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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 972/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso CIndirizzo_1 74019 Palagiano TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 934/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 26/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0360505G20220009649 TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 444/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2023 innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto,
Resistente_1 impugnava l'invito/sollecito di pagamento n. 0360505G20220009649 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 7 novembre 2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei contributi consortili dovuti al Consorzio_6 , per l'importo complessivo di euro 427,88, relativo al contributo di bonifica cod. 630 – difesa idraulica terreni e fabbricati – dovuto per l'anno 2017.
In quel giudizio la contribuente deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'atto per incompetenza territoriale del concessionario della riscossione, assumendo che la Società_1 s.p.a. non fosse abilitata ad operare nella circoscrizione di residenza della ricorrente ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973. Contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto impositivo per difetto di un piano di classifica legittimamente approvato e, più in generale, per mancanza del requisito della “vantaggiosità” del contributo, sostenendo che i terreni di sua proprietà non traessero alcun concreto beneficio dalle opere di bonifica e di difesa idraulica asseritamente gestite dal Consorzio, con correlato difetto di motivazione dell'atto impositivo, sia in ordine alle opere eseguite, sia quanto ai criteri di riparto e di quantificazione del tributo. Nel corso del giudizio di primo grado la Resistente_1 depositava una perizia tecnica giurata, dalla quale risultava, secondo la prospettazione difensiva, che i terreni oggetto di imposizione non erano serviti da canali di scolo o opere di bonifica efficienti, che i pochi canali presenti si trovavano a distanza di chilometri dai fondi della contribuente e che, comunque, versavano in stato di marcato degrado e abbandono, essendo ostruiti da vegetazione infestante, fanghiglia e rifiuti, con conseguente impossibilità di svolgere la funzione di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Il tecnico concludeva nel senso della totale assenza di beneficio diretto e specifico per i fondi della ricorrente e della perdita di utilità delle opere consortili per l'area interessata.
Si costituivano, in primo grado, il Consorzio_6 e la Società_1 S.p.A., contestando la fondatezza delle doglianze e insistendo per la legittimità della pretesa contributiva sulla base della normativa di settore e dell'inclusione degli immobili nel comprensorio consortile.
All'esito dell'udienza del 20 settembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Sezione
1, con sentenza n. 934/2023, depositata il 26 settembre 2023, accoglieva il ricorso e annullava il sollecito di pagamento impugnato, compensando le spese di lite. Il giudice di prime cure, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 10 r.d. n. 215 del 1933, art. 860 cod. civ. e legge regionale Puglia n. 4 del 2012), riteneva che, alla luce della disciplina regionale, il contributo consortile potesse essere preteso solo in presenza di un beneficio “diretto e specifico” per ogni singolo immobile, da intendersi come concreto vantaggio derivante dalle opere di bonifica e di difesa idraulica. Osservava, quindi, che, nel caso di specie, la perizia giurata di parte ricorrente dimostrava come i terreni della Resistente_1 non traessero alcun beneficio dalle opere del Consorzio, risultando i canali lontani, in stato di abbandono e non funzionali al deflusso delle acque, con effetti addirittura pregiudizievoli per la gestione dei fondi;
rilevava, altresì, che il Consorzio non aveva dato prova, neppure documentale, di aver effettuato nel tempo controlli e interventi di manutenzione sul comprensorio con specifico riferimento ai fondi della contribuente, come richiesto dall'art. 16 della legge regionale. Sulla base di tali considerazioni concludeva che, in mancanza di prova del beneficio diretto e specifico, difettava uno dei presupposti essenziali dell'obbligazione contributiva, con conseguente illegittimità del sollecito impugnato.
Avverso la sentenza n. 934/2023 ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_6), chiedendone la riforma e la conferma della legittimità della pretesa impositiva, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Nell'atto di gravame l'appellante, premessa una sintetica ricostruzione del giudizio di primo grado, censura la decisione impugnata per error in iudicando in ordine al requisito del beneficio diretto e specifico e alla ripartizione dell'onere della prova. Sostiene, in particolare, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto assolto, sulla base della sola perizia giurata di parte, l'onere probatorio gravante sulla contribuente quanto all'assenza di beneficio, e avrebbe, per converso, addossato al Consorzio un inesistente onere di dimostrare, in concreto, l'effettivo incremento di valore del fondo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che riconosce, in presenza di un piano di classifica approvato e dell'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, una presunzione di vantaggiosità delle opere consortili. L'appellante richiama le pronunce della Corte di cassazione e di diverse Corti di giustizia tributaria, secondo le quali, una volta accertata l'esistenza del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel comprensorio, il beneficio fondiario – inteso anche come utilità potenziale e futuro incremento di valore derivante dalla complessiva sistemazione idraulico-agraria del territorio – deve ritenersi presunto, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente;
rileva che la Resistente_1 non aveva mai proposto specifica impugnazione del piano di classifica, né in sede amministrativa, né nel giudizio tributario, limitandosi ad affermare, in via generica, l'assenza di opere sul proprio fondo. Sotto altro profilo contesta il valore dimostrativo della perizia di parte, evidenziando che il sopralluogo tecnico è stato effettuato nel 2018 e non consente di accertare la situazione delle opere e dei terreni nell'anno di contribuenza 2017,
e che, comunque, la relazione non terrebbe conto del sistema di manutenzione programmata per Unità
Territoriali Omogenee adottato dal Consorzio.
Il Consorzio appellante sottolinea, inoltre, di avere già fornito in primo grado la prova documentale della legittimità della propria azione mediante il deposito delle deliberazioni commissariali, del piano comprensoriale di bonifica, del piano di classifica e della relativa documentazione tecnica;
allega e richiama, altresì, una perizia redatta dal dott. agr. Nominativo_2, relativa ad altro giudizio, nella quale vengono illustrati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dal Consorzio nell'area di appartenenza dei fondi della Resistente_1, nonché il ruolo della rete di canali nel drenaggio delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico principale, da cui desume l'esistenza di un beneficio diretto e specifico per l'immobile, consistito nella possibilità di coltivare il fondo e di preservarlo da allagamenti e ristagni. Infine, l'appellante contesta che il Consorzio possa essere ritenuto responsabile della presenza di rifiuti all'interno dei canali, trattandosi di competenze, in base alla normativa vigente, rimesse ai Comuni.
Nessuna delle parti appellate si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, con sopralluogo comunque non distante temporalmente dall'anno in esame.
La stessa, infatti, attesta carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Né vi sono ragioni (se non la generica contestazione della difesa consortile che, tuttavia, si è ben guardata dal produrre foto dello stato dei luoghi specificamente riferite alla parte di impianti posta a servizio degli immobili in questione) per ritenere che l'ausiliario di parte contribuente abbia asserito il falso, ricollegando quanto relazionato a impianti che nulla avrebbero a che fare con i detti immobili.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 934/2023, proposto dal Consorzio Centro Sud Puglia (già Consorzio_6) nei riguardi di Resistente_1, così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 972/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso CIndirizzo_1 74019 Palagiano TA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 934/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 26/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0360505G20220009649 TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 444/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti: come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 marzo 2023 innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto,
Resistente_1 impugnava l'invito/sollecito di pagamento n. 0360505G20220009649 dell'11 ottobre 2022, notificatole il 7 novembre 2022 dalla Società_1 S.p.A., quale concessionaria per la riscossione dei contributi consortili dovuti al Consorzio_6 , per l'importo complessivo di euro 427,88, relativo al contributo di bonifica cod. 630 – difesa idraulica terreni e fabbricati – dovuto per l'anno 2017.
In quel giudizio la contribuente deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'atto per incompetenza territoriale del concessionario della riscossione, assumendo che la Società_1 s.p.a. non fosse abilitata ad operare nella circoscrizione di residenza della ricorrente ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973. Contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto impositivo per difetto di un piano di classifica legittimamente approvato e, più in generale, per mancanza del requisito della “vantaggiosità” del contributo, sostenendo che i terreni di sua proprietà non traessero alcun concreto beneficio dalle opere di bonifica e di difesa idraulica asseritamente gestite dal Consorzio, con correlato difetto di motivazione dell'atto impositivo, sia in ordine alle opere eseguite, sia quanto ai criteri di riparto e di quantificazione del tributo. Nel corso del giudizio di primo grado la Resistente_1 depositava una perizia tecnica giurata, dalla quale risultava, secondo la prospettazione difensiva, che i terreni oggetto di imposizione non erano serviti da canali di scolo o opere di bonifica efficienti, che i pochi canali presenti si trovavano a distanza di chilometri dai fondi della contribuente e che, comunque, versavano in stato di marcato degrado e abbandono, essendo ostruiti da vegetazione infestante, fanghiglia e rifiuti, con conseguente impossibilità di svolgere la funzione di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Il tecnico concludeva nel senso della totale assenza di beneficio diretto e specifico per i fondi della ricorrente e della perdita di utilità delle opere consortili per l'area interessata.
Si costituivano, in primo grado, il Consorzio_6 e la Società_1 S.p.A., contestando la fondatezza delle doglianze e insistendo per la legittimità della pretesa contributiva sulla base della normativa di settore e dell'inclusione degli immobili nel comprensorio consortile.
All'esito dell'udienza del 20 settembre 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, Sezione
1, con sentenza n. 934/2023, depositata il 26 settembre 2023, accoglieva il ricorso e annullava il sollecito di pagamento impugnato, compensando le spese di lite. Il giudice di prime cure, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 10 r.d. n. 215 del 1933, art. 860 cod. civ. e legge regionale Puglia n. 4 del 2012), riteneva che, alla luce della disciplina regionale, il contributo consortile potesse essere preteso solo in presenza di un beneficio “diretto e specifico” per ogni singolo immobile, da intendersi come concreto vantaggio derivante dalle opere di bonifica e di difesa idraulica. Osservava, quindi, che, nel caso di specie, la perizia giurata di parte ricorrente dimostrava come i terreni della Resistente_1 non traessero alcun beneficio dalle opere del Consorzio, risultando i canali lontani, in stato di abbandono e non funzionali al deflusso delle acque, con effetti addirittura pregiudizievoli per la gestione dei fondi;
rilevava, altresì, che il Consorzio non aveva dato prova, neppure documentale, di aver effettuato nel tempo controlli e interventi di manutenzione sul comprensorio con specifico riferimento ai fondi della contribuente, come richiesto dall'art. 16 della legge regionale. Sulla base di tali considerazioni concludeva che, in mancanza di prova del beneficio diretto e specifico, difettava uno dei presupposti essenziali dell'obbligazione contributiva, con conseguente illegittimità del sollecito impugnato.
Avverso la sentenza n. 934/2023 ha proposto appello il Consorzio_2 (già Consorzio_6), chiedendone la riforma e la conferma della legittimità della pretesa impositiva, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Nell'atto di gravame l'appellante, premessa una sintetica ricostruzione del giudizio di primo grado, censura la decisione impugnata per error in iudicando in ordine al requisito del beneficio diretto e specifico e alla ripartizione dell'onere della prova. Sostiene, in particolare, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto assolto, sulla base della sola perizia giurata di parte, l'onere probatorio gravante sulla contribuente quanto all'assenza di beneficio, e avrebbe, per converso, addossato al Consorzio un inesistente onere di dimostrare, in concreto, l'effettivo incremento di valore del fondo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che riconosce, in presenza di un piano di classifica approvato e dell'inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza, una presunzione di vantaggiosità delle opere consortili. L'appellante richiama le pronunce della Corte di cassazione e di diverse Corti di giustizia tributaria, secondo le quali, una volta accertata l'esistenza del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel comprensorio, il beneficio fondiario – inteso anche come utilità potenziale e futuro incremento di valore derivante dalla complessiva sistemazione idraulico-agraria del territorio – deve ritenersi presunto, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente;
rileva che la Resistente_1 non aveva mai proposto specifica impugnazione del piano di classifica, né in sede amministrativa, né nel giudizio tributario, limitandosi ad affermare, in via generica, l'assenza di opere sul proprio fondo. Sotto altro profilo contesta il valore dimostrativo della perizia di parte, evidenziando che il sopralluogo tecnico è stato effettuato nel 2018 e non consente di accertare la situazione delle opere e dei terreni nell'anno di contribuenza 2017,
e che, comunque, la relazione non terrebbe conto del sistema di manutenzione programmata per Unità
Territoriali Omogenee adottato dal Consorzio.
Il Consorzio appellante sottolinea, inoltre, di avere già fornito in primo grado la prova documentale della legittimità della propria azione mediante il deposito delle deliberazioni commissariali, del piano comprensoriale di bonifica, del piano di classifica e della relativa documentazione tecnica;
allega e richiama, altresì, una perizia redatta dal dott. agr. Nominativo_2, relativa ad altro giudizio, nella quale vengono illustrati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dal Consorzio nell'area di appartenenza dei fondi della Resistente_1, nonché il ruolo della rete di canali nel drenaggio delle acque meteoriche verso il reticolo idrografico principale, da cui desume l'esistenza di un beneficio diretto e specifico per l'immobile, consistito nella possibilità di coltivare il fondo e di preservarlo da allagamenti e ristagni. Infine, l'appellante contesta che il Consorzio possa essere ritenuto responsabile della presenza di rifiuti all'interno dei canali, trattandosi di competenze, in base alla normativa vigente, rimesse ai Comuni.
Nessuna delle parti appellate si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del
04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili.
Al contrario, la contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, con sopralluogo comunque non distante temporalmente dall'anno in esame.
La stessa, infatti, attesta carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Né vi sono ragioni (se non la generica contestazione della difesa consortile che, tuttavia, si è ben guardata dal produrre foto dello stato dei luoghi specificamente riferite alla parte di impianti posta a servizio degli immobili in questione) per ritenere che l'ausiliario di parte contribuente abbia asserito il falso, ricollegando quanto relazionato a impianti che nulla avrebbero a che fare con i detti immobili.
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 934/2023, proposto dal Consorzio Centro Sud Puglia (già Consorzio_6) nei riguardi di Resistente_1, così provvede: Rigetta l'appello. Taranto, 11/12/2025