ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa- in servizio a Milano, i fatti di causa avrebbero potuto configurare a carico dell'imputato, in ragione della sua qualifica, il ben più grave delitto di cui all'art.3 legge 9.12.1941, n.1383m e, in generale, il delitto di concussione in concorso.
Si vuol dire che l'"abitudine" a pagare contratta dalle imprese, come denunziata dall'imputato, potrebbe essere stata determinata da elementi di fatto divenuti notori nell'ambiente imprenditoriale col ripetersi delle ispezioni e delle verifiche per così dire "benevole", quali la condotta unanime tenuta dai militari del Corpo, operanti a Milano, la deliberata abolizione di effettivi controlli dei superiori nei vari gradi sulle varie verifiche, la predeterminazione delle quote spettanti in diversa misura a tutti i partecipanti e la programmata suddivisione dei proventi. La diffusa conoscenza di tali fatti e di tali condotte unanimamente tenute dai militari potrebbe infatti aver indotto i titolari delle varie imprese a temere foriero di gravi danni il mancato adeguamento a tale "abitudine" e a regolare di conseguenza la propria condotta. Epperò portata reale e significato esatto dell'espressione predetta non risultanze accertati ne' nel corso delle indagini ne' in dibattimento.
La motivazione in punto adottata dai giudici di merito si deve quindi ritenere incensurabile in questa sede di legittimità perché adeguata alle risultanze acquisite, congrua alle norme applicate e immune da vizi logici laddove essi hanno ritenuto esatta e rispondente ai principi di diritto sopra brevemente richiamati la qualificazione di corruzione propria attribuita ai fatti contestati all'imputato.
È incontrovertibile infatti che la frase sopra brevemente esaminata sintetizza mirabilmente il sinallagma collegante la condotta di dazione del privato alla condotta in cambio dovutagli - secondo patti e non secondo legge- dal pubblico ufficiale, il quale proprio nell'esercizio delle sue funzioni di controllo propriamente fiscale e a causa di esse, si obbligava ad essere "meno fiscale", vale a dire ad essere meno attento e meno diligente rispetto alla misura di diligenza e di attenzione dovuta e di regola applicata nei confronti dei non paganti, cioè ad applicare le leggi e i regolamenti fiscali non soltanto con atti ispirati ad una liberalità imprevista dalla legge e, comunque, denegata alla generalità dei cittadini non paganti;
ma ad applicarle con delicatezza e tatto diversi e maggiori dell'ordinario e del dovuto "in modo da non intralciare l'operato dell'azienda": sono evidenti in ciò la dismissione, dall'imputato e dai suoi complici voluta dietro compenso e in ragione di esso, del dovere di correttezza, di diligenza, di onestà e, soprattutto, di imparzialità e la comune volontà di costui e dei correi di favorire a pagamento le imprese visitate adeguando la propria condotta non già al dettato della legge, ma" secondo le opportunità offerte dalla complessa attività di verifica, al fine di ignorare assunzioni ci retribuzioni in nero, trasferimenti di merci senza fattura, false fatturazioni, irregolare tenuta dei libri contabili, distrazione di fondi e quant'altri stratagemmi posti in opera per frodare il fisco dall'impresa sottoposta a verifica.
Coerentemente i giudici di merito hanno evidenziato, il rilevantissimo importo - oscillante dai centoventi milioni ai trecento - delle somme pagate dalle singole aziende sottoposte a verifica ed hanno di conseguenza escluso che esse potessero esser considerate regalie d'uso o donativi di cortesia.
Tale conclusione, conforme ai canoni della ionica correnti, è certamente fondata sulle norme di comune esperienza e sulle leggi di economica gestione delle imprese.
D'altra Parte, la compressione dei tempi di verifica con la correlata restituzione del personale amministrativo delle singole aziende alle mansioni abituali e, in altri termini, la riduzione dei maggiori costi di gestione indotti dall'intrusione negli uffici di personale esterno, cui a richiesta si dovessero temporaneamente consegnate atti, documenti e attrezzature in qualche parte necessari per l'espletamento della quotidiana attività di lavoro del personale impiegatizio, erano e sono benefici ben lontani dal valere il costo in tangenti sopportato dalle imprese sottoposte a verifica e da sole non giustificano quindi esborsi di così rilevante importo finalizzati viceversa e come chiaramente ammesso dall'imputato ad una fiscalità - si vuol dire ad un diligente rigore-minore rispetto a quello richiesto dalla legge e correntemente praticato nei confronti delle imprese non paganti.
Nè ha rilievo la mancata partecipazione alla stipulazione e alla conclusione dell'accordo corruttivo dal GI dedotta in questa sede, evidenziando l'ammontare percentuale delle somme versategli che egli l'accordo fece proprio perché concluso anche nel suo interesse e col suo consenso, cioè col consenso di colui che avrebbe avuto il dovere di accertarlo, di denunziarlo e di reprimerlo. Ben lungi dunque dal conformare il proprio convincimento a pregiudizi colpevolisti i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della legge al caso di specie, certo essendo il pagamento, di somme non definibili regalie o donativi, fatto da società sottoposte a verifica fiscale, nel corso della medesima e al fine di ottenere che i pubblici ufficiali coinvolti a vario titolo nella stessa usassero loro, nel compimento degli atti necessari al completamento della verifica, il trattamento di favore, certamente diverso di quello loro dovuto e di quello generalmente praticato nei confronti di imprese non paganti in nonché di valore stimato congruamente superiore a quello delle somme esborsate.
Insussistente la violazione di legge denunziata, il ricorso deve esser dunque rigettato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a rifondere alla parte civile le spese sostenute per questo grado, che si liquidano complessivamente in L.
1.500.000 per onorari, oltre I.V.A..
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998