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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2623/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. REATTI Parte_1 C.F._1
DOLORES
MO MA, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL AR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 27/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dal deposito il
08/02/2023 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c nella procedura di separazione consensuale RG.N. 8048/2022, omologata con decreto del
08/02/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra TI ET Pt_1
in data 10.11.1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Nonantola (MO) al n. 14, parte 1, anno 1985;
ordinare al Comune di Nonantola (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che le parti godono entrambe di redditi adeguati al soddisfacimento delle pagina 2 di 3 rispettive esigenze di vita e che rinunciano, conseguentemente, a qualsivoglia pretesa di mantenimento e/o a richiedersi reciprocamente assegni di divorzio;
dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali, per cui ogni ricorrente si impegna a corrispondere il compenso per il proprio difensore, mentre le spese di contributo unificato relative al presente procedimento sono a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NONANTOLA il 10/11/1985
fra nato a [...] il [...] e MA Parte_1
MO nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1985 Atto n. 14 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2623/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. REATTI Parte_1 C.F._1
DOLORES
MO MA, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
OL AR
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 27/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dal deposito il
08/02/2023 delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c nella procedura di separazione consensuale RG.N. 8048/2022, omologata con decreto del
08/02/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra TI ET Pt_1
in data 10.11.1985, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Nonantola (MO) al n. 14, parte 1, anno 1985;
ordinare al Comune di Nonantola (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dare atto che le parti godono entrambe di redditi adeguati al soddisfacimento delle pagina 2 di 3 rispettive esigenze di vita e che rinunciano, conseguentemente, a qualsivoglia pretesa di mantenimento e/o a richiedersi reciprocamente assegni di divorzio;
dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese legali, per cui ogni ricorrente si impegna a corrispondere il compenso per il proprio difensore, mentre le spese di contributo unificato relative al presente procedimento sono a carico di ciascuna di esse nella misura del 50%. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NONANTOLA il 10/11/1985
fra nato a [...] il [...] e MA Parte_1
MO nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1985 Atto n. 14 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3