Sentenza 16 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2019, n. 31229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31229 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZA IN LU NR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2017 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 novembre 2017 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2017 del Tribunale di Roma, ha condannato LU NR ZA NO, concesse le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 12000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante la detenzione illegale di cocaina per un quantitativo ricavabile di circa 11.000 dosi.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, lamentando il vizio motivazionale del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, ma va egualmente disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio.
5. Va infatti ricordato ,(cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed Farouk, Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art.613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
5.1. La legge 103 cit. è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre il provvedimento - impugnato col ricorso personale - è appunto rappresentato dalla sentenza del 6 novembre 2017. 6. Ne conseguirebbe quindi l'inammissibilità del ricorso. 6:1. Non può tuttavia prescindersi dalla sopravvenuta modifica delle norme incriminatrici in relazione alla pena applicata che questa Corte, non potendo ignorare lo ius superveniens, è chiamata a rilevare di ufficio. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2019 n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2019, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, non può essere conservata, in quanto diventata illegittima, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine. Ciò posto, ed in considerazione della pena base adottata, comunque superiore al minimo edittale già in vigore, si impone la necessità di annullare con rinvio la decisione impugnata nella parte relativa alla quantificazione della pena, tenuto conto della necessità che il Giudice del merito provveda nella sua discrezionalità alla determinazione del trattamento sanzionatorio, stante la complessiva modificazione del quadro di riferimento.
6.1.1. Infatti nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), in quanto l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 27820 del 19/04/2017, Ciarla, Rv. 270453; Sez. 5, n. 21923 del 03/04/2018, Esposito e altro, Rv. 273191).
7. La sentenza impugnata, ferma l'inammissibilità del ricorso nel resto, va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.