Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non aveva rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata, in quanto tale "studio" non solo non era avvenuto ad opera della persona offesa - che di nulla si era accorta, allontanandosi dal posto - ma, neppure, gli aveva impedito di far sua la borsa della vittima, prima di essere arrestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2016, n. 26749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26749 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
26 7 49/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1118 Dott. MARIA VESSICHELLI Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 5310/2016 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UE UR N. IL 27/02/1976 avverso la sentenza n. 5151/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. u a Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La corte d'appello di Bologna ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal locale Tribunale, che aveva - all'esito di giudizio abbreviato - condannato HI SA per il furto della borsetta di BR VI, a cui l'aveva sottratta con destrezza. Contestualmente, ha disposto la correzione del capo d'imputazione mediante l'espunzione dell'aggravante dell'art. 625, n. 5, cod. pen., siccome già esclusa dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di primo grado.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che, essendosi l'azione delittuosa sviluppata sotto la sorveglianze delle forze dell'ordine, che avevano osservato da lontano tutta la scena ed erano prontamente intervenute, il reato va ricondotta alla fattispecie tentata. Con altro motivo lamenta che il capo d'imputazione rechi ancora, sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello, il riferimento all'aggravante dell'art. 625, n. 5, cod. pen.. Con un terzo ed ultimo motivo lamenta che non sia stata data risposta a numerose doglianze contenute nell'atto d'appello e riguardanti: la congruenza e completezza della motivazione;
la valutazione dei mezzi di prova;
la sussistenza dell'aggravante di cui al n. 4 dell'art. 625 cod. pen.; la correlazione tra accusa e sentenza;
la determinazione della pena;
il giudizio prognostico di recidivanza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Come ampiamente spiegato in SU, n. 52117 del 17/7/2014, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione o meno- dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Nel furto, l'interesse tutelato è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, sicché, ove lo stesso sia compromesso, il delitto è consumato. E consumazione si ha allorché intervenga - per opera del ladro · "rescissione (anche se istantanea) della signoria che sul bene esercitava il detentore". Tanto i giudici di merito hanno ritenuto correttamente che sia - - 2 avvenuto nella specie, dal momento che l'imputato si impossessò, approfittando della disattenzione della persona offesa, e quindi con destrezza, della borsa di e si allontanò dal posto. A quel punto quest'ultima che di nulla si accorgeva - intervenne la polizia giudiziaria, che inseguì l'imputato e lo bloccò di lì a poco. Va da sé che BR VI aveva perso il possesso della borsa e che lo riottenne - "dopo il fatto" - per opera della Polizia giudiziaria. Il furto era quindi consumato. Diverse conclusioni non possono trarsi dalla pronuncia delle Sezioni Unite, sopra richiamata, la quale ha affermato in una ipotesi di furto in supermercato - che la consumazione è esclusa dalla "concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo", in quanto l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come "piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente". Nella specie, infatti, HI aveva conseguito proprio quella signoria sul bene - che è assunta, dalla Suprema Corte, a criterio distintivo tra consumazione e tentativo -, poi persa per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria, a nulla rilevando che gli agenti avevano notato in precedenza il fare sospetto di HI SA e ne avevano osservato le mosse, sia perché lo "studio" del ladro non era avvenuto ad opera della persona offesa (né di un suo incaricato) - che di nulla si era accorta - sia perché "l'attenzione" degli agenti non aveva impedito al ladro di far sua la borsa della vittima, portandola, anche se per breve tempo, nella sua sfera di dominio.
2. Quanto al secondo motivo, lo stesso ricorrente ricorda che l'errore del primo giudice è stato emendato da quello d'appello, che ha disposto la correzione del capo d'imputazione attraverso l'espunzione del riferimento all'aggravante dell'art. 625, n. 5, cod. pen., per cui nessun vizio affligge ancora la sentenza in questione. Evidentemente, si tratta solo di dare esecuzione al deliberato della Corte d'appello (per la qualcosa l'interessato può ben attivarsi nella sede competente), che ha già ristabilito la connessione tra imputazione e decisione. relativo ad una molteplicità di doglianze che il ricorrente 3. Il terzo motivo - sostiene di aver avanzato in sede di appello, senza ricevere risposta è - inammissibile per totale genericità, oltre ad essere manifestamente infondato. La sentenza impugnata attraverso il percorso motivazionale sopra esposto, saldamente agganciato alle risultanze probatorie - ha dato atto, senza incorrere in incongruenze logiche o errori di diritto, dell'esistenza di tutte le condizioni richiesta dalla legge per affermare l'esistenza del reato (compresa l'aggravante della destrezza) e la sua riferibilità all'imputato, nonché dei motivi per cui la 3 an pena non può essere ulteriormente ridotta: esclusa, infatti, la possibilità di riconoscere attenuanti generiche (per il che lo stesso ricorrente ricorda che vi è stata risposta della Corte d'appello), rileva il fatto che la pena è già stata applicata nel minimo edittale (un anno di reclusione, salva la riduzione per il rito); il che esclude che sia mancata motivazione su quest'aspetto della decisione. Quanto al giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione del reato, la semplice lettura dell'ordinanza dimostra che la Corte d'appello non ha affatto mancato di indicare le ragioni per cui lo ritiene concreto e attuale (gravi precedenti penali in materia di stupefacenti, stato di tossicodipendenza;
mancanza di riferimenti socializzanti, di lavoro o altre fonti di sostentamento). Quindi, non v'è aspetto della vicenda che sia sfuggito all'esame e alla valutazione del giudice d'appello.
4. Consegue a quanto sopra che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/4/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settem (Maria Yessichelli) DEPOSITATA IN CANCELLERIA adal 27 GIU 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lenzuic un 4 :