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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 marzo 2024 ed iscritta al n.
396 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C. F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marenzo, Via Adda n. 1/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Mandelli del foro di CO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Calco, Via Italia n. 44, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Marenzo, Via Adda, n.1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Guglielmana del foro di CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in CO, Via Cavour, 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 19 Con provvedimento del 19 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove e le eventuali altre informazioni:
a seguito della sentenza parziale n. 764/2024 pubbl. il 19.12.2024 che pronunciava la separazione dei coniugi
IG.ri (C. F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Quarenghi n. 13 e (C. F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Marenzo alla Via Adda n. 1/A, pronunciare l'addebito della separazione in capo alla sig.ra per i titoli e causali che CP_1
precedono;
Per_
dare atto della raggiunta maggiore età della figlia , nata a [...] il [...];
affidare la figlia minore , nata a CO il [...] ad [...] i genitori con responsabilità Per_2
genitoriale condivisa;
conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
assegnare la casa familiare sita in Monte Marenzo alla Via Adda n. 1/A, in proprietà al IG. alla resistente Pt_1
Per_ perché vi risieda tenendo seco la sopramenzionata figlia, e per quanto occorra, con la figlia;
stabilire che il box e l'intercapedine sul retro dell'immobile rimangano in possesso del IG. affinché lo Pt_1
stesso si serva di tali pertinenze per la propria attività lavorativa;
disporre che la IG.ra si faccia carico di tutte le spese relative all'immobile sito in Monte Marenzo alla Via CP_1
Adda n. 1/A, quali, nella specie le utenze;
disporre il collocamento della figlia minore presso la madre nella casa già coniugale, come sopra Per_2
indicata;
disporre che le frequentazioni tra la figlia ed il IG. avvengano liberamente e che, con riguardo Per_2 Pt_1
alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano ripartiti per metà ognuno, in via alternata;
disporre che, in ogni caso, il padre abbia la facoltà di tenere presso sé la figlia , stante l'età di Per_2
quest'ultima, ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la medesima;
pagina 2 di 19 Per_
dare atto della raggiunta indipendenza economica della figlia , nata a CO il [...], in [...]
contratto di lavoro dalla medesima stipulato con e, conseguentemente, nulla disporre a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento in favore di quest'ultima;
stabilire l'obbligo di contribuzione per la figlia in euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT, sino all'indipendenza economica di quest'ultima;
disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia, in accordo al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno sottoscritto dal Tribunale di CO, da intendersi quivi integralmente trascritto;
disporre che l'assegno unico per la figlia minore sia percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
dare atto che la IG.ra non ha diritto ad alcun contributo a titolo di assegno di mantenimento né CP_1
alimentare in quanto la stessa dispone di capacità economica e lavorativa;
alla luce dei fatti indicati in narrativa, a fronte dell'addebito della separazione alla moglie condannare la sig.ra al risarcimento del danno endo-familiare biologico morale nessuno escluso subito e subendo dal sig. CP_1 Pt_1
nella misura che risulterà determinata in corso di causa occorrendo anche con liquidazione in via equitativa;
- rigettare la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare formulata da parte resistente, per le motivazioni e le causali di cui in narrativa;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e in data 26.05.2006 in Parte_1 CP_1
LL (LC), con provvedimento sullo status e con riserva di verifica dell'eventuale raggiunta indipendenza economica della figlia , dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune, affinché proceda alla Per_2
trascrizione dell'emananda sentenza ed effettui le annotazioni conseguenti.
- con vittoria di spese diritti ed onorari oltre incidenze fiscali per entrambi i giudizi.
In via istruttoria
• Si chiede che il Tribunale voglia ammettere Consulenza tecnica d'ufficio che indaghi le capacità genitoriali di entrambi i genitori e che valuti la sussistenza di eventuali profili di alienazione parentale, o solo di condizionamenti nei confronti delle figlie ed a danno del IG. Pt_1
pagina 3 di 19 • Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale della parte resistente e alle prove orali con i testi per ciascun capitolo indicato sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il rapporto tra il IG. e le proprie figlie è, in assenza della IG.ra , sereno e Parte_1 CP_1
tranquillo;
2. Vero che, soprattutto negli ultimi due anni, il IG. avvertiva una crescente esclusione da parte della IG.ra Pt_1
dall'educazione delle figlie. CP_1
3. Vero che a seguito della comunicazione della propria volontà di separarsi dalla moglie, la stessa metteva in atto vere e proprie condotte vessatorie a danno del IG. Pt_1
4. Vero che il IG. è sempre stato remissivo, tranquillo e con un comportamento pacato nei confronti della moglie e Pt_1
delle figlie, in tutti gli anni di matrimonio;
5. Vero che dall'anno 2018 i coniugi hanno di fatto vissuto separati;
6. Vero che la IG.ra si è più volte rifiutata di andare unitamente alle figlie a Caorle con il marito;
CP_1
7. Vero che la IG.ra ha, dagli anni 2017/2018, trascurato il marito, IG. CP_1 Pt_1
8. Vero che la IG.ra escludeva progressivamente il IG. alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
CP_1 Pt_1
9. Vero che la IG.ra assumeva ogni decisione relativa alle figlie in via autonomo e senza sentire il parere del IG. CP_1
Pt_1
10. Vero che anche la relazione tra il IG. e le Figlie subiva, in ragione del comportamento della IG.ra , una Pt_1 CP_1
compromissione;
11. Vero che la IG.ra ha sempre avuto un atteggiamento ostile nei confronti della madre del IG. CP_1 Pt_1
12. Vero che la IG.ra vessava e derideva il IG. CP_1 Pt_1
13. Vero che a seguito dell'episodio occorso nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2023 il IG. era costretto ad Pt_1
abbandonare la residenza familiare;
14. Vero che dall'episodio occorso nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2023, il IG. non faceva più ritorno alla Pt_1
residenza familiare;
15. Vero che il IG. nella speranza di ricucire un rapporto con le proprie figlie, aderiva ad un percorso psicologico;
Pt_1
16. Vero che la condizione economica del IG. è sensibilmente peggiorata a seguito dell'allontanamento dalla casa Pt_1
coniugale;
pagina 4 di 19 17. Vero che dall'allontanamento dalla casa familiare il IG. ha corrisposto l'importo di euro 250,00 per ognuna Pt_1
delle figlie;
18. Vero che il IG. contribuisce alle spese inerenti all'immobile provvedendo al pagamento delle utenze e della Pt_1
Tari;
19. Vero che il IG. ostiene le spese relative all'automobile in uso alla IG. , Pt_1 CP_1
20. Vero che la IG.ra non risulta iscritta in alcuna lista di disoccupazione né al Centro per l'impiego; CP_1
21. Vero che la IG.ra svolge la professione di donna delle pulizie come da doc che si mostra (doc. 13); CP_1
22. Vero che la IG.ra svolge la professione di badante come da doc che si mostra (doc. 13); CP_1
23. Vero che la IG.ra assiste quotidianamente una donna anziana che risiede in CO come da doc. 13 che si CP_1
mostra;
24. Vero che la IG.ra con frequenza giornaliera si reca in Via del Roccolo ed accede all'interno del civico 31 CP_1
come da doc. 13 che si mostra;
25. Vero che in compagnia di una donna anziana la IG.ra effettua quasi quotidianamente una passeggiata di 40 CP_1
minuti come da doc. 13 che si mostra;
26. Vero che la IG.ra effettua pulizie dietro corrispettivo da cui trae il proprio reddito;
CP_1
27. Vero che la IG.ra assiste una donna anziana dietro corrispettivo da cui trae il proprio reddito;
CP_1
28. Vero che gli effetti personali del sig. sono stati dallo stesso trovati messi in sole 4 borse e nelle condizioni di cui Pt_1
al doc. 20 che mi si rammostra;
29. Vero che la sig.ra ha provveduto ad imbustare gli effetti personali del sig. e a riporli all'esterno CP_1 Pt_1
dell'abitazione coniugale, come da doc. 20 che mi si rammostra;
30. Vero che il sig. i recava a recuperare i propri effetti personali prelevandoli dall'esterno dell'abitazione; Pt_1
31. Vero che l'immobile di proprietà del sig. n Caorle è concesso in locazione;
Pt_1
32. Vero che i proventi della locazione sono stati già ricompresi all'interno delle dichiarazioni dei redditi come da doc. 21
che mi si rammostra;
33. Vero che l'intermediazione per la concessione in locazione dell'immobile di proprietà del sig. è Parte_2
affidata all'agenzia immobiliare Malvi;
34. Vero che periodicamente l'agenzia immobiliare Malvi trasmette al sig. pagamenti relativi all'immobile; Pt_1
pagina 5 di 19 35. Vero che le attività relative alla concessione in locazione dell'immobile di proprietà del sig. sono tutte Parte_2
debitamente registrate e documentate;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra residente in Erve (LC) alla Via Costalottiere, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
- IG. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- presso S.A.P. Investigazioni CO, sui capitoli di prova da n. 20 a n. 27 Tes_3
- Legale Rappresentante pro tempore C/O Agenzia immobiliare Malvi, Viale Santa Margherita, 47, 30021 Caorle VE, sui capitoli di prova da n. 31 a n. 35.
- IG. residente in [...]; Testimone_4
• Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova per testi formulati da controparte, qualora ammessi con i medesimi testi quivi di seguito indicati ed indicati nella nostra memoria n.
2. A tal fine si formulano i seguenti capitoli di prova contraria indiretta:
1. Vero che il sig. ncontra le figlie compatibilmente con i loro impegni;
Pt_1
2. Vero che le figlie del sig. si dichiarano spesso occupate e quindi impossibilitate ad incontrarsi con il padre, Pt_1
come da doc. 22 che mi si rammostra;
3. Vero che gli orari lavorativi del sig. sono incompatibili con l'orario di ingresso e uscita delle figlie da Pt_1
scuola;
4. Vero che i genitori della sig.ra si sono sempre dichiarati disponibili ad occuparsi delle figlie della coppia CP_1
; Persona_3
5. Vero che i rapporti tra il sig. la sig.ra sono di esclusiva amicizia;
Pt_1 Parte_3
6. Vero che la sig.ra ometteva di fare visita alla propria suocera;
CP_1
7. Vero che le spese relative all'immobile adibito a casa coniugale sono a carico integrale del sig. Pt_1
8. Vero che le condizioni dell'immobile adibito a casa coniugale sono quelle che mi si rammontano (doc. 26);
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra residente in Erve (LC) alla Via Costalottiere, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
- IG. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- presso S.A.P. Investigazioni CO, sui capitoli di prova da n. 20 a n. 27 Tes_3
pagina 6 di 19 - Legale Rappresentante pro tempore C/O Agenzia immobiliare Malvi, Viale Santa Margherita, 47, 30021 Caorle VE, sui capitoli di prova da n. 31 a n. 35.
- IG. residente in [...]; Testimone_4
• Ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate da parte avversa. In particolare, ci si oppone alla richiesta di indagine di polizia tributaria e alla CTU contabile, poiché meramente esplorative e superflue, ci si oppone altresì alla richiesta di autorizzazione “a richiedere agli albergatori copia delle registrazioni” dei giorni che il sig. avrebbe Pt_1
trascorso in compagnia della sedicente amante per i motivi di cui in narrativa in quanto tardivamente formulata ed esplorativa oltre che infondata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Per parte resistente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
In via principale, nel merito
1. Pronunciare la separazione fra le parti e , con addebito in capo al marito per violazione CP_1 Parte_1
degli obblighi matrimoniali;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ed esercizio congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e quelle più rilevanti per la salute, l'educazione, la formazione delle minori;
3. Disporre il collocamento di in via prevalente presso la madre. In considerazione dell'età della medesima – Per_2
ormai diciasettenne - disporre che le visite e gli incontri con il padre vengano concordati direttamente con il genitore;
Per_ 4. In conseguenza del collocamento prevalente di – maggiorenne e convivente con la madre - e - Per_2
minorenne - presso la IG.ra , disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Monte Marenzo – CP_1
Via Adda, 1/A a quest'ultima, con tutte le pertinenze nessuna esclusa (garages e intercapedine);
5. Disporre che il IGnor a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore versi alla IGnora Pt_1 Per_2
, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo di Euro 500,00, CP_1
con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita;
6. Disporre che le spese straordinarie a carico della figlia minore siano a carico esclusivo del padre nella misura del 100%
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di CO, e precisamente:
pagina 7 di 19 - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e pagina 8 di 19 relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) Disporre che il IGnor a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra versi alla Parte_1 CP_1
medesima, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo di Euro 500, con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita;
8) disporre che la IG.ra , genitore collocataria della minore , percepisca il 100% dell'assegno CP_1 Per_2
unico;
9) rigettare la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare formulata dal ricorrente, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
10) Condannare il IG. , a fronte dell'addebito della separazione al marito, al risarcimento alla IG.ra Parte_1
del danno endo familiare biologico morale, nessuno escluso, subito e subendo dalla IG.ra , nella CP_1 CP_1
misura che risulterà determinata in corso di causa, anche con liquidazione equitativa pagina 9 di 19 CP_ Si chiede, ai sensi dell'art 210 cpc, che l'Ill.mo IG. Voglia disporre indagine economica-patrimoniale sui reali guadagni del IG. a mezzo della Polizia Tributaria e si chiede disporsi idonea CTU contabile, per la determinazione Pt_1
dell'esatta consistenza del patrimonio del ricorrente.
Si chiede che l'Ill.mo IG. G.R. autorizzi la resistente a richiedere agli albergatori copia delle registrazioni dei giorni di cui sopra, che dimostrano che il ricorrente era accompagnato dalla sua amante in costanza di matrimonio.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza non definitiva n. 764/2024 del 16/19.12.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e La causa è stata rimessa in istruttoria per la Parte_1 CP_1
prosecuzione del giudizio con riguardo alle determinazioni accessorie ed è stata istruita mediante prove testimoniali.
Con provvedimento del 19.9.2025 è stata trattenuta in decisione.
2. - Il primo profilo da valutare è quello relativo alle reciproche domande di addebito della separazione. Il ricorrente ricollega la crisi matrimoniale alla propria progressiva esclusione dal ménage famigliare, operata dalla moglie, mentre quest'ultima riconduce il venir meno dell'affectio coniugalis alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito.
Entrambe le richieste di addebito devono essere rigettate.
Come più volte ribadito da questo Collegio, sulla scorta del pluriennale insegnamento della
Giurisprudenza di Legittimità, stante la previsione di cui all'art. 151 comma 1 c.c. (“La separazione può essere chiesta se si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”), il Giudice deve sempre (anche in assenza di domanda di addebito) accertare se sia sopravvenuta una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per l'educazione dei figli. Ne discende che l'accertamento della sussistenza di violazioni, anche gravi, dei doveri matrimoniali, non determina che possano ritenersi automaticamente soddisfatti i presupposti per la pronuncia di addebito a carico del coniuge che se ne sia reso responsabile, atteso che, in relazione all'addebitabilità della pronuncia di separazione, il comma 2 dell'art. 151 c.c. (“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le pagina 10 di 19 circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”) impone un'indagine ulteriore, che deve estendersi a verificare con rigore che quelle violazioni e la situazione di intollerabilità della convivenza siano in una relazione di causa ad effetto. Perciò, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, occorre la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri,
tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza (cfr.,
fra le tante, Cass.
3.7.2023 n.18725; Cass. 30.5.2023 n. 15196; Cass. 17.11.2022 n. 33961; Cass.
8.11.2022 n. 32837; Cass. 21.7.2021 n. 20866; Cass.
5.5.2021 n. 11746; Cass.
5.5.2021 n. 1179; Cass.
5.8.2020 n. 16691; Cass. 15.1.2020 n. 648; Cass. 30.10.2019 n. 27777; Cass.
8.5.2019 n. 14591; Cass.
8.2.2019 n. 3877; Cass. 19.2.2018 n. 3923; Cass. 23.3.2017 n. 7469; Cass. 15.12.2016 n. 25966; Cass.
10.2.2015 n. 2576; Cass. 20.8.2014 n. 18074; Cass. 18.6.2014 n. 13983; Cass. 29.1.2014 n. 1893;
Cass. 11.12.2013 n. 27730; Cass. 14.2.2012 n. 2059; Cass. 24.2.2011 n. 4540).
Come detto, il ricorrente sostiene che la moglie lo avrebbe inesorabilmente escluso dalle questioni famigliari, ridimensionando la figura paterna e trascurando di coltivare momenti di condivisione tra i coniugi. In particolare, la avrebbe progressivamente avocato a sé le decisioni CP_1
inerenti alla vita quotidiana delle figlie, allontanando anche queste ultime dal padre, e avrebbe poco alla volta interrotto pure i rapporti con la famiglia del marito.
I messaggi scambiati con le figlie e depositati in atti (docc. 5, 19, 22 e 23 del ricorrente) e le prove testimoniali assunte non permettono tuttavia di concludere che i comportamenti ascritti alla resistente abbiano provocato la crisi matrimoniale. Invero, dai messaggi intercorsi tra padre e figlie non si evince alcun atteggiamento della che possa dirsi contrario ai doveri coniugali e, parimenti, il CP_1
quadro che emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi si limita a rappresentare il mancato superamento, da parte del nucleo famigliare, di un periodo di crisi. In quest'ottica possono essere lette tanto la testimonianza di sorella del ricorrente (“Da parecchio tempo, ma non so ora Testimone_1
indicare esattamente l'anno, mi risulta che mio fratello e sua moglie dormissero in camere separate.
(…) col senno di poi queste circostanze mi fanno concludere che il matrimonio era in crisi”), quanto quella di fratello della resistente (il quale ha dichiarato di essersi accorto della crisi di Tes_2
coppia nel 2023, “nell'occasione in cui i carabinieri sono intervenuti presso la casa familiare”).
pagina 11 di 19 Peraltro, i contorni dei comportamenti imputati alla resistente ed a seguito dei quali il matrimonio si sarebbe deteriorato sono rimasti piuttosto vaghi, non avendo il ricorrente indicato né provato specifici episodi in grado di causare il distacco tra i coniugi. Quello che emerge è piuttosto il reciproco disamore maturato negli ultimi tempi del matrimonio, quando il ricorrente si è sentito escluso dalla vita famigliare da parte della moglie e quest'ultima ha invece notato un crescente disinteresse del marito al ménage di coppia, alimentato anche dal sospetto di una relazione extraconiugale intrattenuta dall' Pt_1
Quanto a quest'ultimo aspetto, valorizzato dalla resistente per chiedere l'addebito della separazione al marito, le prove acquisite in corso d'istruttoria non sono giudicate sufficienti dal
Collegio per sostenere la sussistenza di una relazione da parte dell' né per ricondurre a tale Pt_1
circostanza la crisi matrimoniale. Le testimonianze assunte non restituiscono un'immagine chiara della circostanza: mentre i testi e hanno dichiarato di non Testimone_1 Testimone_4 Tes_2
essere mai venuti a conoscenza dell'esistenza di una terza persona a cui il ricorrente si accompagnasse e la teste zia materna della resistente, ha dichiarato di aver saputo dalla stessa Testimone_5 CP_1
del presunto tradimento (“In occasione dell'acquisto di una casa al mare da parte di , mia Pt_1
nipote mi chiamava al telefono e mi diceva che suo marito aveva un'amante che si chiamava . Pt_3
Mia nipote mi diceva in queste conversazioni che attraverso il GPS installato sull'autovettura sin dall'acquisto della stessa, aveva seguito gli spostamenti del marito e le risultava che prenotassero in località presentandosi come marito e moglie. Io non ho mai avut cognizione diretta di tutti questi fatti e a tutt'oggi non ho mai visto né so chi sia questa ”), i testi e Parte_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno parlato di una frequentazione dell' con una donna. La amica della (“che ho Pt_1 Tes_6 CP_1
conosciuto all'epoca in cui avevamo i figli allo stesso punto giochi e subito dopo ho conosciuto anche il marito. Ho frequentato la famiglia varie volte, nel senso che la mia famiglia si trovava a casa della loro. Ci siamo fermati a cena e mia figlia più volte anche a dormire. Siccome avevo i genitori anziani e a Monte Marenzo non conosco nessuno, quando ho avuto necessità, anche per mia figlia e per me stessa, ho sempre potuto contare sulla famiglia ”), ha riportato che, “nel periodo in cui Persona_3
si stavano separando”, la l'abbia resa partecipe di una conversazione telefonica avvenuta con CP_1
un albergatore, durante la quale quest'ultimo avrebbe confermato la presenza dell' insieme ad Pt_1
pagina 12 di 19 una donna nella propria struttura ricettiva (“ è venuta da me e mi ha riferito che il marito aveva CP_1
un'amante; tramite le applicazioni GPS della EP (auto di famiglia che però utilizzava prevalentemente ), io, e la mia amica abbiamo rintracciato presso un CP_1 CP_1 Per_4 Pt_1
albergo nella zona di Bolzano: abbiamo telefonato all'albergo chiedendo di lui e ci hanno confermato che si trovava lì con la moglie che si faceva chiamare , ma non ce l'hanno Parte_5 Pt_6
passato perché era fuori. Anche in altre occasioni abbiamo fatto questi ulteriori controlli, con riferimento a località in cui si trovava nei fine settimana: in alcuni casi per questioni di Pt_1
privacy non ci hanno dato indicazioni ma una struttura sul lago di Garda ha confermato che Pt_1
aveva prenotato con la moglie tramite booking”). Il teste marito della ha Pt_3 Tes_7 Tes_6
dichiarato di aver visto il ricorrente in un bar insieme ad una donna “una mattina tra le 6.00 e le 6.30, mentre mi trovavo a fare colazione nel bar “Zenzero e Canella” di Calolziocorte, nel periodo subito dopo il CO … ho visto il sig. che parlava con una donna tenendole la mano. Quando mi ha Pt_1
visto è diventato paonazzo e ha fatto di tutto per nascondersi”.
Queste due testimonianze non sono sufficienti a convincere dell'esistenza di una relazione extraconiugale tra il ricorrente e un'altra donna. Non solo, ma l'assenza di una collocazione temporale precisa di tali fatti non permette di collegare la crisi di coppia alle condotte asseritamente poste in essere dal ricorrente, che – secondo quanto riferito dalla teste – parrebbero addirittura da inserirsi Tes_6
in un'epoca in cui la separazione (per lo meno di fatto) della coppia era già cominciata.
Al rigetto delle richieste di reciproco addebito consegue anche il rigetto delle domande rispettivamente promosse di risarcimento del danno endo-famigliare a carico dell'altro coniuge, che risultano peraltro solo genericamente proposte.
3. - In corso di causa la figlia è divenuta maggiorenne (il 3.8.2024) e le parti sono Per_1
concordi sul raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. La circostanza è comprovata dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante del 13.6.2024 e dalle buste paga dalla stessa percepite (doc. 6 del resistente): entrambe le parti hanno quindi correttamente escluso la debenza di qualsivoglia loro concorso al mantenimento della figlia.
Con riferimento alla figlia 17enne (essendo nata il [...]), le parti concordano Per_2
nell'affidamento condiviso con collocazione presso la madre – dove vive anche l'altra figlia – e con pagina 13 di 19 possibilità di libera determinazione dei momenti di frequentazione col padre. Tali conclusioni sono avallate dal Collegio, in quanto adeguate all'interesse della minore e confacenti ai bisogni e all'età
della stessa.
Al collocamento di con la madre consegue l'assegnazione alla della casa Per_2 CP_1
famigliare di Monte Marenzo, Via Adda n. 1/A, ivi compresi il box e l'intercapedine che il ricorrente avrebbe voluto poter continuare ad utilizzare. La richiesta dell' on può essere accolta sia perché Pt_1
la pertinenzialità del box e l'unione materiale dell'intercapedine al resto dell'immobile non consentono di disporre sorti diverse per le varie parti dell'abitazione, sia perché – come già espresso in sede di provvedimenti temporanei e urgenti – deve essere evitata qualsivoglia situazione di promiscuità che possa interferire nell'utilizzo e nel godimento della casa famigliare da parte della resistente assegnataria e che potrebbe dare occasioni a discussioni e litigi.
D'altro canto, l'assegnazione della casa coniugale alla comporta che la medesima debba CP_1
farsi carico delle spese ordinarie di manutenzione relative all'immobile (ivi comprese quelle delle utenze), non essendosi le parti accordate in senso diverso.
4. - Le parti non hanno invece trovato un accordo nell'individuazione del quantum da porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia il ricorrente ha Per_2
individuato tale importo in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente ha ritenuto congrua la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
A seguito dell'ordinanza con cui sono stati disposti i provvedimenti temporanei e urgenti,
l' concorre al mantenimento della figlia versando euro 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese Pt_1
straordinarie.
Alla luce degli accertamenti condotti in istruttoria, il Collegio ritiene di confermare l'importo previsto in via temporanea ed urgente, sia con riferimento al mantenimento ordinario che alle spese extra assegno. Infatti, la disponibilità economica dell' risulta coerente con le dichiarazioni dei Pt_1
redditi in atti, non essendo stata provata (e, anzi, essendo stata smentita dai testi escussi) la percezione di canoni di locazione “in nero” provenienti dall'affitto dell'immobile di Caorle. Sentita al riguardo la teste titolare della ditta individuale “Agenzia Immobiliare Malvi”, ella ha dichiarato Testimone_8
di essersi occupata dell'affitto dell'immobile nel periodo estivo degli anni 2023, 2024 e 2025,
pagina 14 di 19 riportando l'ammontare dei canoni di locazione percepiti e incamerati dal ricorrente (“Si tratta di un mandato senza rappresentanza in forza del quale, se riesco a reperire dei conduttori per il periodo 1
maggio – 30 settembre, anche per poche settimane, procedo alla locazione determinando io il canone con il conduttore. Con il IG. invece, predeterminiamo per periodi il canone netto. Con il Pt_1
permesso del Giudice esamino il mandato dell'estate 2024 e riferisco che a maggio il canone era di
€800,00 per il mese ma non è stata fatta alcuna affittanza;
per il mese di giugno €2.200,00 e dall'estratto conto a mie mani ricavo che è stato affittato dal 15 al 30 giugno. Il mese di luglio
€2.900,00 ed è stato affittato per 24 giorni;
agosto il canone era di €3.000,00 ed è stato affittato per tutto il mese;
settembre non è stato affittato ed il canone era di €950,00. Per l'estate 2024 la mia impresa ha incamerato per gli affitti dell'immobile in base all'accordo con il IG. l'importo di Pt_1
€6.321,72 e, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.327,56, al IG. è stato corrisposto l'importo Pt_1
di €4.994,16”) ed escludendo “recisamente che possano esservi, attraverso la mia agenzia, canoni di locazione “in nero””. In mancanza di prova contraria circa la sussistenza di ulteriori canoni percepiti dall' così come in totale assenza di prove su ipotetici proventi non denunciati al Fisco e derivanti Pt_1
dall'attività imprenditoriale nel settore edilizio, deve ritenersi chiarita la capacità economica del ricorrente, da individuare nelle disponibilità emergenti dalla documentazione fiscale in atti, coerenti con le risultanze degli accrediti sul conto corrente acceso a . Controparte_4
Pertanto, non essendo mutato (né in meglio, né in peggio) il quadro economico-patrimoniale posto alla base dei provvedimenti temporanei e urgenti, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dalle somme ivi previste a carico del ricorrente, ossia euro 500,00 per il mantenimento ordinario di ed il 70% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo in uso al Tribunale Per_2
di CO (e meglio declinato in dispositivo).
L'assegno unico verrà invece percepito integralmente da come da accordi tra le CP_1
parti.
5. - L'ultimo aspetto oggetto di contesa tra le parti è quello relativo all'assegno di mantenimento, che la resistente ha chiesto di porre a carico del marito nell'importo di 500,00 euro mensili: ha infatti esposto di avere lavorato sino al 2007, anno in cui – di comune accordo con il marito
– ha interrotto la propria attività lavorativa per potersi dedicare alla cura della famiglia, sicché oggi le è
pagina 15 di 19 difficile ricollocarsi nel mondo del lavoro. L' si è opposto, asserendo che la moglie svolga Pt_1
attività lavorativa di pulizia e assistenza anziani non regolarizzata e rimarcando come la stessa, avendo una capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, debba adoperarsi per trovare un impiego o,
quantomeno, provare le ragioni per le quali non riesca a reperirlo.
Con riferimento allo svolgimento di lavoro non regolare da parte della la teste CP_1 [...]
ha ammesso che l'amica “mi dava una mano per gestire mia madre anziana e gravemente Tes_6
malata di Alzheimer venendo presso la casa di mia madre in CO per aiutarmi”, ma ha anche aggiunto che ciò avvenisse “del tutto gratuitamente”. In effetti, nella documentazione patrimoniale versata in atti dalla resistente non si evincono versamenti effettuati dalla per quanto la stessa Tes_6
resistente, nella propria memoria di costituzione, abbia dichiarato che “si presta ad aiutare volontariamente l'anziana madre di una sua cara amica, che la sta aiutando economicamente da quando il marito ha lasciato la coniuge priva di sostentamento”. Da tale affermazione parrebbe invece potersi ricavare che la abbia in qualche modo dato un aiuto economico alla Dalla Tes_6 CP_1
disamina del conto corrente della resistente risultano versamenti (nei mesi di novembre 2023, dicembre
2023 e febbraio 2024) pari ad euro 1.000,00 effettuati da zia materna della resistente: Testimone_5
né la resistente né la stessa sentita a testimonio, hanno riferito alcunché sul punto. Tes_5
Sta di fatto che, in corso di causa, è riuscita a reperire un'occupazione come CP_1
addetta alle pulizie, benché a tempo determinato e conclusasi a dicembre 2024 (doc. 6 della resistente): null'altro ha dedotto circa la successiva ricerca di un impiego.
Da tale quadro il Collegio giunge alla conclusione che, pur non essendo in dubbio la disparità
economica tra i coniugi, che giustifica quindi il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento alla moglie, la relativa quantificazione deve necessariamente tener conto della dimostrata capacità lavorativa della (che è stata in grado di reperire un'occupazione per uno CP_1
stipendio di circa 650,00 euro mensili) e del fatto che, essendo ormai le due figlie sostanzialmente autonome, data la loro età, la madre abbia disponibilità di tempo da investire nel lavoro. Nessuna spiegazione è stata data, negli scritti difensivi conclusivi, sull'attuale ricerca di una nuova occupazione lavorativa a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel dicembre 2024: è evidente che la CP_1
(nata nel 1981) deve adoperarsi per il reperimento di un nuovo impiego, accedendo, ad esempio, ad pagina 16 di 19 agenzie interinali o inviando la propria candidatura per le posizioni ritenute idonee alle proprie competenze. Perciò, preso atto che la resistente ha dato prova di avere una capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in via temporanea ed urgente in euro 500,00, deve essere ridotto al più confacente importo di euro 300,00 mensili, a partire dalla mensilità di ottobre 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT da tale data.
6. - Il ricorrente ha formulato, in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.,
anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio: la causa va dunque rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CO, non definitivamente pronunciando,
Pt_7
congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia con collocamento prevalente presso la Per_2
madre, disponendo che gli incontri padre-figlia avvengano liberamente, tramite accordo diretto della minore con il genitore non collocatario;
NA
a la casa famigliare di Monte Marenzo, Via Adda n. 1/A, ivi compresi il box e CP_1
l'intercapedine, disponendo che siano a carico della stessa le spese di manutenzione ordinaria
(comprese le utenze);
PONE
a carico di , a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia il Parte_1 Per_2
versamento in favore di della somma di euro 500,00 mensili, indicizzabili annualmente CP_1
secondo indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket pagina 17 di 19 sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura pagina 18 di 19 dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente da CP_1
PONE
a carico di , a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie Parte_1 CP_1
il versamento entro il giorno 10 di ogni mese della somma mensile di euro 300,00 con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT dalla stessa data;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio di giovedì 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 marzo 2024 ed iscritta al n.
396 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C. F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marenzo, Via Adda n. 1/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Mandelli del foro di CO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Calco, Via Italia n. 44, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Marenzo, Via Adda, n.1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Guglielmana del foro di CO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in CO, Via Cavour, 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 19 Con provvedimento del 19 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove e le eventuali altre informazioni:
a seguito della sentenza parziale n. 764/2024 pubbl. il 19.12.2024 che pronunciava la separazione dei coniugi
IG.ri (C. F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Quarenghi n. 13 e (C. F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Marenzo alla Via Adda n. 1/A, pronunciare l'addebito della separazione in capo alla sig.ra per i titoli e causali che CP_1
precedono;
Per_
dare atto della raggiunta maggiore età della figlia , nata a [...] il [...];
affidare la figlia minore , nata a CO il [...] ad [...] i genitori con responsabilità Per_2
genitoriale condivisa;
conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
assegnare la casa familiare sita in Monte Marenzo alla Via Adda n. 1/A, in proprietà al IG. alla resistente Pt_1
Per_ perché vi risieda tenendo seco la sopramenzionata figlia, e per quanto occorra, con la figlia;
stabilire che il box e l'intercapedine sul retro dell'immobile rimangano in possesso del IG. affinché lo Pt_1
stesso si serva di tali pertinenze per la propria attività lavorativa;
disporre che la IG.ra si faccia carico di tutte le spese relative all'immobile sito in Monte Marenzo alla Via CP_1
Adda n. 1/A, quali, nella specie le utenze;
disporre il collocamento della figlia minore presso la madre nella casa già coniugale, come sopra Per_2
indicata;
disporre che le frequentazioni tra la figlia ed il IG. avvengano liberamente e che, con riguardo Per_2 Pt_1
alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore vengano ripartiti per metà ognuno, in via alternata;
disporre che, in ogni caso, il padre abbia la facoltà di tenere presso sé la figlia , stante l'età di Per_2
quest'ultima, ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la medesima;
pagina 2 di 19 Per_
dare atto della raggiunta indipendenza economica della figlia , nata a CO il [...], in [...]
contratto di lavoro dalla medesima stipulato con e, conseguentemente, nulla disporre a titolo di Controparte_2
contributo al mantenimento in favore di quest'ultima;
stabilire l'obbligo di contribuzione per la figlia in euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT, sino all'indipendenza economica di quest'ultima;
disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità della figlia, in accordo al Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno sottoscritto dal Tribunale di CO, da intendersi quivi integralmente trascritto;
disporre che l'assegno unico per la figlia minore sia percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
dare atto che la IG.ra non ha diritto ad alcun contributo a titolo di assegno di mantenimento né CP_1
alimentare in quanto la stessa dispone di capacità economica e lavorativa;
alla luce dei fatti indicati in narrativa, a fronte dell'addebito della separazione alla moglie condannare la sig.ra al risarcimento del danno endo-familiare biologico morale nessuno escluso subito e subendo dal sig. CP_1 Pt_1
nella misura che risulterà determinata in corso di causa occorrendo anche con liquidazione in via equitativa;
- rigettare la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare formulata da parte resistente, per le motivazioni e le causali di cui in narrativa;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IG.ri e in data 26.05.2006 in Parte_1 CP_1
LL (LC), con provvedimento sullo status e con riserva di verifica dell'eventuale raggiunta indipendenza economica della figlia , dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune, affinché proceda alla Per_2
trascrizione dell'emananda sentenza ed effettui le annotazioni conseguenti.
- con vittoria di spese diritti ed onorari oltre incidenze fiscali per entrambi i giudizi.
In via istruttoria
• Si chiede che il Tribunale voglia ammettere Consulenza tecnica d'ufficio che indaghi le capacità genitoriali di entrambi i genitori e che valuti la sussistenza di eventuali profili di alienazione parentale, o solo di condizionamenti nei confronti delle figlie ed a danno del IG. Pt_1
pagina 3 di 19 • Si chiede di essere ammessi all'interrogatorio formale della parte resistente e alle prove orali con i testi per ciascun capitolo indicato sulle seguenti circostanze:
1. Vero che il rapporto tra il IG. e le proprie figlie è, in assenza della IG.ra , sereno e Parte_1 CP_1
tranquillo;
2. Vero che, soprattutto negli ultimi due anni, il IG. avvertiva una crescente esclusione da parte della IG.ra Pt_1
dall'educazione delle figlie. CP_1
3. Vero che a seguito della comunicazione della propria volontà di separarsi dalla moglie, la stessa metteva in atto vere e proprie condotte vessatorie a danno del IG. Pt_1
4. Vero che il IG. è sempre stato remissivo, tranquillo e con un comportamento pacato nei confronti della moglie e Pt_1
delle figlie, in tutti gli anni di matrimonio;
5. Vero che dall'anno 2018 i coniugi hanno di fatto vissuto separati;
6. Vero che la IG.ra si è più volte rifiutata di andare unitamente alle figlie a Caorle con il marito;
CP_1
7. Vero che la IG.ra ha, dagli anni 2017/2018, trascurato il marito, IG. CP_1 Pt_1
8. Vero che la IG.ra escludeva progressivamente il IG. alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
CP_1 Pt_1
9. Vero che la IG.ra assumeva ogni decisione relativa alle figlie in via autonomo e senza sentire il parere del IG. CP_1
Pt_1
10. Vero che anche la relazione tra il IG. e le Figlie subiva, in ragione del comportamento della IG.ra , una Pt_1 CP_1
compromissione;
11. Vero che la IG.ra ha sempre avuto un atteggiamento ostile nei confronti della madre del IG. CP_1 Pt_1
12. Vero che la IG.ra vessava e derideva il IG. CP_1 Pt_1
13. Vero che a seguito dell'episodio occorso nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2023 il IG. era costretto ad Pt_1
abbandonare la residenza familiare;
14. Vero che dall'episodio occorso nella notte tra il 19 e il 20 giugno 2023, il IG. non faceva più ritorno alla Pt_1
residenza familiare;
15. Vero che il IG. nella speranza di ricucire un rapporto con le proprie figlie, aderiva ad un percorso psicologico;
Pt_1
16. Vero che la condizione economica del IG. è sensibilmente peggiorata a seguito dell'allontanamento dalla casa Pt_1
coniugale;
pagina 4 di 19 17. Vero che dall'allontanamento dalla casa familiare il IG. ha corrisposto l'importo di euro 250,00 per ognuna Pt_1
delle figlie;
18. Vero che il IG. contribuisce alle spese inerenti all'immobile provvedendo al pagamento delle utenze e della Pt_1
Tari;
19. Vero che il IG. ostiene le spese relative all'automobile in uso alla IG. , Pt_1 CP_1
20. Vero che la IG.ra non risulta iscritta in alcuna lista di disoccupazione né al Centro per l'impiego; CP_1
21. Vero che la IG.ra svolge la professione di donna delle pulizie come da doc che si mostra (doc. 13); CP_1
22. Vero che la IG.ra svolge la professione di badante come da doc che si mostra (doc. 13); CP_1
23. Vero che la IG.ra assiste quotidianamente una donna anziana che risiede in CO come da doc. 13 che si CP_1
mostra;
24. Vero che la IG.ra con frequenza giornaliera si reca in Via del Roccolo ed accede all'interno del civico 31 CP_1
come da doc. 13 che si mostra;
25. Vero che in compagnia di una donna anziana la IG.ra effettua quasi quotidianamente una passeggiata di 40 CP_1
minuti come da doc. 13 che si mostra;
26. Vero che la IG.ra effettua pulizie dietro corrispettivo da cui trae il proprio reddito;
CP_1
27. Vero che la IG.ra assiste una donna anziana dietro corrispettivo da cui trae il proprio reddito;
CP_1
28. Vero che gli effetti personali del sig. sono stati dallo stesso trovati messi in sole 4 borse e nelle condizioni di cui Pt_1
al doc. 20 che mi si rammostra;
29. Vero che la sig.ra ha provveduto ad imbustare gli effetti personali del sig. e a riporli all'esterno CP_1 Pt_1
dell'abitazione coniugale, come da doc. 20 che mi si rammostra;
30. Vero che il sig. i recava a recuperare i propri effetti personali prelevandoli dall'esterno dell'abitazione; Pt_1
31. Vero che l'immobile di proprietà del sig. n Caorle è concesso in locazione;
Pt_1
32. Vero che i proventi della locazione sono stati già ricompresi all'interno delle dichiarazioni dei redditi come da doc. 21
che mi si rammostra;
33. Vero che l'intermediazione per la concessione in locazione dell'immobile di proprietà del sig. è Parte_2
affidata all'agenzia immobiliare Malvi;
34. Vero che periodicamente l'agenzia immobiliare Malvi trasmette al sig. pagamenti relativi all'immobile; Pt_1
pagina 5 di 19 35. Vero che le attività relative alla concessione in locazione dell'immobile di proprietà del sig. sono tutte Parte_2
debitamente registrate e documentate;
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra residente in Erve (LC) alla Via Costalottiere, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
- IG. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- presso S.A.P. Investigazioni CO, sui capitoli di prova da n. 20 a n. 27 Tes_3
- Legale Rappresentante pro tempore C/O Agenzia immobiliare Malvi, Viale Santa Margherita, 47, 30021 Caorle VE, sui capitoli di prova da n. 31 a n. 35.
- IG. residente in [...]; Testimone_4
• Si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli di prova per testi formulati da controparte, qualora ammessi con i medesimi testi quivi di seguito indicati ed indicati nella nostra memoria n.
2. A tal fine si formulano i seguenti capitoli di prova contraria indiretta:
1. Vero che il sig. ncontra le figlie compatibilmente con i loro impegni;
Pt_1
2. Vero che le figlie del sig. si dichiarano spesso occupate e quindi impossibilitate ad incontrarsi con il padre, Pt_1
come da doc. 22 che mi si rammostra;
3. Vero che gli orari lavorativi del sig. sono incompatibili con l'orario di ingresso e uscita delle figlie da Pt_1
scuola;
4. Vero che i genitori della sig.ra si sono sempre dichiarati disponibili ad occuparsi delle figlie della coppia CP_1
; Persona_3
5. Vero che i rapporti tra il sig. la sig.ra sono di esclusiva amicizia;
Pt_1 Parte_3
6. Vero che la sig.ra ometteva di fare visita alla propria suocera;
CP_1
7. Vero che le spese relative all'immobile adibito a casa coniugale sono a carico integrale del sig. Pt_1
8. Vero che le condizioni dell'immobile adibito a casa coniugale sono quelle che mi si rammontano (doc. 26);
Si indicano quali testi su tutti i capitoli che precedono:
- IG.ra residente in Erve (LC) alla Via Costalottiere, su tutti i capitoli di prova;
Testimone_1
- IG. , residente in [...], su tutti i capitoli di prova;
Tes_2
- presso S.A.P. Investigazioni CO, sui capitoli di prova da n. 20 a n. 27 Tes_3
pagina 6 di 19 - Legale Rappresentante pro tempore C/O Agenzia immobiliare Malvi, Viale Santa Margherita, 47, 30021 Caorle VE, sui capitoli di prova da n. 31 a n. 35.
- IG. residente in [...]; Testimone_4
• Ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate da parte avversa. In particolare, ci si oppone alla richiesta di indagine di polizia tributaria e alla CTU contabile, poiché meramente esplorative e superflue, ci si oppone altresì alla richiesta di autorizzazione “a richiedere agli albergatori copia delle registrazioni” dei giorni che il sig. avrebbe Pt_1
trascorso in compagnia della sedicente amante per i motivi di cui in narrativa in quanto tardivamente formulata ed esplorativa oltre che infondata.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
Per parte resistente: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
In via principale, nel merito
1. Pronunciare la separazione fra le parti e , con addebito in capo al marito per violazione CP_1 Parte_1
degli obblighi matrimoniali;
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ed esercizio congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione e quelle più rilevanti per la salute, l'educazione, la formazione delle minori;
3. Disporre il collocamento di in via prevalente presso la madre. In considerazione dell'età della medesima – Per_2
ormai diciasettenne - disporre che le visite e gli incontri con il padre vengano concordati direttamente con il genitore;
Per_ 4. In conseguenza del collocamento prevalente di – maggiorenne e convivente con la madre - e - Per_2
minorenne - presso la IG.ra , disporre l'assegnazione dell'abitazione familiare sita in Monte Marenzo – CP_1
Via Adda, 1/A a quest'ultima, con tutte le pertinenze nessuna esclusa (garages e intercapedine);
5. Disporre che il IGnor a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore versi alla IGnora Pt_1 Per_2
, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo di Euro 500,00, CP_1
con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita;
6. Disporre che le spese straordinarie a carico della figlia minore siano a carico esclusivo del padre nella misura del 100%
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di CO, e precisamente:
pagina 7 di 19 - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e pagina 8 di 19 relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell' altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) Disporre che il IGnor a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra versi alla Parte_1 CP_1
medesima, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo di Euro 500, con rivalutazione annuale ISTAT-costo della vita;
8) disporre che la IG.ra , genitore collocataria della minore , percepisca il 100% dell'assegno CP_1 Per_2
unico;
9) rigettare la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare formulata dal ricorrente, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
10) Condannare il IG. , a fronte dell'addebito della separazione al marito, al risarcimento alla IG.ra Parte_1
del danno endo familiare biologico morale, nessuno escluso, subito e subendo dalla IG.ra , nella CP_1 CP_1
misura che risulterà determinata in corso di causa, anche con liquidazione equitativa pagina 9 di 19 CP_ Si chiede, ai sensi dell'art 210 cpc, che l'Ill.mo IG. Voglia disporre indagine economica-patrimoniale sui reali guadagni del IG. a mezzo della Polizia Tributaria e si chiede disporsi idonea CTU contabile, per la determinazione Pt_1
dell'esatta consistenza del patrimonio del ricorrente.
Si chiede che l'Ill.mo IG. G.R. autorizzi la resistente a richiedere agli albergatori copia delle registrazioni dei giorni di cui sopra, che dimostrano che il ricorrente era accompagnato dalla sua amante in costanza di matrimonio.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza non definitiva n. 764/2024 del 16/19.12.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e La causa è stata rimessa in istruttoria per la Parte_1 CP_1
prosecuzione del giudizio con riguardo alle determinazioni accessorie ed è stata istruita mediante prove testimoniali.
Con provvedimento del 19.9.2025 è stata trattenuta in decisione.
2. - Il primo profilo da valutare è quello relativo alle reciproche domande di addebito della separazione. Il ricorrente ricollega la crisi matrimoniale alla propria progressiva esclusione dal ménage famigliare, operata dalla moglie, mentre quest'ultima riconduce il venir meno dell'affectio coniugalis alla relazione extraconiugale intrapresa dal marito.
Entrambe le richieste di addebito devono essere rigettate.
Come più volte ribadito da questo Collegio, sulla scorta del pluriennale insegnamento della
Giurisprudenza di Legittimità, stante la previsione di cui all'art. 151 comma 1 c.c. (“La separazione può essere chiesta se si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”), il Giudice deve sempre (anche in assenza di domanda di addebito) accertare se sia sopravvenuta una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per l'educazione dei figli. Ne discende che l'accertamento della sussistenza di violazioni, anche gravi, dei doveri matrimoniali, non determina che possano ritenersi automaticamente soddisfatti i presupposti per la pronuncia di addebito a carico del coniuge che se ne sia reso responsabile, atteso che, in relazione all'addebitabilità della pronuncia di separazione, il comma 2 dell'art. 151 c.c. (“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le pagina 10 di 19 circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”) impone un'indagine ulteriore, che deve estendersi a verificare con rigore che quelle violazioni e la situazione di intollerabilità della convivenza siano in una relazione di causa ad effetto. Perciò, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, occorre la prova che il comportamento contrario ai predetti doveri,
tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza (cfr.,
fra le tante, Cass.
3.7.2023 n.18725; Cass. 30.5.2023 n. 15196; Cass. 17.11.2022 n. 33961; Cass.
8.11.2022 n. 32837; Cass. 21.7.2021 n. 20866; Cass.
5.5.2021 n. 11746; Cass.
5.5.2021 n. 1179; Cass.
5.8.2020 n. 16691; Cass. 15.1.2020 n. 648; Cass. 30.10.2019 n. 27777; Cass.
8.5.2019 n. 14591; Cass.
8.2.2019 n. 3877; Cass. 19.2.2018 n. 3923; Cass. 23.3.2017 n. 7469; Cass. 15.12.2016 n. 25966; Cass.
10.2.2015 n. 2576; Cass. 20.8.2014 n. 18074; Cass. 18.6.2014 n. 13983; Cass. 29.1.2014 n. 1893;
Cass. 11.12.2013 n. 27730; Cass. 14.2.2012 n. 2059; Cass. 24.2.2011 n. 4540).
Come detto, il ricorrente sostiene che la moglie lo avrebbe inesorabilmente escluso dalle questioni famigliari, ridimensionando la figura paterna e trascurando di coltivare momenti di condivisione tra i coniugi. In particolare, la avrebbe progressivamente avocato a sé le decisioni CP_1
inerenti alla vita quotidiana delle figlie, allontanando anche queste ultime dal padre, e avrebbe poco alla volta interrotto pure i rapporti con la famiglia del marito.
I messaggi scambiati con le figlie e depositati in atti (docc. 5, 19, 22 e 23 del ricorrente) e le prove testimoniali assunte non permettono tuttavia di concludere che i comportamenti ascritti alla resistente abbiano provocato la crisi matrimoniale. Invero, dai messaggi intercorsi tra padre e figlie non si evince alcun atteggiamento della che possa dirsi contrario ai doveri coniugali e, parimenti, il CP_1
quadro che emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi si limita a rappresentare il mancato superamento, da parte del nucleo famigliare, di un periodo di crisi. In quest'ottica possono essere lette tanto la testimonianza di sorella del ricorrente (“Da parecchio tempo, ma non so ora Testimone_1
indicare esattamente l'anno, mi risulta che mio fratello e sua moglie dormissero in camere separate.
(…) col senno di poi queste circostanze mi fanno concludere che il matrimonio era in crisi”), quanto quella di fratello della resistente (il quale ha dichiarato di essersi accorto della crisi di Tes_2
coppia nel 2023, “nell'occasione in cui i carabinieri sono intervenuti presso la casa familiare”).
pagina 11 di 19 Peraltro, i contorni dei comportamenti imputati alla resistente ed a seguito dei quali il matrimonio si sarebbe deteriorato sono rimasti piuttosto vaghi, non avendo il ricorrente indicato né provato specifici episodi in grado di causare il distacco tra i coniugi. Quello che emerge è piuttosto il reciproco disamore maturato negli ultimi tempi del matrimonio, quando il ricorrente si è sentito escluso dalla vita famigliare da parte della moglie e quest'ultima ha invece notato un crescente disinteresse del marito al ménage di coppia, alimentato anche dal sospetto di una relazione extraconiugale intrattenuta dall' Pt_1
Quanto a quest'ultimo aspetto, valorizzato dalla resistente per chiedere l'addebito della separazione al marito, le prove acquisite in corso d'istruttoria non sono giudicate sufficienti dal
Collegio per sostenere la sussistenza di una relazione da parte dell' né per ricondurre a tale Pt_1
circostanza la crisi matrimoniale. Le testimonianze assunte non restituiscono un'immagine chiara della circostanza: mentre i testi e hanno dichiarato di non Testimone_1 Testimone_4 Tes_2
essere mai venuti a conoscenza dell'esistenza di una terza persona a cui il ricorrente si accompagnasse e la teste zia materna della resistente, ha dichiarato di aver saputo dalla stessa Testimone_5 CP_1
del presunto tradimento (“In occasione dell'acquisto di una casa al mare da parte di , mia Pt_1
nipote mi chiamava al telefono e mi diceva che suo marito aveva un'amante che si chiamava . Pt_3
Mia nipote mi diceva in queste conversazioni che attraverso il GPS installato sull'autovettura sin dall'acquisto della stessa, aveva seguito gli spostamenti del marito e le risultava che prenotassero in località presentandosi come marito e moglie. Io non ho mai avut cognizione diretta di tutti questi fatti e a tutt'oggi non ho mai visto né so chi sia questa ”), i testi e Parte_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno parlato di una frequentazione dell' con una donna. La amica della (“che ho Pt_1 Tes_6 CP_1
conosciuto all'epoca in cui avevamo i figli allo stesso punto giochi e subito dopo ho conosciuto anche il marito. Ho frequentato la famiglia varie volte, nel senso che la mia famiglia si trovava a casa della loro. Ci siamo fermati a cena e mia figlia più volte anche a dormire. Siccome avevo i genitori anziani e a Monte Marenzo non conosco nessuno, quando ho avuto necessità, anche per mia figlia e per me stessa, ho sempre potuto contare sulla famiglia ”), ha riportato che, “nel periodo in cui Persona_3
si stavano separando”, la l'abbia resa partecipe di una conversazione telefonica avvenuta con CP_1
un albergatore, durante la quale quest'ultimo avrebbe confermato la presenza dell' insieme ad Pt_1
pagina 12 di 19 una donna nella propria struttura ricettiva (“ è venuta da me e mi ha riferito che il marito aveva CP_1
un'amante; tramite le applicazioni GPS della EP (auto di famiglia che però utilizzava prevalentemente ), io, e la mia amica abbiamo rintracciato presso un CP_1 CP_1 Per_4 Pt_1
albergo nella zona di Bolzano: abbiamo telefonato all'albergo chiedendo di lui e ci hanno confermato che si trovava lì con la moglie che si faceva chiamare , ma non ce l'hanno Parte_5 Pt_6
passato perché era fuori. Anche in altre occasioni abbiamo fatto questi ulteriori controlli, con riferimento a località in cui si trovava nei fine settimana: in alcuni casi per questioni di Pt_1
privacy non ci hanno dato indicazioni ma una struttura sul lago di Garda ha confermato che Pt_1
aveva prenotato con la moglie tramite booking”). Il teste marito della ha Pt_3 Tes_7 Tes_6
dichiarato di aver visto il ricorrente in un bar insieme ad una donna “una mattina tra le 6.00 e le 6.30, mentre mi trovavo a fare colazione nel bar “Zenzero e Canella” di Calolziocorte, nel periodo subito dopo il CO … ho visto il sig. che parlava con una donna tenendole la mano. Quando mi ha Pt_1
visto è diventato paonazzo e ha fatto di tutto per nascondersi”.
Queste due testimonianze non sono sufficienti a convincere dell'esistenza di una relazione extraconiugale tra il ricorrente e un'altra donna. Non solo, ma l'assenza di una collocazione temporale precisa di tali fatti non permette di collegare la crisi di coppia alle condotte asseritamente poste in essere dal ricorrente, che – secondo quanto riferito dalla teste – parrebbero addirittura da inserirsi Tes_6
in un'epoca in cui la separazione (per lo meno di fatto) della coppia era già cominciata.
Al rigetto delle richieste di reciproco addebito consegue anche il rigetto delle domande rispettivamente promosse di risarcimento del danno endo-famigliare a carico dell'altro coniuge, che risultano peraltro solo genericamente proposte.
3. - In corso di causa la figlia è divenuta maggiorenne (il 3.8.2024) e le parti sono Per_1
concordi sul raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. La circostanza è comprovata dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato professionalizzante del 13.6.2024 e dalle buste paga dalla stessa percepite (doc. 6 del resistente): entrambe le parti hanno quindi correttamente escluso la debenza di qualsivoglia loro concorso al mantenimento della figlia.
Con riferimento alla figlia 17enne (essendo nata il [...]), le parti concordano Per_2
nell'affidamento condiviso con collocazione presso la madre – dove vive anche l'altra figlia – e con pagina 13 di 19 possibilità di libera determinazione dei momenti di frequentazione col padre. Tali conclusioni sono avallate dal Collegio, in quanto adeguate all'interesse della minore e confacenti ai bisogni e all'età
della stessa.
Al collocamento di con la madre consegue l'assegnazione alla della casa Per_2 CP_1
famigliare di Monte Marenzo, Via Adda n. 1/A, ivi compresi il box e l'intercapedine che il ricorrente avrebbe voluto poter continuare ad utilizzare. La richiesta dell' on può essere accolta sia perché Pt_1
la pertinenzialità del box e l'unione materiale dell'intercapedine al resto dell'immobile non consentono di disporre sorti diverse per le varie parti dell'abitazione, sia perché – come già espresso in sede di provvedimenti temporanei e urgenti – deve essere evitata qualsivoglia situazione di promiscuità che possa interferire nell'utilizzo e nel godimento della casa famigliare da parte della resistente assegnataria e che potrebbe dare occasioni a discussioni e litigi.
D'altro canto, l'assegnazione della casa coniugale alla comporta che la medesima debba CP_1
farsi carico delle spese ordinarie di manutenzione relative all'immobile (ivi comprese quelle delle utenze), non essendosi le parti accordate in senso diverso.
4. - Le parti non hanno invece trovato un accordo nell'individuazione del quantum da porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia il ricorrente ha Per_2
individuato tale importo in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la resistente ha ritenuto congrua la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
A seguito dell'ordinanza con cui sono stati disposti i provvedimenti temporanei e urgenti,
l' concorre al mantenimento della figlia versando euro 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese Pt_1
straordinarie.
Alla luce degli accertamenti condotti in istruttoria, il Collegio ritiene di confermare l'importo previsto in via temporanea ed urgente, sia con riferimento al mantenimento ordinario che alle spese extra assegno. Infatti, la disponibilità economica dell' risulta coerente con le dichiarazioni dei Pt_1
redditi in atti, non essendo stata provata (e, anzi, essendo stata smentita dai testi escussi) la percezione di canoni di locazione “in nero” provenienti dall'affitto dell'immobile di Caorle. Sentita al riguardo la teste titolare della ditta individuale “Agenzia Immobiliare Malvi”, ella ha dichiarato Testimone_8
di essersi occupata dell'affitto dell'immobile nel periodo estivo degli anni 2023, 2024 e 2025,
pagina 14 di 19 riportando l'ammontare dei canoni di locazione percepiti e incamerati dal ricorrente (“Si tratta di un mandato senza rappresentanza in forza del quale, se riesco a reperire dei conduttori per il periodo 1
maggio – 30 settembre, anche per poche settimane, procedo alla locazione determinando io il canone con il conduttore. Con il IG. invece, predeterminiamo per periodi il canone netto. Con il Pt_1
permesso del Giudice esamino il mandato dell'estate 2024 e riferisco che a maggio il canone era di
€800,00 per il mese ma non è stata fatta alcuna affittanza;
per il mese di giugno €2.200,00 e dall'estratto conto a mie mani ricavo che è stato affittato dal 15 al 30 giugno. Il mese di luglio
€2.900,00 ed è stato affittato per 24 giorni;
agosto il canone era di €3.000,00 ed è stato affittato per tutto il mese;
settembre non è stato affittato ed il canone era di €950,00. Per l'estate 2024 la mia impresa ha incamerato per gli affitti dell'immobile in base all'accordo con il IG. l'importo di Pt_1
€6.321,72 e, al netto della ritenuta d'acconto di € 1.327,56, al IG. è stato corrisposto l'importo Pt_1
di €4.994,16”) ed escludendo “recisamente che possano esservi, attraverso la mia agenzia, canoni di locazione “in nero””. In mancanza di prova contraria circa la sussistenza di ulteriori canoni percepiti dall' così come in totale assenza di prove su ipotetici proventi non denunciati al Fisco e derivanti Pt_1
dall'attività imprenditoriale nel settore edilizio, deve ritenersi chiarita la capacità economica del ricorrente, da individuare nelle disponibilità emergenti dalla documentazione fiscale in atti, coerenti con le risultanze degli accrediti sul conto corrente acceso a . Controparte_4
Pertanto, non essendo mutato (né in meglio, né in peggio) il quadro economico-patrimoniale posto alla base dei provvedimenti temporanei e urgenti, il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dalle somme ivi previste a carico del ricorrente, ossia euro 500,00 per il mantenimento ordinario di ed il 70% delle spese straordinarie, regolamentate secondo il Protocollo in uso al Tribunale Per_2
di CO (e meglio declinato in dispositivo).
L'assegno unico verrà invece percepito integralmente da come da accordi tra le CP_1
parti.
5. - L'ultimo aspetto oggetto di contesa tra le parti è quello relativo all'assegno di mantenimento, che la resistente ha chiesto di porre a carico del marito nell'importo di 500,00 euro mensili: ha infatti esposto di avere lavorato sino al 2007, anno in cui – di comune accordo con il marito
– ha interrotto la propria attività lavorativa per potersi dedicare alla cura della famiglia, sicché oggi le è
pagina 15 di 19 difficile ricollocarsi nel mondo del lavoro. L' si è opposto, asserendo che la moglie svolga Pt_1
attività lavorativa di pulizia e assistenza anziani non regolarizzata e rimarcando come la stessa, avendo una capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, debba adoperarsi per trovare un impiego o,
quantomeno, provare le ragioni per le quali non riesca a reperirlo.
Con riferimento allo svolgimento di lavoro non regolare da parte della la teste CP_1 [...]
ha ammesso che l'amica “mi dava una mano per gestire mia madre anziana e gravemente Tes_6
malata di Alzheimer venendo presso la casa di mia madre in CO per aiutarmi”, ma ha anche aggiunto che ciò avvenisse “del tutto gratuitamente”. In effetti, nella documentazione patrimoniale versata in atti dalla resistente non si evincono versamenti effettuati dalla per quanto la stessa Tes_6
resistente, nella propria memoria di costituzione, abbia dichiarato che “si presta ad aiutare volontariamente l'anziana madre di una sua cara amica, che la sta aiutando economicamente da quando il marito ha lasciato la coniuge priva di sostentamento”. Da tale affermazione parrebbe invece potersi ricavare che la abbia in qualche modo dato un aiuto economico alla Dalla Tes_6 CP_1
disamina del conto corrente della resistente risultano versamenti (nei mesi di novembre 2023, dicembre
2023 e febbraio 2024) pari ad euro 1.000,00 effettuati da zia materna della resistente: Testimone_5
né la resistente né la stessa sentita a testimonio, hanno riferito alcunché sul punto. Tes_5
Sta di fatto che, in corso di causa, è riuscita a reperire un'occupazione come CP_1
addetta alle pulizie, benché a tempo determinato e conclusasi a dicembre 2024 (doc. 6 della resistente): null'altro ha dedotto circa la successiva ricerca di un impiego.
Da tale quadro il Collegio giunge alla conclusione che, pur non essendo in dubbio la disparità
economica tra i coniugi, che giustifica quindi il versamento da parte del marito di un assegno di mantenimento alla moglie, la relativa quantificazione deve necessariamente tener conto della dimostrata capacità lavorativa della (che è stata in grado di reperire un'occupazione per uno CP_1
stipendio di circa 650,00 euro mensili) e del fatto che, essendo ormai le due figlie sostanzialmente autonome, data la loro età, la madre abbia disponibilità di tempo da investire nel lavoro. Nessuna spiegazione è stata data, negli scritti difensivi conclusivi, sull'attuale ricerca di una nuova occupazione lavorativa a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel dicembre 2024: è evidente che la CP_1
(nata nel 1981) deve adoperarsi per il reperimento di un nuovo impiego, accedendo, ad esempio, ad pagina 16 di 19 agenzie interinali o inviando la propria candidatura per le posizioni ritenute idonee alle proprie competenze. Perciò, preso atto che la resistente ha dato prova di avere una capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in via temporanea ed urgente in euro 500,00, deve essere ridotto al più confacente importo di euro 300,00 mensili, a partire dalla mensilità di ottobre 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT da tale data.
6. - Il ricorrente ha formulato, in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.,
anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio: la causa va dunque rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di CO, non definitivamente pronunciando,
Pt_7
congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia con collocamento prevalente presso la Per_2
madre, disponendo che gli incontri padre-figlia avvengano liberamente, tramite accordo diretto della minore con il genitore non collocatario;
NA
a la casa famigliare di Monte Marenzo, Via Adda n. 1/A, ivi compresi il box e CP_1
l'intercapedine, disponendo che siano a carico della stessa le spese di manutenzione ordinaria
(comprese le utenze);
PONE
a carico di , a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia il Parte_1 Per_2
versamento in favore di della somma di euro 500,00 mensili, indicizzabili annualmente CP_1
secondo indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket pagina 17 di 19 sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter,
solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura pagina 18 di 19 dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente da CP_1
PONE
a carico di , a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie Parte_1 CP_1
il versamento entro il giorno 10 di ogni mese della somma mensile di euro 300,00 con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 e con rivalutazione annuale ISTAT dalla stessa data;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in CO nella Camera di consiglio di giovedì 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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