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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da DE CA FF, nato a [...] il [...] DI LI IU, nato a [...] il [...] MARZA' JOSE', nato a [...] il [...] LI NE, nata a [...] luglio 1985 avverso la sentenza n. 4688/2021, emessa dalla Corte d'Appello di OL il 26 maggio 2021, visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere PI NN RI PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo: 1) di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AE De UC limitatamente alla determinazione della pena e di rigettare nel resto;
2) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di PP Di OL;
3) quanto ai ricorsi di JO MA e LA GU di annullare con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen. nonché nei confronti di LA GU alla determinazione della pena, rigettando nel resto i ricorsi;
lette le conclusioni scritte delle parti civili indicate in dispositivo Penale Sent. Sez. 2 Num. 3097 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 maggio 2021 la Corte d'appello di OL, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 novembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena applicata a AE De UC, PP Di OL e LA GU;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di AE De UC, SÈ MA e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. 2. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito AE De UC, SÈ MA e LA GU ed altri si erano associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, ricettazione, falsificazione di assegni bancari e circolari. In particolare, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dei sequestri e servizi ocp, era risultata accertata l'esistenza di un'associazione criminosa volta alla falsificazione e alla ricettazione di assegni di traenza. Gli assegni di traenza venivano sottratti nel corso della spedizione presso il Centro meccanicizzazione postale di Roserio di Milano, centro di smistamento della corrispondenza spedita su tutto il territorio nazionale. La sottrazione avveniva ad opera di tre dipendenti postali (AI MA e GU), i quali avevano la disponibilità materiale dei titoli in quanto addetti del centro stesso. Gli assegni trafugati erano poi consegnati a VI IA, capo dell'organizzazione criminale, che con l'aiuto del figlio RO provvedeva alla clonazione e alla falsificazione dei titoli originali, riuscendo a ristamparli e riprodurli uguali agli originali ma con modifica del nome dell'intestatario/cambiatori e dei dati correlati. SÈ MA e LA GU sono stati ritenuti responsabili anche del delitto di appropriazione indebita degli assegni e AE De UC anche del reato di ricettazione di assegni;
PP Di OL del reato di ricettazione di assegni. 3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati — a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 4. Il difensore di PP Di OL ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 5. Il difensore di AE De UC ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 nullità della sentenza in relazione al reato di cui al capo C) della rubrica, per avere ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione, senza indicare però gli assegni ricettati;
5.2 erronea interpretazione della legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per avere la Corte territoriale negato le attenuanti generiche trascurando il 2 ristretto arco temporale del coinvolgimento dell'imputato nella condotta contestatagli, la sua incensuratezza, il suo comportamento post delictum. 6. Il difensore di LA GU e JO MA ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 violazione degli artt. 81, 110 e 646 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che il tempus commissi delicti della condotta appropriativa dovesse essere individuato da fine febbraio ad aprile 2017, così considerando il delitto di appropriazione indebita come un reato permanente mentre esso è reato istantaneo. La Corte non avrebbe poi precisato il contributo offerto da ogni singolo concorrente in relazione a ogni singolo fatto di reato;
6.2 violazione dell'art. 416 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione di condanna del delitto associativo elementi che dimostrerebbero solo l'esistenza di un accordo funzionale alla conclusione di singole compravendite di titoli trafugati, conclusi i quali lo stesso accordo si sarebbe esaurito. A sostegno dell'insussistenza del fatto contestato al capo a) il ricorrente evidenzia che è massima di esperienza quella secondo cui un partecipe dell'associazione non tratta il prezzo della singola compravendita con colui che è il capo, promotore, organizzatore dell'associazione a cui partecipa;
né quest'ultimo può qualificarsi alla stregua di cliente di un partecipe all'associazione da lui diretta;
6.3 violazione degli artt. 42, 43 e 416 cod. pen. nonché vizi della motivazione. Secondo la Corte d'appello il primo giudice avrebbe affermato che MA e GU erano consapevoli dei meccanismi illeciti ma il primo giudice non ha mai affermato questo, dicendo invece che i ricorrenti "ben potevano supporre l'esistenza di una rete di cambiatori e piazza tori"; 6.4 violazione di legge e mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta al motivo relativo all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416, comma 5, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto provata oggettivamente la partecipazione al sodalizio da parte di più di 10 persone e, quindi, sussistente la circostanza aggravante contestata mentre i ricorrenti avevano dedotto che per la sussistenza della circostanza de qua risulta necessario che il partecipe sia a conoscenza del fatto che l'associazione sia composta da 10 o più persone;
6.5 violazione dell'art. 99 cod. pen. e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo, con cui si chiedeva l'esclusione della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale per l'imputato ZA', sulla base del solo rilievo che l'imputato era gravato da due precedenti penali vicini nel tempo, di cui l'ultimo risale al 2016, così violando i principi affermati dalle 3 Sezioni Unite della Suprema Corte con le note pronunce AN, AL e Indelicato;
6.6 violazione degli artt. 132, 133 e 416 cod. pen., per avere la Corte d'appello affermato di ridurre la pena inflitta a GU LA ma applicato la stessa pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di 3osè ZA e LA GU sono fondati solo in parte mentre quelli di PP Di OL e AE De UC sono inammissibili. 2. Il primo motivo dei ricorsi di SÈ ZA e LA GU non è consentito. Riguardo al reato di appropriazione indebita, infatti, gli odierni ricorrenti, con il gravame presentato, avevano denunciato la mancanza di querela, così che non possono essere sollevate in questa sede questioni non proposte dinanzi al giudice di appello. Ad ogni modo le doglianze sono prive di specificità, atteso che la Corte territoriale, nell'affermare che il tempus commissi delicti poteva essere individuato da fine febbraio ad aprile 2017, ha inteso indicare il complessivo periodo in cui erano state realizzate plurime appropriazioni indebite di assegni, ferma restando la loro natura di reati istantanei. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la menzionata Corte ha delineato la condotta posta in essere dagli imputati proprio richiamando una conversazione intercettata in ambientale, in cui gli stessi, parlando con una terza persona, hanno spiegato il ruolo avuto nell'organizzazione ("noi siamo quelli che rubavano gli assegni a Roserio... io venivo qua e li portavo in un box. Venivo qui, li dividevo"), così ammettendo gli addebiti (v. f. 22 della sentenza impugnata). 3. Il secondo e il terzo motivo dei ricorsi di SÈ ZA e LA GU, che possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi alla ritenuta partecipazione dei ricorrenti al delitto associativo, sono privi di specificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha rimarcato che il compendio probatorio, costituito anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni di VI IA, rendeva evidente che i ricorrenti erano consapevoli del meccanismo con cui gli assegni erano trafugati, falsificati e immessi in circolazione: meccanismo che coinvolgeva più persone, ognuna con compiti delineati, e che si era protratto ininterrottamente per un apprezzabile lasso temporale. La Corte territoriale ha rimarcato che LA GU era dotata di un telefono cellulare fornitole da AI e dedicato a comunicare con quest'ultimo 4 e con IA: "con ciò sussistendo quella minima predisposizione dei mezzi, tipica delle associazioni a delinquere". Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'esistenza di un accordo teso alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, aventi ad oggetto gli assegni, deve rilevarsi che correttamente è stata ritenuta sussistente un'associazione a delinquere in luogo del concorso di persone nel reato. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442 - 01) è ferma nell'affermare che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Deve precisarsi che la Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento delle argomentazioni del primo giudice, atteso che ha effettuato una propria, autonoma valutazione laddove ha ritenuto che gli imputati erano consapevoli dell'esistenza del sodalizio. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che va ribadito il principio per il quale, in tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati, previsto dalla legge per la configurabilità del reato, deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo;
ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Rv. 275758 - 01; Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005, Biancucci, Rv. 231237 - 01; Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010, Mastrangeli, Rv. 248882 - 01). Deve rilevarsi poi - con specifico riferimento alla doglianza dedotta - che l'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen. costituisce una circostanza oggettiva, dovendosi estendere ad essa - per identità di ratio - quanto affermato da questa Corte con riguardo alla circostanza aggravante di cui 5 all'art. 112, comma primo n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126 - 01), che non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. 5. E' fondato il quinto motivo, con cui SÈ MA ha censurato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte territoriale, nel disattendere la doglianza sollevata, oltre a rilevare che il motivo di appello era stato formulato in termini generici e senza fare riferimento alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, ha affermato che l'imputato era gravato da due precedenti penali, di cui l'ultimo del 2016; "circostanza questa che connota una negativa personalità dell'imputato". Siffatte argomentazioni si appalesano viziate. Deve rilevarsi, per un verso, che il giudice di primo grado non aveva spiegato le ragioni per cui aveva applicato la recidiva, così che l'onere di specificità, gravante sull'appellante, risultava affievolito. Come già affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01), infatti, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Per altro verso, deve sottolinearsi che la Corte territoriale, oltre al richiamo dei precedenti penali, non ha compiuto alcuna valutazione sulla sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali e il reato, per cui è stata emessa la condanna. Come hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale, svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito, commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai 6 parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL, che procederà a valutare la sussistenza della recidiva alla luce dei principi sopra indicati e a determinare, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato. 6. E' fondato anche il sesto motivo, dedotto nell'interesse di LA GU. La Corte di appello, infatti, pur avendo affermato di volere ridurre la pena, ha applicato nei confronti della ricorrente la stessa pena inflitta dal primo giudice. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di LA GU limitatamente al trattamento sanzionatorio. 7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti sopra indicati mentre i ricorsi di LA GU e SÈ ZA devono essere dichiarati inammissibili nel resto e deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità. 8. Passando al ricorso di PP Di OL deve rilevarsi che è privo di specificità l'unico motivo in esso articolato. La Corte d'appello ha sottolineato che all'imputato non potevano essere concesse le attenuanti generiche, "tenuto conto della gravità del fatto commesso - ricettazione e incasso di circa venti assegni donati - che ha determinato un danno di considerevole entità nei confronti delle persone offese, pari a un importo complessivo di euro 22.520,26 e di conseguenza non emergono dagli atti processuali elementi valutabili in favore di tale concessione". Contrariamente a quanto - invero genericamente - lamentato dal ricorrente, nessun vizio inficia la motivazione con cui il Collegio territoriale ha negato le menzionate circostanze. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610) è ferma nel ritenere che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 9. Anche i motivi del ricorso di AE De UC non colgono nel segno. 7 10. Il primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi i profili di nullità dedotti dal ricorrente. Difatti, la condotta per cui l'imputato è stato condannato corrisponde a quella che gli è stata contestata al capo C) della rubrica, ossia la ricettazione di assegni, che, come si desumeva dalle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni di VI IA, egli aveva ricevuto "donati da VI AI/ano in più occasioni", a nulla rilevando - come affermato nella sentenza impugnata - che dalle indagini non fosse emerso con esattezza quali assegni avesse incassato, né l'emittente né i nominativi originari e falsificati posti sui singoli titoli. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio. 11. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte del merito, nel negare le attenuanti generiche in considerazione dell'ingente movimento di denaro e del danno grave, provocato alle costituite parti civili, ha affermato che difettavano circostanze positivamente apprezzabili al fine della concessione del beneficio invocato, sussistendo, invece, elementi negativi, ossia il danno grave prodotto alle parti civili. Va quindi ribadito anche con riguardo al ricorso di AE De UC (come osservato in ordine al ricorso di PP Di OL) che questa Corte ha più volte sottolineato che, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion di essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, Rv. 254716). 12. In definitiva, i ricorsi proposti da AE De UC e PP Di OL sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la 8 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 13. Tutti i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come indicate in dispositivo, stante l'esito dei ricorsi e precisato che i motivi accolti dei ricorsi di JO MA e LA GU non incidono sulle ragioni fatte valere dalle parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA JO limitatamente al riconoscimento della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e nei confronti di GU LA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di OL. Conferma nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei predetti. Dichiara inammissibili i ricorsi di De UC AE e Di OL PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, in favore di Poste Italiane s.p.a. e in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, in favore di Italiana Assicurazione s.p.a., Generali Italia s.p.a., Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros Sau, Axa Assicurazioni s.p.a., Axa Mps Assicurazioni Danni s.p.a. e Società Reale Mutua Assicurazioni. Così deciso in Roma, 21 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere PI NN RI PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo: 1) di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AE De UC limitatamente alla determinazione della pena e di rigettare nel resto;
2) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di PP Di OL;
3) quanto ai ricorsi di JO MA e LA GU di annullare con rinvio limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen. nonché nei confronti di LA GU alla determinazione della pena, rigettando nel resto i ricorsi;
lette le conclusioni scritte delle parti civili indicate in dispositivo Penale Sent. Sez. 2 Num. 3097 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 21/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 maggio 2021 la Corte d'appello di OL, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 novembre 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena applicata a AE De UC, PP Di OL e LA GU;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di AE De UC, SÈ MA e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. 2. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito AE De UC, SÈ MA e LA GU ed altri si erano associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, ricettazione, falsificazione di assegni bancari e circolari. In particolare, sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dei sequestri e servizi ocp, era risultata accertata l'esistenza di un'associazione criminosa volta alla falsificazione e alla ricettazione di assegni di traenza. Gli assegni di traenza venivano sottratti nel corso della spedizione presso il Centro meccanicizzazione postale di Roserio di Milano, centro di smistamento della corrispondenza spedita su tutto il territorio nazionale. La sottrazione avveniva ad opera di tre dipendenti postali (AI MA e GU), i quali avevano la disponibilità materiale dei titoli in quanto addetti del centro stesso. Gli assegni trafugati erano poi consegnati a VI IA, capo dell'organizzazione criminale, che con l'aiuto del figlio RO provvedeva alla clonazione e alla falsificazione dei titoli originali, riuscendo a ristamparli e riprodurli uguali agli originali ma con modifica del nome dell'intestatario/cambiatori e dei dati correlati. SÈ MA e LA GU sono stati ritenuti responsabili anche del delitto di appropriazione indebita degli assegni e AE De UC anche del reato di ricettazione di assegni;
PP Di OL del reato di ricettazione di assegni. 3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati — a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 4. Il difensore di PP Di OL ha dedotto vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 5. Il difensore di AE De UC ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 nullità della sentenza in relazione al reato di cui al capo C) della rubrica, per avere ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione, senza indicare però gli assegni ricettati;
5.2 erronea interpretazione della legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per avere la Corte territoriale negato le attenuanti generiche trascurando il 2 ristretto arco temporale del coinvolgimento dell'imputato nella condotta contestatagli, la sua incensuratezza, il suo comportamento post delictum. 6. Il difensore di LA GU e JO MA ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 violazione degli artt. 81, 110 e 646 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che il tempus commissi delicti della condotta appropriativa dovesse essere individuato da fine febbraio ad aprile 2017, così considerando il delitto di appropriazione indebita come un reato permanente mentre esso è reato istantaneo. La Corte non avrebbe poi precisato il contributo offerto da ogni singolo concorrente in relazione a ogni singolo fatto di reato;
6.2 violazione dell'art. 416 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione di condanna del delitto associativo elementi che dimostrerebbero solo l'esistenza di un accordo funzionale alla conclusione di singole compravendite di titoli trafugati, conclusi i quali lo stesso accordo si sarebbe esaurito. A sostegno dell'insussistenza del fatto contestato al capo a) il ricorrente evidenzia che è massima di esperienza quella secondo cui un partecipe dell'associazione non tratta il prezzo della singola compravendita con colui che è il capo, promotore, organizzatore dell'associazione a cui partecipa;
né quest'ultimo può qualificarsi alla stregua di cliente di un partecipe all'associazione da lui diretta;
6.3 violazione degli artt. 42, 43 e 416 cod. pen. nonché vizi della motivazione. Secondo la Corte d'appello il primo giudice avrebbe affermato che MA e GU erano consapevoli dei meccanismi illeciti ma il primo giudice non ha mai affermato questo, dicendo invece che i ricorrenti "ben potevano supporre l'esistenza di una rete di cambiatori e piazza tori"; 6.4 violazione di legge e mancanza di motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta al motivo relativo all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416, comma 5, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto provata oggettivamente la partecipazione al sodalizio da parte di più di 10 persone e, quindi, sussistente la circostanza aggravante contestata mentre i ricorrenti avevano dedotto che per la sussistenza della circostanza de qua risulta necessario che il partecipe sia a conoscenza del fatto che l'associazione sia composta da 10 o più persone;
6.5 violazione dell'art. 99 cod. pen. e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo, con cui si chiedeva l'esclusione della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale per l'imputato ZA', sulla base del solo rilievo che l'imputato era gravato da due precedenti penali vicini nel tempo, di cui l'ultimo risale al 2016, così violando i principi affermati dalle 3 Sezioni Unite della Suprema Corte con le note pronunce AN, AL e Indelicato;
6.6 violazione degli artt. 132, 133 e 416 cod. pen., per avere la Corte d'appello affermato di ridurre la pena inflitta a GU LA ma applicato la stessa pena inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di 3osè ZA e LA GU sono fondati solo in parte mentre quelli di PP Di OL e AE De UC sono inammissibili. 2. Il primo motivo dei ricorsi di SÈ ZA e LA GU non è consentito. Riguardo al reato di appropriazione indebita, infatti, gli odierni ricorrenti, con il gravame presentato, avevano denunciato la mancanza di querela, così che non possono essere sollevate in questa sede questioni non proposte dinanzi al giudice di appello. Ad ogni modo le doglianze sono prive di specificità, atteso che la Corte territoriale, nell'affermare che il tempus commissi delicti poteva essere individuato da fine febbraio ad aprile 2017, ha inteso indicare il complessivo periodo in cui erano state realizzate plurime appropriazioni indebite di assegni, ferma restando la loro natura di reati istantanei. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la menzionata Corte ha delineato la condotta posta in essere dagli imputati proprio richiamando una conversazione intercettata in ambientale, in cui gli stessi, parlando con una terza persona, hanno spiegato il ruolo avuto nell'organizzazione ("noi siamo quelli che rubavano gli assegni a Roserio... io venivo qua e li portavo in un box. Venivo qui, li dividevo"), così ammettendo gli addebiti (v. f. 22 della sentenza impugnata). 3. Il secondo e il terzo motivo dei ricorsi di SÈ ZA e LA GU, che possono essere esaminati congiuntamente, afferendo entrambi alla ritenuta partecipazione dei ricorrenti al delitto associativo, sono privi di specificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha rimarcato che il compendio probatorio, costituito anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni di VI IA, rendeva evidente che i ricorrenti erano consapevoli del meccanismo con cui gli assegni erano trafugati, falsificati e immessi in circolazione: meccanismo che coinvolgeva più persone, ognuna con compiti delineati, e che si era protratto ininterrottamente per un apprezzabile lasso temporale. La Corte territoriale ha rimarcato che LA GU era dotata di un telefono cellulare fornitole da AI e dedicato a comunicare con quest'ultimo 4 e con IA: "con ciò sussistendo quella minima predisposizione dei mezzi, tipica delle associazioni a delinquere". Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'esistenza di un accordo teso alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, aventi ad oggetto gli assegni, deve rilevarsi che correttamente è stata ritenuta sussistente un'associazione a delinquere in luogo del concorso di persone nel reato. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442 - 01) è ferma nell'affermare che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Deve precisarsi che la Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento delle argomentazioni del primo giudice, atteso che ha effettuato una propria, autonoma valutazione laddove ha ritenuto che gli imputati erano consapevoli dell'esistenza del sodalizio. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che va ribadito il principio per il quale, in tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati, previsto dalla legge per la configurabilità del reato, deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo;
ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Rv. 275758 - 01; Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005, Biancucci, Rv. 231237 - 01; Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010, Mastrangeli, Rv. 248882 - 01). Deve rilevarsi poi - con specifico riferimento alla doglianza dedotta - che l'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen. costituisce una circostanza oggettiva, dovendosi estendere ad essa - per identità di ratio - quanto affermato da questa Corte con riguardo alla circostanza aggravante di cui 5 all'art. 112, comma primo n. 1, cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126 - 01), che non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. 5. E' fondato il quinto motivo, con cui SÈ MA ha censurato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Corte territoriale, nel disattendere la doglianza sollevata, oltre a rilevare che il motivo di appello era stato formulato in termini generici e senza fare riferimento alla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, ha affermato che l'imputato era gravato da due precedenti penali, di cui l'ultimo del 2016; "circostanza questa che connota una negativa personalità dell'imputato". Siffatte argomentazioni si appalesano viziate. Deve rilevarsi, per un verso, che il giudice di primo grado non aveva spiegato le ragioni per cui aveva applicato la recidiva, così che l'onere di specificità, gravante sull'appellante, risultava affievolito. Come già affermato da questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01), infatti, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Per altro verso, deve sottolinearsi che la Corte territoriale, oltre al richiamo dei precedenti penali, non ha compiuto alcuna valutazione sulla sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali e il reato, per cui è stata emessa la condanna. Come hanno affermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale, svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito, commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai 6 parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OL, che procederà a valutare la sussistenza della recidiva alla luce dei principi sopra indicati e a determinare, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato. 6. E' fondato anche il sesto motivo, dedotto nell'interesse di LA GU. La Corte di appello, infatti, pur avendo affermato di volere ridurre la pena, ha applicato nei confronti della ricorrente la stessa pena inflitta dal primo giudice. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di LA GU limitatamente al trattamento sanzionatorio. 7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti sopra indicati mentre i ricorsi di LA GU e SÈ ZA devono essere dichiarati inammissibili nel resto e deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità. 8. Passando al ricorso di PP Di OL deve rilevarsi che è privo di specificità l'unico motivo in esso articolato. La Corte d'appello ha sottolineato che all'imputato non potevano essere concesse le attenuanti generiche, "tenuto conto della gravità del fatto commesso - ricettazione e incasso di circa venti assegni donati - che ha determinato un danno di considerevole entità nei confronti delle persone offese, pari a un importo complessivo di euro 22.520,26 e di conseguenza non emergono dagli atti processuali elementi valutabili in favore di tale concessione". Contrariamente a quanto - invero genericamente - lamentato dal ricorrente, nessun vizio inficia la motivazione con cui il Collegio territoriale ha negato le menzionate circostanze. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610) è ferma nel ritenere che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 9. Anche i motivi del ricorso di AE De UC non colgono nel segno. 7 10. Il primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisandosi i profili di nullità dedotti dal ricorrente. Difatti, la condotta per cui l'imputato è stato condannato corrisponde a quella che gli è stata contestata al capo C) della rubrica, ossia la ricettazione di assegni, che, come si desumeva dalle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché dalle dichiarazioni di VI IA, egli aveva ricevuto "donati da VI AI/ano in più occasioni", a nulla rilevando - come affermato nella sentenza impugnata - che dalle indagini non fosse emerso con esattezza quali assegni avesse incassato, né l'emittente né i nominativi originari e falsificati posti sui singoli titoli. Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo censorio. 11. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte del merito, nel negare le attenuanti generiche in considerazione dell'ingente movimento di denaro e del danno grave, provocato alle costituite parti civili, ha affermato che difettavano circostanze positivamente apprezzabili al fine della concessione del beneficio invocato, sussistendo, invece, elementi negativi, ossia il danno grave prodotto alle parti civili. Va quindi ribadito anche con riguardo al ricorso di AE De UC (come osservato in ordine al ricorso di PP Di OL) che questa Corte ha più volte sottolineato che, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion di essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, Rv. 254716). 12. In definitiva, i ricorsi proposti da AE De UC e PP Di OL sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la 8 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 13. Tutti i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, come indicate in dispositivo, stante l'esito dei ricorsi e precisato che i motivi accolti dei ricorsi di JO MA e LA GU non incidono sulle ragioni fatte valere dalle parti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA JO limitatamente al riconoscimento della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e nei confronti di GU LA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di OL. Conferma nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei predetti. Dichiara inammissibili i ricorsi di De UC AE e Di OL PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, in favore di Poste Italiane s.p.a. e in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, in favore di Italiana Assicurazione s.p.a., Generali Italia s.p.a., Axa Global Direct Seguros Y Reaseguros Sau, Axa Assicurazioni s.p.a., Axa Mps Assicurazioni Danni s.p.a. e Società Reale Mutua Assicurazioni. Così deciso in Roma, 21 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente