CASS
Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 13293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13293 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli c/ Di IO RI nato a [...] il [...] LO ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di appello di Napoli Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IG ST;
sentito il Sostituto procuratore generale LE Gargiulo che ha chiesto l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori, avv. GI Mazzone del foro di Avellino per LO ND che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, e avv. Pasquale Pianese del foro di Napoli Nord per Di IO RI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del P.G. o, in subordine, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2021, appellata da RI Di IO e ND LO, ha assolto il Di IO dal reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. a lui ascritto perché il fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 13293 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 non costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta al LO, in relazione allo stesso delitto, contestato in concorso anche con soggetti giudicati separatamente, in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. ed esclusione dell’aumento per la continuazione. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e l’imputato ND LO. 2.1. Il Procuratore Generale, premesso che il Di IO e il LO erano stati condannati in primo grado per il reato di estorsione aggravata - per aver fatto parte del gruppo di quattro persone che in data 6 giugno 2017 si era recato all’interno dell’esercizio commerciale della vittima, LE CO, per pretendere che costui si rendesse parte attiva affinché il fratello DE pagasse un debito relativo al commercio di sostanza stupefacente – con due motivi di ricorso ha eccepito: l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) per non avere la corte di merito considerato i segmenti dell’azione, così come accertati in sede di merito, quali elementi certi della responsabilità concorsuale del Di OR (l’ingresso nel negozio, la partecipazione all’accerchiamento della vittima e al dialogo del complice con quest’ultima, anche nella fase finale dell’intimidazione); il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, illogica rispetto alle evidenze processuali, di mancata consapevolezza dell’imputato circa la vicenda debitoria che costituiva l’antefatto dell’episodio estorsivo, rilevando le modalità dell’azione delittuosa e le minacce alle quali l’imputato aveva assistito, inequivoche circa il significato della sua presenza, finalizzata a rafforzare l’effetto intimidatorio. 2.2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore di ND LO ha eccepito il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante dell’estorsione in termini di equivalenza anziché di prevalenza, atteso il riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della Procura è inammissibile, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non emergono vizi di motivazione tali da poterla ritenere illogica, avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato in ordine alla ritenuta incertezza circa la consapevole partecipazione del De OR all’azione 3 estorsiva;
le censure del ricorrente si risolvono, infatti, nella sollecitazione di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Con argomentazioni che si basano su circostanze che il ricorso non considera, la corte territoriale ha condiviso le criticità evidenziate dal tribunale che, in sede di riesame cautelare, aveva annullato l’ordinanza cautelare, alla stregua degli atti di indagine, confluiti in seguito nel giudizio di cognizione, celebrato con rito abbreviato cd. secco e, quindi, allo stato degli atti, senza ulteriore approfondimento istruttorio. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali e dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza si è ritenuto che non vi fossero elementi univoci dai quali dedurre, con il necessario grado di certezza, “la consapevolezza del De OR di arrecare con la propria presenza, sia pur silente, un contributo rafforzativo dell’altrui proposito criminoso ovvero un contributo volto intenzionalmente ad incrementare la portata intimidatoria della minaccia realizzata” (pag. 7 della sentenza impugnata). Si è sottolineato – in particolare – che il De OR giunse separatamente sul luogo dell’estorsione, che la decisione di incontrarsi lì non era programmata da parte del gruppo (riunitosi per cenare insieme), che non vi era prova della conoscenza della vicenda pregressa né delle ragioni della spedizione punitiva (in tal senso, in particolare, il narrato del collaboratore LO). Il ricorrente insiste sul dato oggettivo della presenza del De OR, non considerando le argomentazioni della sentenza impugnata sull’elemento soggettivo, in relazione alla contestata partecipazione concorsuale all’estorsione. 2. Il ricorso di ND LO è manifestamente infondato, fondandosi su un datato indirizzo giurisprudenziale, da tempo superato dalle Sezioni Unite. Secondo l’orientamento citato dal ricorrente, in tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si stabilisce la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti, con la conseguenza che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione (in tal senso si era pronunciata Sez. 2, n. 13928 del 29/11/2001, dep. 11/04/2002, Barra Rv. 221933 – 01). Le Sezioni Unite, tuttavia, disattendendo tale opzione ermeneutica – all’epoca minoritaria – hanno stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività 4 amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Montaldo, Rv. 245929 – 01), stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata. Corollario di tale principio è che la disposizione dell'art. 8 (norma in seguito abrogata dal d.lgs. 21/2018, che ha al contempo inserito nel sistema codicistico la cd. dissociazione attuosa di cui al terzo comma all’art. 416-bis.1 cod. pen.) «è "speciale" rispetto a quella dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., posto che è lo stesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenza dell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili, escludendo che possa "venire in gioco" la comune disciplina codicistica, presupponente il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice, nella specie eliminato in radice, ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti» (in termini, in motivazione, par. 5, Sez. U, Contaldo). La stessa pronuncia ha, quindi, individuato quale sia la sequenza delle operazioni da compiere, in presenza - come nel caso in esame - di altre circostanze attenuanti (le circostanze attenuanti generiche) che concorrano con circostanze aggravanti e siano quindi soggette al giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen;
la sequenza prospettata è che venga determinata la pena effettuando subito il giudizio di comparazione affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicata l'attenuante speciale. Tale criterio è stato applicato correttamente dalla corte di merito che ha determinato il trattamento sanzionatorio, individuando dapprima la pena base, effettuando in seguito il giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e l’aggravante dell’estorsione e riducendo, infine, il risultato a seguito del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (pena poi ulteriormente ridotta per il rito abbreviato). In definitiva, l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. alla fattispecie in esame esclude l’obbligatoria prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel senso prospettato dal ricorrente. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del LO segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale. Dichiara inammissibile il ricorso di LO ND che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IG ST GI TR
udita la relazione svolta dal Consigliere IG ST;
sentito il Sostituto procuratore generale LE Gargiulo che ha chiesto l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori, avv. GI Mazzone del foro di Avellino per LO ND che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, e avv. Pasquale Pianese del foro di Napoli Nord per Di IO RI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del P.G. o, in subordine, per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 16 aprile 2021, appellata da RI Di IO e ND LO, ha assolto il Di IO dal reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. a lui ascritto perché il fatto Penale Sent. Sez. 2 Num. 13293 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 26/03/2026 2 non costituisce reato e ha rideterminato la pena inflitta al LO, in relazione allo stesso delitto, contestato in concorso anche con soggetti giudicati separatamente, in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen. ed esclusione dell’aumento per la continuazione. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli e l’imputato ND LO. 2.1. Il Procuratore Generale, premesso che il Di IO e il LO erano stati condannati in primo grado per il reato di estorsione aggravata - per aver fatto parte del gruppo di quattro persone che in data 6 giugno 2017 si era recato all’interno dell’esercizio commerciale della vittima, LE CO, per pretendere che costui si rendesse parte attiva affinché il fratello DE pagasse un debito relativo al commercio di sostanza stupefacente – con due motivi di ricorso ha eccepito: l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen.) per non avere la corte di merito considerato i segmenti dell’azione, così come accertati in sede di merito, quali elementi certi della responsabilità concorsuale del Di OR (l’ingresso nel negozio, la partecipazione all’accerchiamento della vittima e al dialogo del complice con quest’ultima, anche nella fase finale dell’intimidazione); il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, illogica rispetto alle evidenze processuali, di mancata consapevolezza dell’imputato circa la vicenda debitoria che costituiva l’antefatto dell’episodio estorsivo, rilevando le modalità dell’azione delittuosa e le minacce alle quali l’imputato aveva assistito, inequivoche circa il significato della sua presenza, finalizzata a rafforzare l’effetto intimidatorio. 2.2. Con un unico motivo di ricorso, il difensore di ND LO ha eccepito il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante dell’estorsione in termini di equivalenza anziché di prevalenza, atteso il riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso della Procura è inammissibile, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non emergono vizi di motivazione tali da poterla ritenere illogica, avendo la Corte di appello esaustivamente argomentato in ordine alla ritenuta incertezza circa la consapevole partecipazione del De OR all’azione 3 estorsiva;
le censure del ricorrente si risolvono, infatti, nella sollecitazione di una diversa interpretazione delle risultanze probatorie. Con argomentazioni che si basano su circostanze che il ricorso non considera, la corte territoriale ha condiviso le criticità evidenziate dal tribunale che, in sede di riesame cautelare, aveva annullato l’ordinanza cautelare, alla stregua degli atti di indagine, confluiti in seguito nel giudizio di cognizione, celebrato con rito abbreviato cd. secco e, quindi, allo stato degli atti, senza ulteriore approfondimento istruttorio. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali e dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza si è ritenuto che non vi fossero elementi univoci dai quali dedurre, con il necessario grado di certezza, “la consapevolezza del De OR di arrecare con la propria presenza, sia pur silente, un contributo rafforzativo dell’altrui proposito criminoso ovvero un contributo volto intenzionalmente ad incrementare la portata intimidatoria della minaccia realizzata” (pag. 7 della sentenza impugnata). Si è sottolineato – in particolare – che il De OR giunse separatamente sul luogo dell’estorsione, che la decisione di incontrarsi lì non era programmata da parte del gruppo (riunitosi per cenare insieme), che non vi era prova della conoscenza della vicenda pregressa né delle ragioni della spedizione punitiva (in tal senso, in particolare, il narrato del collaboratore LO). Il ricorrente insiste sul dato oggettivo della presenza del De OR, non considerando le argomentazioni della sentenza impugnata sull’elemento soggettivo, in relazione alla contestata partecipazione concorsuale all’estorsione. 2. Il ricorso di ND LO è manifestamente infondato, fondandosi su un datato indirizzo giurisprudenziale, da tempo superato dalle Sezioni Unite. Secondo l’orientamento citato dal ricorrente, in tema di reati di criminalità organizzata, qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si stabilisce la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti, con la conseguenza che l'eventuale concessione anche delle attenuanti generiche deve essere effettuata con giudizio di prevalenza, calcolando la relativa riduzione (in tal senso si era pronunciata Sez. 2, n. 13928 del 29/11/2001, dep. 11/04/2002, Barra Rv. 221933 – 01). Le Sezioni Unite, tuttavia, disattendendo tale opzione ermeneutica – all’epoca minoritaria – hanno stabilito che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività 4 amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Montaldo, Rv. 245929 – 01), stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata. Corollario di tale principio è che la disposizione dell'art. 8 (norma in seguito abrogata dal d.lgs. 21/2018, che ha al contempo inserito nel sistema codicistico la cd. dissociazione attuosa di cui al terzo comma all’art. 416-bis.1 cod. pen.) «è "speciale" rispetto a quella dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., posto che è lo stesso legislatore ad avere stabilito, in via generale ed inderogabile, la prevalenza dell'attenuante e ad avere fissato autonomamente la misura delle pene applicabili, escludendo che possa "venire in gioco" la comune disciplina codicistica, presupponente il riconoscimento di un potere discrezionale del giudice, nella specie eliminato in radice, ai fini del giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti» (in termini, in motivazione, par. 5, Sez. U, Contaldo). La stessa pronuncia ha, quindi, individuato quale sia la sequenza delle operazioni da compiere, in presenza - come nel caso in esame - di altre circostanze attenuanti (le circostanze attenuanti generiche) che concorrano con circostanze aggravanti e siano quindi soggette al giudizio previsto dall'art. 69 cod. pen;
la sequenza prospettata è che venga determinata la pena effettuando subito il giudizio di comparazione affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicata l'attenuante speciale. Tale criterio è stato applicato correttamente dalla corte di merito che ha determinato il trattamento sanzionatorio, individuando dapprima la pena base, effettuando in seguito il giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e l’aggravante dell’estorsione e riducendo, infine, il risultato a seguito del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. (pena poi ulteriormente ridotta per il rito abbreviato). In definitiva, l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. alla fattispecie in esame esclude l’obbligatoria prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel senso prospettato dal ricorrente. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del LO segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale. Dichiara inammissibile il ricorso di LO ND che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IG ST GI TR