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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU EL, LA
OCONE US, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OR S.p.a. - 09000640012
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400260168000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. AVI2024000263239 - 50302202400260168000 notificatagli il 20.11.2024 per mancato pagamento TARI e TARSU dal 2012 al 2021 oltre sanzioni, mancato pagamento bollo auto e per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Il ricorrente ha eccepito la violazione del giudicato portato dalla sentenza n.955/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Torino che ha deciso il procedimento R.G. n. 371/2022; il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta dei tributi per gli immobili in Torino, Indirizzo_1 per il periodo dal 2019 al 2023, Indirizzo_2 e Indirizzo_3 nonché per quello in Indirizzo_4 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i tributi.
Nel costituirsi in giudizio, OR ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con nei confronti del
Comune di Torino e della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14, Dlgs. 546/92 oltre che dell'art. 39 D.lgs.
112/99; dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria in ordine alle ingiunzioni n. 7617040000151,
7617670004675, 7618580013339, 7612130002960, trattandosi di crediti di natura sanzionatoria amministrativa, per violazione al Codice della Strada, oggetto di giurisdizione del Giudice di Pace territorialmente competente;
nel merito: accertarsi la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata oltre che degli atti da essa sottesi e ad essa prodromici e respingersi ogni domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.
Sorsis ha, quindi, chiamato in causa sia la Città di Torino, che si è costituita, sia la Regione Piemonte che non si è costituita.
In particolare, la Città di Torino, oltre che eccepire il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici, regolarmente notificati e non impugnati;
nel merito, l'infondatezza del ricorso e con riferimento alla eccepita violazione del giudicato, ha rilevato che, in quel giudizio, la Città di Torino non era parte e, pertanto, tale decisone non le è opponibile. La città di Toirno ha precisato di aver annullato le pretese per l'immobile in Torino, Indirizzo_1 (oggetto di espropriazione forzata) dal 2019 al 31.12.2023 nonché di aver sgravato i tributi relativi agli immobili in
Indirizzo_2, Indirizzo_3 e Indirizzo_1 mentre ha ribadito la fondatezza della pretesa per TARI inerente all'immobile in Indirizzo_4 in quanto il ricorrente è ivi residente dal 26.7.2029.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle ingiunzioni n.
7617040000151, 7617670004675, 7618580013339, 7612130002960, trattandosi di crediti di natura sanzionatoria amministrativa, per violazione al Codice della Strada, oggetto di giurisdizione del Giudice di
Pace territorialmente competente.
Nel costituirsi in giudizio, OR ha provato documentalmente che, anteriormente all'ingiunzione opposta, sono stati regolarmente notificati al ricorrente sia atto di accertamento esecutivi e sia ingiunzioni di pagamento che non sono stati oggetto di impugnazione;
pertanto, giusto il disposto dell'art.19, ult,co. del D.L.gs.n.546/92, consegue la definitività dei titoli non impugnati e delle pretese in essi contenute e la inammissibilità, per tardività, di ogni eccezione formulata in questa sede che non sia inerente a vizi propri dell'atto – non eccepiti –
o per eventi successivi alla notifica dei predetti atti prodromici. In particolare, dai documenti versati in atti, si evince che: l'ingiunzione n. 7212290016001 è stata notificata in data 19.11.2009; l'ingiunzione n.
7309050017691 è stata notificata in data 14.7.2010, ed è stata intimata in data 25.6.2015; l'ingiunzione n.
7310110016951 è stata notificata in data 25.7.2011; l'ingiunzione n. 7311140015137 è stata notificata in data 2.8.2012, ed è stata intimata in data 16.6.2017; l'ingiunzione n. G313520292067 è stata notificata in data 10.6.2015; l'ingiunzione n. G413490018585 è stata notificata in data 8.5.2015; l'ingiunzione n.
G514470303093 è stata notificata in data 20.2.2016, l'ingiunzione n. G515680309483 è stata notificata in data 7.2.2017; l'ingiunzione n. G516650315570 è stata notificata in data 6.12.2017; l'ingiunzione n.
G517810314002 è stata notificata in data 30.11.2018; l'ingiunzione n. G518770311051 è stata notificata in data 31.12.2021; l'ingiunzione n. S118020095240 è stata notificata in data 12.10.2018; l'ingiunzione n.
S119040137144 è stata notificata in data 12.1.2020; l'ingiunzione n. S120040188024 è stata notificata in data 4.11.2020; l'accertamento n. X520320109985 è stato notificato in data 4.10.2021; l'accertamento n.
X521300109400 è stato notificato in data 18.7.2022; l'accertamento n. X522360106482 è stato notificato in data 5.1.2025. In relazione a detti atti è seguita la notificazione dei seguenti atti interruttivi della prescrizione,
e precisamente: l'intimazione di pagamento n. AVI2019000044324 (50302201900043787000), notificata in data 31.5.2019; l'intimazione di pagamento n. AVI2023000075828 (50302202300075071000) notificata in data 10.8.2023; l'intimazione di pagamento n. AVI2024000263239 (50302202400045825000), notificata in data 20.11.2024 ed oggetto della presente opposizione.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata tenuto, altresì, conto della sospensione dell'attività di riscossione e della prescrizione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, trovando applicazione l'articolo 68, comma 1, D.L. 18/20 conv. in L. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), l'art. 154 DL
34/2020 sino al 31.8.2020, l'art. 99 D.L. 104/2020 sino al 15.10.2020, l'art.
1-bis D.L. n. 125/2020 sino al
31.12.2020, dall'art. 1 D.L. 3/2021 sino al 31.1.2021, dall'art. 22-bis D.L. n. 183/2020 sino al 28.2.2021, l'art. 4 D.L. n. 41/2021 sino al 20.4.2021, l'art. 9 D.L. n. 73/2021 sino al 30.6.2021 e l'art. 2 D.L. 99/2021 sino al31.8.2021. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso per la durata complessiva di 17 mesi e 23 giorni. In definitiva, la prescrizione si sarebbe verificata non prima del 31 dicembre 2023 mentre l'atto impugnato è stato notificato il 20.11.2024.
Nel merito, questa Corte, preso atto dell'intervenuto sgravio da parte della Città di Torino, dei tributi riferiti agli immobili in Torino, Indirizzo_1 per il periodo da luglio 2019/31 al 12.2023, Indirizzo_2 e Indirizzo_3, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai tributi sgravati.
Anche l'eccezione di violazione del giudicato portato dalla sentenza n.371/2022 della Commissione Tributaria di Torino non merita accoglimento in quanto – a prescindere da ogni decisone in essa contenuta- non può essere opposta alla Città di Toirno che non è stata chiamata a partecipare in quale giudizio. La circostanza che OR fosse parte in quel giudizio è irrilevante considerando che la società svolge la mera attività di riscossione mentre le contestazioni nel merito devono essere proposte nei confronti dell'ente titolare della pretesa. Tutte le altre eccezioni di merito sono inammissibili per mancata impugnazione degli atti prodromici che hanno comportato la definitività e cristallizzazione delle pretese.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione dell'intervenuto parziale annullamento delle pretese tributarie portate dall'ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle ingiunzioni i cui numeri finali sono 151,675,339 e
960; dichiara la cessazione della materia del contendere per i tributi sgravati e annullati dalla Citta di
Torino; respinge nel resto. Spese di lite compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU EL, LA
OCONE US, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OR S.p.a. - 09000640012
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400260168000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. AVI2024000263239 - 50302202400260168000 notificatagli il 20.11.2024 per mancato pagamento TARI e TARSU dal 2012 al 2021 oltre sanzioni, mancato pagamento bollo auto e per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Il ricorrente ha eccepito la violazione del giudicato portato dalla sentenza n.955/2022 della
Commissione Tributaria Provinciale di Torino che ha deciso il procedimento R.G. n. 371/2022; il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta dei tributi per gli immobili in Torino, Indirizzo_1 per il periodo dal 2019 al 2023, Indirizzo_2 e Indirizzo_3 nonché per quello in Indirizzo_4 ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i tributi.
Nel costituirsi in giudizio, OR ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con nei confronti del
Comune di Torino e della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14, Dlgs. 546/92 oltre che dell'art. 39 D.lgs.
112/99; dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria in ordine alle ingiunzioni n. 7617040000151,
7617670004675, 7618580013339, 7612130002960, trattandosi di crediti di natura sanzionatoria amministrativa, per violazione al Codice della Strada, oggetto di giurisdizione del Giudice di Pace territorialmente competente;
nel merito: accertarsi la legittimità e l'efficacia dell'intimazione di pagamento impugnata oltre che degli atti da essa sottesi e ad essa prodromici e respingersi ogni domanda formulata dal ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.
Sorsis ha, quindi, chiamato in causa sia la Città di Torino, che si è costituita, sia la Regione Piemonte che non si è costituita.
In particolare, la Città di Torino, oltre che eccepire il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici, regolarmente notificati e non impugnati;
nel merito, l'infondatezza del ricorso e con riferimento alla eccepita violazione del giudicato, ha rilevato che, in quel giudizio, la Città di Torino non era parte e, pertanto, tale decisone non le è opponibile. La città di Toirno ha precisato di aver annullato le pretese per l'immobile in Torino, Indirizzo_1 (oggetto di espropriazione forzata) dal 2019 al 31.12.2023 nonché di aver sgravato i tributi relativi agli immobili in
Indirizzo_2, Indirizzo_3 e Indirizzo_1 mentre ha ribadito la fondatezza della pretesa per TARI inerente all'immobile in Indirizzo_4 in quanto il ricorrente è ivi residente dal 26.7.2029.
All'udienza del 15.01.2026, la Corte, uditi i rappresentanti delle parti, come da verbale, ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle ingiunzioni n.
7617040000151, 7617670004675, 7618580013339, 7612130002960, trattandosi di crediti di natura sanzionatoria amministrativa, per violazione al Codice della Strada, oggetto di giurisdizione del Giudice di
Pace territorialmente competente.
Nel costituirsi in giudizio, OR ha provato documentalmente che, anteriormente all'ingiunzione opposta, sono stati regolarmente notificati al ricorrente sia atto di accertamento esecutivi e sia ingiunzioni di pagamento che non sono stati oggetto di impugnazione;
pertanto, giusto il disposto dell'art.19, ult,co. del D.L.gs.n.546/92, consegue la definitività dei titoli non impugnati e delle pretese in essi contenute e la inammissibilità, per tardività, di ogni eccezione formulata in questa sede che non sia inerente a vizi propri dell'atto – non eccepiti –
o per eventi successivi alla notifica dei predetti atti prodromici. In particolare, dai documenti versati in atti, si evince che: l'ingiunzione n. 7212290016001 è stata notificata in data 19.11.2009; l'ingiunzione n.
7309050017691 è stata notificata in data 14.7.2010, ed è stata intimata in data 25.6.2015; l'ingiunzione n.
7310110016951 è stata notificata in data 25.7.2011; l'ingiunzione n. 7311140015137 è stata notificata in data 2.8.2012, ed è stata intimata in data 16.6.2017; l'ingiunzione n. G313520292067 è stata notificata in data 10.6.2015; l'ingiunzione n. G413490018585 è stata notificata in data 8.5.2015; l'ingiunzione n.
G514470303093 è stata notificata in data 20.2.2016, l'ingiunzione n. G515680309483 è stata notificata in data 7.2.2017; l'ingiunzione n. G516650315570 è stata notificata in data 6.12.2017; l'ingiunzione n.
G517810314002 è stata notificata in data 30.11.2018; l'ingiunzione n. G518770311051 è stata notificata in data 31.12.2021; l'ingiunzione n. S118020095240 è stata notificata in data 12.10.2018; l'ingiunzione n.
S119040137144 è stata notificata in data 12.1.2020; l'ingiunzione n. S120040188024 è stata notificata in data 4.11.2020; l'accertamento n. X520320109985 è stato notificato in data 4.10.2021; l'accertamento n.
X521300109400 è stato notificato in data 18.7.2022; l'accertamento n. X522360106482 è stato notificato in data 5.1.2025. In relazione a detti atti è seguita la notificazione dei seguenti atti interruttivi della prescrizione,
e precisamente: l'intimazione di pagamento n. AVI2019000044324 (50302201900043787000), notificata in data 31.5.2019; l'intimazione di pagamento n. AVI2023000075828 (50302202300075071000) notificata in data 10.8.2023; l'intimazione di pagamento n. AVI2024000263239 (50302202400045825000), notificata in data 20.11.2024 ed oggetto della presente opposizione.
L'eccezione di prescrizione è, pertanto, infondata tenuto, altresì, conto della sospensione dell'attività di riscossione e della prescrizione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, trovando applicazione l'articolo 68, comma 1, D.L. 18/20 conv. in L. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), l'art. 154 DL
34/2020 sino al 31.8.2020, l'art. 99 D.L. 104/2020 sino al 15.10.2020, l'art.
1-bis D.L. n. 125/2020 sino al
31.12.2020, dall'art. 1 D.L. 3/2021 sino al 31.1.2021, dall'art. 22-bis D.L. n. 183/2020 sino al 28.2.2021, l'art. 4 D.L. n. 41/2021 sino al 20.4.2021, l'art. 9 D.L. n. 73/2021 sino al 30.6.2021 e l'art. 2 D.L. 99/2021 sino al31.8.2021. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione è rimasto sospeso per la durata complessiva di 17 mesi e 23 giorni. In definitiva, la prescrizione si sarebbe verificata non prima del 31 dicembre 2023 mentre l'atto impugnato è stato notificato il 20.11.2024.
Nel merito, questa Corte, preso atto dell'intervenuto sgravio da parte della Città di Torino, dei tributi riferiti agli immobili in Torino, Indirizzo_1 per il periodo da luglio 2019/31 al 12.2023, Indirizzo_2 e Indirizzo_3, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai tributi sgravati.
Anche l'eccezione di violazione del giudicato portato dalla sentenza n.371/2022 della Commissione Tributaria di Torino non merita accoglimento in quanto – a prescindere da ogni decisone in essa contenuta- non può essere opposta alla Città di Toirno che non è stata chiamata a partecipare in quale giudizio. La circostanza che OR fosse parte in quel giudizio è irrilevante considerando che la società svolge la mera attività di riscossione mentre le contestazioni nel merito devono essere proposte nei confronti dell'ente titolare della pretesa. Tutte le altre eccezioni di merito sono inammissibili per mancata impugnazione degli atti prodromici che hanno comportato la definitività e cristallizzazione delle pretese.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione dell'intervenuto parziale annullamento delle pretese tributarie portate dall'ingiunzione impugnata.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle ingiunzioni i cui numeri finali sono 151,675,339 e
960; dichiara la cessazione della materia del contendere per i tributi sgravati e annullati dalla Citta di
Torino; respinge nel resto. Spese di lite compensate