Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' / 03 7 REPUBBLICA ITALIANA 1774 IN NOME DEL POPOLO ITALIA AZIONE LA CORTE SU EM Oggetto SE NE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 21093/00 Rel. Consigliere Dott. Pietro UO Cron.12100 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere - Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 21/01/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G | CESARE 95, presso lo studio degli Avvocati PALUMBO ABATE, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO2003 322 PALUMBO, ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 24110/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/11/99 R.G.N. 15032/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Pietro | UO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato ABATE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 5 aprile 1996 la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma aveva dichiarato che dal 1° novembre 1971 fra la predetta Società e GA CO era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e questi aveva diritto all'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte (accudienza, pulizia e custodia dei dormitori del personale di macchina) ed al conseguente trattamento economico, ed aveva condannato la stessa Società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Con sentenza del 29 novembre 1999 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello. Il giudicante osserva preliminarmente che la citazione, da parte dell'appellante, di brani virgolettati non appartenenti alla sentenza impugnata, "non permette al Collegio la compiuta valutazione delle censure espresse". Esaminando il merito della controversia, il Tribunale afferma poi che, ai fini della qualificazione giuridica (autonoma o subordinata) d'un determinato rapporto di lavoro, sul nomen juris legislativamente o negozialmente conferito prevale la concreta struttura che il rapporto assume nel suo concreto svolgimento. Ciò, anche per eventuali qualificazioni date dal legislatore. E nel caso in esame, da un canto la censura dell'Ente aveva per oggetto esclusivo la qualificazione preventivamente data dalla legge e dalle convenzioni ad una determinata categoria dei rapporti: nessuna doglianza era stata formulata nei riguardi degli elementi effettivi che il rapporto in 3 esame aveva assunto nel suo concreto svolgimento. Anche se l'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 fa riferimento all'instaurazione, a mezzo di convenzioni, di rapporti di lavoro autonomo. gli elementi attinenti al биоло concreto svolgimento del rapporto, esposti nel ricorso e scaturenti dagli atti, non contestati dall'Ente, e considerati dal Pretore nella valutazione della natura del rapporto consentivano di ritenere che il lavoro svolto aveva natura subordinata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria;
GA CO resiste con controricorso, coltivato con memoria. Motivi della decisione Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non solo non aveva dato rilievo all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 né alla convenzione stipulata in base alla predetta norma (i cui elementi negoziali - il deposito cauzionale, la durata, la facoltà di disdetta determinavano la costituzione d'un rapporto di lavoro autonomo), bensì aveva affermato la natura subordinata del rapporto, in assenza d'un concreto accertamento dei fatti. Il ricorso è infondato. L'impugnazione è articolata in due censure: la figura contrattuale delineata dalla stessa norma (quale lavoro autonomo), e gli elementi presenti nel concreto svolgimento del rapporto (che si assume non essere stati valutati dal giudice di merito). In ordine alla prima censura, come questa Corte ha affermato (Cass. 20 novembre 1998 n. 11756, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9722), "ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959 n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'rt. 31 della legge 27 luglio 1967 n. 668) per ow l'espletamento dei servizi (di cosiddetta accudienza o comunque di minima D importanza) previsti dal medesimo art. 26. il giudice richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto - deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, senza che dall'art. 26 possa farsi discendere una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, dato che questa interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali” (per l'esecuzione come espressione d'una volontà contrattuale inscritta in ogni atto esecutivo, idonea a qualificare il rapporto, prevalendo anche sul nomen juris dato dalle parti in quanto idonea ad esprimere anche l'eventuale modificazione anche ex art. 1230 primo comma cod. civ. dell'iniziale natura del rapporto: Cass. 15 giugno 1999 n. 5960; Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). In ordine alla seconda censura, è da premettere che, ai fini della qualificazione del rapporto attraverso il suo concreto svolgimento, come questa Corte ha ripetutamente affermato, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, in sede di legittimità è censurabile ciò che attinge alla lettura del modulo normativo: l'individuazione del parametro ivi descritto. L'accertamento dell'effettiva 5 presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro) attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente inquadramento della concreta prestazione nell'astratto modulo normativo è apprezzamento di fatto: valutazione del giudice di merito che, immune da errori giuridici ed denver adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (e plurimis, Cass. 3 ottobre 1994 n. 8006). E. nell'ambito del parametro normativo. costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (e plurimis, Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). Nel caso in esame, il Tribunale ha valutato la realtà storica del rapporto: l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nella struttura organizzativa dell'Ente, lo svolgimento di compiti rientranti in quelli necessari alla realizzazione dei fini dell'Ente, vincolo gerarchico e potere disciplinare, predeterminazione delle mansioni, orario di lavoro e modalità di giustificazione delle assenze, controlli sullo svolgimento delle attività. struttura della retribuzione (retribuzione base, carichi di famiglia, indennità integrativa speciale, tredicesima, TFR, ritenute fiscali e previdenziali). cadenza della relativa corresponsione, assenza di struttura organizzativa e di rischi nell'attività del lavoratore. In tal modo, il giudicante ha applicato il parametro normativo, nella specificata lettura data dalla giurisprudenza di legittimità. In ordine, poi, agli elementi probatori dai quali sono stati dedotti gli aspetti materiali del rapporto in esame, il giudicante ha osservato che "la censura dell'Ente si arrestava alla considerazione della qualificazione 6 autonoma del rapporto in quanto tale identificato dalla legge e dalla convenzione e dalla volontà delle parti”, e che “le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo, relative al concreto svolgimento del rapporto, non erano state oggetto di contestazione da parte della società ". Da un canto, questa affermazione del giudice di merito non è stata in alcun modo censurata in sede di legittimità. D'altro canto, il ricorrente in sede di legittimità non ha esposto alcun elemento riferibile al concreto svolgimento del rapporto in controversia, ed idoneo a porre minimamente in discussione la valutazione (di questo svolgimento) fatta dal giudice di merito. Ciò consente di ritenere che il giudice di merito ha legittimamente fondato la propria decisione sugli elementi esposti nel ricorso introduttivo;
e che la censura proposta in sede di legittimità è infondata. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 19, oltre ad EURO 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Pielini Сит IL PRESIDENTE SSA S elle I TO , TA D , . RT LLO ESA IL CANCELLIERE LL'A SP O . B N I E N D 3 G SI -7 O -8 A SEN Depositato in Cancelleria D 1 1 , E I A O E 17 MAG. 2003 ISTR G ITTO G oggi, E EG L IR CANCELLIERE R D A L мой O L E D