Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 341 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 17/07/1975, residente in [...] elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DI BELLA MASSIMO - CF C.F._2
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso e sig.ra
- CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 18/08/1982 e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI NATALINO
- CF - elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria, ma entrambe in data 16 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18/04/2025 - che i ricorrenti, in data 29/09/2007, contraevano matrimonio in Curinga (CZ), con rito concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Curinga (CZ), con atto n. 17, parte
II, serie A - anno 2007;
- dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], (c.f. Per_1
; , nata a [...] il [...], (c.f. ); C.F._5 CP_2 CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...] (c.f. ), allo stato – dunque – tutti CP_3 CodiceFiscale_7 ancora minorenni;
- la casa coniugale è ubicata in Curinga (CZ), Via dei Mandorli, n. 61 - indirizzo che corrisponde alla residenza anagrafica della famiglia - presso un'abitazione della quale la ORa è comproprietaria Controparte_1 unitamente alla madre ed al fratello;
- l'unione matrimoniale, sorta sotto i migliori auspici, si è progressivamente deteriorata nel corso degli anni a causa di insanabili divergenze e incomprensioni sorte tra i coniugi, che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale;
- del tutto vani si sono rivelati i tentativi di ricostituire l'unione matrimoniale - tanto che il OR già da _1 qualche mese dimora in luogo diverso dalla casa coniugale - ragione per cui si sono determinati a chiedere concordemente la separazione;
- il OR è titolare di una piccola impresa edile individuale, da poco avviata, mentre la ORa , _1 CP_1 precedentemente disoccupata, dal mese di novembre 2024 svolge l'attività di assistente alla famiglia
(collaboratore familiare) presso datore di lavoro privato (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tanto premesso i ORi e , congiuntamente, come in atti rappresentati e Parte_1 Controparte_1 difesi, chiedevano che il Tribunale di ZI ME, previa designazione del Giudice relatore e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
c) la casa coniugale, unitamente ai relativi arredi e corredi, sita in Curinga (CZ), Via dei Mandorli, n. 61, viene assegnata alla OR , che la continuerà ad abitare unitamente ai tre figli;
Controparte_1
d) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei figli stessi, il OR potrà tenere con sé i figli per un giorno a settimana dalle ore 17:00 alle ore _1
21:00, previa comunicazione, almeno 24 ore prima, alla ORa delle giornate disponibili. In ogni CP_1 caso, i figli, a settimane alterne, rimarranno con il padre anche dal venerdì all'uscita scolastica fino alla domenica sera ore 20:30. Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno la vigilia con il padre ed il giorno di Natale con la madre e viceversa ad anni alterni, mentre trascorreranno la sera del 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre e viceversa ad anni alterni. Per le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con il padre e viceversa ad anni alterni. Il giorno del loro compleanno i figli lo trascorreranno un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
e) il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (presumibilmente durante il mese di agosto) coincidente con il periodo di ferie del signo , il quale comunicherà alla ORa _1
, entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di inizio e fine dei quindici giorni qui concordati;
CP_1 3
f) ogni decisione riguardante il trasferimento di residenza, l'educazione, l'istruzione ed assistenza dei figli dovrà essere adottata sull'accordo di entrambi i genitori e tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
g) il OR , verserà alla ORa , entro il giorno 10 di ogni mese la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, e , da rivalutare annualmente in conformità all'indice ISTAT. Inoltre, le parti Per_1 CP_2 CP_3 concordano che la domanda per la percezione dell'assegno unico e universale relativo ai tre figli - erogato dall'Inps e percepito fino ad oggi dalla ORa - verrà presentata nella misura del 100%, Controparte_1 unicamente dalla ORa la quale percepirà in via esclusiva il relativo intero importo Controparte_1 mensile (pari attualmente ad € 780,00 circa). Qualora il diritto alla percezione dell'assegno unico dovesse venire meno, il signo si impegna ad integrare l'importo mensile concordato per il mantenimento dei figli _1
(€ 350,00) di ulteriori € 200,00 mensili;
h) le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, previamente concordate tra i coniugi e documentate, verranno divise al 50% tra i medesimi coniugi. Le parti concordano che le spese verranno considerate ordinarie o straordinarie, soggette a consenso preventivo o meno, secondo quanto disciplinato dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 ed allegate al presente atto come parte integrante dello stesso;
i) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma personale di mantenimento e ad ogni altra ipotizzabile pretesa economica, avendo inteso definire con il presente accordo tutti i loro rapporti patrimoniali.
Le parti dichiaravano, altresì, di rinunciare liberamente e coscientemente a presenziare fisicamente alla fissanda udienza di comparizione delle parti, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 341 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- rappresentato e difeso a dall'Avv. DI BELLA MASSIMO - CF - e C.F._1 C.F._2 sig.ra - CF - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI Controparte_1 C.F._3
NATALINO - CF , giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 26 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
20/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
4
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data
16 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora tutti minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ME, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 341 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DI BELLA MASSIMO - CF - che lo rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 18/08/1982 e residente in [...], C.F._3
n. 61 88022 CURINGA, rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF - C.F._4 5
elettivamente domiciliata presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...], in data [...], residente in [...], n. C.F._1
61 88022 CURINGA, rappresentato e difeso a dall'Avv. DI BELLA MASSIMO - CF - e C.F._2 sig.ra sig. - - CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ), in [...] Controparte_1 C.F._3
18/08/1982, anche lei residente in VIA DEI MANDORLI, n. 61 88022 CURINGA - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b) i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre;
c) la casa coniugale, unitamente ai relativi arredi e corredi, sita in Curinga (CZ), Via dei Mandorli, n. 61, viene assegnata alla OR , che la continuerà ad abitare unitamente ai tre figli;
Controparte_1
d) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei figli stessi, il OR potrà tenere con sé i figli per un giorno a settimana dalle ore 17:00 alle ore _1
21:00, previa comunicazione, almeno 24 ore prima, alla ORa delle giornate disponibili. In ogni CP_1 caso, i figli, a settimane alterne, rimarranno con il padre anche dal venerdì all'uscita scolastica fino alla domenica sera ore 20:30. Per quanto concerne le festività natalizie i figli trascorreranno la vigilia con il padre ed il giorno di Natale con la madre e viceversa ad anni alterni, mentre trascorreranno la sera del 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre e viceversa ad anni alterni. Per le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con il padre e viceversa ad anni alterni. Il giorno del loro compleanno i figli lo trascorreranno un anno con il padre e l'anno successivo con la madre.
e) il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (presumibilmente durante il mese di agosto) coincidente con il periodo di ferie del signo , il quale comunicherà alla ORa _1
, entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo di inizio e fine dei quindici giorni qui concordati;
CP_1
f) ogni decisione riguardante il trasferimento di residenza, l'educazione, l'istruzione ed assistenza dei figli dovrà essere adottata sull'accordo di entrambi i genitori e tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
g) il OR , verserà alla ORa , entro il giorno 10 di ogni mese la somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli
, e , da rivalutare annualmente in conformità all'indice ISTAT. Inoltre, le parti Per_1 CP_2 CP_3 concordano che la domanda per la percezione dell'assegno unico e universale relativo ai tre figli - erogato 6
dall'Inps e percepito fino ad oggi dalla ORa - verrà presentata nella misura del 100%, Controparte_1 unicamente dalla ORa la quale percepirà in via esclusiva il relativo intero importo Controparte_1 mensile (pari attualmente ad € 780,00 circa). Qualora il diritto alla percezione dell'assegno unico dovesse venire meno, il signo si impegna ad integrare l'importo mensile concordato per il mantenimento dei figli _1
(€ 350,00) di ulteriori € 200,00 mensili;
h) le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli minori, previamente concordate tra i coniugi e documentate, verranno divise al 50% tra i medesimi coniugi. Le parti concordano che le spese verranno considerate ordinarie o straordinarie, soggette a consenso preventivo o meno, secondo quanto disciplinato dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 ed allegate al presente atto come parte integrante dello stesso;
i) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma personale di mantenimento e ad ogni altra ipotizzabile pretesa economica, avendo inteso definire con il presente accordo tutti i loro rapporti patrimoniali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Curinga (CZ) – atto n. 17, parte II, serie A, uff. 1, anno 2007 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in ZI ME, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)