Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l'opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attività di conduzione congiunta dell'indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attività non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 7671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7671 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 50
3. Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 011828/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
RT PE;
contro l'ordinanza 20 febbraio 2003 del Tribunale di Genova;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo sull'opposizione di alcuni imputati a dodici decreti del P.M. di liquidazione dei compensi al proprio consulente tecnico, Dott. RT PE, il Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha annullato integralmente o parzialmente detti decreti. Il Tribunale ha ritenuto riconducibile alla nozione di consulenza, prevista dall'art. 359 c.p.p., la creazione di una banca dati in cui versare, sulla base delle direttive impartite, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini per renderne più facile la lettura e consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni e tale attività, considerata la sua natura, doveva essere retribuita commisurandola al tempo impiegato col sistema cd. a vacazione. Per quanto riguarda l'attività di valutazione delle anomalie dei dati raccolti e la predisposizione di indici sintetici, per cui s'era richiesto un onorario a percentuale, trattandosi di materia analoga a quella amministrativa, contabile o fiscale, ha tuttavia osservato che nella specie gran parte dell'attività commessa al consulente si risolveva di fatto nella conduzione congiunta delle indagini e come tale non era remunerabile.
Inoltre tale consulente, con impropria duplicazione della retribuzione, aveva ottenuto ulteriori compensi per attività svolte durante gli stessi periodi per i quali era già stato remunerato e aveva richiesto rimborsi spese o per attività di altri che, risolvendosi nelle sue stesse mansioni, non erano strumentali al suo compito o per attività svolte da un suo incaricato, che consistevano in vere e proprie indagini di polizia. Infine erano stati riconosciuti compensi per attività prive di documentazione e cioè per relazioni non depositate in atti e per un'assistenza alle udienze, che invece avrebbe dovuto essere svolta da ausiliari del P.M.. Ne conseguiva che, a fronte della liquidazione di circa 700 milioni di lire, doveva invece liquidarsi la somma di 60 milioni circa.
2. Ricorre il P.M. che in primo luogo lamenta la violazione dell'art. 359 c.p.p., in quanto l'incarico conferito al Dott. PE di
"ricerca di elementi anomali, resoconto delle anomalie e valutazione delle stesse" rientrava perfettamente in quelle valutazioni tecniche proprie della funzione del consulente (accertamento e valutazione) e non comportava un'attività di indagine cogestita, come tale non prevista ne' consentita dalla legge. Si duole poi che il Tribunale abbia illegittimamente ritenuto non rimborsabili alcune spese per collaborazioni.
3. Ricorre RT PE che con ampia argomentazione ribadisce la legittimità dell'incarico ricevuto secondo i parametri dell'art. 359 c.p.p., per i quali il consulente tecnico, compiendo attività di parte e non probatoria, è destinato a coadiuvare l'attività investigativa del P.M. e nella fase delle indagini e durante l'intero giudizio, con un rapporto fiduciario non legato all'esternazione verso le altre parti e verso il giudice di eventuali pareri o elaborati.
Ricorda come l'incarico ricevuto, inteso ad addivenire ad una visione unitaria e semplificata del vasto ed intricato fenomeno assicurativo oggetto d'indagine, si sia risolto nella creazione di un modello informativo multidimensionale, secondo uno schema di distribuzione del lavoro elaborato dal P.M..
In particolare l'iter seguito comprendeva: la raccolta dei dati e l'analisi correlata degli stessi, la tabulazione dei dati, il campionamento dei dati, la lettura "processuale" dei dati informativi;
sistema questo che pienamente corrispondeva all'attività tecnica del consulente e di cui il P.M. s'era avvalso non solo durante le indagini ma anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ed in tal modo nessun rilievo poteva assumere la circostanza che il PE non era stato ascoltato in sede di udienza e non aveva depositato propri elaborati.
Egualmente rimborsabili erano le spese sostenute per compensare i collaboratori ed il capitano TI. Le attività svolte dai primi erano di natura materiale e meramente esecutiva, ma anche il secondo aveva svolto un'attività di ausiliario del consulente.
4. Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
5. Hanno presentato memorie gli opponenti NT DI, CA AS, LI CH, IU TT e NC RD. Il primo sottolinea che il Tribunale ha ritenuto non retribuibile, perché si sostanzia in attività di indagine, la selezione del materiale e la ricerca di correlazioni tra i dati, in quanto nella specie è stato il consulente a decidere le regole di gestione dei dati e così ad indirizzare il P.M.. Ciò osservando che la valutazione del c.t. nella specie non è intervenuta a valle (una volta cioè raccolti tutti i dati), ma a monte (con l'applicazione iniziale di un criterio selettivo, elaborato dal consulente, diretto a condizionare l'acquisizione dei dati), secondo quanto anche è dato leggere nel ricorso del PE.
L'AS, il CH ed il TT, dopo aver lamentato che i ricorsi non sono stati notificati ai privati interessati, rilevano come non sia stato oggetto di impugnazione il criterio di commisurazione a vacazioni del compenso ne' la coincidenza temporale del lavoro svolto, affermata in relazione al secondo e al terzo decreto.
Osservano poi che, quanto alla cogestione delle indagini, il c.t., nel rilevare le anomalie e quindi la ricorrenza dei reati, non ha espletato alcuna attività tecnica specifica, avendo invece esaminato solo sotto un profilo giuridico la ricorrenza dell'ipotesi di falso o di frode. Tale è il senso dell'ordinanza impugnata, anche in relazione all'attività del capitano TI e degli altri collaboratori del consulente, risolvendosi poi in una questione di fatto stabilire se l'attività di costoro fosse strumentale o coincidesse con quella del consulente.
Concludono affermando che la requisitoria del P.G., sottoscritta da un magistrato appartenente alla Procura di Genova all'epoca dei fatti, nulla sostanzialmente aggiunge a quanto nei ricorsi si afferma.
Lo RD, nel lamentare anch'esso la mancata notificazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 584 c.p.p., dubita che il ricorso del PE sia stato presentato al Tribunale di Genova. Aggiunge che per il consulente potrebbe anche profilarsi un difetto di interesse, in quanto risulta che le somme liquidategli gli sono state versate dall'Erario. Nel merito svolge considerazioni analoghe a quelle già viste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte, in relazione alle eccezioni in rito sollevate dalle difese degli opponenti, osserva in primo luogo che la violazione dell'art. 584 c.p.p., secondo costante giurisprudenza, non comporta alcuna nullità, che l'avviso del ricorso in Cassazione è stato regolarmente effettuato nei confronti di tutte le parti e che il ricorso del PE è stato depositato presso il Tribunale di Genova.
2. Venendo quindi al merito, tanto il P.M. che il PE non negano che il P.M. non può delegare a un consulente attività di indagini proprie dell'ufficio, ma assumono che il Tribunale è sul punto caduto in equivoco, dato che propria della funzione del consulente è anche la valutazione degli elementi raccolti, in base alle competenze tecniche di cui è in possesso. Fanno al riguardo l'esempio del consulente commercialista in materia di fallimento, deputato, valendosi della sua scienza, a scoprire nella lettura delle scritture contabili eventuali episodi di distrazione, di bancarotta e simili.
Senonché il motivo non sembra cogliere il senso di quanto si sostiene nell'ordinanza impugnata. Nella quale invece, con incensurabile giudizio di fatto, si afferma che nella specie, una volta costituito il sistema informatico, non è occorsa alcuna scienza specifica (diversa da quella giuridica che è propria del P.M.) per procedere all'analisi correlata dei dati e alla loro lettura "processuale". Con la conclusione che l'attività svolta in questo senso o rappresentava una vera e propria cogestione dell'indagine, se attuata direttamente dal consulente, o una pura e semplice prestazione ausiliaria, se attuata sotto la direzione del P.M..
Ma, anche ad ammettere che l'attività in esame rientrasse invece nella nozione di consulenza, resta pur sempre fermo, in quanto non ha formato oggetto di impugnazione, l'assunto espresso dallo stesso Tribunale dell'impossibilità di ricondurre tali prestazioni a materia analoga a quella amministrativa, contabile o fiscale. Col risultato dunque che per tali prestazioni (svolte per lo più in periodi per cui erano già stati liquidati compensi a vacazione) non potevano essere richiesti onorari a percentuale in relazione a specifiche pratiche, quali furono liquidati nei decreti annullati e quali oggi si assumono dovuti.
3. Quanto alle spese sostenute, le collaboratrici del PE, secondo l'ordinanza impugnata, hanno provveduto a svolgere gli stessi compiti commessi al consulente, per i quali egli è stato remunerato in relazione al tempo impiegato. Il giudizio di identità formulato in sede di merito viene contestato assumendosi un vizio di motivazione, trattandosi invece di attività strumentali e perciò rimborsabili.
A parte che la censura è apodittica, si tratta comunque di motivo non consentito, in quanto il ricorso contro le ordinanze del genere di quella impugnata è ammesso ai sensi dell'art. 111 della Costituzione solo per violazione di legge.
4. Per le prestazioni del capitano TI, il Tribunale ritiene che egli abbia svolto attività investigative, in quanto tali non qualificabili di natura ausiliaria alle operazioni di consulenza tecnica.
La conclusione è stata correttamente raggiunta in base alla stessa richiesta del consulente secondo la quale il capitano è "persona qualificata presso la sez. PG di codesta Procura in grado di contribuire alla ricerca ed alla acquisizione presso ogni compagnia assicurativa di elementi del procedimento ad integrazione di quelli a disposizione".
5. Per le ulteriori prestazioni del consulente, il Tribunale non ha disconosciuto la natura del rapporto "interno" sussistente tra il consulente ex art. 359 c.p.p. e il P.M., ma ha ritenuto mancanti di ogni documentazione le attività relative a relazioni e a elaborati vari, in vista dell'apertura del dibattimento e nel corso del dibattimento.
Documentazione necessaria per giustificare la richiesta di liquidazione, qualunque rapporto sussista tra i due soggetti. Infine il carattere meramente ausiliario dell'assistenza alle udienze, derivato dal fatto che "l'utilizzo di una banca dati è senz'altro attuabile da un operatore", corrisponde ad un giudizio di merito non censurabile in questa Sede.
6. I ricorsi vanno pertanto respinti e il PE condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna PE RT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004